LEGGE 6 agosto 1966, n. 633
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche alle esigenze determinate dai nubifragi e dalle alluvioni verificatesi in provincia di Belluno nel mese di settembre 1965. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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