LEGGE 26 giugno 1964, n. 434

Type Legge
Publication 1964-06-26
Ultimo aggiornamento 1993-01-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole "fino al 1 luglio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1 luglio 1969". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE

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