DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1834
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al Clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590, e' sostituito dal seguente: (("Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonche' della indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, e' effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese. La rata del mese di dicembre scade il giorno 20")).
GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 87. - VILLA
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