DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961, n. 1157
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue. ((1))
GRONCHI FANFANI - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei conti, addi' 8 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 78. - VILLA
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