DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue. ((1))
SEGNI LEONE - DELLE FAVE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 138. - VILLA
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