DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Il concorso per esame speciale gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e di cui alla lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'amministrazione cui appartiene il candidato. Salvo quanto previsto dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi: a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di prova pari a due terzi dell'anzianita' di servizio che, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, era richiesta per l'avanzamento mediante esame di idoneita' ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C. Tali periodi di servizio sono ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex combattenti il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, ecceda i due anni si applica la maggiore riduzione; b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano maturato l'anzianita' prescritta dal citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni per il concorso di merito distinto per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il concorso per esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C; c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato l'anzianita' prescritta nella precedente lettera a) Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367. Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non puo' ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non prendono parte al primo concorso cui hanno diritto di partecipare, o al concorso successivo quando e' stata accertata l'impossibilita' per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema, di avanzamento. Per le categorie previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 il concorso per esame speciale sostituisce l'esame di idoneita' riservato previsto dal secondo comma del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti.
Art. 366
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GIUGNO 1962, N. 400)) ((15))
Art. 367
(Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale)
Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami e le votazioni minime necessarie per il conseguimento dell'idoneita' nel concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che anteriormente al 1 luglio 1956 regolavano gli esami di promozione per idoneita' ai gradi ottavo di gruppo A e nono di gruppo B, il concorso per l'accesso alla carriera di gruppo A degli appartenenti alle carriere speciali ed il concorso per esame di promozione al grado undicesimo di gruppo C.
Art. 368
(Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classe) Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'articolo 361 del presente decreto e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante: a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 366. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valutera' come titolo di merito aver conseguito la promozione al grado 8° di gruppo A ed alla qualifica di consigliere di la classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneita' o mediante concorso per esame speciale, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti; b) concorso per merito distinto od esame di idoneita' ai sensi dell'art. 164 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio. Nei confronti del personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 dei decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del presente articolo decorre dalla data di approvazione delle relative graduatorie. Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera. ((27))
Art. 369
(Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione)
Ai fini della prima applicazione degli articoli 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, fermi restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianita' di qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1 gennaio 1957, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e' prorogato ad un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto. Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, ai quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica, di direttore di sezione.
Art. 370
(Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario)
Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo segretario mediante: a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri dell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuta, come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° gruppo B od alla qualifica di segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di idoneita' o concorso per esame speciale; b) concorso per merito distinto od esame di idoneita' ai sensi dell'art. 176 prescindendo dall'anzianita'. Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.
Art. 371
(Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista)
Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di archivista, o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'art. 363 e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la promozione a primo archivista mediante: a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; b) esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianita'. La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutino per merito assoluto e' conferita, entro il limite delle disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.
Art. 372
(Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivista)
I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1 gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente mediante esami di concorso. La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di usufruire dell'applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868; hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito distinto od esami di idoneita' espletati successivamente al 1 gennaio 1952.
Art. 373
(Anzianita' acquisite)
Gli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva di cui sono in possesso. Conservano, altresi', nella nuova qualifica, l'anzianita' maturita' nel grado di provenienza,. I consiglieri di 3ª classe, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo. Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 16 erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1 luglio 1956.
Art. 374
(Determinazione del trattamento economico del personale in servizio)
Agli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati. Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianita' del grado di provenienza determinata ai sensi dell'art. 373. Qualora nel computo della anzianita' resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione e' valutata ai fini del successivo aumento.
Art. 375
(Inquadramento nelle nuove qualifiche)
In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i criteri di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 18.
Art. 376
(Norme sullo svolgimento degli esami)
Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per quanto non previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione. Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 377
(Personale con ordinamento particolare)
Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianita' prevista dall'art. 365 sui periodi di anzianita' stabiliti dai predetti ordinamenti.
Art. 378
(Riconoscimento di anzianita' agli ex combattenti partecipanti ad esami riservati)
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, e' riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data di decorrenza della, loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
Art. 379
(Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati)
Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, e' retrodatata ai 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio all'entrata, in vigore del presente decreto avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia' approvate alla, data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per la eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.
PARTE SESTA Disposizioni finali TITOLO I INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITA' - ENTRATA IN VIGORE
Art. 380
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 338))
Art. 381
(Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale)
I provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con decreto ministeriale qualora non siano attribuiti alla competenza di altro organo.
Art. 382
(Ruoli organici)
Le dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi. Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il personale del soppresso Ministero dell'africa italiana, istituiti alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e 16 settembre 1955, n. 1304.
Art. 383
(Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze)
Con legge ordinaria sara' provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso.
Art. 384
(Applicabilita')
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonche' per il personale contemplato dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio d'amministrazione.
Art. 385
(Norme incompatibili)
Sono abrogati il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e modificazioni; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive integrazioni e modificazioni, salvo il disposto dell'art. 106 primo comma, nonche' tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto. Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle singole amministrazioni non incompatibili con le norme del presente decreto nonche' le attuali disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato.
Art. 386
(Decorrenza)
Il presente testo unico ha effetto dal 1 aprile 1957, salva la diversa decorrenza prevista dall'art. 369, primo comma. SEGNI - MEDICI - GONELLA
Allegato
CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO QUADRO 1 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 2 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 3 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (30) QUADRO 4 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 5 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 6 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 7 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 8 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (11) QUADRO 9 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 10 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- QUADRO 11 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (19) QUADRO 12 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (27) QUADRO 13 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (3) QUADRO 14 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (6) (30) (31) (39) (45a) (49) QUADRO 15 ----> Parte di 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