DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Servizi in assuntoria
Gli assuntori possono essere utilizzati per l'espletamento a) di tutti i servizi normalmente necessari nelle stazioni afferenti al trasporto delle persone e delle cose e di altri servizi di stazione, compresi la manovra di apparati centrali di deviatoi, di passaggi a livello di apparati di blocco, anche in piena linea, nonche' del servizio di pulizia; b) di tutti i servizi necessari nelle fermate e cioe' in quegli impianti in cui non si possono effettuare incroci e precedenze dei treni e che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni; c) del servizio di custodia, di manovra anche a distanza e di eventuali servizi accessori ai passaggi a livello; d) del servizio di accudienza e vigilanza di segnali, di vigilanza di punti o tratte speciali della linea ferroviaria e di eventuali incarichi accessori ai detti servizi. I servizi di cui al presente articolo, esclusa la vigilanza dei tratti della linea, debbono essere affidati ad incaricati, anziche' ad assuntori, quando l'espletamento del servizio non comporti l'obbligo del presenziamento, durante gli intervalli tra le singole prestazioni effettive. Gli assuntori non possono comunque essere utilizzati in mansioni di dirigenza nella circolazione dei treni.
Art. 2
Classificazione delle assuntorie
Gli incarichi che sono affidati in assuntoria debbono essere classificati, con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, distintamente per quelli di cui ai punti a) e b) e per quelli di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, in quattro categorie contraddistinte con le lettere A, B, e D per ciascuno dei due gruppi, corrispondente alla classificazione prevista dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Per la classificazione delle assuntorie debbono essere considerate le prestazioni normalmente connesse con il tipo di servizio espletato, retribuendo con compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 18, le prestazioni inerenti a particolari incarichi, anche se continuativi e permanenti.
Art. 3
Albo degli aspiranti assuntori
Presso ogni direzione compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve essere tenuto un albo pubblico degli aspiranti assuntori. Copia aggiornata di tali albi deve essere tenuta anche presso il Servizio personale della Direzione generale. ((Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni: sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci: sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea; sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea)). Gli albi degli aspiranti assuntori sono a posti limitati. Il numero dei posti dell'albo viene stabilito, partitamente per ognuna delle sezioni sopra indicate, dal direttore generale dell'Azienda almeno ogni tre anni, calcolando il presumibile fabbisogno di nuovi assuntori in un triennio maggiorato del venti per cento. L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo e' dato: 1) dall'anzianita' di iscrizione nell'albo; 2) a parita' di anzianita', dall'ordine di graduatoria del concorso.
Art. 4
Bandi di concorso - Prove e punteggi
I direttori compartimentali, per coprire i posti vacanti di ogni singola sezione dell'albo debbono bandire appositi, separati concorsi, per titoli ed esami. Il concorso e' bandito quando il numero degli iscritti nella sezione dell'albo sia inferiore al numero delle assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno. Il bando di concorso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, deve sempre indicare fra l'altro: 1) la sezione dell'albo per cui e' bandito il concorso, precisando i servizi rientranti in detta sezione; 2) il termine utile per la presentazione della domanda, termine che deve essere non inferiore a trenta ne' superiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando; 3) tutti i requisiti richiesti al candidato. Le prove di esame dei concorsi sono le seguenti. Per la sezione I: prove scritte: a) composizione di italiano; b) problema di aritmetica; c) prova orale unica comprendente: aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria; gestioni viaggiatori, bagagli e merci dirigenza unica e normale, segnalamento e passaggi a livello. Per la sezione II: d) prova orale unica comprendente: cultura generale (italiano, aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria); nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli; dirigenza unica e normale; segnalamento e passaggi a livello. Sia per la sezione I che per la II sono ammesse le seguenti prove facoltative: e) telegrafo; f) blocco. Per la sezione III: g) prova orale unica comprendente: dettato; lettura di un brano di prosa; lettura dell'orario ferroviario di servizio; operazioni aritmetiche fondamentali, nonche' addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo; regolamenti di servizio con particolare riferimento alla custodia di passaggi a livello. Per le prove sopra indicate, per le quali deve prevedersi un piu' dettagliato programma nei singoli bandi di concorso, sono assegnati i seguenti punti: per ciascuna delle prove di cui ai punti a), b), c), d) e g) punti da 0 a 30: per ciascuna delle prove di cui ai punti e) ed f) punti da 0 a 1,50. I concorrenti alla sezione I per essere ammessi a sostenere le prove orali e Facoltative debbono avere conseguito non meno di 18/30 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21/30 in media fra le due prove stesse. Sono dichiarati idonei coloro che riportano nella prova orale almeno 18/30. Agli idonei sono inoltre attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati, fino ad un massimo di 5 punti. B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneita' fino ad un massimo di 2 punti complessivi: Abilitazioni: 1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli. Nei concorsi per la sezione I sono considerate anche le seguenti abilitazioni: 7) gestione viaggiatori e bagagli; 8) gestione merci; 9) presa in consegna e riconsegna delle merci trasportate sui bagagliai dei treni. Idoneita': 1) alle finzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per l'iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori. Tutte le abilitazioni ed idoneita', per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea ad essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50. D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualita' di dipendente dell'Azienda purche' non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2. E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualita' di dipendente da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in uno o piu' dei seguenti servizi: 1) deviatoi; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5» manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci. F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione" dal servizio. G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13. I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti F) e G) che sono fra loro alternativi.
Art. 5
Candidati
Per partecipare al concorso i candidati debbono possedere, oltre agli altri requisiti, almeno il seguente titolo di studio: 1) licenza di scuola media inferiore per concorrere alla sezione I dell'albo (stazioni); 2) licenza di quinta elementare per concorrere alle altre sezioni dell'albo. Al concorso possono partecipare anche coloro che siano gia' iscritti in uno o piu' albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori. Ai concorsi non possono partecipare gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi dell'art. 30. L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, e' deliberata, con provvedimento motivato, dal direttore compartimentale.
Art. 6
Requisiti psico-fisici
I requisiti fisici, psichici e sensoriali, agli effetti dell'iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali, sono stabiliti in apposite tabelle predisposte dagli organi sanitari dell'Azienda, approvate dal direttore generale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
Art. 7
Commissione - Graduatoria degli idonei
Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 4 sono nominate con provvedimento del direttore generale e sono costituite da dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e precisamente: da un presidente di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale; da due membri con qualifica non inferiore a quella di segretario principale ed equiparata; da un segretario con qualifica non inferiore a quella di segretario ed equiparata. La graduatoria degli idonei, approvata dal direttore compartimentale, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
Art. 8
Iscrizione nell'albo
L'iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori e' effettuata con provvedimento del direttore compartimentale, seguendo l'ordine di graduatoria, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, nonche' della permanenza di quelli di cui ai punti a), c) e d), dello stesso art. 4, fino a copertura dei posti messi a concorso.
Art. 9
Applicablita' delle norme sui pubblici concorsi
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di carattere generale concernenti i pubblici concorsi per l'assunzione nelle ferrovie dello Stato.
Art. 10
Cancellazione dall'albo
Il direttore compartimentale dispone la cancellazione dall'albo degli aspiranti assuntori in uno dei seguenti casi: I. - Rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore nell'assuntoria assegnatagli. Non puo' in ogni caso ritenersi ingiustificata la rinuncia che sia motivata da a) prestazione di servizio militare; b) impossibilita' di trasferimento immediato derivante da malattia dell'aspirante o dei suoi familiari conviventi ed a carico; c) mancanza di alloggio nell'assuntoria di destinazione quando l'aspirante abbia carico di famiglia; d) causa di forza maggiore. La mancata risposta da parte dell'aspirante, entro i termini prescritti dalla Azienda nella comunicazione di conferimento di assuntoria, produce gli stessi effetti della rinuncia ingiustificata. Tuttavia, ove sia accertato che la mancata risposta non dipese da volonta' dell'aspirante, questi conserva il diritto all'iscrizione nell'albo. Non piu' inoltre essere cancellato d'ufficio da una sezione dell'albo l'aspirante che abbia rifiutato o accettato l'incarico di assuntore conferitogli in base all'iscrizione in altra sezione o in altro compartimento. II. - Inidoneita' fisica accertata in qualsiasi momento dall'Azienda a mezzo dei propri funzionari medici. Quando le condizioni fisiche dell'aspirante consentano la sua utilizzazione in assuntorie che comportino prostazioni compatibili con le sue condizioni fisiche, l'aspirante puo' essere mantenuto nell'albo con l'annotazione delle mansioni per le quali e' idoneo. III. - Rinucia scritta dell'aspirante. IV. - Perdita dei requisiti prescritti ai punti a), c), d), dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. V. - Raggiungimento del 65° anno di eta', se trattasi di aspirante reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e compimento del 50° anno di eta', negli altri casi. VI. - Decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo quando l'interessato non abbia richiesto per iscritto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine. VII. - Conferimento dell'incarico di assuntore in una assuntoria del compartimento e della sezione in cui l'aspirante e' iscritto. In caso di prolungata assenza dal lavoro dell'assuntore non ancora iscritto nel ruolo speciale e sempreche' l'assenza stessa risulti pienamente giustificata, il direttore compartimentale puo' disporre la sospensione dall'incarico e la reiscrizione nell'albo degli aspiranti, al posto di graduatoria precedentemente occupato. Quando gli sia nuovamente conferito l'incarico di assuntore, il periodo di prestazioni rese precedentemente alla sospensione dell'incarico e' utile agli effetti del computo delle trecento giornate di cui all'art. 13. Il direttore compartimentale dispone altresi' la sospensione dell'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti dell'aspirante che sia sottoposto a procedimento penale o ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, al direttore generale, che decide in via definitiva.
Art. 11
Consistenza dei posti di assuntore
Il numero degli assuntori, da stabilirsi dal direttore generale ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, deve essere ripartito in relazione alle mansioni corrispondenti alle singole sezioni dell'albo degli aspiranti.
Art. 12
Assegnazione di assuntorie
Al verificarsi di disponibilita' di un posto di assuntoria, da segnalare nel Foglio disposizioni compartimentale, l'Azienda puo' coprire il posto medesimo mediante trasferimento di altri assuntori. Il direttore compartimentale conferisce il posto che per ultimo restera' vacante all'aspirante risultante primo nella relativa sezione dell'albo. Quando vi sia disponibilita' di piu' posti di assuntore, puo' derogarsi dalla norma di cui al precedente comma previo consenso scritto di tutti gli aspiranti interessati. Si puo' derogare dall'ordine di iscrizione nell'albo a favore del coniuge, di un parente entro il 3° grado ed affine entro il 2° grado dell'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b), e), dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Tale deroga e' ammessa a domanda dell'interessato purche' il richiedente sia iscritto nell'albo e convivente con l'assuntore stesso al momento della cessazione dall'incarico di quest'ultimo. Quando vi sia piu' di un familiare ad avanzare domanda, la precedenza deve essere data, nell'ordine, al coniuge, ad un parente, ad un affine; a parita' di vincolo si ha riguardo al grado ed a parita' anche di grado all'ordine di iscrizione nell'albo. I figli naturali, adottivi ed affiliati sono equiparati ai figli legittimi o legittimati. La stessa deroga dall'ordine di iscrizione nell'albo e con le stesse norme e' ammessa per coprire un posto di assuntore nello stesso impianto cui e' addetto un assuntore familiare di un aspirante iscritto nell'albo.
Art. 13
Iscrizione nel ruolo speciale
Dopo un periodo di un anno dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo precedente, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni in tale periodo, l'assuntore riconosciuto meritevole e' iscritto nel ruolo speciale. Dal computo delle trecento giornate sono escluse le assenze dovute a qualsiasi causa, nonche' i riposi settimanali e le festivita'. Ove, dopo l'anno dal conferimento dell'incarico, l'assuntore non abbia ancora raggiunto le trecento giornate di effettive prestazioni, per deliberare l'iscrizione a ruolo deve attendersi il verificarsi di tale condizione. Per l'iscrizione nel ruolo viene redatto a cura del capo divisione un rapporto informativo sulla base di uno schema predisposto dall'Azienda, nel quale vengono posti in rilievo le qualita' professionali, il comportamento in servizio e fuori dell'assuntore, e quanto altro possa essere utile ai fini di esprimere nei suoi confronti un giudizio che, nel suo complesso lo riconosca o meno meritevole dell'iscrizione nel ruolo speciale. L'iscrizione nel ruolo speciale e' deliberata dal direttore compartimentale. Avverso la non iscrizione nel ruolo speciale da deliberare con provvedimento motivato - e' ammesso ricorso al direttore generale, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato. L'assuntore riconosciuto non meritevole della iscrizione nel ruolo viene mantenuto nell'incarico per un ulteriore periodo di un anno, al termine del quale, se riconosciuto ancora non meritevole, viene immediatamente privato dell'incarico.
Art. 14
Costituzioni
Quando non sia possibile sostituire un assuntore assente per qualsiasi causa, mediante altro assuntore, la Divisione competente puo' provvedere alla sostituzione con un aspirante assuntore iscritto nell'albo, indipendentemente dal posto occupato da quest'ultimo nell'albo stesso. Durante tali incarichi l'aspirante assume la denominazione di sostituto.
Art. 15
Promessa solenne
Per poter assumere l'incarico conferitogli ai sensi dell'art. 12 l'aspirante deve prestare promessa solenne, alla presenza del capo del reparto e di due testimoni. Il rifiuto a prestare la promessa solenne e' considerato, a tutti gli effetti, rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico.
Art. 16
Obblighi, turni di servizio, orario
Gli assuntori hanno l'obbligo di ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni dell'Azienda, comprese quelle inerenti ad incarichi accessori, a prestazioni straordinarie ed al vestiario uniforme. I turni di servizio sono, normalmente, stabiliti dal capo del reparto su direttive del capo della divisione. L'orario di servizio e' stabilito dal capo della divisione competente, in relazione alle caratteristiche dell'assuntoria ed all'intensita' e qualita', delle prestazioni richieste, secondo norme generali emanate dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Deve comunque essere garantito un riposo minimo continuativo di dieci ore giornaliere e in nessun caso inferiore ad otto ore, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio.
Art. 17
Riposi, festivita' infrasettimanali, ferie
Il godimento del riposo settimanale e delle festivita' puo' essere rinviato, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, ma non oltre trenta giorni dalla data in cui deve essere fruito. Deve essere comunque assicurato il godimento di un riposo almeno ogni quindici giorni. Il mancato godimento di ogni festivita' infrasettimanale e' compensato con un ventiseiesimo della retribuzione mensile spettante all'assuntore. Per la determinazione del periodo di ferie, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, si intende effettivo servizio il tempo trascorso dall'interessato nella posizione di assuntore comunque retribuito dall'Azienda. L'assuntore ha diritto di usufruire, in un periodo dell'anno successivo da stabilirsi dal capo reparto, delle ferie non godute nel corso dell'anno per particolari esigenze di servizio. Le ferie annuali possono essere fruite in unico periodo o frazionate ma non meno di una giornata per volta sono concesse, su preventiva e tempestiva richiesta dell'assuntore, dal capo del reparto. Per le assuntorie della linea dipendenti dalle divisioni lavori, il sorvegliante della linea puo', per motivi di urgenza, accordare periodi di ferie non superiori a tre giorni, dandone notizia al capo del reparto per la successiva ratifica. Agli assuntori spetta inoltre un periodo di ferie retribuite di giorni 10, in caso di matrimonio, ai sensi del regio decreto-legge 24: giugno 1937, n. 1334, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2387.
Art. 18
Trattamento economico
E' da considerarsi demeritevole dell'aumento biennale della retribuzione l'assuntore nei cui confronti, alternativamente: a) sia stato disposto il provvedimento dell'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza ai sensi dell'art. 30; b) sia stato espresso dal capo della divisione un motivate giudizio negativo, avverso il quale e' ammesso ricorso al direttore compartimentale entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato. Sia la condizione di cui al punto a) che quella di cui al punto b) comportano il ritardo di due anni per l'aumento periodico. Il numero dei ritardi degli aumenti periodici e' illimitato. Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale di cui al precedente art. 13 hanno titolo a fruire di aumenti anticipati di retribuzione per nascita di figli ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1. Nel caso di brevi sostituzioni previsto dal primo comma dell'art. 14, al sostituto spetta, per ogni giornata di prestazioni, un ventiseiesimo della retribuzione iniziale prevista, per l'assuntore sostituito, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, ed un ventiseiesimo dell'aggiunta di famiglia, oltre ai ratei di 13° mensilita' che il sostituto stesso maturasse. Il direttore generale con apposita tabella-tariffa stabilisce i compensi da corrispondere per l'espletamento di prestazioni particolari non rientranti fra quelle normalmente connesse con il tipo di assuntoria considerato agli effetti della classificazione di cui all'articolo 2.
Art. 19
Assuntori che abbiano la qualita' di pensionati
Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di una Amministrazione o Azienda statale, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli Enti parastatali e gli Enti pubblici con o senza fini di lucro, si applicano l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'art. 2, comma settimo e l'art. 5, comma sesto della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ogni assuntore e' tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruisca.
Art. 20
Alloggio
L'indennita' mensile sostitutiva della concessione gratuita di alloggio di cui al penultimo comma del l'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e attribuita dal capo della divisione. Detta indennita' non compete quando l'assuntore sia familiare convivente con altro assuntore che gia' fruisca di alloggio gratuito. Ove l'assuntore rifinti di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda, il capo divisione puo' autorizzare l'assuntore ad alloggiare in altri locali quando l'ubicazione di questi ultimi locali e le possibilita' di collegamento con il posto di servizio diano sicura garanzia per il buon andamento dell'incarico in assuntoria. In tale ipotesi, pero', l'assuntore perde il diritto all'indennita' di cui al presente articolo.
Art. 21
Trasferimenti
I - Motivi. L'Azienda puo' disporre il trasferimento degli assuntori nell'ambito compartimentale per motivate esigenze di servizio o per domanda degli interessati. Puo' essere altresi' disposto il trasferimento da un compartimento all'altro, nei seguenti casi a) per eccezionali esigenze di servizio; b) per domanda dell'interessato, a condizione che nel compartimento per il quale e' stato chiesto il trasferimento vi sia analoga domanda per ottenere il passaggio inverso o la relativa sezione dell'albo sia rimasta sprovvista di aspiranti. Le limitazioni di cui ai punti a) e b) non si applicano quando si tratti di provvedimenti adottati in base al punto c) dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. II. - Competenza. Il provvedimento di trasferimento nell'ambito compartimentale e' adottato dal capo della divisione. Contro tale provvedimento, e' ammesso ricorso al direttore compartimentale, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato. Il provvedimento di trasferimento da compartimento a compartimento e' adottato dal direttore compartimentale del luogo di provenienza, previo accordo col direttore compartimentale del luogo di destinazione. III - Traslochi per via ordinaria. Nei casi di trasloco effettuato da un'assuntoria ad altra non utilmente collegate dalla ferrovia o quando l'itinerario tra le due assuntorie sia costituito da piu' tratti di ferrovia e di via ordinaria alternativamente per cui si rendano necessari piu' trasbordi, gli interessati, previa autorizzazione dell'autorita' che ha disposto il trasloco, potranno servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. Al fine della liquidazione dell'indennita' chilometrica di lire ventisei a quintale per il trasporto del mobilio e delle masserizie in tali casi prevista, gli interessati debbono allegare alla domanda la bolletta di una pesa, pubblica riconosciuta, insieme alla distinta del mobilio e delle masserizie esibita all'atto della pesatura. Dal peso accertato va, peraltro, detratto - in sede di liquidazione - il quantitativo delle scorte di viveri e di combustibili eventualmente trasportati e dei recipienti destinati a contenerli, nonche' tutto cio' che non puo' considerarsi arredamento e attrezzatura della casa (ciclo, motociclo, arnesi da lavoro, birocchini, ecc). Allorche' sussitano fondati motivi di dubbio circa il peso delle cose che risulterebbero trasportate, dovranno disporsi opportuni controlli al fine di stabilirne il peso. Qualora non vi sia la possibilita' pratica di procedere alla pesatura dei mobili e delle masserizie per mancanza, nei luoghi di provenienza e di destinazione, di pesa pubblica, oppure, eccezionalmente, in qualche caso ove non sia stato a cio' provveduto per circostanze particolari e sempreche' risulti la buona fede degli interessati, il capo della divisione fara' valutare da apposito incaricato il peso degli effetti trasportati. Le spese rimborsabili per il trasferimento dell'assuntore e delle altre persone con lui conviventi permanentemente potranno essere limitate solo dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio rilasciati dal vettore. Per l'uso eventuale di casse mobili o di carrelli stradali non e' ammesso alcun rimborso di spese. Le indennita' ed i rimborsi di cui sopra non competono quando si faccia uso di mezzi diversi dalla ferrovia per spostamenti da una assuntoria ad un'altra utilmente collegate dalla ferrovia. IV. - Computo delle distanze e trattamento. Il computo della distanza valevole ai fini della liquidazione dell'indennita' prevista al penultimo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va fatto considerando la distanza tra il precedente ed il nuovo posto di lavoro calcolata per strada ferrata se le due localita' di provenienza e di destinazione sono servite dalla ferrovia, per la via ordinaria piu' breve se tra le due localita' non esistono collegamenti ferroviari. L'assegno personale e le indennita' di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non competono all'assuntore trasferito a domanda o per motivi disciplinari. I trasporti gratuiti e i rimborsi delle spese di trasporto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge suddetta e dal presente articolo, spettano, invece, in ogni caso. Sono da considerare trasferimenti d'ufficio anche quelli disposti a seguito di domanda, allorche' ricorrano le seguenti circostanze: a) soppressione dell'assuntoria assegnata al richiedente; b) richiesta dell'Azienda espressamente intesa a coprire un posto vacante di assuntore a mezzo trasferimento di altro assuntore.
Art. 22
Infortuni
L'accertamento dei casi di infortunio sul lavoro, agli effetti del trattamento di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' espletato a cura della Azienda.
Art. 23
Malattie
L'assuntore impossibilitato a prestare servizio perche' malato deve darne immediata comunicazione al capo del reparto, o ad altro dipendente dell'Azienda da questo incaricato, ed al medico di reparto. Nessun trattamento economico compete all'assuntore assente per malattia per i primi sette giorni. Quando l'assenza per malattia, riconosciuta dai sanitari dell'Azienda, supera i sette giorni continuativi, dall'ottavo giorno in poi spetta all'assuntore meta' della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici, fino al centottantesimo giorno di assenza consecutiva compreso.
Art. 24
Assenze
Salvo il disposto degli articoli concernenti i casi di malattia e di infortunio, l'assuntore non puo' assentarsi dal lavoro se non preventivamente autorizzato. L'autorizzazione ad assentarsi per riposo e' normalmente implicita nella disposizione che stabilisce i turni. Le assenze per riposi rinviati, festivita' infrasettimanali e ferie sono autorizzate dal capo del reparto le assenze dovute ad altre cause, dal capo della divisione. Il direttore generale stabilisce i casi nei quali le assenze autorizzate dal capo della divisione possono essere retribuite, la durata massima delle stesse e l'entita' del trattamento economico da corrispondere. L'assuntore chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia al capo della divisione e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla stessa autorita' del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, e di mettersi a disposizione dell'Azienda nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo ed invio in licenza illimitata in attesa di congedo. Le assuntrici hanno inoltre diritto ad un periodo di assenza di sei settimane prima della data presunta del parto, accertata da un sanitario dell'Azienda, e di otto settimane dopo il parto, in base alla legge 26 agosto 1950, n. 860, con il trattamento economico previsto dalla legge medesima. Il capo della divisione puo' consentire assenze non retribuite per gravi e giustificati motivi, per non piu' di trenta giorni complessivi in uno stesso anno solare.
Art. 25
Trattamento di concessioni di viaggio.
Le concessioni di viaggio e di trasporto sono rilasciate agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari nella misura appresso indicata: I. Assuntori. Agli assuntori spettano, dopo sei mesi di servizio e per ciascun anno solare: un biglietto di tipo chilometrico BK2 di 2ª classe, nonche' otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C; due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno. Agli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 13 spettano, dopo dieci anni di servizio e per ciascun anno solare: un biglietto di tipo chilometrico serie BK4, di 2ª classe, nonche' otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C; due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno. La concessione del biglietto chilometrico e gli otto biglietti a riduzione sono accordabili anche alle seguenti persone di famiglia dell'assuntore: moglie, figli celibi di eta' non superiore ai 25 anni, figlie nubili; genitori, se conviventi ed a carico; fratelli celibi minorenni e sorelle nubili minorenni, se conviventi ed a carico. La concessione del biglietto chilometrico e degli otto biglietti a riduzione e' accordabile anche ai figli celibi di eta' superiore ai 25 anni, ai fratelli celibi maggiorenni ed alle sorelle nubili maggiorenni, se conviventi ed a carico, nei casi di assoluta e permanente inabilita' fisica al lavoro proficuo ed in quanto la concessione stessa sia prevista per i familiari del personale ferroviario. I buoni per la spedizione di bagaglio (kg 100 ciascuno possono essere utilizzati oltre che dall'assuntore anche dalle suindicate persone di famiglia, alle condizioni per ciascuna indicate. Agli assuntori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto: a) un biglietto di servizio all'assuntore per sottoporsi all'accertamento sull'idoneita' fisica e professionale; b) un biglietto di servizio all'aspirante ed eventualmente ad una persona di famiglia per visita preliminare alla localita' di destinazione all'atto del conferimento dell'incarico; c) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di eta' non superiore a 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la localita' di prima destinazione; d) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nei casi di trasloco e di cambio di residenza, in occasione della cessazione dal servizio; e) una lettera di porto all'atto dell'inizio, ed una all'atto della cessazione dal servizio da chiedersi entro un anno, nonche' una lettera di porto in caso di mutamento della destinazione, per il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantita' che puo' ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore. L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessita' ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi f) per provvista di derrate alimentari, per uso dell'assuntore nonche' delle rispettive persone di famiglia; g) per istruzione, per i figli dell'assuntore; h) per cura, per l'assuntore nonche' per le persone di famiglia; i) per alloggio, quando l'assuntore sia autorizzato a dimorare in localita' diversa da quella ove presta servizio. II. Coadiutori. Il trattamento di concessioni di viaggio, nella misura di un biglietto di tipo chilometrico serie BK2, di 2ª classe, per anno solare, spetta dopo tre anni di servizio, ai coadiutori utilizzati in via continuativa con almeno otto ore di presenza giornaliera. Agli effetti del raggiungimento dei tre anni di servizio e' ammesso il cumulo di piu' periodi di servizio, quando l'interruzione non sia dipesa da fatto imputabile al coadiutore. La concessione del biglietto chilometrico e' accordabile anche ai familiari del coadiutore, limitatamente alla moglie, ai tigli celibi o nubili minorenni. Ai coadiutori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto: a) un biglietto di servizio al coadiutore per sotto porsi ad accertamenti sull'idoneita' fisica e professionale; b) un biglietto di servizio al coadiutore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di eta' non superiore ai 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la localita' di prima destinazione, e per cambio di residenza in occasioni della cessazione dal servizio. L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessita' ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi: c) per provvista di derrate alimentari, per uso del coadiutore, nonche' delle persone di famiglia: d) per istruzione, per i figli del coadiutore; e) per cura, per il coadiutore, nonche' per le persone di famiglia; f) per alloggio, quando il coadiutore sia autorizzato a dimorare in localita' diversa da quella ove presta servizio. III. Diritti fissi. I biglietti gratuiti di viaggio ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio sono gravati, ai sensi dell'art. 26 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, di diritti fissi nella misura stabilita per le corrispondenti concessioni di viaggio e di trasporto previste per il personale delle ferrovie dello Stato. I diritti fissi debbono essere corrisposti per ogni anno solare all'atto della richiesta dei singoli titoli di viaggio e di trasporto. IV. Conservazione "ad personam". Agli assuntori che, prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fruivano di biglietti gratuiti di 2ª classe di colore grigio del tipo BCa2, J BCa4, BCa6 e' conservata "ad personam", anche con l'uso dei corrispondenti biglietti chilometrici, la particolare agevolazione di accedere nella la classe in occasione di lunghi viaggi (oltre km 500), nonche' la facolta' precedentemente ammessa di richiedere le concessioni di viaggio per la persona di servizio. V. Norme per il rilascio e l'uso delle concessioni - Rinvio. Per il rilascio e l'uso delle concessioni di viaggio e di trasporto previste nel presente articolo, valgono le disposizioni in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.
Art. 26
Vestiario uniforme.
Gli assuntori e i loro coadiutori hanno l'obbligo di vestire e di portare i segni distintivi secondo le prescrizioni dell'Azienda. Per ogni capo di vestiario uniforme, prescritto ai sensi del comma precedente, spetta lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolga mansioni assimilabili.
Art. 27
Fondo di previdenza.
Il contributo del 6 per cento a favore del "Fondo di previdenza per gli assuntori - e' calcolato anche sull'eventuale assegno personale pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
Art. 28
Prestazioni del Fondo di previdenza.
Il Fondo di previdenza corrisponde il trattamento previdenziale agli assuntori cessati definitivamente dalle loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958, senza conseguire la reiscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori. Agli effetti del computo del periodo utile per il conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennita' per una volta tanto deve considerarsi il periodo coperto dal Contributo posto a carico dell'assuntore. L'importo dell'assegno vitalizio o dell'indennita' per una volta tanto e' calcolato sull'ultima retribuzione lorda mensile spettante, compresi gli aumenti periodici e l'eventuale assegno personale pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo coperti dal contributo dell'assuntore, compresi i periodi di brevi interruzioni di cui al primo comma dell'art. 14. Il provvedimento di liquidazione del trattamento previdenziale, sia diretto che ai familiari, e' disposto con decreto del Ministro per i trasporti da notificare all'interessato con la procedura prevista per il personale delle ferrovie dello Stato. Al trattamento previdenziale sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.
Art. 29
Buonuscita.
L'Azienda deve provvedere, a mezzo di assicurazione collettiva presso un istituto assicuratore, a garantire agli assuntori iscritti nel ruolo un trattamento di buonuscita al verificarsi della definitiva cessazione dalle prestazioni. Il Ministro per i trasporti determina, nei limiti stabiliti dal seconda comma dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, l'entita' del premio assicurativo.
Art. 30
Disciplina.
L'assuntore incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo di lire cento fino ad un massimo di lire cinquecento per lievi irregolarita' nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nel comportamento in servizio, e nella sanzione pecuniaria equivalente all'importo da una a cinque giornate della retribuzione iniziare, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste dall'art. 112 dello stato giuridico di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425. L'importo della sanzione pecuniaria va da un minimo di sei ad un massimo di dieci giornate della retribuzione iniziale allorche' l'assuntore commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 113 e 114 del predetto stato giuridico. L'importo della giornata e' commisurato a un trentesimo della retribuzione iniziale mensile. In caso di maggiore gravita' o di recidiva, e' disposta l'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza quando cio' non e' possibile, a causa dell'importanza minima della assuntoria in cui da' le prestazioni lo assuntore, e' erogato il massimo della sanzione pecuniaria con efficacia di assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza. L'assuntore puo' essere revocato dall'incarico, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 115, 116, 117 e 118 del relativo stato giuridico; viene altresi' revocato dall'incarico, senza peraltro alcuna procedura disciplinare, allorche' riporti definitiva condanna per una delle ipotesi previste dall'art. 119 del predetto stato giuridico. Nel provvedimento di revoca e' stabilito l'eventuale trattamento previdenziale e di buonuscita di cui agli art. 17, 18 e 19 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. Con provvedimento del capo della divisione, l'assuntore e' sospeso dall'incarico a tutti gli effetti, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della liberta' personale ovvero sia sottoposto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici. L'assuntore, inoltre, puo', in via cautelare, essere sospeso dall'incarico: a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto; b) quando la particolare gravita' dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'Azienda, ancorche' sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio ed i fatti stessi non siano perseguibili penalmente. La sospensione in via cautelare dall'incarico non puo' avere durata superiore a tre mesi per i casi previsti al precedente punto a), salvo che i fatti incriminati o la natura del delitto siano particolarmente gravi, e non puo' avere durata superiore a due mesi per i casi previsti al precedente punto b). Contro il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dall'incarico, e' e' ammesso ricorso al direttore compartimentale, il quale decide definitivamente.
Art. 31
Cessazione dall'incarico.
La procedura da seguirsi, in caso di cessazione dall'incarico per perdita dei necessari requisiti fisici, e' quella prevista dall'art. 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425 per il personale delle ferrovie dello Stato. Il provvedimento di cessazione per motivi di salute che determinano assenza dal servizio per un periodo superiore ad un anno, ha effetto dal secondo giorno successivo al compimento del predetto periodo di un anno. Nel caso di reiscrizione nell'albo, ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, di un assuntore cessato dall'incarico per inidoneita' fisica, deve esserne fatta apposita annotazione nell'albo stesso.
Art. 32
Ausiliari.
Gli assuntori possono essere autorizzati dal capo divisione ad avvalersi dell'opera di persone di famiglia, per temporanee e discontinue operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza. Qualora tali operazioni interessino la sicurezza dell'esercizio, le persone suddette devono essere debitamente abilitate.
Art. 33
Coadiutori.
L'assuntore titolare propone all'Azienda l'impiego delle persone che debbono coadiuvarlo stabilmente. Tali persone debbono possedere, oltre agli altri requisiti, il diploma di scuola media inferiore per essere utilizzate nelle stazioni con mansioni amministrati e di licenza elementare negli altri casi. Il capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, dispone l'impiego e i limiti di utilizzazione dei coadiutori. Lo stesso capo della divisione ritira il gradimento alla loro utilizzazione, quando questi si rendano responsabili di mancanze o irregolarita' gravi. Il trattamento economico spettante ai coadiutori e da corrispondersi per ogni giornata di effettive prestazioni, in relazione alla natura ed all'entita' delle stesse, e' stabilito dal capo della divisione, in base a disposizioni ed a tabelle approvate dal direttore generale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.
Art. 34
Responsabilita'
La responsabilita' dell'operato del coadiutore, ai sensi e nei limiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fa carico all'assuntore titolare.
Art. 35
Rapporti tra assuntore titolare e coadiutore.
I. - Assunzione. L'assuntore e' libero nella scelta delle persone da assumere come propri coadiutori, salvo gli eventuali obblighi di legge e le seguenti limitazioni: a) deve ottenere il preventivo ed insindacabile benestare del capo della divisione, il quale ha facolta' di chiedere le documentazioni e di sottoporre l'assumendo" agli accertamenti che ritiene necessari; b) qualora l'assuntore non utilizzi il coniuge ne' propri parenti ed affini entro il 30 grado ne' figli adottivi ed affiliati e' obbligato ad assumere dipendenti gia' utilizzati nell'impianto dal precedente assuntore. L'assunzione avviene mediante apposita lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data dell'assunzione; 2) la categoria; 3) la retribuzione e gli altri eventuali elementi del compenso. L'assuntore, osservando le norme di cui al presente punto I, provvede anche alla sostituzione del coadiutore assente per qualsiasi motivo. II. - Periodo di prova. Il periodo di prova e' stabilito in dieci giorni. Durante tale periodo, il coadiutore deve percepire il normale compenso ed il rapporto di lavoro puo' essere risolto in qualsiasi momento senza la corresponsione di alcuna indennita'. Superato il periodo di prova, il coadiutore si intende confermato in servizio dal giorno dell'assunzione in prova. III - Orario - Riposi. Il coadiutore, salvo casi eccezionali, non puo' essere utilizzato dall'assuntore per un orario complessivo superiore a quello indicato dal capo della divisione, nei limiti delle leggi vigenti. L'assuntore deve comunicare l'esatto orario e il turno di servizio di ogni coadiutore alla Divisione competenti ed e' tenuto ad apportare all'orario stesso quelle modifiche che venissero eventualmente disposte dalla Divisione. Le prestazioni eccezionalmente rese oltre tale durata, e che non sia possibile compensare con un prolungamento del periodo di riposo, sono retribuite con un decimo della retribuzione giornaliera maggiorato del 30 per ogni ora di impiego o frazione di ora superiore a trenta minuti. Il coadiutore ha inoltre diritto ad un giorno di riposo settimanale. IV. - Ferie e festivita'. Il coadiutore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuito di quindici giorni lavorativi, dopo dodici mesi di anzianita' maturata. Il godimento delle ferie e' autorizzato dall'assuntore. Le ferie non fruite nell'anno in cui spettano possono essere fruite nell'anno successivo. Il coadiutore licenziato non per sua colpa o dimissionario ha diritto al pagamento delle ferie gia' maturate e non finite riferentisi all'annata in corso ed all'annata precedente, in ragione di tanti dodicesimi delle ferie non fruite per quanti sono i mesi interi di anzianita' maturata rispettivamente in ognuno degli ultimi due anni. Nelle festivita' infrasettimanali previste dalla legge il coadiutore ha diritto, a seconda delle esigenze del servizio, id un giorno di liberta' retribuito o, se presta servizio, alla maggiorazione della paga stabilita dalla legge. V. - Ferie straordinarie per matrimonio. Al coadiutore con almeno un anno di anzianita' di servizio e che contragga matrimonio, spetta, oltre alle ferie ordinarie, un periodo di dieci giorni di ferie straordinarie retribuite. VI. - Permessi. L'assuntore puo' accordare al dipendente dei permessi per motivi privati, compatibilmente alle esigenze del servizio. Detti permessi non possono superare i dieci giorni in un anno solare e non sono retribuiti, salvo disposizioni diverse che venissero date dal direttore generale per assenze dovute a fatti particolari. VII. - Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio che determini una invalidita' temporanea, il coadiutore, durante il periodo di assenza dal servizio, non ha titolo alla retribuzione ma ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a sette mesi. Se il coadiutore espleta mansioni esclusivamente o prevalentemente amministrative ha inoltre diritto: a) all'intero compenso per il primo mese e a meta' compenso per i successivi due mesi, se ha una anzianita' di servizio non superiore a dieci anni; b) all'intero compenso per i primi due mesi ed a meta' compenso per i successivi quattro mesi, se ha un'anzianita' di servizio superiore ai dieci anni. VIII. - Disciplina. L'assuntore, che risponde verso l'Azienda del buon andamento di tutto il servizio in assuntoria, provvede ad infliggere ai propri coadiutori le seguenti sanzioni disciplinari: 1) il richiamo scritto; 2) la multa; 3) la sospensione; 4) il licenziamento. Il richiamo scritto e' inflitto per lievi irregolarita' nello svolgimento del servizio e nei comportamento. La multa non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ai dieci decimi della retribuzione giornaliera ed e' inflitta per: a) recidiva entro un anno in mancanze lievi che comportino il richiamo scritto; b) inosservanza dell'orario di servizio; c) contegno scorretto con il pubblico; d) negligenze non gravi e non dolose nell'espletamento delle mansioni, che non abbiano recato danni all'Azienda o a terzi. L'importo delle multe e' trattenuto dall'Azienda ed accreditato al Fondo di previdenza per gli assuntori. La sospensione non puo' essere inferiore ad una giornata ne' superiore a quindici ed e' inflitta per: e) avere gia' riportato in un anno cinque multe o essere stato gia' multato nell'anno per un importo complessivo non inferiore a due giornate di paga ed essere incorso in una ulteriore mancanza punibile con la multa; f) negligenza, nell'espletamento delle mansioni, grave e non dolosa o che abbia provocato danni alla Azienda o a terzi; g) grave inosservanza dell'orario di servizio; h) assenza arbitraria non superiore a due giorni; i) ubriachezza in servizio. Il licenziamento e' inflitto per: l) reiterata recidiva nelle mancanze gia' punite con la multa e la sospensione a qualche si possa rilevare una abitudinarieta' incorreggibile; m) assenza arbitraria superiore a due giorni; n) essere venuto a vie di fatto in servizio per qualsiasi motivo o fuori servizio per motivi connessi al servizio stesso; o) negligenza dolosa o che abbia provocato danni di un certo rilievo alla Azienda. Di tutte le punizioni l'assuntore deve dare immediata comunicazione scritta al coadiutore, inviandone in pari tempo copia alla Divisione. Il capo della divisione puo' modificare la punizione inflitta dall'assuntore e svolgere gli accertamenti che ritiene opportuni. IX. - Preavviso. Trascorso il periodo di prova, il rapporto di lavoro tra l'assuntore e coadiutore, salvo che trattisi di motivi disciplinari, non puo' essere risolto se non previo preavviso di almeno sei giorni. In caso di mancanza o di intempestivita' di tale preavviso, la parte che risolve il rapporto deve all'altra un'indennita' sostitutiva del preavviso stesso, pari a sei volte l'intero compenso giornaliero del coadiutore. X. - Indennita' di anzianita'. Salvo che trattisi di motivi disciplinari, il coadiutore licenziato ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari a dieci giorni dell'ultimo compenso percepito per ogni anno di anzianita' di servizio maturata. Le eventuali frazioni di anno si computano in dodicesimi per ogni mese intero di servizio prestato. In caso di dimissioni la predetta indennita' e' ridotta come segue: a) tre quarti a chi abbia almeno quindici anni di anzianita' di servizio; b) meta' a chi abbia almeno dieci anni di anzianita' di servizio; c) un quarto a chi abbia almeno cinque anni di anzianita' di servizio. Nulla compete al dimissionario con meno di cinque anni di anzianita'. L'indennita' compete pero' per intero ai dimissionari che abbiano compiuti i sessanta anni di eta' se uomini o cinquantacinque se donne oppure, indipendentemente dall'eta', abbiano maturato venticinque anni di anzianita' di servizio ininterrotto. Spetta inoltre per intero a chi si sia reso dimissionario per accertati motivi di malattia o infortunio, oppure per matrimonio o trasferimento della residenza in altro Comune. XI. - Sostituzione dell'assuntore. Quando l'assuntore assume i coadiutori gia' utilizzati nella stessa assuntoria dal precedente assuntore, l'anzianita' derivante dal nuovo rapporto di lavoro e' considerata in aumento dell'anzianita' di servizio gia' maturata alle dipendenze del precedente assuntore, a tutti gli effetti. XII. - Licenziamento. Quando l'assuntore ritenga, che ricorrano gli estremi per il licenziamento del coadiutore, deve preventivamente informare il capo della divisione, motivando il provvedimento. In relazione a tale motivazione e ad eventuali diretti accertamenti, il capo della divisione ha facolta' di revocare o meno il gradimento dell'Azienda nei riguardi del coadiutore. Quando l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga di revocare il proprio gradimento nei riguardi del coadiatore, l'assuntore e' obbligato a procedere al suo licenziamento. XIII. - Legislazione sul lavoro - Onere. L'assuntore e' tenuto, sotto la sua responsabilita', all'osservanza delle norme legislative concernenti il rapporto di lavoro subordinato. L'Azienda ha facolta' di curare gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie dei coadiutori e dei sostituti dei coadiutori, in nome e per conto degli assuntori interessati. Gli assuntori, per tale prestazione, corrispondono all'Azienda un contributo da stabilirsi dal direttore generale. L'onere finanziario dei coadiutori' e' a totale carico dell'Azienda. Sono invece a carico dell'assuntore gli oneri derivanti da fatto imputabile all'assuntore stesso.
Art. 36
Iscrizione nel ruolo
Gli assuntori che, alla data del 1 marzo 1960, gestiscono da almeno un anno assuntorie rientranti tra quelle previste all'art. 2 e che, con la stessa procedura di cui agli ultimi 3 commi dell'art. 13, siano giudicati meritevoli, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 13 medesimo, indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Qualora alla predetta data non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, l'iscrizione nel ruolo avviene dopo il compimento di tale periodo, secondo le norme di cui all'art. 13. I precedenti commi del presente articolo sono applicabili anche ai dipendenti dagli assuntori iscrivibili al ruolo, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.
Art. 37
Iscrizione nell'albo
Gli assuntori ed i coadiutori di cui al terzo comma dell'articolo precedente che, alla data del 1 marzo 1960, non si siano trovati in servizio per causa di forza maggiore o per disposizione dell'Azienda, qualora siano ritenuti meritevoli di essere riutilizzati, sono iscritti nell'albo degli aspiranti. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono anche iscritti nell'albo degli aspiranti assuntori coloro che, al 1 marzo 1960, avessero gia' presentato domanda per essere utilizzati come assuntori e fossero, alla stessa data, gia' stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonche' coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti al 1 marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori di stazione o fermata, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici. Sono altresi' iscritti nell'albo coloro che siano stati riconosciuti idonei ad essere utilizzati come assuntori, previo esame professionale, prima del 1 marzo 1960 e siano stati utilizzati come incaricati. L'iscrizione nell'albo ai sensi dei precedenti commi avviene indipendentemente dal titolo di studio posseduto dagli interessati, nei confronti dei quali non e' neppure operante il limite di cinquanta anni di eta' previsto al punto V dell'art. 10. L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo degli iscritti ai sensi del presente articolo e' il seguente: 1) ex assuntori ed ex coadiutori di cui al primo comma, nell'ordine previsto dal quarto comma dell'art 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 2) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, e gia' graduati prima del 1 marzo 1960, in base a punteggi stabiliti dall'Azienda, conservando lo stesso ordine di graduatoria; 3) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, non graduati in base a punteggi, nell'ordine risultante dalla data di presentazione della domanda; 4) sostituti di cui all'ultima parte del secondo comma, nell'ordine dato dal numero delle giornate di prestazioni rese ai sensi del detto secondo comma, nell'ultimo biennio antecedente al 1 marzo 1960; 5) incaricati di cui al terzo comma, nell'ordine risultante dalla data di accertamento dell'idoneita' professionale. L'iscrizione nell'albo, ai sensi del presente articolo, si puo' conseguire solo previa domanda ai direttore compartimentale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 38
Trattamento previdenziale - Riscatti
E' riconoscibile, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il servizio gia' prestato come assuntore prima del 1 febbraio 1958, nei limiti ed alle condizioni previsti dal predetto art. 31. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute a manifestazione di volonta' o a comportamento dello assuntore intesi direttamente a conseguire la risoluzione del rapporto di assuntoria con l'Aziende, oppure ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.
SEGNI FANFANI - MATTARELLA - TREMELLONI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 33. - VILLA
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