LEGGE 31 marzo 1966, n. 199

Type Legge
Publication 1966-03-31
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, è ulteriormente prorogato di tre mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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