LEGGE 6 aprile 1965, n. 235

Type Legge
Publication 1965-04-06
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato: "I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando". La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

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