LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1333
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Articolo unico. A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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