DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566

Type DPR
Publication 1962-08-18
Ultimo aggiornamento 1964-01-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80, portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue. ((1))

SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA

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