LEGGE 28 luglio 1861, n. 155
Art. 107. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte dei Consigli o Comitati Direttivi Nazionali e Provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio, e che risultino regolarmente eletti. L'elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto alla ditta e alla rispettiva organizzazione di datori di lavoro.
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 108
Art. 108. I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell'organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 109
Art. 109. Il licenziamento o il trasferimento da una residenza all'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, devono essere motivati e non possono, comunque, avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. In caso di contestazione, l'accertamento delle ragioni suddette e' demandato in sede conciliativa alla competenza delle Associazioni sindacale provinciali o nazionali, a seconda che il dirigente ricopra carica provinciale o nazionale.
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici-art. 110
Art. 110. Il presente CCNL avra' vigore dal giorno della sua stipulazione e scadra' il 31 dicembre 1952 Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato, e cosi di anno in anno. Nel caso di disdetta, il presente contratto continuera' ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo, sempreche' tale stipulazione sia conclusa entro il termine di otto mesi. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 1
ACCORDO DEL 14 OTTOBRE 1954 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI Il giorno 14 ottobre 1954 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPECIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dal vice presidente dott. Luigi De Albertis, con L'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal vice presidente comm. Vincenzo Aliotta assistito dal dott. Manlio Lo Vecchio Musti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI, rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dal segretario Raffaele Di Giesi e dai signori Gastone Palazzi e Renato Giovannacci, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal senatore Renato Bitossi, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO rappresentata dal segretario generale Ugo Zino, dal segretario Nazionale Sindacale Giulio Pettinelli e dal sig. Emilio Ronchi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal segretario confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal sig. Pasquale Trozzi, e l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI aderente alla U.I.L. rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagarti e dal sig. Carlo Scalvini si e' stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali del 17 luglio 1951, Art. 1. A parziale modifica dell'art. 73 del contratto nazionale sopra menzionato gli scatti di anzianita' saranno corrisposti nella misura del 4% (quattro per cento) e calcolati sulla retribuzione base tabellare aumentata dall'indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti. La modifica di cui al precedente comma andra' in vigore a partire dalla maturazione del primo periodo di paga successivo alla data del 29 luglio 1954 e si applichera' all'ultimo scatto in corso di godimento e a quelli che matureranno successivamente.
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 2
Art. 2. A modifica dell'art. 81 del contratto nazionale, l'indennita' di contingenza sara' computata, ai fini della liquidazione dell'indennita' di licenziamento, dall'inizio del rapporto di lavoro. Per l'indennita' spettante ai dimissionari resta confermato l'art. 87 del contratto nazionale. Tanto nel caso di licenziamento che in quello di dimissioni, la media delle provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili sara' computata come per legge. Le modifiche di cui al presente articolo avranno applicazione per le risoluzioni dei rapporti di lavoro successivi alla data del 29 luglio 1954.
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 3
Art. 3. A parziale modifica dell'art. 40 del contratto nazionale, a partire dal 29 luglio 1954, i periodi di ferie per il personale con mansioni non impiegatizie restano cosi' stabiliti: a) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino al settimo anno compiuto: giorni 12; b) dal settimo anno compiuto e fino al quindicesimo anno compiuto: giorni 15; c) dal quindicesimo anno compiuto in poi: giorni 18.
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 4
Art. 4. A parziale modifica dell'art. 42 del contratto nazionale resta convenuto che il periodo minimo di ferie di giorni 12 non puo' essere frazionato.
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 5
Art. 5. A partire dal 1 agosto 1954 il massimale di L. 25.000 di cui all'art. 61 del contratto nazionale e' elevato a L. 30.000.
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 6
Art. 6. Per quanto non contemplato nel presente accordo, il contratto nazionale collettivo di lavoro del 17 luglio 1951 conserva la sua integrale efficacia. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 1
ACCORDO NAZIONALE DEL 7 MAGGIO 1956 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 LUGLIO 1951 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE MEDESIMO Il 7 maggio 1956 in Roma Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GROSSISTI DI SPEICIALITA' MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI rappresentata dai vice-presidenti sig. Carlo Rebessi e dott. Luigi De Albertis e dal cav. Vittorio Ulivi assistiti dal dottore Giulio Zino e dall'avv. Dante Lojoli; con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal presidente Sergio Casaltoli, assistito dal Capo dei servizi sindacali dott. Manlio Lo Vecchio Musti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI rappresentata dal segretario responsabile dottore Guglielmo Rizzo, dai segretari Raffaele di Giesi e Umberto Lari e dai signori Gastone Palazzi, Gaetano Faggi e Domenico Gotta; la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal segretario generale sig. Giulio Pettinelli, dal segretario nazionale Enrico Meneghelli e dai componenti il Consiglio nazionale avv. prof. Sebastiano Ferlito, Emilio Ronchi, Luisa Panciroli, Bruno Bianchi; l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal segretario nazionale Umberto Pagani e dai signori Augusto Testa, Amleto Melani e Luigi Tagli, si e' stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione del medesimo personale. Art. 1. Con decorrenza 1 giugno 1956 le Organizzazioni provinciali delle Associazioni Sindacali stipulanti procederanno al conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali sommando la paga-base attualmente in vigore, l'indennita' di contingenza provinciale al marzo 1951, l'importo dei punti di "scala mobile"scattati a tutto il 30 novembre 1955 in virtu' dell'accordo 17 maggio 1951, nonche' gli eventuali terzi elementi contrattuali. Resteranno escluse dal conglobamento l'indennita' di caro pane e le indennita' di mensa, trasporto e altre eventuali ove esistenti, nonche' l'importo dei punti di "scala mobile" derivanti da variazioni verificatesi dopo il 30 novembre 1955.
Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 2
Art. 2. Con decorrenza 1 giugno 1956 agli articoli 33, 39, 77, 87, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 sono cosi' modificati: "Art. 33. - Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 15%. Le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%. Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte - ritenendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino - verranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 50%. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro". "Art. 39. - Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo". "Art. 77. - In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilita' della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari e il caropane". "Art. 87. - In caso di dimissioni, al lavoratore dimissionario sara' corrisposta una indennita' di anzianita' commisurata come segue: a) in caso di anzianita' di servizio fino a dieci anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% dell'indennita' di licenziamento stabilita nell'art. 81 del presente contratto; b) in caso di anzianita' di servizio compresa fra il decimo ed il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennita' di licenziamento di cui all'art. 81; c) in caso di anzianita' di servizio compresa fra il quindicesimo e il ventesimo anno: l'85%, dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 81; d) nel caso di anzianita' di servizio oltre il ventesimo anno compiuto: l'intera indennita' di cui al citato art. 81. Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto quindici anni di servizio e rispettivamente il 60 e il 55 anno di eta', la percentuale di cui al punto c) e' elevata al 100%.
Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951-art. 3
Art. 3. Con decorrenza 1 giugno 1956 le rispettive organizzazioni provinciali adotteranno nei contratti integrativi del contratto nazionale 17 luglio 1951 i raggruppamenti di qualifiche di cui al quadro annesso, attribuendo la medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento. Fermo restando che in sede provinciale non potranno essere apportate modifiche al quadro di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore, saranno conservate ad personam fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto, per l'applicazione del presente art. 3, che l'attribuzione della medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento non comporta peraltro modifica delle situazioni retributive esistenti in relazione ed eventuali differenza per eta', sesso e per i comuni della provincia. QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE ANNESSO ALL'ACCORDO 7 MAGGIO 1956 CATEGORIA A (Art. 4 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento A1: 1) personale con funzioni di carattere direttivo. Raggruppamento A2: 2) Capo di servizio amministrativo; 3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; 4) il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali. CATEGORIA B (art. 5 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento B1: 1) capo ufficio; 2) gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A2; 3) capo contabile; 4) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse. Raggruppamento B2: 5) contabili di concetto o primanotista; 6) segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) magazziniere consegnatario con responsabilita' tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; 8) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione. CATEGORIA C (Art. 6 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento C1: 1) contabile d'ordine; 6) cassiere comune. Raggruppamento C2: 2) aiuto contabile; 3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 7) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 8) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 9) stenodattilografo; 15) magazziniere. Raggruppamento C3: 4) fatturista; 5) squarcista; 12) impiegato addetto al controllo delle commissioni; 13) preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilita' dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); 16) aiuto magazziniere. Raggruppamento C4 10) dattilografo; 11) schedarista; 14) addetto al prezzario; 17) telefonista; 18) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione. CATEGORIA D (Art. 7 del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento D1: 2) autista; Raggruppamento D2: 1) personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); 3) conducente di motofurgoncino; 4) imballatore; 5) impaccatore. Raggruppamento D3: 6) fattorino; 7) portapacchi (personale addetto alla congegna della merce con o senza facolta' di esazione); 8) custode; 9) guardiano notturno; 10) portiere. Raggruppamento D4: 11) personale di fatica e addetto alla pulizia. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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