LEGGE 4 aprile 1957, n. 238
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1318, il n. 3) è sostituito dal seguente: "3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MARTINO - MORO - MEDICI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO
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