LEGGE 13 marzo 1958, n. 280
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.
GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAMBRONI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione - art. 1
Convenzione fra l'Italia e la Svezia, al fine di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Presidente della Repubblica italiana, e Sua Maesta' il Re di Svezia, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nomi, nato a tale scopo come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA: il Ministro degli Affari Esteri, S. E. OSTEN UNDEN i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La presente Convenzione e' applicabile alle persone fisiche domiciliate nella Repubblica italiana o nel Regno di Svezia, nonche' alle persone giuridiche italiane e svedesi.
Convenzione - art. 2
Art. 2. par. 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A) Per quanto riguarda l'Italia: 1) l'imposta sul reddito dei terreni; 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sui redditi agrari; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle societa'; 7) l'imposta sulle obbligazioni 8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. B) Per quanto riguarda la Svezia: 1) l'imposta statale sul reddito (den statliga inkomstskatten) 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskatten) 3) l'imposta sui redditi non distribuiti (ersattningsskatten); 4) l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten); 5) l'imposta speciale sull'equipaggio delle navi esenti dalle altre imposte sul reddito (sjomansskatten); 6) l'imposta statale sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten); 7) l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten); 8) le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifternaa for sarskilda formaner och rattigheter). Le imposte elencate nel presente paragrafo comprendono oltre l'ammontare in principale, le sopratasse, gli accrescimenti, le addizionali, gli interessi, le spese ed altri accessori riscossi insieme alla imposta base e dovuti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio. par. 2. La presente Convenzione si applichera', inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita, dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sul reddito, sul patrimonio, sugli elementi del reddito o del patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.
Convenzione - art. 3
Art. 3. par. 1. Ai fini della presente Convenzione, la persona fisica sara' considerata domiciliata in uno dei due Stati se essa ha nel medesimo la residenza effettiva e la casa di abitazione o se vi soggiorna in via permanente. Se in base al suddetto principio viene a risultare l'esistenza contemporanea di un domicilio in ciascuno degli Stati contraenti, la persona fisica si considera domiciliata nello Stato in cui ha i rapporti personali ed economici piu' stretti o, se quest'ultimo criterio non consente di risolvere il problema, nello Stato contraente di cui ha la cittadinanza; se essa ha contemporaneamente la cittadinanza dei due Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorita' fiscali dei due Stati si concerteranno caso per caso. par. 2. Il domicilio delle persone giuridiche si trova nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva. par. 3. Il contribuente che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo. L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincera' a decorrere da questa data. par. 4. Le eredita' indivise saranno considerate come situate in quello dei due Stati in cui, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il de cuius aveva il suo domicilio al momento della morte. par. 5. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa le installazioni speciali utilizzate in permanenza o gli organi da cui emanano le disposizioni speciali prese per lo svolgimento di una attivita', come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, ((i magazzini, le miniere o ogni altro giacimento minerario che formi oggetto di un'attivita',con esclusione delle societa' filiali)). La rappresentanza o agenzia di una impresa costituisce stabile organizzazione, quando l'agente fa abitualmente uso di un potere generale che gli permette di vincolare l'impresa mediante la negoziazione, la sottoscrizione o l'accettazione di contratti o quando l'impresa dispone nel territorio dello Stato ove e' situata la agenzia, di depositi di materie prime o prodotti regolarmente destinati all'esecuzione delle ordinazioni raccolte da, questa agenzia. I cantieri destinati a lavori di costruzione la cui esecuzione ha superato o che si ritiene dovra' superare una durata di dodici mesi, saranno egualmente considerati come organizzazione stabile ai sensi della Convenzione. par. 6. Il fatto che il contribuente di uno Stato ha relazioni d'affari nell'altro Stato per mezzo di un commissionario o di un mediatore, veramente autonomo e agente come tale nel quadro della sua normale attivita', o che possiede nell'altro Stato, anche sotto forma di organi permanenti, un ufficio la cui attivita' si limita all'acquisto di merci o prodotti destinati ad essere venduti o trasformati dalla sua impresa nel primo Stato, non implica ipso facto il possesso di una organizzazione stabile nell'altro Stato.
Convenzione - art. 4
Art. 4. I redditi dei beni immobili, nonche' i profitti risultanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione "redditi dei beni immobili" comprende non soltanto i redditi che provengono dalla gestione, dal godimento o dalla utilizzazione diretta di beni immobili, comprese le miniere, i giacimenti ed ogni altra, risorsa naturale, ma anche i redditi ricavati, a qualunque titolo, dalla locazione, dall'affitto e da ogni altra concessione del diritto di godimento o di sfruttamento dei beni stessi.
Convenzione - art. 5
Art. 5. par. 1. I redditi derivanti dalla gestione di un'impresa, attribuiti alla organizzazione stabile esistente in uno dei due Stati, non sono tassabili che in questo Stato. Se l'impresa ha organizzazioni stabili nei due Stati, ogni Stato applichera' l'imposta sulla parte dei redditi derivanti dall'attivita' della organizzazione stabile situata nel suo territorio. par. 2. Se un'impresa di uno dei due Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di un'impresa dell'altro Stato e se le condizioni stabilite od imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i profitti che l'una delle imprese avrebbe normalmente realizzato, e che a causa di queste condizioni non sono stati da essa realizzati, sono inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 6
Art. 6. par. 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato contraente dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzioni, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, nonche' i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' domiciliato il beneficiario a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. par. 2. Nel caso e nella misura in cui i canoni eccedono il valore intrinseco - compreso un profitto normale - dei diritti per i quali sono corrisposti, la regola del paragrafo primo del presente articolo non e' applicabile. par. 3. I principi dei paragrafi uno e due del presente articolo si applicano, inoltre, ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti diritti.
Convenzione - art. 7
Art. 7. Le imposte prelevate sui redditi derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea comprese le imposte prelevate sui redditi lordi - non sono dovute che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Convenzione - art. 8
Art. 8. par. 1. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia non sono passibili di un'imposta cedolare, i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue: 1) in Italia, l'imposta complementare progressiva sul reddito e' applicata ((sui dividendi attribuiti da una societa'italiana ad una persona fisica domiciliata in Svezia;)) 2) in Svezia, l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata sui dividendi attribuiti da una societa' svedese ad una persona fisica domiciliata in Italia, ma l'imposta cosi' percepita non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi; 3) se una, societa' svedese attribuisce dividendi ad una societa' domiciliata in Italia, l'imposta svedese sui dividendi di azioni non sara' applicata, a meno che la societa' italiana non abbia in Svezia una organizzazione stabile. In quest'ultimo caso l'imposta svedese e' applicabile, ma non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche comportanti l'applicazione di un'imposta sui dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia a una societa' avente il domicilio fiscale in Svezia, i due Stati si concerteranno. par. 2. Nel caso in cui l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata in Svezia, l'Italia accordera', agli effetti della sua imposta complementare progressiva, o, se si tratta di dividendi percepiti da una societa' italiana, agli effetti della sua imposta, sulle societa', una deduzione che compensi la detta imposta svedese. par. 3. Nel caso in cui i dividendi sono tassati in Italia, la Svezia accordera', agli effetti della sua imposta, una deduzione che non puo' superare il dieci per cento dello importo lordo dei detti dividendi. par. 4. I dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati contraenti ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale nell'altro Stato sono esenti in quest'altro Stato, nella misura in cui, in base alla legislazione di quest'altro Stato, l'esenzione sarebbe accordata se le due societa' vi avessero il loro domicilio. In conseguenza: 1) in Italia i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia sono assoggettabili all'imposta sulle societa'; 2) in Svezia, i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia, sarebbero, salvo certe eccezioni, esonerati dall'imposta. Tuttavia, questa esenzione non sara' accordata che alla condizione che questa ultima societa' abbia la proprieta' effettiva e permanente di azioni o di quote rappresentanti almeno dieci per cento del capitale effettivamente versato della prima societa'. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche relative alla materia di cui si tratta nel presente paragrafo, i due Stati si concerteranno. par. 5. Per l'applicazione della condizione prevista al n. 2) del par. 4 del presente articolo, concernente l'esenzione in Svezia, una societa' sara' considerata come avente la proprieta' effettiva e permanente delle azioni o delle quote di un'altra societa', se le azioni o le quote sono state, in una forma qualunque e senza interruzione, in sua proprieta' esclusiva ed incondizionata per tutta la durata dell'esercizio di quest'altra societa'. Se le azioni o quote di quest'altra societa' sono proprieta' effettiva e permanente di una terza societa' dipendente o controllata dalla prima societa', quest'ultima sara' considerata come avente egualmente la proprieta' effettiva e permanente di una quota parte delle dette azioni o quote corrispondenti proporzionalmente alla sua partecipazione effettiva e permanente al capitale della detta terza societa'. par. 6. Per l'applicazione del presente articolo l'espressione "dividendi" designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai profitti e delle altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altra specie di credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Svezia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (compresa l'imposta sulle obbligazioni), la Svezia accordera', agli effetti della imposta svedese, una deduzione che compensi l'imposta corrisposta in Italia. Nel caso d'instaurazione in Svezia, dopo la firma della presente Convenzione, di una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, i due Stati si concerteranno.
Convenzione - art. 10
Art. 10. par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni, versati da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica a persone fisiche, come corrispettivo di servizi resi a questo Stato o alle sue suddivisioni politiche, sono esenti da imposta nel territorio dell'altro Stato a condizione che le dette persone non abbiano la cittadinanza di quest'altro Stato. par. 2. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme versate per servizi resi in rapporto ad una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucro.
Convenzione - art. 11
Art. 11. par. 1. Al di fuori dei casi considerati nell'articolo 10, le remunerazioni relative ai servizi personali, comprese le remunerazioni delle libere professioni, non sono imponibili che nello Stato in cui questi servizi sono prestati. par. 2. Tuttavia, la persona fisica avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati e' esente dall'imposta nello altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali, compresi quelle delle libere professioni, prestati in quest'altro Stato nel corso di un anno solare: 1) se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per piu' periodi non eccedenti in totale i centottantatre giorni, e 2) se i servizi sono prestati per conto o in qualita' di mandatario di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato, e 3) se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attivita' lucrativa, imponibili nell'altro Stato, e 4) se il mandatario non esercita una professione libera in quest'altro Stato mediante una propria organizzazione ivi situata. par. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai benefici o alle remunerazioni dei professionisti dello spettacolo, come gli artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli atleti. par. 4. Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea. par. 5. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, ad un membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza o a un altro mandatario che eserciti funzioni analoghe presso una societa', avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati, non sono imponibili che nel detto Stato.
Convenzione - art. 12
Art. 12. I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato, nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.
Convenzione - art. 13
Art. 13. Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si trasferiscono temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di ricevervi un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, sono esenti dall'imposta in quest'altro Stato sulle somme loro versate da persone che si trovano nel primo Stato per il loro mantenimento, la loro educazione e la loro formazione.
Convenzione - art. 14
Art. 14. Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.
Convenzione - art. 15
Art. 15. Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono: 1) nella misura in cui il patrimonio si compone: a) di immobili con i loro accessori; b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea. L'imposta sara' applicata nello Stato al quale e' dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori nobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sara' applicata in questo Stato; 2) nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sara' applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati; 3) per tutte ]e altre specie di patrimonio l'imposta sara' applicata nello Stato in cui e' domiciliato il contribuente.
Convenzione - art. 16
Art. 16. Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno degli Stati contraenti ha diritto alla esenzione o ad una riduzione di imposta nell'altro Stato, l'esenzione o la riduzione non sara' accordata alle eredita' indivise che nella misura in cui l'imposta e' imputabile alla quota-parte degli elementi imponibili attribuibile all'avente diritto contribuente del primo Stato.
Convenzione - art. 17
Art. 17. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, a carico dei contribuenti che vi hanno il domicilio, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili in base alla legislazione fiscale di questo Stato.
Convenzione - art. 18
Art. 18. par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione. par. 2. Le persone fisiche residenti in uno dei due Stati che sono tassabili nell'altro Stato beneficiano, in questo altro Stato, per l'accertamento delle imposte considerate nell'art. 2 della presente Convenzione, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni, riduzioni o altri vantaggi, accordati, in rapporto ai carichi di famiglia, alle persone fisiche, cittadini di esso Stato, che non vi hanno il domicilio.
Convenzione - art. 19
Art. 19. par. 1. Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione. par. 2. Tutte le informazioni cosi' scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, come pure dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte. par. 3. Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorita' fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le notizie che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le notizie che, secondo il loro apprezzamento, ((sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione)) o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorita' fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti ed alla propria prassi.
Convenzione - art. 20
Art. 20. par. 1. Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. par. 2. Nel caso che l'esecuzione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione. par. 3. Se un contribuente di uno dei due Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di due anni a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e' stata rivolta, si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
Convenzione - art. 21
Art. 21. Le autorita' fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette e, per quanto riguarda la Svezia, il Ministro delle Finanze o il suo Delegato (finansministern eller hans befalnlaktigade ombud).
Convenzione - art. 22
Art. 22. par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da Sua Maesta' il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. par. 2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e si applichera': 1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitive sui redditi attribuiti ai beneficiari a datare dal 1° gennaio 1955 e non scaduti anteriormente a questa data; 2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi posteriormente al 28 febbraio 1955; 3) alle imposte svedesi sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione degli anni 1956 e successivi; 4) alle imposte sul patrimonio che potrebbero essere applicate in Italia dopo l'entrata in vigore della, Convenzione.
Convenzione - art. 23
Art. 23. La presente Convenzione restera' in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta: 1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari al piu' tardi entro il 31 dicembre di detto anno; 2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi al piu' tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia; 3) alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956. OSTEN UNDEN SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Convenzione - art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni Il Presidente della Repubblica Italiana e S. M. il Re di Svezia, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato, a tale scopo, come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO MENDOLA DI FONTANA degli ANGELI; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA: il Ministro degli Affari Esteri, S. E. OSTEN UNDEN, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte riscosse sui trasferimenti per causa di morte di cittadini italiani e svedesi.
Convenzione - art. 2
Art. 2. La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti: A) per l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni; 2) l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario. B) per la Svezia: 1) l'imposta sulle successioni (arvsskatten); 2) l'imposta sul valore globale dell'eredita' (kvarlatenskapsskatten). La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.
Convenzione - art. 3
Art. 3. I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'imposta che in tale Stato. I beni immobili comprendono da una parte gli accessori, e le scorte vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti. I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati. I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati.
Convenzione - art. 4
Art. 4. I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione liberale, e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti non sono soggetti all'imposta che in tale Stato. Si considera come stabile organizzazione il luogo nel quale speciali installazioni sono utilizzate in permanenza o nel quale disposizioni speciali sono state prese in relazione allo svolgimento di un'attivita', come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere e ogni giacimento minerario oggetto di sfruttamento.
Convenzione - art. 5
Art. 5. I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del suo decesso. Ai fini della presente Convenzione, il de cuius sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sara' decisa con un accordo particolare tra le supreme autorita' fiscali dei due Stati. A tal proposito, sara' considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici piu' stretti. Se non sara' possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terra' conto della nazionalita' dell'interessato. Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sara' decisa mediante un accordo particolare tra le autorita' fiscali supreme dei due Stati.
Convenzione - art. 6
Art. 6. I debiti che gravano i beni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione o che sono garantiti su beni di tale natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte. Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma di beni che tale Stato ha il diritto d'imporre, la differenza non coperta, e' imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato. Tuttavia, i debiti sono imputati sul valore dei fidecommessi solo nella misura nella quale essi sono afferenti a tali beni o sono garantiti da essi.
Convenzione - art. 7
Art. 7. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredita' o il legato, fossero soggetti a tributo nel suo territorio.
Convenzione - art. 8
Art. 8. La presente Convenzione non puo' portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza, di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorita' fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, puo' reclamare alla autorita' fiscale suprema dello Stato nel quale egli e' considerato domiciliato, ai sensi dell'art. 5 o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo e' ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.
Convenzione - art. 10
Art. 10. Le autorita' fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficolta' e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.
Convenzione - art. 11
Art. 11. 1. La presente Convenzione sara' ratificata, per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica italiana, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda, la Svezia, da S. M. il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. 2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera' alle successioni testamentarie o legittime apertesi a tale data.
Convenzione - art. 12
Art. 12. La presente Convenzione restera' indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potra', fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cessera' di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia e' stata fatta ma essa continuera' ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956. OSTEN UNDEN SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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