DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1418

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1961-02-03
State In force
Source Normattiva
articles 121
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, stipulato tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Tessili, la Unione italiana Lavoratori Tessili con l'assistenza della Unione italiana Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta, del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed Affini:

Visto l'accordo sulla Commissione Tecnica paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati all'attribuzione della qualifica impiegatizia ed all'attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 53 del 16 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, ((relativo agli addetti)) all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della torcitura della seta, del rajon ed affini.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 61. - VILLA

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 15 DICEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA, DEL RAYON ED AFFINI Il giorno 15 dicembre 1958, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, onorevole Enzo Vigorelli, assistito dal Direttore Generale dott. Rosario Purpura e dal dott. Ubaldo Foresio, con la partecipazione del Direttore Regionale avv. Giovanni Risoldi e del dott. Gerolamo Omodeo Zorini, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI TORCITORI DELLA SETA, RAYON ED AFFINI, rappresentata dal Presidente dottore ing. Lodovico Biotti e dai sigg. Carlo Anghileri, Antonio Boselli, assistiti dal Segretario dott. Giuseppe Vedove, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI (FEDERTESSILI), rappresentata dal Segretario Generale cavaliere uff. Amleto Barni e dai Segretari Nazionali on.le Bruno Fassina e P.I. Luigi Valentini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nella persona del Segretario Generale Aggiunto, on.le Bruno Storti: la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI (F.I.O.T.), rappresentata dal Segretario Generale rag. Nando Maggioni e dai sigg. Bruno Sacerdoti, Mario Caccia e Giorgio Isacchi; la UNIONI ITALIANA LAVORATORI TESSILI (U.I.L.T.), rappresentata dal Segretario Generale rag. Franco Novaretti e dai Segretari Nazionali sigg. Piercarlo Porro e Piero Lombardoni, con l'assistenza della UIL nazionale nella persona del Segretario Generale Italo Viglianesi e del Segretario Raffaele Vanni. Il giorno 15 dicembre 1958, in Milano, presso la Delegazione Alta Italia della. Confederazione Generale dell'industria. italiana, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI TORCITORI DELLA SETA, DEI RAYON ED AFFINI, rappresentata dal presidente dott ing. Ludovico Biotti e dai sigg.: Carlo Anghileri, Antonio Boselli, assistiti dal Segretario dott. Giuseppe Vedove, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione alla Italia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI TESSILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata per delega dal Segretario Nazionale Giuseppe Romano dal sig. Bruno Scheggi. delegato confederale Alta Italia, si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alla torcitura della seta, del rayon ed affini. Art. 1. CONTRATTO Il presente contratto consta di: a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi; b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali ed intermedie ed impiegati; c) una parte contenente le tabelle retributive.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 2

Art. 2. CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 3

Art. 3. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 4

Art. 4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma restando la inscindibilita' di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno Inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi nazionali: tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale. In materia di usi le parti fanno riferimento all'[articolo 2078 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2078).

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 5

Art. 5. INTERPRETAZIONE Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 6

Art. 6. CONTROVERSIE a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra, lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato di impresa. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potra' proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrario. A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiedera' - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la organizzazione rappresentante la controparte comunichera' l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dalla organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita. In caso di disaccordo su tale scelta, dovra' esserne richiesta, la designazione al competente Circolo dello Ispettorato del Lavoro. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovra' emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. b) Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituiti di questo contratto.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 7

Art. 7. COMMISSIONI INTERNE Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 8

Art. 8. IMMUNITA' SINDACALE Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la liberta' di esplicazione della conseguente attivita' la quale dovra' essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda. Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli articoli 34 per gli operai e 33 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all'attivita' sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovra' essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti. Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verra' risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 9

Art. 9. CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Il lavoratore chiamato a coprire carriere pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della, anzianita'.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 10

Art. 10. REGOLAMENTO INTERNO In ciascuna azienda il regolamento interno, redatto dal datore di lavoro, dovra' essere esposto in luogo chiaramente visibile. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2, punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; Il loro contenuto non dovra' comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 11

Art. 11. MENSE AZIENDALI Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa, aziendale. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sara' corrisposta una indennita' sostitutiva. Detta indennita' compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. L'indennita' stessa - non frazionabile - verra' corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di L. 20 ferme restando le misure piu' elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformita' alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovra' essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facolta' di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali. Le prestazioni di mensa, o loro indennita' sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie, nonche' della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilita' nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavori indipendentemente dal l'atto che finiscano o meno del servizio di mensa, e' ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennita' sostitutiva.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 12

Art. 12. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1958 ed avra' scadenza il 30 giugno 1960. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore sino a che non sara' sostituito dal successivo contratto nazionale. La disdetta data da una qualunque delle parti stipulanti comporta la disdetta nei confronti di tutte le altre parti. La parte che assumera' l'iniziativa della disdetta dovra' darne notizia anche alle altre Organizzazioni operanti nel settore, firmatarie di altri contratti di lavoro.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 13

Art. 13. CONTRATTI LOCALI Le Organizzazioni Territoriali esamineranno l'opportunita' di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione al lavoro e l'eventuale riassunzione valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi sempre all'atto dell'assunzione il datore di lavoro gli comunichera' la localita' di lavoro. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da, consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considerera' decorrente dall'inizio delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianita'. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarita' di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, e' tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potra' sottoporre a visita medica il personale da assumere.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatti, nell'ambito della qualifica per la quale e' stato richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potra' essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potra' essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prevale parti possono in qualsiasi momento, recedere dal rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione <corrispondente al lavoro prestato. All'operaio confermato in servizio la direzione fissera' la paga che, a decorrere dal giorno stesso dell'assunzione, non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria, alla quale viene assegnato. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' in tale caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senza alcuna indennita'. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova e' ammessa, la facolta' di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi. L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 3

Art. 3. TRATTAMENTO SALARIALE Il trattamento salariale e' regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonche' dalle eventuali successive variazioni. Al personale femminile adibito a lavori normalmente eseguiti da personale maschile, per uguale posto di lavoro, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per il personale maschile; cosi', nelle lavorazioni a cottimo si procedera' alla applicazione di un'uguale tariffa. Al personale maschile adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la paga del personale femminile, sara' corrisposta la paga prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile. Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, la opportunita' di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni qualificate di personale di nuova assunzione non addestrato e di eta' superiore a 20 anni, e' ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita' in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a dodici mesi, con qualifica e retribuzione contrattuale di manovale comune.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 4

Art. 4. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La corresponsione della retribuzione puo' effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95% dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalita' di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessita' il termine puo' essere elevato sino ad un massimo di 10 giorni. La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da, un prospetto che puo' essere riprodotto sulla medesima busta, paga, contenente le seguenti indicazioni: 1) estremi della categoria dell'operaio; 2) elementi costitutivi della retribuzione; 3) elementi costitutivi delle trattenute; 4) estremi del periodo di paga relativo. Il datore di lavoro sul prospetto paga dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. L'operaio la diritto di reclamo sulla rispondenza a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagato prospetto, nonche' sulla qualita legale della moneta, della somma pagata a quella indicata sulla busta pagamento. Tale diritto a reclamo non e' necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potra' essere prolungato mediante accordo tra, le organizzazioni sindacali interessate.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 5

Art. 5. APPRENDISTATO E' considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 ed i 20 anni di eta', che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacita' tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell'opera nella azienda stessa. Durante i periodo di apprendistato, l'apprendista, deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. Puo' essere convenuto tra le parti, a termine dell'art. 2, un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento dei periodo prescritto, sempreche' riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi. Se l'apprendista di torcitura e sue lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di torcitura anche complementari, nei quali abbia gia' compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla meta'. Parimenti viene ridotto almeno della meta' il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili legalmente riconosciute. L'apprendista al termine del periodo di apprendistato sosterra' la prova di idoneita' all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso, l'apprendista che abbia superato meta' del periodo di apprendistato, ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacita' di lavoro come operaio. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente: ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sara' ammesso a ripetere la prova. Per la durata e le percentuali di paga dell'apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata. L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la, formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla, specialita' professionale alla quale si riferisce il tirocinio. Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant'altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme della [legge 19 gennaio 1955 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e del relativo regolamento.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 6

Art. 6. TRATTAMENTO DEI MINORI La paga dei prestatori d'opera di eta' non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue: 14 - 16 anni = 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni; 16 - 18 anni = 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni; 18 - 20 anni = 95% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata delle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonche' quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro. Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti. Ad essi potra' essere applicata una multa da L. 2 a L. 3 salvo il caso di recidiva. La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformita' colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga, prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore cosi' non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'ambito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale. Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario e straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 8

Art. 8. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI Il lavoro straordinario potra' essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali; il lavoratore dovra' essere preavvisato, in quanto possibile, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Il lavoratore e' tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari o personali. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di cui all'art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 e' considerato notturno. Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti per il lavoro straordinario diurno.............. 20 % per il lavoro straordinario notturno............ 40 % per il lavoro notturno a turni avvicendati...... 15 % per il lavoro notturno a turni non avvicendati.. 20 % per il lavoro domenicale con riposo compensativo 10 % per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo........ 40 % per il lavoro straordinario festivo diurno...... 45 % per il lavoro straordinario festivo notturno.... 55 % per il lavoro nei giorni festivi di cui all'ar ticolo 17 - prima parte....................... 35 % Le percentuali di cui sopra si applicano silla retribuzione di fatto, maggiorata per i cottimisti della percentuale contrattuale di cottimo. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l'esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime. Per gli operai addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verra' computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 9

Art. 9. INTERRUZIONI DEL LAVORO In caso di interruzione di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione di fatto con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali, gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla, possibilita' di prevedere l'evento, sara' corrisposto il 70% della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione: 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione: Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonche' nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facolta' di mettersi con diritto alla indennita' sostitutiva dei preavviso ed a quella di anzianita'.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 10

Art. 10. RECUPERI Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalita': il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potra' essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute. In ogni caso, il recupero potra' essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 11

Art. 11. PULIZIA DEL MACCHINARIO La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni. Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario normale di lavoro e' considerata come prestazione straordinaria, e verra' come tale retribuita.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 12

Art. 12. LAVORI DISCONTINUI L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al [R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), non puo' superare le 10 ore giornaliere. Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario e' portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario. Agli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate vicinanze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorno di domenica con riposo compensativo, verra' corrisposta la percentuale di maggiorazione del 10% prevista dall'art. 8. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno. Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' il seguente: l'intera retribuzione oraria di fatto per le prime 8 ore di prestazione; il 70% della retribuzione oraria di fatto per ogni ora eccedente le 8 e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo; l'intera retribuzione oraria di fatto per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 13

Art. 13. LAVORO A SQUADRE Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, e considerato lavoro a squadre. L'orario ordinario del lavoro a squadre e' di otto per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sara' stabilito dal datore di lavoro in conformita' con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L'operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per turni fino a sei ore non e' previsto l'intervallo di riposo. Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell'8%, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce alla indennita' di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz'ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sara' distintamente registrato sul prospetto o busta paga. Per prestazioni che eccedano le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovra' essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario, fermo restando che la maggiorazione dell'8% per il lavoro a squadre va corrisposta solo sino al predetto limite di ore 7,30. La predetta maggiorazione verra' corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non e' dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra). Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovra' comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo. Il turno unico e' soggetto alla, disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora, si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio ed il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verra' effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 14

Art. 14. TURNI A SCACCHI Non sono di regola ammessi i turni a scacchi. Tuttavia potranno essere consentiti laddove sussistano le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso. Ai lavoratori e' dovuta la maggiorazione del 50/% sulle paglie orarie di fatto e sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 15

Art. 15. ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO L'assegnazione del macchinario dovra' essere effettuata tenendo presente, con le esigenze della produzione, le possibilita' di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro. Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, avanzata anche immediatamente dopo l'inizio dell'assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio. Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all'Ispettorato del Lavoro entro giorni dalla richiesta. Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa. Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potra' essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emettera' un lodo arbitrale obbligatorio per le parti. Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora, contro di esse non venga interposto ricorso come sopra. Chiarimento a verbale. Premesso che con il primo comma dell'articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell'assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle "possibilita' di prestazione normale degli operai" si e' inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacita' e diligenza puo' sviluppare senza che ne risultino anomalmente impegnate le sue facolta' fisiche ed intellettuali.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 16

Art. 16. DISCIPLINA DEL COTTIMO 1. - In relazione alle possibilita' tecniche delle varie lavorazioni e' ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva. 2. - Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacita' ed operosita', addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'% superiore alla paga base contrattuale della loro categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo nel loro complesso abbiano realizzato in media un guadagno di cottimo non inferiore all'8% della paga base contrattuale di categoria. Nel caso di pluralita' di tariffe per pluralita' di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verra' fatto riferimento al complesso delle relative tariffe. 3. - Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacita' o volonta', un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sara' integrata fino a raggiungerlo. Tale integrazione invece non verra' corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovra' essere garantita la sua paga ad economia. Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla direzione e dalla Commissione Interna aziendale. 4. - Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovra' essere dall'azienda prestabilita' in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessita' della lavorazione, nonche' comunicata agli interessati; dopo di cio' potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro. 5. - Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. 6. - E proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari. 7. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro le indicazioni dei lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga. 8. - Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, e' rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta. Gli eventuali casi non concilianti in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da Un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro. 9. - La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, ne' quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono le norme dell'art. 6 della parte generale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 17

Art. 17. GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE 1. - Sono giorni festivi i seguenti: 1) Capo d'anno 1 gennaio. 2) Epifania: 6 gennaio. 3) S. Giuseppe: 19 marzo. 4) Giorno dell'Angelo 5) Ascensione. 6) Corpus Domini. 7) Anniversario liberazione: 25 aprile. 8) Festa del lavoro: 1 maggio, 9) Festa nazionale: 2 giugno. 10) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno. 11) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto. 12) Ognissanti: 1 novembre. 13) Giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre. 14) Immacolata Concezione: 8 dicembre. 15) S. Natale: 25 dicembre. 16) S. Stefano: 26 dicembre. 17) S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario. Per i giorni festivi anzidetti sara' corrisposta agli operai, non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiuto, la normale retribuzione di fatto giornaliera, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sara' calcolata con riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro settimane. Per gli operai che nel giorno di ricorrenza avrebbero prestato lavoro a squadre retribuito con la percentuale relativa, la paga oraria, riferita all'orario giornaliero di cui all'art. 7, verra' maggiorata dell'1,25%. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovra' essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendente dalla volonta' dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennita' di disoccupazione da oltre due settimane, nonche' - eccezione fatta per le festivita' di cui ai numeri 7, 8, 9, 13 - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane; d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica; f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sara' corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festivita'. Per gli operai retribuiti in misura fissa, nei confronti dei quali il presente trattamento opera solo nel caso di coincidenza di una delle festivita' con la domenica, trovano applicazione le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti sara' corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate con la percentuale di maggiorazione del 35% di cui all'art. 8. 2. - Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 18

Art. 18. FERIE All'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale e' occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie, pagate anticipatamente in base a 96 ore della retribuzione di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione oraria verra' maggiorata dell'1,25%. Il diritto alle ferie annuali si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie la anzianita', agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrera' egualmente dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonche' i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spettera' il compenso di una giornata (otto ore) per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita, compatibilmente con le esigenze del lavoro, tra giugno e settembre, contemporaneamente per l'intero stabilimento, oppure per reparti, per scaglioni, o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. La scelta di tale epoca verra' fissata dalla direzione, previo esame con la Commissione Interna a sensi del vigente accordo interconfederale. Per le festivita' elencate nella prima parte dell'articolo 17 e che cadono nel corso delle ferie, si osserva il trattamento relativo.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 19

Art. 19. GRATIFICA NATALIZIA La liquidazione della gratifica natalizia sara', effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione verra' maggiorata dell'1,25%. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonche' i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 20

Art. 20. MALATTIA ED INFORTUNIO All'operaio ammalato, non in prova, sara' conservato il posto agli effetti del computo delle ferie, delle festivita' di cui alla prima parte dell'art. 17, della gratifica natalizia e dell'indennita' di anzianita': per mesi 6 in caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti; per mesi 8 in caso di anzianita' nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti; per mesi 10 da 15 anni in poi. In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non piu' di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverra' rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda della anzianita' dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sara' di: mesi 9 (6+3) per anzianita' fino a 5 anni compiuti; mesi 12 (8+4) per anzianita' da 5 a 15 anni compiuti; mesi 15 (10+5) per anzianita' da 15 anni in poi. In caso di prolungamento dell'assenza al di la' del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potra' effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso all'operaio il diritto all'indennita' di anzianita' maturata ed all'indennita' sostitutiva del preavviso. All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa. L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa. L'operaio ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Per il trattamento dei lavoratori affetti da t.b.c. e ricoverati in sanatorio, agli effetti della conservazione del posto, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art10) (Gazz. Uff. n. 61 del 13 marzo 1953).

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 21

Art. 21. CONGEDO MATRIMONIALE Agli operai di ambo i sessi sara' concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi. Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, nella misura dal minimo di 48 al massimo di 56 ore di retribuzione.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 22

Art. 22. MATERNITA I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 23

Art. 23. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto a condizione che si presenti a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Nei caso di mancata presentazione nei termini di cui sopra l'operaio verra' considerato dimissionario. La anzianita' maturata sino alla data della chiamata per leva sara' computata, agli effetti dell'indennita' di anzianita', unitamente a quella che viene a maturare dopo la data di ripresa del servizio, sempreche' l'operaio non abbia chiesta ed ottenuta la liquidazione all'atto della chiamata stessa. Il richiamo alle armi sospende il rapporto di lavoro, con diritto per l'operaio alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il lavoro e' computato agli effetti dell'indennita' di anzianita'. Alla fine del richiamo l'operaio deve ripresentarsi in azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In difetto l'operaio verra' considerato dimissionario. L'operaio richiamato alle armi non potra' essere licenziato, sempreche' non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 24

Art. 24. CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico ai mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito. Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in piu' riprese, la nuova qualifica sara' acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto. L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare la terza parte della differenza fra le due paghe. Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni, entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno, frazionabili. All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione ne' modificare la qualifica, e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non puo' durare oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali. Agli operai assegnati con carattere di continuita' alle mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' prevalente rispetto alla natura ed al tempo.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 25

Art. 25. TRASFERTE All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovra' essere corrisposta una diana giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle organizzazioni territoriali competenti.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 26

Art. 26. TRASFERIMENTI I trasferimenti di operai dall'una all'altra, azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili. L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se' e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonche' ad una indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata: di 6 giorni all'operaio senza familiari conviventi a carico; di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni foglio a carico e sempreche' gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento. La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonche' la misura dell'indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle organizzazioni sindacali territoriali. L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza del canone locatizio per un massimo di sei mesi. Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 37, nonche' con l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso. Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di Delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 27

Art. 27. ABITI DA LAVORO Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l'uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese. La sostituzione di tali abiti e indumenti sara' fatta piu' o meno frequentemente in relazione alla piu' o meno rapida usura degli stessi di conseguenza della natura delle lavorazioni. In vista di un piu' esteso impiego degli abiti di lavoro, le aziende ne faciliteranno l'adozione da parte degli operai che lo richiedano mediante agevolazioni di pagamento.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 28

Art. 28. INDENNITA' SCOLASTICA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio capo famiglia, una indennita' scolastica per i figli fino a 14 anni di eta' che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla piu' vicina scuola. Il datore di lavoro corrispondera' analoga indennita' scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarita' di corsi professionali tessili. La misura delle indennita' verra' stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 29

Art. 29. MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda. Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprieta', l'azienda corrispondera' un'indennita' di uso in misura da determinare udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 30

Art. 30. LAVORI NOCIVI Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti: a) l'eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende, cureranno altresi' che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengono compatibili con le esigenze di tutela, fisica dei lavoratori interessati.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 31

Art. 31. DISCIPLINA DEL LAVORO L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso; non puo' allontanarsi dai proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali. Durante il rapporto di lavoro l'operaio non puo' divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, ne' asportare disegni e campionature. L'introduzione nello stabilimento di bevande, nonche' la consumazione di cibi, devono essere disciplinate dalla direzione. Non e' consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dall'orario di lavoro. L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite d'inventario agli oggetti affidatigli, nonche' alle visite personali alla uscita dallo stabilimento, disposte dalla direzione. La visita sulla persona dovra' essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovra' effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato. Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonche' la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili. Chiarimento a verbale: A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 32

Art. 32. ASSENZE E PERMESSI Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio puo' ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi. Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilita' a farlo.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 33

Art. 33. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta. L'importo del risarcimento, in relazione alla entita' del danno arrecato, sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale, per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sara' ritenuto su tutti i compensi ed indennita' dovuti all'operaio a qualsiasi titolo. Nei casi di controversia, trovera' applicazione la procedura di cui all'art. 6, lettera a), della parte generale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 34

Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite: 1) col rimprovero verbale o scritto; 2) con la multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione; 3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni; 4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennita' di cui all'art. 37; 5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa. Rimprovero, multa e sospensione. Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio: a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza, dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento. L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravita' delle mancanze ed alla loro recidivita'. L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di Malattia. Licenziamento. Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, puo' essere inflitto: 1) Senza preavviso ma con l'indennita' di anzianita'. a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma, dell'art. 31; b) per litigio con vie di fatto in fabbrica; c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti. 2) Senza preavviso e senza indennita' di anzianita': a) per movimenti irregolari di medagli, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo; b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; c) per furto a danno dell'azienda: d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda; e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 35

Art. 35. CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall'[art. 2112 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112). La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'operaio conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 36

Art. 36. PREAVVISO Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni e', per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati. A termine dell'[art. 2118 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118), la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Nel corso del periodo di preavviso potranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. E' in facolta' della parte che riceve il preavviso troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso stesso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 37

Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 34, punto 5, sara' corrisposta un'indennita' calcolata come segue: a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata sino al 31 dicembre 1944: dal 1° al 10° anno = 3 giornate (24 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 10° anno = 4 giornate (32 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata dopo il 10 gennaio 1945: dal 1° al 5° anno = 4 giornate (32 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dal 6° al 10° anno = 6 giornate (48 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dall'11° al 17° anno = 8 giornate (64 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 17° anno = 10 giornate (80 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione. Le frazioni di anno si computano per dodicesimi, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Agli effetti del presente articolo, si intende per remunerazione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, del rateo di gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8%. Per i lavoratori che durante l'ultimo anno di servizio siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione relativa verra' maggiorata della percentuale dell'1,25%. Agli effetti della presente indennita', l'anzianita' non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli. La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi a) e b), ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni, si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[articolo 2120 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120), mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 38

Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato la indennita' di cui all'art. 37 nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' ed alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita' ed ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita', degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 (All'. n. 3); ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordine religiosi; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 11 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 3 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. Nelle anzianita' di cui trattasi si intendono comprese anche quelle maturate anteriormente al 10 gennaio 1945, come disposto dall'art. 37.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 39

Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valutera' per le anzianita' inferiori ai cinque anni la opportunita' di integrare l'indennita' di anzianita' dovuta a termini di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, gia' conviventi a carico dell'operaio defunto.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la localita' alla quale e' destinato; 3) la qualifica del lavoratore; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il trattamento economico iniziale; 6) l'eventuale prefissione di termini. Nella lettera di assunzione verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 2

Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca, invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita', si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni. E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio. E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita' aziendale. Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatto di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennita' di anzianita'.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita'. In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda, all'assistente sara' corrisposta in, retribuzione sino alla meta' o alla fine dei mese in corso a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora l'azienda alla scadenza del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, lo assistente si intendera' confermato in servizio con l'anzianita' convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi. L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non altre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova gia' prestato. Parimenti e' esonerato dalla prova l'assistente che provenga dalla categoria degli aiuto assistenti nell'ambito della medesima azienda.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 4

Art. 4. PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE La paga mensile di fatto e' costituita: a) dalla paga mensile minima contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianita'; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantira' la normale retribuzione mensile. Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrispondera' la differenza tra l'integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 5

Art. 5. MENSILITA NATALIZIA In occasione della ricorrenza natalizia verra' corrisposta una mensilita' di retribuzione globale di fatto - intendendosi per tale la paga mensile di fatto, l'indennita' di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili - la quale fara' parte della retribuzione agli effetti del computo della indennita' di anzianita'. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilita' natalizia per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio nell'azienda. La, frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 6

Art. 6. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli assistenti per l'anzianita' di servizio maturata nella categoria, dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate: per il primo e secondo biennio: 4% biennale; per i bienni dal terzo al decimo: 5% biennale. Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento, dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia', maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza invece il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza, in atto al 31 dicembre, e con applicazione dal 1 gennaio successivo. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' "per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre al predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale. Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Il singolo lavoratore non potra' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti per il lavoro straordinario diurno.............. 20 % per il lavoro straordinario notturno............ 40 % per il lavoro notturno a turni avvicendati...... 15 % per il lavoro notturno a turni non avvia........ 20 % per il lavoro domenicale con riposo compensativo 10 % per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo........ 40 % per il lavoro straordinario festivo diurno...... 45 % per il lavoro straordinario festivo notturno.... 55 % per il lavoro nei giorni festivi di cui all'ar ticolo 9 - lettera b)......................... 35 % Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore. E' considerato lavoro notturno quello prestato dall'ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti ad detti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verra' computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilita' natalizia e la indennita' di anzianita'.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 8

Art. 8. DETERMINAZIONE CONTABILE DELLA PAGA ORARIA Ogni qualvolta agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumera' il coefficienti convenzionale 200 come divisore della paga mensile.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 9

Art. 9. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) Anniversario liberazione (25 aprile); 8) Festa del lavoro (1 maggio); 9) Festa nazionale (2 giugno); 10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 11) Assunzione Maria Vergine (15 agosto): 12) Ognissanti (1 novembre); 13) Giorno dell'unita' nazionale (4 novembre); 14) Immacolata Concezione (8 dicembre); 15) S. Natale (25 dicembre); 16) S. Stefano (26 dicembre); 17) S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno festivo, verra' corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 7. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non e' consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella, giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 10

Art. 10. FERIE L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianita' maturata presso la azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, on decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni di calendario per anzianita' da 1 a 7 anni; 20 giorni di calendario per anzianita' da oltre 7 a 15 anni; 25 giorni di calendario per anzianita' da oltre 15 a 25 anni; 30 giorni di calendario per anzianita' oltre 25 anni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianita' di servizio. A questi effetti sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso, ne' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie verra' stabilita dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro, e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati. Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo. I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennita' corrispondente alle giornate di ferie non godute. Le festivita' di cui alla, lettera b) dell'art. 9, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 11

Art. 11. TRATTAMENTO DI MALATTIA E IMFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'assistente fruira' del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante la astensione dal lavoro. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia. In caso di malattia l'assistente non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per: 6 mesi per anzianita' fino a 10 anni compiuti; 10 mesi per anzianita' oltre i 10 anni. Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa> per i primi tre mesi, e della meta' per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della meta' per i successivi 6. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 19. Ove cio' non avvenga e l'azienda, non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello assistente gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. In caso d' infortunio sul lavoro ed in missione, lo assistente fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fini) alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni piu' adatte alla sua capacita' lavorativa. L'assistente ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo e' corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda. Per il trattamento dei lavoratori affetti da T.B.C., e ricoverati in sanatorio, agli effetti della conservazione del posto, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art10) (Gazzetta Ufficiale a 61 del 13 marzo 1953).

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 12

Art. 12. CONGEDO MATRIMONIALE All'assistente che contrae matrimonio sara' concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, cin corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale, di ferie con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 13

Art. 13. TRATTAMENTO PER INVENZIONI Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel [R. D. 29 giugno 1939, n. 1127 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1939-08-14&numeroGazzetta=189)).

CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II-art. 14

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)