DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1961, n. 1414
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato ai presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 19. - VILLA
Statuto - art. 1
Art. 1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, Istituito con [legge 21 ottobre 1960, n. 1263](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-21;1263), adempie alle finalita' previste dall'articolo 2 della legge anzidetta con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.
Statuto - art. 2
Art. 2. L'assistenza agli orfani si esplica mediante il ricovero in istituti d'istruzione, l'ammissione in colonie climatiche e mediante ogni altro intervento idoneo a favorire l'istruzione e a svilupparne le attitudini. Il ricovero negli istituti d'istruzione ha luogo per tramite dell'ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con [decreto dal Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1951-10-09;1530), e con l'osservanza delle disposizioni contenute nello statuto dell'ente anzidetto.
Statuto - art. 3
Art. 3. L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in servizio e' intesa a favorire le condizioni perche' essi, durante i periodo di sosta dall'attivita' operativa, possano usufruire di luoghi di ritrovo e di riposo per ritemprare spirito e corpo al di fuori di influenze non aderenti alla serena compostezza dell'ambiente militare. Gli interventi del Fondo consistono, percio', nel finanziare, nei limiti delle disponibilita', le iniziative dirette a scopi di formazione e di elevazione spirituale, culturali e ricreativi, a sviluppare l'attivita' fisico-sportiva, a tutelare la sanita'. Tale assistenza si esplica altresi' agevolando l'accesso a stazioni climatiche dei militari e dei loro familiari superstiti e con la distribuzione di pacchi dono ai militari ammalati o infortunati. Il Consiglio di amministrazione su richiesta motivata del comandanti di corpo, puo' disporre che siano concesse anticipazioni ai reparti situati in localita' disagiate per l'acquisto di scorte di viveri e combustibili e agli spacci cooperativi per le spese d'impianto. Le somme anticipate per tali titoli devono essere rimborsate al Fondo entro due anni. L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in congedo si esplica concorrendo alle spese per il loro ricovero in case di riposo quando siano vecchi o invalidi e in stato di indigenza, se le persone tenute per legge a prestare gli alimenti manchino o non siano in condizione, in tutto o in parte, di provvedervi. Detta assistenza si esplica altresi' agevolando l'accesso a stazioni di riposo dei familiari superstiti del militare, che siano in condizione di bisogno. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/01/1962, n. 21 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Statuto - art. 4
Art. 4. Il conferimento di borse di studio ha luogo mediante concorso annuale. Possono partecipare al concorso i figli dei militari della Guardia di finanza che siano Iscritti ad un corso di studi dell'ordine medio o superiore presso un istituto statale, parificato o riconosciuto dallo Stato, quando nel precedente anno scolastico non siano stati ripetenti ed abbiano conseguito la promozione, l'ammissione, la licenza o il diploma nella sessione estiva. Sono esclusi dal concorso coloro che frequentano il primo anno della scuola media o di scuola di grado corrispondente. Gli studenti universitari iscritti ad anni di corso successivi al primo possono partecipare al concorso se abbiano superato in ciascun anno di corso tutti gli esami obbligatori. La preferenza e' stabilita in relazione alla votazione conseguita. A parita' di titoli sono preferiti gli orfani e coloro che appartengano a famiglia piu' numerosa o che versi in piu' disagiate condizioni economiche. L'importo delle borse di studio e' differenziato a seconda che lo studente frequenti un istituto nella stessa sede ove risiede la famiglia o in sede diversa.
Statuto - art. 5
Art. 5. Possono essere messe a concorso borse di studio e di perfezionamento all'estero in favore dei figli dei militari della Guardia di finanza Iscritti in universita' o scuole dell'ordine superiore o gia' laureati, che siano particolarmente dotati e debbano compiere o completare all'estero il corso degli studi intrapresi o la preparazione professionale. La durata massima delle borse di studio o di perfezionamento all'estero e' di quattro anni. Si osservano i criteri stabiliti nell'articolo 4.
Statuto - art. 6
Art. 6. L'assicurazione del personale destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato, puo' essere stipulata sia contro i danni verso terzi sia sulla vita o l'invalidita' dei militari. La scelta degli enti di assicurazione e' effettuata mediante pubblica gara.
Statuto - art. 7
Art. 7. La concessione di sussidi straordinari ha luogo, su domanda dell'interessato o su proposta di un comando della Guardia di finanza retto da ufficiale, in favore di militari del Corpo, in servizio o in congedo, o delle loro vedove, o degli orfani. La concessione puo' aver luogo, in casi particolari, anche in favore dei parenti superstiti del militare. La concessione e' subordinata all'accertamento dello stato di necessita' per cui e presentata domanda o proposta. Salvo il caso di particolare stato di necessita' dipendente da eventi dannosi gravi e ripetuti o persistenti, non si puo' concedere piu' di un sussidio nel biennio allo stesso beneficiario e non si possono concedere sussidi agli orfani ricoverati, ai sensi dell'articolo 2, in istituti d'istruzione, ne' al loro congiunti, per tutta la durata del ricovero. L'importo massimo dei sussidi e' stabilito dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Statuto - art. 8
Art. 8. L'indennita' di buonuscita e' corrisposta dopo almeno nove anni di servizio effettivo al militare della Guardia di finanza, in aggiunta a quella liquidata da altri enti in base alle disposizioni in vigore, all'atto in cui cessa dal servizio permanente o continuativo o all'atto in cui cessa dalla rafferma. E' escluso dal beneficio il militare incorso nella perdita del grado. Nel caso di collocamento in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio l'indennita' e' corrisposta anche se il militare non abbia compiuto il periodo di servizio di cui al precedente comma. L'indennita' e' corrisposta su domanda degli aventi diritto.
Statuto - art. 9
Art. 9. L'indennita' di buonuscita e' corrisposta in relazione al numero degli anni di effettivo servizio prestato dal militare trasferimento o richiamo. La frazione di anno superiore sei mesi e' considerata come anno intero. La misura dell'indennita', per ogni anno di servizio, e' pari al prodotto fra l'ammontare della quota stanziata in bilancio ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, lettera d) ed il coefficiente 0,0000322. Nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 8 l'indennita' e' commisurata a dieci annualita', qualora non spetti una liquidazione piu' favorevole ai sensi del secondo comma del presente articolo. ((L'indennita' non puo' essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente,ne' puo' avere un incremento superiore al 15%)).
Statuto - art. 10
Art. 10. Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti: a) l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con descritto del [Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::1951-10-09;1530); b) l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con [regio decreto 17 marzo 1929, n. 377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-17;377); c) il Museo storico della Guardia di finanza, istituito ed eretto in ente morale con [regio decreto 7 aprile 1941, n. 403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-07;403); d) la Cassa ufficiali, istituita con [regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-05;1187), convertito nella [legge 4 aprile 1935, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-04;568); e) il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri istituito con [regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-05;1187), convertito nella [legge 4 aprile 1935, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-04;568), modificato dalla [legge 12 giugno 1955, n. 512](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512). I contributi sono concessi in relazione ad effettive esigenze prospettate volta per volta dagli enti anzidetti.
Statuto - art. 11
Art. 11. I contributi alte sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti della Guardia di finanza sono concessi di volta in volta su proposta motivata dei comandanti di corpo o di autorita' superiore.
Statuto - art. 12
Art. 12. Gli organi del Fondo sono: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio del revisori del conti.
Statuto - art. 13
Art. 13. Il Consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente del Fondo; b) dal vice-presidente del Fondo; c) da sette membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti e due sottuficiali, in servizio permanente, della Guardia di finanza. Esercita le funzioni di segretario del Consiglio, senza voto, il capo della segreteria del Fondo di cui all'articolo 29. I membri sono nominati dal Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale dalla Guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere confermati. Il Consiglio e' convocato dal presidente e si aduna, nella sede del Fondo, in via ordinaria due volte al mese, e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed e' recapitato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione urgente, nel quale caso l'avviso potra' essere recapitato 24 ore prima. Il presidente puo' incaricare singoli componenti del Consiglio di riferire su determinati affari. I componenti del Consiglio si pronunziano con votazione palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio, fra i quali il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione e' redatto processo verbale, che viene approvato nell'adunanza successiva. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dal presidente e dal segretario. Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal Consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Statuto - art. 14
Art. 14. Il Consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto; b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto; c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto del Fondo; d) delibera l'investimento delle disponibilita' finanziarie e stabilisce la somma massima che ai sensi dell'articolo 28 puo' essere mantenuta nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti; e) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le delibere riguardanti: a) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto; b) l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza del militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado in servizio ed in congedo e dei loro orfani; c) la vendita e la permuta di immobili. Il Ministro per le finanze o un sottosegretario da lui delegate puo' sempre assistere alle sedute del Consiglio.
Statuto - art. 15
Art. 15 Presidente del Fondo e' il Comandante della guardia di finanza. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del fondo; b) provvede, per tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il Consiglio alla prima adunanza; d) adotta le disposizioni occorrenti lo svolgimento operazioni amministrative e contabili: e) vigila sull'andamento amministrativo e contabile; f) presenta al Consiglio di amministrazione il progetto del bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.
Statuto - art. 16
Art. 16. Vice presidente del Fondo e il comandante in 2ª della Guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e lo couadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 15.
Statuto - art. 17
Art. 17. Il segretario del Consiglio di amministrazione: a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e ne cura la trascrizione sull'apposito libro; c) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente; d) cura la tenuta della contabilita' del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione; e) e' consegnatario dei beni mobili e immobili del Fondo; f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordine della Guardia di finanza; g) rende ogni trimestre il conto della riscossioni e del pagamenti al Consiglio di amministrazione, che dopo l'esame di competenza lo rimette al Collegio dei revisori dei conti per l'approvazione. Al conto anzidetto sono allegati i documenti giustificativi dei movimenti di cassa. Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
Statuto - art. 18
Art. 18. Il controllo sull'amministrazione del Fondo e' esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per le finanze e composto da: a) il direttore della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, il quale assume le funzioni di presidente; b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. In ogni caso uno di essi sara' il capo dell'ispettorato generale amministrativo del Comando generale della guardia di finanza; c) un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da designarsi dal Ministro per il tesoro; d) il capo del servizio contabilita' e revisione del Comando generale della guardia di finanza. I revisori durano in carica due anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.
Statuto - art. 19
Art. 19. Il Collegio del revisori dei conti: a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto del Fondo; b) prende visione dei verbali del Consiglio di amministrazione; c) esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto; d) controlla la regolare tenuta della contabilita' nonche' la corrispondenza del bilancio e del fondo patrimoniale con le risultanze delle scritture contabili eseguendo, anche a mezzo di singoli revisori, le occorrenti Ispezioni; e) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa; f) puo' assumere notizie presso il Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione su determinati affari. I revisori assistono alle adunanze dei Consiglio di amministrazione, essi esercitano le loro funzioni sia collegialmente ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto, che individualmente. Degli accertamenti eseguiti si redige verbale che va riprodotto nel libro delle adunanze del collegio. Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondi sono comunicare al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso fra Il Consiglio di amministrazione e il collegio del revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Ministro per le finanze per le decisioni.
Statuto - art. 20
Art. 20. Il collegio dei revisori del conti e' convocato dai presidente di detto organo e si riunisce almeno una volta al mese. Di ogni riunione si redige processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed e' sottoscritto dagli intervenuti. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri, fra cui il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Statuto - art. 21
Art. 21. Il patrimonio del Fondo e' costituito: a) dagli attuali beni patrimoniali del Fondo massa; b) da beni di qualsiasi natura che, per donazione od altro titolo, pervengano al Fondo.
Statuto - art. 22
Art. 22. Le entrate del Fondo sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie comprendono: i redditi patrimoniali; le quote delle multe, ammende, pene pecuniarie e prodotti di confisca, previste dall'[articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art1-com1-letb); dall'articolo 144, secondo comma, lettera b) della legge doganale approvata con [regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-25;1424), quale risulta sostituito dall'[articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;201~art2); da qualsiasi altra disposizione che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della Guardia di finanza. Le entrate straordinarie comprendono entrate effettive ed entrate per movimento di capitali. Le entrate straordinarie effettive sono costituite da eventuali oblazioni, sovvenzioni, lasciti, donazioni, entrate diverse. Le entrate straordinarie per movimento di capitali sono costituite da eventuali vendite di beni, accensione di debiti, rimborsi di anticipazioni e di crediti, partite che si compensano nella spesa, ricuperi diversi.
Statuto - art. 23
Art. 23. Le quote delle sanzioni pecuniarie di cui sia previsto il versamento al Fondo massa della Guardia di finanza per la successiva erogazione ai sensi dell'[articolo 1 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;758~art1) e degli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art3) e [4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art4), sono versati, allo stesso fine, al Fondo di assistenza per i finanzieri. I versamenti di cui al comma precedente sono iscritti nella categoria delle entrate straordinarie per movimento di capitali, come partite che si compensano nella spesa.
Statuto - art. 24
Art. 24. L'esercizio finanziario del Fondo e annuale e comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il presidente presenta al Consiglio di amministrazione entro il 10 ottobre di ogni anno il progetto del bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 10 aprile di ogni anno il rendiconto generale dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione delibera la stesura definitiva del bilancio di previsione e del rendiconto e li comunica, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile, al collegio dei revisori dei conti, insieme con una relazione sui programmi da svolgere e sull'andamento della gestione. Alle sedute, intervengono, con voto consultivo, i revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti entro 15 giorni dalla comunicazione esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto e redige apposite relazioni. Il bilancio di previsione ed il rendiconto, corredati delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle relazioni del collegio dei revisori, devono essere rimessi, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno, al Ministro per le finanze per l'approvazione.
Statuto - art. 25
Art. 25. Per la compilazione del bilancio di previsione si osservano le norme seguenti Sulla base dei consuntivi si calcola la media delle entrate ordinarie del Fondo nei tre esercizi precedenti a quello in corso, al netto delle quote destinate al fondo di riserva al sensi dell'articolo 27. La somma cosi' calcolata e' aumentata dall'avanzo netto della gestione delle entrate ordinarie dell'esercizio precedente ed e' cosi' ripartita: ((a) 9% per l'assistenza agli orfani; b) 2% per l'assicurazione del personale; c) 3% per le spese generali; d) 60% per l'indennita' di buonuscita; e) 26% per gli altri interventi del fondo)). ((2)) ((Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, puo' variare, in piu' o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione)). ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 28 agosto 1971, n. 932](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-28;932) ha disposto (con l'art. 2) che le modifiche da esso introdotte hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Statuto - art. 26
Art. 26. Il rendiconto generale consta del conto consuntivo del bilancio di previsione e del rendiconto patrimoniale.
Statuto - art. 27
Art. 27. Dalle entrate ordinarie annuali e' dedotta una somma pari 5% di esse per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media tali entrate nel triennio precedente. Il Consiglio di amministrazione puo' stabilire che il fondo riserva sia portato ad una consistenza maggiore, purche' non superi il triplo del minimo anzidetto. Il fondo di riserva o impiegato: a) per integrare le disponibilita' del Fondo destinate a finanziare le spese previste in bilancio ai sensi dell'articolo 25, quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni; b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie. ((c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25)). ((2)) Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del primo comma.
Statuto - art. 27-bis
Art. 27-bis. ((Le eventuali disponibilita' accertate sul conto "indennita' di buonuscita" affluiranno a fine esercizio, nella misura che sara' stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennita' di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente)).
Statuto - art. 28
Art. 28. Le somme spettanti al Fondo di assistenza per i finanzieri sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' che saranno stabilite d'intesa fra l'amministrazione della Cassa e il Consiglio di amministrazione del fondo. Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidita' sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in acquisto di immobili. Per le esigenze contabili amministrative il Fondo puo' avvalersi del servizio dei conti correnti postali e dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico.
Statuto - art. 29
Art. 29. Per gli adempimenti relativi agli affari del Fondo e al servizio di cassa e' costituita una segreteria a cui e' preposto un ufficiale della Guardia di finanza. Ad altro ufficiale o ad un maresciallo della Guardia di finanza e' affidato l'incarico di cassire. Il capo della segreteria e il cassiere sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 30
Art. 30. La segreteria e' costituita presso il Comando generale della guardia di finanza.
Statuto - art. 31
Art. 31. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono emessi, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con firma del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente; sono controfirmati dal segretario e, ad operazione eseguita, dal cassiere. I pagamenti per il tramite dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico sono effettuati a mezzo di assegni di conto corrente a copertura garantita. Le operazioni di cassa vengono eseguite con firma congiunta del segretario e del cassiere. All'ordine di pagamento deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa.
Statuto - art. 32
Art. 32. Il Fondo di assistenza per i finanzieri e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze, il quale: puo' impartire, al Consiglio di amministrazione direttive di massima da seguire nella impostazione del programma assistenziale per ogni esercizio finanziario; puo' ordinare ispezioni straordinarie alla gestione dei Fondo richiedendo all'uopo l'intervento di funzionari della Ragioneria generale dello Stato; puo' chiedere in ogni momento al Consiglio di amministrazione, dati o comunicazione di documenti relativi alla gestione del Fondo; approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il rendiconto, e comunica al Consiglio di amministrazione le sue eventuali osservazioni, con le disposizioni del caso; esercita ogni altra funzione di vigilanza sull'ente.
Statuto - art. 33
Art. 33. Per la prima applicazione del presente statuto l'esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri ha inizio il giorno di entrata in vigore del presente statuto e termina il 31 dicembre 1962. Il primo Consiglio di amministrazione e il primo collegio dei revisori dei conti, nominati in base al presente statuto, restano, in carica rispettivamente, fino al 31 dicembre 1962 e fino ai 31 dicembre 1963. Entro 15 giorni dalla nomina il Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma delibera il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario di cui al primo comma, secondo le norme stabilite dal presente statuto, e lo comunica immediatamente al collegio dei revisori dei conti. La previsione e determinata assumendo come valore delle entrate ordinarie una somma pari al terzo delle entrate complessive del Fondo massa della Guardia di finanza verificatesi negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, per il titolo di cui all'[articolo 1 lettera b) della legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168~art1-letb) e all'[articolo 2 lettera b) della legge 11 marzo 1953, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;201~art2-letb), nonche' per redditi patrimoniali. Tale somma viene ragguagliata al numero dei mesi dell'esercizio finanziario di cui al primo comma. Il collegio dei revisori dei conti esamina a sua volta il bilancio entro 15 giorni dalla comunicazione. I successivi bilanci di previsione sono formati sulla base delle entrate verificatesi nei tre esercizi finanziari precedenti, ivi compresi quelli relativi al Fondo massa della Guardia di finanza. Finche' entrera' in valutazione a tali fini, la gestione riferita al periodo dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962 sara' considerata nel suo complesso e le relative entrate saranno computate nella misura di due terzi; e finche' entreranno in valutazione, agli stessi fini, le gestioni dei precedenti esercizi finanziari del Fondo massa, le entrate relative, da assumere come base per la previsione sono quelle indicate nel terzo comma. Nel corso dell'adunanza di cui al terzo comma il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 27, utilizzando le esistenti disponibilita' patrimoniali in titoli e contanti.
Statuto - art. 34
Art. 34. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri, nominato ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265~art5), in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 del regio decreto del 5 aprile, n. 532, per il periodo dal 1 luglio 1961 al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, provvedera' alla compilazione. a) del rendiconto generale relativo al periodo del 1 luglio 1961 al giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi del [regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-04;1627), convertito nella [legge 18 marzo 1926, n. 562](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562); b) di un inventario descrittivo ed estimativo delle attivita' e delle passivita' della situazione patrimoniale del Fondo di assistenza per i finanzieri, riferita al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto sulla base dei dati contenuti nel rendiconto generale di cui alla precedente lettera a). Il passaggio della gestione tra il predetto Consiglio di amministrazione e il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi del presente statuto avviene mediante processo verbale, redatto dal Consiglio di amministrazione subentrante. Nel verbale, ai quale sono i allegati il rendiconto o l'inventario di cui ai precedenti comma, e' fatta intenzione della consegna dei documenti giustificativi delle operazioni compiute, dei documenti comprovanti la proprieta' dei beni indicati nell'inventario e dell'archivio.
Statuto - art. 35
Art. 35. Indipendentemente dagli adempimenti di cui al precedente articolo 34, la Tesoreria centrale redige al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto la situazione del conto cassa e del conto corrente intestato al Fondo e al giorno successivo trasferisce la disponibilita' finanziaria risultante dai conti stessi al conto corrente intestato al Fondo di assistenza per i finanzieri costituito presso la Cassa depositi e prestati ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto. Tale trasferimento viene fatto risultare con presso verbale redatto dal Consiglio di amministrazione uscente e firmato per ricevuta dal Consiglio di amministrazione subentrante.
Statuto - art. 36
Art. 36. Coloro che maturano il diritto alla concessione della indennita' di buonuscita durante il periodo dal 1 luglio 1961 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, beneficiano del trattamento piu' favorevole fra la liquidazione eseguita secondo le disposizioni precedenti a quella: stabilita, ai sensi del presente statuto, per il primo esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri. IL Ministro per le finanze: TRABUCCHI
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