LEGGE 16 aprile 1862, n. 557
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 7
Art. 7 ((Modalita'. - L'assistenza di malattia viene attuata secondo le seguenti modalita': a) Assistenza sanitaria - Verra' prestata l'assistenza medico-generica in ambulatorio o, in caso di necessita',a domicilio, con medici fiduciari o convenzionati. Nella eventualita' che l'assistito preferisca altro medico verra' rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percepita il medico fiduciario o convenzionato o con tariffe prestabilite. b) Assistenza ospedaliera - Verranno prestati il ricovero e la degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che l'assistito preferisca altri Ospedali la Mutua concorrera' con una quota uguale a quella convenzionata. La prestazione di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potra' comunque superare un periodo massimo di giorni centottanta. Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa e' a totale carico della Mutua. Se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrera' con una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite. c) Assistenza sanitaria specialistica - Sara' prestata in ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati, su prescrizione del medico curante, previa autorizzazione della Mutua salvo casi d'urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi. d) Assistenza farmaceutica - Comprende i medicinali iscritti nella Farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione. Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Mutua a seguito di domanda sulla quale dovranno essere specificati la cura e l'approssimativo importo di spesa. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso puo' limitare la prescrizione delle specialita'. e) Assistenza ostetrica - Verra' prestata durante la gestazione ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sara' prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nel caso in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verra' rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verra' provveduto al ricovero in ospedale con le modalita' gia' stabilite. Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico verra' rimborsata la spesa come per parto a domicilio, in base a quanto sopra previsto. f) Interventi chirurgici a domicilio - Verra' rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per uguale intervento in ospedale convenzionato. g) Cure termali - L'assistenza di malattia mediante cure termali verra' effettuata dalle Casse Mutue Aziendali previa autorizzazione del Comugas e in base a regolamentazione di quest'ultimo.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 8
Art. 8 ((Documentazione. - Per poter fruire della assistenza di malattia ogni scritto o chi ne fa le veci dovra': a) denunciare per iscritto il suo stato di malattia alla Mutua entro 24 ore salvo il caso di comprovata forza maggiore; b) documentare entro 15 giorni l'ulteriore continuazione della malattia con certificato medico che a sua volta avra' validita' non superiore a 15 giorni; c) denunciare la cessazione della malattia con certificato medico di guarigione. L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura dovesse assentarsi dal suo domicilio potra' farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione dovra' essere trasmessa dall'interessato alla Cassa Mutua insieme con la comunicazione del nuovo indirizzo. Non verranno riconosciute le spese sopportate dall'iscritto precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo o dei suoi familiari salvo casi di comprovata urgenza.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 9
Art. 9 ((Controlli dello stato di malattia. - La Mutua ha in ogni caso il diritto di fare eseguire visita medica di controllo dai propri medici di fiducia. Contro il responso del medico della Mutua e' ammesso il ricorso da parte dell'iscritto. La Mutua nominera' altro medico per gli ulteriori accertamenti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 10
Art. 10 ((Decadenza temporanea dal diritto di assistenza. - Decade dal diritto alle prestazioni per la malattia in atto l'iscritto che: a) esca di casa quando e' ammalato senza il regolare permesso del medico; b) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di controllo o non segua le cure prescritte dal medico curante o comunque compia contro le prescrizioni stesse atti che possono nuocere al regolare decorso della malattia.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 11
Art. 11 ((Sospensione dell'assistenza e decadenza definitiva. - I casi di denuncia infedele, di simulazione o di doloso prolungamento della malattia, e gli abusi in genere, ove non costituiscano reato saranno puniti con la sospensione della assistenza mutualistica. Vengono esclusi definitivamente dall'assitenza sia coloro che per due volte sono stati sospesi a norma del comma precedente sia coloro che abbiano commesso uno dei fatti soprandicati che costituisca reato.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 12
Art. 12 ((Esclusione dall'assistenza. - Non compete l'assistenza nei casi: a) di malattia contratta in stato di ubriachezza o provocata da abuso di alcool o di stupefacenti; b) di malattia cronica in fase non acuta. I familiari sono esclusi dall'assistenza per malattie croniche anche in fase di acutizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 17, lettera b) e dall'art. 18, lettera f).))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 13
Art. 13 ((Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. - L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue. L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000 annue e' posta a carico della Mutua nella misura del 50%. La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formera' oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi. Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non puo' avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali. In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potra' concedere degli acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato B.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 14
Art. 14 ((Epidemia. - Il Consiglio Direttivo in caso di eccezionale morbilita' e di epidemie potra' temporaneamente modificare l'assistenza sia per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile che per l'ammontare dei rimborsi previsti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 15
Art. 15 ((Indennita' di allattamento. - Viene corrisposta in sostituzione di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte della Mutua, una indennita' mensile di allattamento di lire ottocento per un periodo massimo di 9 mesi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 16
Art. 16 ((Concorso spese funerarie. - Sara' corrisposto un concorso spese funerarie di L. 10.000 in caso di morte del dipendente e di L. 5.000 per morte di familiare assistito. Tale concorso non e' dovuto in caso di morte per infortunio sul lavoro del dipendente.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 17
Art. 17 ((Residui di bilancio. - Coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, la Mutua potra' concedere, in casi particolari, sussidi straordinari o concorso spese per: a) fornitura di apparecchi protetici; b) assistenza ai familiari dei dipendenti per malattie croniche in fase acuta.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 18
Art. 18. ((Compiti. - Il Comugas ha i seguenti compiti: a) curare l'uniforme applicazione delle norme contrattuali per l'assistenza di malattia da parte delle Casse Mutue Aziendali; b) provvedere alla integrazione delle gestioni deficitarie delle Mutue Aziendali non dovute pero' a irregolare amministrazione o ad inosservanza delle norme contrattuali; c) risolvere i' casi controversi, che venissero sottoposti al suo esame, tra le Casse Mutue Aziendali e i loro iscritti; d) esercitare opera di indirizzo, consulenza, assistenza e controllo nei confronti delle Casse Mutue Aziendali; e) dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i componenti dei Consigli Direttivi delle Mutue Aziendali nell'applicazione delle norme relative alla disciplina della assistenza di malattia; f) provvedere con fondi residuati di bilancio, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, alla concessione, in casi particolari, alle Mutue Aziendali, in favore dei singoli iscritti, di sussidi straordinari o di concorsi spese per acquisto di apparecchi protetici, per cure in convalescenziari, per cure di malattie croniche in fase acuta ai familiari dei dipendenti e per eccezionali, costosi interventi medici, chirurgici, farmaceutici, ecc.; g) attuare l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 19
Art. 19 - ((Finanziamenti. - Il Comugas provvede all'espletamento dei suoi compiti di cui al presente capo con i contributi corrisposti dalle Mutue Aziendali ai sensi dell'art. 6 del presenteallegato. Il versamento dei contributi deve essere effettuato quadrimestralmente presso l'Istituto di Credito indicato dal Comugas sul conto corrente intestato allo stesso, non piu' tardi del giorno del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. Superato tale termine, il Comugas applichera' l'interesse di mora del 6% sugli importi non riscossi.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 20
Art. 20 - ((Sede. - Il Comugas ha sede in Roma.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 21
Art. 21 - ((Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Comugas e' composto di nove membri che sono nominati: a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.; b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie. Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso. I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo decadono dalla carica.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 22
Art. 22 - ((Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) stabilire le condizioni, la misura e le modalita' di integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali; b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni medesime; c) deliberare sulla misura di eventuali riserve; d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 18; e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera f) dell'art. 18; f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere c),d), e) dell'art. 18; g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle risultanze di gestione delle Casse stesse; h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente; l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione di cui alla lettera g) dell'art. 18; m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei contributi; n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare l'assistenza stessa.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 23
Art. 23 - ((Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente e' il legale e diretto rappresentante del Comugas di fronte a terzi. In particolare: a) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze; b) firma normalmente gli atti e la corrispondenza; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; d) dispone i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo; e) propone al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini; f) sovrintende al buon andamento degli Uffici. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le sue attribuzioni e comunque in quelle a cui venga particolarmente delegato dal Presidente. Firma, congiuntamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 24
Art. 24 - ((Sedute del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione si rinunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o dal vice presidente. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta, senza l'osservanza del termine dei dieci giorni, anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti. In seconda convocazione le sedute saranno valide, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo almeno dieci giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva. Il Comugas dovra' inviare nel termine di giorni quindici dall'approvazione, copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni, alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 25
Art. 25 - ((Collegio dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G. Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 26
Art. 26 - ((Attribuzioni dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie. Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente o ricevuti in custodia. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 27
Art. 27 - ((Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita',e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci i necessari permessi allo scopo di consentir loro l'adempimento dei loro compiti.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 28
Art. 28. - ((Le norme di cui agli articoli da 18 a 27 del presente allegato costitutiscono lo statuto del Comugas e saranno riportate in atto notarile.))
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 29
Art. 29. - Aventi diritto. - L'assistenza di malattia, secondo le modalita' ed i limiti di cui ai precedenti artt. 7 e 13, spetta al pensionato che non gode della assistenza di legge ed al coniuge vivente a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purche' goda della pensione di reversibilita'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 30
Art. 30. - Organi di attuazione. - L'assistenza di malattia di cui al presente Capo e' affidata al Comugas il quale ne effettua le prestazioni tramite le Casse Mutue Aziendali, o, nel caso che queste eccezionalmente non fossero ancora costituite, con le modalita' di attuazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Comugas stesso.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 31
Art. 31. Finanziamento. - Al Comugas, per la prestazione dell'assistenza prevista dal presente Capo, spettano i contributi di cui all'art. 34 del contratto collettivo di lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 32
Art. 32. - Contabilita'. - Le Casse Mutue Aziendali devono tenere la contabilita' dell'assistenza ai Pensionati e ai loro coniugi separata da quella dell'assistenza ai lavoratori in servizio e ai loro familiari ed il Comugas provvedera' al rimborso della spesa risultante.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Regolamento-art. 33
Art. 33. - Norme di coordinamento. - Valgono anche per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi le norme di cui agli artt. da 7 a 14 compresi e 16 del presente allegato B.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO PROCEDIMENTO PER LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 36 DEL C.C.N.L. 1. L'azienda avvertira' la Commissione interna comunicando le necessita' di licenziamento di quei lavoratori che si sono resi disponibili. 2. Entro dieci giorni l'Azienda e la Commissione Interna esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilita' concrete ed attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori resisi disponibili. Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che il lavoratore potra' essere destinato a qualsiasi altro servizio o mansione senza che per cio' abbia a subire alcun peggioramento del suo trattamento economico e della sua qualifica di provenienza. 3. Per quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione dovranno essere istituiti, a cura dell'Azienda, corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria o adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire. 4. Coloro che rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi con assiduita', potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento dovuti a malattia o ad altre cause di forza maggiore. 5. Dopo nove mesi dalla comunicazione di cui all'art. 1 l'azienda e la Commissione Interna si incontreranno di nuovo per riesaminare la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo dei lavoratori di cui al punto 1 medesimo in relazione all'avvenuta trasformazione di esercizio. Per i lavoratori che gia' sono stati assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame dovra' essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione della categoria, come precisato all'art. 7. Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire una riqualificazione ai sensi dell'art. 3 per motivi di forza maggiore di cui all'art. 4, il periodo predetto verra' ulteriormente prorogato per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore. Il riesame di cui sopra non potra' protrarsi oltre i dieci giorni. 6. Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo tra azienda e Commissione Interna, oppure si ravvisasse la necessita' di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva dovra' essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente. 7. I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e categoria diverse da quelle di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nelle nuove categorie con decorrenza, dal compimento del decimo mese dalla avvenuta riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano addetti; 8 La mancata accettazione della nuova classificazione potra' dar luogo al licenziamento. 9. Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato, l'azienda potra' procedere al licenziamento a norma dell'art. 36, lettera l) del contratto di quei lavoratori che non avranno trovato utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda. 10. I lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo precedente avranno il diritto, avendone l'idoneita', di precedenza nelle nuove assunzioni e cio' purche' non siano trascorsi piu' di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro. I lavoratori riassunti in servizio avranno la facolta' di riscattare l'anzianita' maturata all'atto del loro licenziamento restituendo all'azienda e alle Casse di Previdenza quanto e' stato da esse loro corrisposto per trattamento di fine lavoro. 11. In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di riconoscere l'anzianita' acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianita' convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia. 12. Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, si terra' conto dei seguenti criteri in concorso fra loro: - anzianita' di servizio; - carichi di famiglia; - situazione economica familiare; - particolari capacita' tecniche di rendimento. In caso di riassunzione questa avverra' con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 1
ALLEGATO FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS (PREMUNGAS). Art. 1. Compiti. - Premungas ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa, di cui al 3° comma dell'articolo 41 del Contratto e di cui agli articoli 20 e seguenti del presente allegato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 2
Art. 2. Finanziamenti. - Il Premungas provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti a sensi dell'articolo 41 del Contratto nonche' con gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora dovuti dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 3
Art. 3. Sede. - Il Premungas ha sede in Roma.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 4
Art. 4. Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Premungas e' composto di nove membri che sono nominati: a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.; b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie. Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione Sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso. I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 5
Art. 5. Consiglieri delegati. - Il Consiglio di Amministrazione su designazione delle organizzazioni interessate nominera' due Consiglieri delegati che dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio stesso, uno tra i membri appartenenti alla Federazione delle Aziende ed uno tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei Lavoratori.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 6
Art 6. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle gia' indicate nei precedenti artt. 4 e 5: a) deliberare sugli investimenti dei fondi: b) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni, nonche' dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i due Consiglieri delegati; d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente; f) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze del conto consuntivo le eventuali variazioni dei contributi.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 7
Art. 7. Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente. - Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Presidente e il Vice Presidente firmano i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 8
Art. 8. Attribuzioni dei Consiglieri delegati. - I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del Premungas di fronte a terzi. In particolare sempre congiuntamente: a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativi del Fondo; b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi; c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo; d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione; e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo; f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini; g) sovraintendono al buon andamento degli Uffici; h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative, che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'Ente. In caso di vacanza o impedimento di ambedue i consiglieri delegati la rappresentanza dell'Ente spettera' al Presidente e al Vice Presidente congiuntamente. In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalla Federazione delle Aziende, egli sara' sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalle Organizzazioni dei Lavoratori, egli sara' sostituito dal Presidente.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 9
Art. 9. Sedute del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri o da un Consigliere delegato. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta senza l'osservanza del termine dei dieci giorni anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti. In seconda convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, assoluta dei presenti. I Consiglieri delegati hanno diritto a voto, purche' non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte. Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva. Il Premungas dovra' inviare nel termine di quindici giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relazioni alle singole Federazioni delle Aziende e dei lavoratori.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 10
Art. 10. - Collegio dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas, ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G. Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio, sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 11
Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie. Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente e ricevuti in custodia. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventualita' irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 12
Art. 12. - Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita' e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale i necessari permessi allo scopo di consentire loro l'adempimento dei loro compiti.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 13
Art. 13. - Iscrizione obbligatoria. - Dovranno essere iscritti al Premungas tutti i dipendenti effettivi ai quali si applica il presente Contratto di Lavoro.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 14
Art. 14. - Municipalizzazione e Smunicipalizzazione di Azienda. - Qualora un'azienda privata dovesse esessere municipalizzata, il personale dipendente potra' essere iscritto al Premungas, con il riconoscimento delle anzianita' precostituite, a condizione che la complessiva riserva matematica dei lavoratori interessati sia pari a quella che per essi sarebbe stata costituita se fossero stati iscritti alla C.P.D.E.L. dalla data della loro assunzione in servizio alla data del passaggio alla municipalizzazione. La forma di conferimento di tale riserva sara' concordata tra le parti interessate ed il Premungas. Qualora un'azienda municipalizzata passasse a gestione privata, il Premungas, e l'azienda interessata stabiliranno per ogni lavoratore la parte dei contributi versati dal 1° maggio 1946 in poi che dovra' essere restituita.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 15
Art. 15. - Erogazione della pensione integrativa. - L'erogazione della pensione integrativa agli aventi diritto sara' effettuata dalle aziende per conto del Premungas.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 16
Art. 16. - Rapporti tra aziende e Premungas - Le aziende dovranno trasmettere al Premungas quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal Premungas contenente le seguenti indicazioni: 1) i contributi da corrispondersi per ciascun inscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge ed al Premungas; 2) le pensioni integrative corrisposte per conto del Premungas; 3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo. Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del sette per cento e a carico del Premungas gli interessi passivi di mora nella misura del cinque per cento. I versamenti saranno effettuati dalle Aziende in apposito conto corrente intestato al Premungas.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 17
Art. 17. - Determinazione e pagamento della pensione integrativa. - Le aziende un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al Premungas tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'Ente previdenziale al quale esso e' iscritto. Il Premungas, effettuati gli opportuni controlli, da' il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico. L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere. La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilita', dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 18
Art. 18. - Controlli amministrativi. - Il Premungas ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 19
Art. 19. - Investimenti. - Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del Premungas dovranno essere investite nel modo seguente: a) nella misura di almeno il 10% (dieci per cento) in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti: b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'Ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle Aziende municipalizzate aderenti alla F.N.A.M.G.A.V.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 20
Art. 20. - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa. - Le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti: a) a 60 di eta' e 35 anni di anzianita' di servizio, il trattamento cumulativo di pensione sara' pari al 90% della retribuzione globale dell'ultimo anno; b) per de anzianita' inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo sara' di 1/39 della retribuzione globale per ogni anno di anzianita'; c) nelle eta' comprese tra i 55 e i 60 anni la pensione cumulativa sara' ridotta nelle seguenti misure. a 59 anni l'81,66% della retribuzione globale, a 58 anni il 74,48% della retribuzione globale; a 57 anni il 68,20% della retribuzione globale; a 56 anni il 61,92% della retribuzione globale; a 55 anni il 57,43% della retribuzione globale; d) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di eta' e 15 di anzianita' di servizio effettivamente prestato, esclusa quindi ogni anzianita' convenzionale; e) in nessun caso la pensione cumulativa potra' superare il 90% dell'ultima retribuzione globale. Qualsiasi liquidazione, indennita' od altro, escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata, dovra' essere computato per il calcolo della pensione integrativa.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 21
Art. 21. - Invalidita' permanente o morte. - Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno dieci anni di anzianita' ed a qualunque eta'. La pensione sara' di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianita' con un minimo del 50% della retribuzione stessa. Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro od a malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianita' e con qualunque eta', con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno. La pensione integrativa per invalidita' non dipendente da cause di servizio sara' corrisposta solo ed in quanto l'invalidita' stessa sia stata riconosciuta dall'Ente che corrisponde la pensione di legge.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 22
Art. 22. - Dimissioni - In caso di dimissioni prima del 60° anno di eta' la pensione cumulativa spettante al lavoratore sara' ridotta del 15%. Tale riduzione non verra' fatta per le donne che diano le dimissioni dopo il 55° anno di eta'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 23
Art. 23. - Anzianita' convenzionali. - Sono conteggiate dal Premungas le anzianita' convenzionali riconosciute anteriormente al 1° maggio 1946 ai lavoratori in servizio a tale data. Le anzianita' convenzionali riconosciute successivamente al 1° maggio 1946 saranno conteggiate dal Premungas solo ed in quanto vi sia stata corresponsione dei contributi, sia a carico delle aziende che dei lavoratori, nella misura e con la ripartizione stabilita dalla tabella che sara' fissata dalle Organizzazioni sindacali su proposta del Consiglio di amministrazione del Premungas. Tale corresponsione dovra' avvenire in tempo utile e comunque non oltre tre mesi prima del collocamento a riposo del lavoratore interessato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 24
Art. 24. - Aspettativa. - I periodi di aspettativa riconosciuti dagli Enti previdenziali e per i quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 25
Art. 25. - Calcolo della retribuzione media globale. - La retribuzione globale dell'ultimo anno utile per il calcolo della pensione, e' costituita dalla somma delle 14 mensilita' corrisposte nell'ultimo anno di servizio compresa l'indennita' sostitutiva della mensa. Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va eseguito sull'intera retribuzione globale e non su quella eventualmente ridotta e sensi dell'articolo 33 del contratto. Nel calcolo della retribuzione di cui ad 1° comma non vanno considerati gli aumenti per passaggio di categoria conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di categoria: a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali; b) sia stato conseguito prima del compimento del 59° anno di eta'; c) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all'ultimo anno di servizio. Sono considerati anche validi gli aumenti per passaggio di categoria conseguiti a qualsiasi eta' quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore. Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennita' "ad personam" concessi al lavoratore negli ultimi cinque anni anteriori al pensionamento ammenoche' il rapporto di lavoro non si sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 26
Art. 26. - Pensioni indirette e di riversibilita'. - La integrazione delle pensioni indirette e di riversibilita' corrisposte dai diversi Istituti o Casse Aziendali alle vedove e agli orfani dei lavoratori iscritti al Premungas sara' regolata dalle seguenti tabelle: TABELLA A Vedova 50% Vedova Con 1 orfano 60% Vedova con 2 orfani 70% Vedova con 3 orfani 75% Vedova con 4 orfani 80% Vedova con 5 orfani e oltre 90% TABELLA B 1 orfano 50% 2 orfani 60% 3 orfani 70% 4 orfani 80% 5 orfani ed oltre 90% Perdono il diritto alla pensione: 1) gli orfani e le orfane al compimento del 18° anno di eta'; 2) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al Premungas. Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la perdita al diritto alla pensione indiretta o di reversibilita', valgono per tutti gli iscritti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza Enti Locali.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 27
Art. 27. Variabilita' delle pensioni. - Le variazioni delle retribuzioni minime base di cui alle tabelle dell'allegato A del contratto diverranno operanti sull'ammantare delle pensioni spettanti agli ex dipendenti: il ricalcolo da parte del Premungas avverra' a fine d'anno e la nuova misura della pensione avra' decorrenza dal 1° gennaio successivo.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 28
Art. 28. Computo delle frazioni di anno di eta' e di iscrizione. - Per la determinazione degli anni di eta', quando non risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a sei mesi e' trascurato, quello eguale o superiore a sei mesi e' calcolato come anno intero. Per la determinazione degli anni di iscrizione l'arrotondamento di cui sopra deve effettuarsi dopo avere applicate le riduzioni di cui alla lettera c) dell'art. 20 del presente allegato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 29
Art. 29. Pensione integrativa in caso di indennita' "una tantum" da parte della C.P.D.E.L. - Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della C.P.D.E.L. alla quale e' iscritto acquisisca una indennita' "una tantum", il Premungas calcolera' la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'I.N.P.S. e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennita' corrisposta dalla C.P.D.E.L. Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennita' "una tantum" della C.P.D.E.L. la pensione integrativa si calcolera' tenendo presente la rendita della "una tantum" predetta.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 30
Art. 30. Pensione integrativa agli iscritti all'I.N.P.S. prima del 60° anno di eta'. - Il lavoratore eccezionalmente iscritto all'Istituto di Previdenza Sociale che chieda il collocamento a riposo in eta' compresa tra i 55 ed i 59 anni con diritto a pensione integrativa, ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e a proprie spese, l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia. Il Premungas ha l'obbligo di corrispondere la totale pensione fino al raggiungimento del 60° anno di eta' e dal 60° anno in poi, soltanto l'integrazione a quanto verra' corrisposto dall'I.N.P.S. La mancata osservanza dell'obbligo della conservazione dell'assicurazione, libera il Premungas dal pagamento della quota di pensione che l'Istituto di Previdenza Sociale eroga a partire dal compimento del 60° anno di eta'. Il lavoratore che al raggiungimento del 60° anno di eta' percepisca la pensione dall'Istituto di Previdenza Sociale, dovra' versare tale pensione al Premungas fino alla estinzione del rapporto di lavoro. L'azienda provvedera' a trattenere ed a versare al Premungas l'importo di detta pensione.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 31
Art. 31. Ricorsi. - Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati. Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro tre mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori che dovranno esprimere concorde giudizio pure entro tre mesi, Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intendera' rigettato.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas Allegato Fondo integrazione-art. 32
Art. 32. Statuto del Premungas. - Le norme di cui agli articoli da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del Premungas e saranno riportate in atto notarile.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO ART. 8, 11, 15, 16 E 17 DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS L'anno 1946, il giorno 29 di novembre in Roma. tra la FEDERAZIONE AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE ITALIANE (per le Aziende municipalizzate del gas, aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario generale avv. Mario Caristo per delega del Presidente on. dott. ing. Giuseppe Romita, nonche' dall'avv. Vito Ficarelli della Federazione stessa; con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA, avv. Rosario Toscani: la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, (per i lavoratori delle Aziende gas sia private che municipalizzate aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti; con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, avv. Leopoldo Rubinacci; si e' convenuto quanto segue: ...(Omissis).. Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Per tutti i lavoratori che avessero acquisito benemerenze nazionali, si applicheranno i benefici che verranno di volta in volta stabiliti dalla legge per i dipendenti delle Aziende industriali, salvo, per quanto applicabili, i maggiori benefici che fossero stabiliti per i dipendenti dello Stato. Ai mutilati del lavoro verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra. ...(Omissis).. Art. 11. DIVISIONE DELLE OFFICINE IN CATEGORIE Agli effetti dell'art. 15 ed in genere agli effetti della parte economica collegata con l'art. 15 le officine del gas d'Italia sono suddivise nelle seguenti categorie: 1a categoria officine che producono oltre sei milioni di mc. di gas annui; 2a categoria: officine che producono da oltre due milioni e mezzo fino a sei milioni annui di mc. di gas; 3a categoria: officine che producono da oltre 800 mila mc. fino a due milioni e mezzo annui di mc. di gas: 4a categoria: officine che producono meno di 800 mila mc. di gas annui. La cifra di produzione annua per la distinzione delle officine in categorie si intende costituita dalla quantita' di gas venduto, cosi' come risulta dalla denunzia all'Intendenza di Finanza, aumentata della quota del 10% (dieci per cento) convenzionalmente indicativa delle fughe, perdite, ecc.; il tutto con riferimento al gas venduto nel 1939, e fino a che il potere calorifico non venga riportato in 4.200 calorie superiori per mc. Per il passaggio alla categoria superiore, o il declassamento alla categoria inferiore, il quantitativo di gas prodotto in un anno deve essere confermato nell'anno successivo. La retribuzione fissa minima del personale delle officine di 1a categoria, viene ridotta del 5% (cinque per cento) per il personale delle officine di 2a categoria, del 10% (dieci per cento) per il personale delle officine di 3a categoria e del 15% (quindici per cento) per il personale delle officine di 4a categoria. Il personale appartenente alle Direzioni centrali di Societa' che posseggono piu' officine, e che non siano dislocate presso alcuna delle officine stesse, sara' considerato nella categoria immediatamente superiore alla categoria dell'officina maggiore. Quando nel territorio di una stesso Comune esistano officine gas di categoria diversa, si applichera' a tutto il personale da queste dipendente il trattamento stabilito per il personale dell'officina di categoria piu' elevata esistente nel Comune. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende. ...(Omissis).. Art. 15. MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA Ai lavoratori per le diverse categorie sono fissati i seguenti minimi: Impiegati categoria 1a L. 16.000 Impiegati categoria 2a " 13.500 Impiegati categoria 3a A " 11.500 Impiegati categoria 3a B " 11.000 Impiegati categoria 4a " 8.500 Operai categoria extra " 11.500 Operai categoria la (qualificati) " 10.400 Operai categoria 2a (comuni) " 9.200 Operai categoria 3a (manovali) " 8.000 I fuochisti sono inquadrati nella prima categoria con un minimo di retribuzione di L. 10.800, salvo le migliori condizioni di inquadramento agli effetti economici. Per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 10%. Per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari riduzione dei minimi del 15%. Per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 25%. Per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento dei predetti minimi del 5%. Per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra e capi-operai, appartenenti alle categorie extra o qualificati, aumento dei suddetti minimi dal 4% all'8%, da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle attribuzioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati. A seconda delle accertate condizioni familiari, per il personale femminile non avente famiglia a carico, la retribuzione minima sopra indicata per la rispettiva categoria potra' essere ridotta fino al 15% per le lavoratrici della 3a e 4a categoria e fino al 25% per le donne minori ai 18 anni e per le addette alla pulizia, alla mensa e simili. Nessuna riduzione di retribuzione sara' applicata al personale femminile avente famiglia a carico. Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata del 12% sulla retribuzione fissa base per le sole ore notturne. Per le mansioni che comportano un lavoro non sorvegliato, la retribuzione globale deve intendersi riferita ad un minimo di produzione da concordarsi aziendalmente. In relazione alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente articolo, restano salve le condizioni aziendali complessive di miglior favore limitatamente al personale femminile. Tale personale, deve, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, notificare alla Direzione dell'Azienda se intende beneficiare delle condizioni di fatto o di quelle risultanti dalla presente norma. Art. 16. AUMENTI PER ANZIANITA' REGRESSA Per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1946, ai minimi stabiliti dal presente contratto, eventualmente ridotti secondo quanto previsto agli articoli 11 e 15, verra' aggiunta una somma pari all'importo delle percentuali di cui in appresso, applicate sul minimo di categoria alla quale il lavoratore viene assegnato alla data di stipulazione del presente contratto, indipendentemente dalle qualifiche e categorie anteriori. Per anzianita' dal 1° gennaio 1927 al 31 dicembre 1933: 1% annuo, pari al 7% complessivo Per anzianita' dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1939: 2% annuo, pari al 12% complessivo Per anzianita' dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1946: 3% annuo, pari al 21% " ----- Totale . . . 40% " ----- NOTA INTEGRATIVA. All'art. 16: 1. Nel computo dell'anzianita', oltre all'anzianita' effettiva, va considerata anche l'anzianita' convenzionale acquisita per benemerenze nazionali giusta quanto stabilito dall'art. 8. 2. Nel caso di lavoratori in servizio, assunti anteriormente al 1° luglio 1940, ai quali all'atto dell'assunzione ad effettivo fu assegnata una retribuzione superiore a quella fissata per contratto come minimo della relativa categoria, per stabilire la retribuzione sulla quale debbono essere operate le maggiorazioni percentuali di cui agli articoli 16 e 17, varra' lo stesso criterio adottato per il passato da ciascuna azienda nel caso singolo, nel senso che se gli scatti di anzianita' per il passato furono applicati sul minimo di categoria senza tener conto o in tutto o in parte della maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione, anche per l'applicazione del presente contratto si seguira' questo sistema (dovendosi presumere che la maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione doveva convenzionalmente non essere operante a questo effetto); se invece gli scatti di anzianita' furono per il passato applicati anche su tutta o parte della maggiorazione di assunzione per quel lavoratore si dovra' apportare sugli attuali minimi di categoria una maggiorazione come appresso determinata, ed inoltre sulla retribuzione cosi' risultante (che sara' quella che gli dovra' essere corrisposta in sostituzione del nuovo minimo di categoria) dovranno conteggiarsi gli aumenti percentuali di cui agli articoli 16 e 17. La maggiorazione di cui al comma precedente sara' pari alla differenza tra la retribuzione sulla quale furono per il passato operati gli scatti ed il minimo contrattuale allora vigente, aumentata o diminuita tale differenza a norma di tutte le variazioni disposte per legge per le retribuzioni fino e comprese quelle di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1943, n. 23/B, integrate da quanto disposto all'art. 8 decreto legislativo 2 novembre 1944 n. 303. Inoltre agli stessi sara' concessa a titolo di assegno "ad personam" (non valevole agli effetti degli aumenti di anzianita' sia per il passato che per il futuro) una somma pari alla maggiorazione di cui al comma precedente. ...(Omissis)... Art. 17. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Tutti i lavoratori avranno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianita' da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo. Tale aumento sara' del 3% sui minimi di retribuzione fissati nel presente contratto per la categoria cui ogni singolo lavoratore e' rispettivamente assegnato, con i seguenti limiti: a) per gli operai, per un massimo di 16 anni; b) per gli impiegati, per un massimo di 29 anni. Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1946, vengono stabilite le seguenti norme di applicazione del principio sopra esposto: a) tenuto conto di quanto stabilito all'art. 16, la decorrenza della nuova anzianita' avra' inizio col 1° gennaio 1947, cosi' che la corresponsione del primo aumento a questa relativo decorrera' per essi dal 1° gennaio 1948; b) il numero massimo degli anni per i quali dovranno essere applicati gli scatti annuali per la nuova anzianita', a partire dal 1° gennaio 1947, sara' dato dalla differenza tra il numero massimo degli anni riconosciuti agli effetti degli scatti rispettivamente per gli impiegati (29) e per gli operai (16) ed un numero pari ad un terzo della cifra rappresentante la percentuale totale di maggiorazione riconosciuta ad ogni singolo lavoratore ai sensi dell'art. 16 per l'anzianita' gia' maturata al 31 dicembre 1946. In caso di passaggio di categoria, il lavoratore conserva in valore assoluto l'aumento di retribuzione gia' conseguito anteriormente, per effetto degli applicati scatti di anzianita', nella misura risultante all'atto del passaggio di categoria. I restanti scatti di anzianita' verranno computati sul minimo contrattuale della nuova categoria ed applicati sulla retribuzione fissa nominale del lavoratore. Al lavoratore che abbia raggiunto il periodo massimo per gli scatti di anzianita' e venga promosso alla categoria superiore, sara' dovuto per ogni successivo anno di anzianita' la meta' della differenza in cifra tra l'aumento annuale di anzianita' della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 anni per gli operai. Gli aumenti percentuali di cui all'art. 16, come quelli di cui all'articolo presente, assorbiranno gli aumenti contrattuali finora concessi per lo stesso titolo. Agli operai dipendenti dalle Aziende Municipalizzate verra' corrisposto un ulteriore scatto di anzianita' del 2% al compimento del 17° anno di anzianita'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO ACCORDO 16 DICEMBRE 1948 PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, nella persona dell'avv. Emilio Sanfilippo designato alla firma del presente accordo e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, nelle persone dei signori Zeno Cinti, Bastianini Sergio, Frediani Oscar e Sarti Francesco, il LIBERO SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE GAS, nella persona del dott. Nino Modica, si conviene che il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro 29 novembre 1946 resta confermato sino al 31 dicembre 1950 con le seguenti varianti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e saranno applicate a tutti i lavoratori in servizio a quella data ed a quelli che saranno assunti dopo quella data: ...(Omissis)... 2. Estensione della ricostruzione di carriera alla anzianita' effettiva di servizio del dipendente mediante la corresponsione dell'1% sulla retribuzione base attuale della categoria cui apparteneva al 29 novembre 1946 per le anzianita' anteriori al 1° gennaio 1930. 3. La suddivisione delle Officine in categorie (art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) viene concordata come segue: 1a categoria: oltre i 4,500 milioni mc. annui; 2a categoria: da 2 a 4,500 milioni di mc. annui 3a categoria: da 800.000 a 2 milioni di mc. annui 4a categoria: meno di 800.000 mc. annui. Viene abrogato il riferimento alle calorie di cui al citato art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro. ...(Omissis)...
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO ACCORDO 18 APRILE 1951 PER LA SCALA MOBILE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE, rappresentata dal suo Segreterio generale avv. Luigi Ciofi degli Atti e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZENDE GAS, rappresentata dai sigg. Zeno Cinti e Bruno Moresi; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS rappresentata dal sig. Ezio Sgarlazzetta, dal dr. Ermanno Stella e dal sig. Normanno Simoni; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. Umberto Pagani si conviene quanto segue: 1. L'accordo 21 marzo 1951 sulla scala mobile della indennita' di contingenza, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italiana del Lavoro, viene accettato ed esteso al settore delle aziende municipalizzate del gas. 2. Resta confermato che verra' considerato, agli effetti del punteggio della contingenza applicabile alla 4a categoria impiegati delle aziende municipalizzate del gas, un punteggio uguale a quello previsto nel sopra citato accordo interconfederale 21 marzo 1951 per gli impiegati di 3a B, ferma restando naturalmente l'applicazione integrale alle altre categorie delle aliquote stabilite dell'accordo interconfederale medesimo. 3. A partire dal 1° aprile 1951, sara' applicata la seguente tabella degli importi in lire giornaliere delle variazioni della contingenza, per i lavoratori delle aziende municipalizzate del gas per ogni punto di variazione del costo della vita. QUALIFICHE Gruppo territ. A Gruppo territ. B Lire/giorno Lire/giorno Impiegati: - - Categoria 1a L. 23,94 L. 19,15 Categoria 2a " 18,04 " 14,43 Categoria 3a A " 13,43 " 10,74 Categoria 3a B " 11,38 " 9,10 Categoria 4a " 11,38 " 9,10 Operai: Extra L. 12,54 L. 10,03 Fuochisti " 11,26 " 9,01 Qualificati " 11,26 " 9,01 Comuni " 10,66 " 8,53 Manovali " 10 - " 8 -
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ALLEGATO ART. 15 DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1952 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS L'anno 1952, il giorno 12 del mese di giugno in Roma, sotto la presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale S. E. Leopoldo Rubinacci, assistito dal dott. Gaetano Pistillo, presenti il dott. Giovanni Carapezza e il dott. Antonio Gentile del Ministero stesso; ...(Omissis)... tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, rappresentata dal Vice presidente ingegner Giovanni Sagu' e dai signori avv. Libero Dordoni, avv. Enzo Costa, dott. Pietro Frasca Polara, sig. Romeo Landi, avv. Tito Molinari, avv. Emilio Sanfilippo, prof. Augusto Vierthaler, assistiti dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale della Confederazione della Municipalizzazione e la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti, e dai signori Adriana Stivaletti, Bruno Moresi, Sergio Bastianini, Luigi Arfe', Giovanni Vicario e Sante Alberici, Giuseppe Crisalli, Pietro Passi, Giovanni Rodolico, Carlo Montefusco, Guglielmo Zambelli, Filippo Pantalei, Publio Petri, Giuseppe Savoca, Luigi Elli, Virgilio Bologna, avv. Manlio Donati, assistiti dal sen. Renato Bitossi, Segretario generale della C.G.I.L., dal dott. Luciano Lama, Vice segretario della C.G.I.L. e dal dottor Eugenio Giambarba, dell'Ufficio contratti e vertenze della C.G.I.L. e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL GAS, rappresentata dai Segretari nazionali: Normanno Simoni, ragionier Pier Renzo Gilli, nonche' dai signori Francesco Pietrarelli, ing. Leandro Mari, Ermete Giorgi, Francesco Pessot, Giuseppe Lagostena, assistita dall'Ufficio sindacale della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario confederale dott. Bruno Storti, nonche' dai signori Benvenuto Mario Bertini e dall'ing. Salvatore Bruno; nonche' La UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS, rappresentata dai signori Umberto Pagani, Attilio Garroni, Enzo Servadei, assistita dalla U.I.L. nelle persone del dott. Emanuele Levi e dal dott. Italo Viglianesi. E' stato stabilito quanto appresso: PARTE PRIMA ...(Omissis)... Art. 15. MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA I minimi della retribuzione fissa di cui all'art. 15 sono aumentati del 7% (sette per cento). Lo stesso aumento del 7% si applica sull'importo in cifra degli aumenti di anzianita' percepito dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1951. Agli impiegati della 4a categoria e agli operai della 3a categoria verra' corrisposto un assegno speciale di carattere collettivo di L. 450 mensili. L'8° e il 9° comma relativi alle riduzioni di retribuzione per il personale femminile vengono soppressi. Conseguentemente al personale femminile verra' corrisposta la indennita' di contingenza nella stessa misura del personale maschile. Il comma 10° e' sostituito dal seguente: Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata nel 12% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne. ...(Omissis)...
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ALLEGATO ACCORDO 16 OTTOBRE 1952 PER IL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA NELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' AGLI OPERAI E IMPIEGATI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS L'anno 1952, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie si sono riuniti: per la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE F.N.M.G.A.V.) i signori ing. Giovanni Sagu', avv. Libero Dordoni, avv. Tito Molinari, assistiti dall'ing. Felice Urbinati e dal dott. Giuseppe Giacchetto; per la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) il Segretario sig. Zeno Cinti i sigg. Sergio Bastianini, Bruno Moresi, Adriana Stivaletti, Pietro Passi, Giuseppe Crisalli, Sante Alberici; per la FEDERAZIONE ITALIANA DEL GAS F.E.D.E.R.G.A.S. sigg. Normanno Simoni e Francesco Pietrarelli con la assistenza dell'Ufficio Sindacale della C.S.I.L. rappresentata dal Segretario dott. Bruno Storti nonche' dall'ing. Salvatore Bruno; per la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (U.I.L.G.A.S.) aderente alla Unione Italiana del Lavoro, rappresentata da suo Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani nonche' dai sigg. Attilio Carroni, Rigo Bruno Bellucci e Alberto Antonelli. Ed in relazione a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 24 settembre 1952, hanno convenuto quanto segue: (Omissis). c) a decorrere dal mese di giugno 1952 per il personale in servizio a tale data l'importo degli aumenti di anzianita' gia' acquisiti per l'anzianita' maturata anteriormente al 1° gennaio 1952, sara' rivalutato con la concessione, per ogni scatto annuale, degli importi seguenti relativamente alla categoria di appartenenza di ciascun lavoratore al 1° gennaio 1952: Anzianita' Anzianita' ante dal 1-1-1937 1-1-1937 al 31-12-1951 - - Impiegati: Categoria I L. 100 225 Categoria II " 85 190 Categoria III A " 75 165 Categoria III B " 65 150 Categoria IV " 65 150 Operai: Categoria extra L. 70 160 Categoria " 65 145 Categoria II " 60 140 Categoria III " 55 155 Sulle suddette cifre verranno applicati per i minori gli scarti contrattuali previsti per la contingenza. (Omissis).
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ALLEGATO ACCORDO 16 MARZO 1959 PER LA ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DIFFERENZIATO DOVUTO AL FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS (Accordo 16 marzo 1959) Il giorno 16 marzo 1959, in Roma, tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.) rappresentata dal prof. Augusto Vierthaler e dal sig. Romeo Landi, assistiti dal Segretario generale della Federazione avv. Tito Molinari, dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale Confederale e dal sig. Renato Losco, Capo servizio della Federazione; la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) rappresentata dal Segretario generale signor Zeno Cinti e dai sigg.: Bruno Moresi e Sergio Mercuri; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (F.E.D.E.R.G.A.S.) rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Normanno Simoni, assitisto dall'ing. Salvatore Bruno e dal sig. Luigi Martini; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS (U.I.L.-G.A.S.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Bruno Cicognini assistito dal sig. Sommi Giuliano; preso atto della proposta del C.d'A. del Premungas di pervenire ad una differenziazione del contributo dovuto dalle Aziende al Fondo, differenziazione che si impone per il fatto che il Premungas per le note ragioni non ha potuto funzionare in conformita' alle previsioni della sua originaria impostazione attuariale; e' stato concordato quanto segue: 1° di accogliere il principio dell'istituzione di un contributo differenziato, a partire dal 1° gennaio 1958 sulle risultanze dell'esercizio precedente; 2° che la differenziazione del contributo debba essere limitata al 50% (cinquanta per cento) del maggior costo delle integrazioni per pensioni liquidate da Enti difformi dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.); 3° che il calcolo del maggior costo di cui sopra e delle relative imputazioni contributive alle Aziende verra' eseguito annualmente dal Premungas sempre sulle risultanze dell'esercizio precedente. Visti il contratto e la tabella e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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