DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Type DPR
Publication 1967-01-05
Ultimo aggiornamento 2026-02-19
State In force
Source Normattiva
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Il posto di Ministro plenipotenziario di I classe e i sette posti di Ministro plenipotenziario di II classe riservati ai sensi delle tabelle 34 e 35 per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono conferiti, nel loro complesso, in proporzione alla consistenza effettiva di ciascun gruppo di funzionari provenienti dai predetti ruoli. La consistenza effettiva va determinata con riferimento alla situazione esistente al momento del conferimento delle nomine. Sono istituiti nella carriera diplomatica i seguenti posti in soprannumero da conferirsi ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti indicati nel precedente comma: a) quattro posti di Ministro plenipotenziario di II classe, da attribuirsi ai consiglieri di Ambasciata, indipendentemente dal ruolo aggiunto di provenienza; b) ventisette posti di consigliere di Ambasciata cosi' ripartiti: nove posti per i funzionari provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera commerciale, dieci posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente e quattro posti per quelli provenienti dal ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. I posti che nel corso del decennio non possano essere utilizzati, perche' numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori della stessa provenienza, sono utilizzabili per le promozioni di funzionari di altri gruppi, sempre che provenienti dai ruoli aggiunti. I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano, possono essere conferiti piu' volte nei dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause.

Art. 242

(Avanzamenti: graduatorie e aliquote)

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari in servizio alla data stessa non si applicano le disposizioni concernenti le aliquote dei funzionari da prendere in esame per l'avanzamento. Ai fini delle promozioni da conferirsi durante lo stesso periodo di tempo, i funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 ed in possesso dei necessari requisiti, sono valutati congiuntamente, qualunque sia il ruolo di provenienza, in un unico scrutinio o concorso e con unica graduatoria di merito. Le promozioni sono conferite, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 240. Fino al 31 dicembre 1970 il decimo dei posti da conferire per anzianita' nelle promozioni a consigliere di Ambasciata e a consigliere di Legazione e' calcolato separatamente per ciascuna aliquota di posti riservati, ai sensi dell'art. 240, ai singoli gruppi di provenienza. I predetti posti sono conferiti, con le modalita' di cui agli articoli 107 e 108, per ordine di ruolo ai funzionari piu' anziani nel grado nell'ambito di ciascun gruppo di provenienza.

Art. 243

(Permanenza nel grado - Giudizio complessivo)

Il periodo di permanenza nel grado di addetto di Legazione e di secondo segretario di Legazione previsto dall'art. 105 ai fini della promozione al grado superiore e' ridotto a due anni per i funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218. Per i funzionari suddetti, il periodo minimo di due anni di permanenza nel grado stabilito per i terzi segretari e, a norma del comma precedente, per gli addetti e i secondi segretari di Legazione e' ridotto della meta'. Ciascun funzionario non puo' beneficiare di tale riduzione per piu' di una promozione. Per i primi due concorsi di promozione a consigliere di Legazione indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i termini di servizio stabiliti dall'art. 245 lettere a) e b), sono ridotti della meta'. Il periodo di permanenza minima nel grado di primo segretario di Legazione stabilito dall'art. 105 non e' richiesto per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti. Il disposto del secondo comma dell'art. 105 concernente il giudizio complessivo non si applica ai funzionari, collocati nella carriera diplomatica ai sensi dello art. 218, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai funzionari stessi continua ad applicarsi per il medesimo periodo il precedente ordinamento.

Art. 244

(Requisiti di servizio)

Il periodo di servizio in particolari sedi, previsto dall'art. 107, non e' richiesto per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al concorso di promozione a consigliere di Legazione. Il periodo stesso e' tuttavia richiesto per le promozioni a consigliere di Ambasciata, per i funzionari che, alla data stessa, si trovano o sono collocati nei gradi di addetto e di terzo segretario di Legazione.

Art. 245

(Requisiti e termini di servizio per la promozione a consigliere di Legazione)

Per i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di servizio richiesto dall'art. 107, lettera a), per l'ammissione al concorso a consigliere di Legazione e' ridotto a dieci anni e, per il primo concorso indetto dopo la predetta data, a nove anni. Ai fini del computo del predetto periodo di servizio e' calcolato il servizio prestato nella carriera di provenienza. Durante il periodo di cui al primo comma i predetti funzionari devono aver prestato servizio: a) se provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, per almeno due anni presso l'Amministrazione centrale; per almeno due anni nelle rappresentanze diplomatiche o in Organizzazioni internazionali; per almeno due anni negli uffici consolari o, in funzioni commerciali, nelle rappresentanze diplomatiche; b) se provenienti dai ruoli organici della carriera per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa, per almeno due anni presso l'Amministrazione centrale e per almeno quattro anni all'estero. Per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti alle carriere di cui alla lettera b) non sono richiesti termini e requisiti di servizio.

Art. 246

(Concorsi di promozione)

I concorsi di promozione indetti nelle carriere ad ordinamento speciale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a termine secondo le norme vigenti alla data del decreto con il quale sono stati indetti. I vincitori dei concorsi suddetti sono collocati nel grado di consigliere di Legazione per gruppi di provenienza dopo il gruppo di funzionari della stessa provenienza inquadrati nel suddetto grado ai sensi dell'art. 218.

Art. 247

(Concorsi e corsi)

Il limite di eta' stabilito dall'art. 94 per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' elevato a 32 anni per i primi tre concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. La durata dei corsi di formazione previsti per il periodo di prova dall'art. 102 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per coloro che entrano in carriera a seguito dei primi quattro concorsi espletati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; salvo che per il primo concorso, il periodo dei corsi non puo' comunque essere inferiore a quattro mesi, di cui almeno uno presso il Ministero del commercio con l'estero. Per i suddetti funzionari il periodo di servizio presso il Ministero del commercio con l'estero previsto dall'art. 104 puo' essere ridotto a non meno di tre mesi d'intesa con il Ministero predetto. Gli impiegati che, appartenendo alla data del presente decreto ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, abbiano riportato l'idoneita' nei concorsi, espletati nei cinque anni anteriori alla data stessa, per l'ammissione alle carriere ad ordinamento speciale di cui all'art. 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati a domanda nel grado iniziale della carriera diplomatica. I predetti acquistano, ove ricorra il caso, la specializzazione corrispondente alla carriera per cui avevano concorso.

CAPO IV ALTRE CARRIERE: REGIME TRANSITORIO DI AVANZAMENTO - SPECIALIZZAZIONI - DESTINAZIONE ALL'ESTERO - PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO E PERSONALE NON DI RUOLO

Art. 248

(Posti in soprannumero nella carriera direttiva amministrativa)

Sono istituiti nella carriera direttiva amministrativa i seguenti posti in soprannumero: 4 nel grado di ispettore generale amministrativo; 14 nel grado di ispettore superiore amministrativo; 26 nel grado di ispettore amministrativo. I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendano vacanti per cessazione dal servizio o per l'avanzamento dei funzionari che li occupano sono conferiti piu' volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle suddette cause. Durante lo stesso periodo di tempo sono lasciati scoperti trenta posti nel grado iniziale della carriera direttiva amministrativa.

Art. 249

(Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della carriera direttiva amministrativa)

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i funzionari della carriera direttiva amministrativa sono scrutinabili ancorche' non compresi nelle aliquote di cui all'art. 117. ((Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117)). ((2)) Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nel grado inferiore ai fini delle promozioni e' ridotta della meta. Ciascun funzionario non puo' beneficiare delle riduzioni di termini previste dal presente comma per piu' di una promozione. In relazione a quanto previsto dall'art. 98, ove non siano disponibili funzionari della carriera direttiva amministrativa, funzionari diplomatici di grado corrispondente sono nominati a far parte della Commissione di cui alla lettera b) del predetto articolo. Per il periodo di cui al primo comma, l'aliquota di funzionari della carriera direttiva amministrativa che puo' essere destinata all'estero e' fissata in: a) quattro quinti dell'organico del ruolo, per il primo quinquennio; b) tre quarti dell'organico del ruolo, per il secondo quinquennio. I vincitori del primo concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa sono esentati dai corsi previsti dal primo comma dell'art. 116.

Art. 250

(Particolare utilizzazione di personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)

I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio all'estero, provenienti, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 228, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, possono, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, essere utilizzati nei settori di attivita' commerciale, sociale e dell'emigrazione, stampa ed informazione. L'utilizzazione e' disposta con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in relazione alla particolare esperienza professionale accertata ai sensi dell'art. 228. Non possono in alcun caso essere cosi' utilizzati i funzionari investiti delle funzioni di cui all'art. 75. Per i funzionari da utilizzare nel settore commerciale, si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 34. I funzionari utilizzati nei settori di cui al primo comma occupano presso uffici all'estero i posti di cui al secondo comma dell'art. 115. Ai funzionari utilizzati nei suddetti settori e' accordato, per far fronte alle maggiori spese derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di cui sono incaricati, un aumento dell'indennita' mensile base attribuita, ai sensi della tabella 19, ai posti di organico da essi occupati. Tale aumento e' stabilito nella misura del 5%, per coloro che occupano posti di vice commissario amministrativo e commissario amministrativo aggiunto, e nella misura del 10%, per coloro che occupano posti di commissario amministrativo e di primo commissario amministrativo.

Art. 251

(Posti in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie)

Sono istituiti nella carriera del personale di cancelleria, nella carriera esecutiva e in quelle ausiliarie i seguenti posti in soprannumero: 20 nella qualifica di cancelliere capo; 45 nella qualifica di cancelliere superiore; 100 nella qualifica di cancelliere principale; 25 nella qualifica di esperto per i servizi tecnici; 55 nella qualifica di archivista capo; 150 nella qualifica di primo archivista; 7 nella qualifica di commesso capo; 32 nella qualifica di commesso; 14 nella qualifica di agente tecnico capo. I posti in soprannumero di cui al precedente comma, che si rendono vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento degli impiegati che li occupano, sono conferiti piu' volte per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono riassorbiti, a decorrere dalla scadenza del decennio, con il loro esaurirsi per effetto delle cause suddette. Durante lo stesso periodo, in corrispondenza dei posti in soprannumero di cui al primo comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere. Tali posti sono utilizzati a seguito del graduale riassorbimento, trascorso il decennio, dei suddetti posti in soprannumero.

Art. 252

(Organico della carriera ausiliaria)

L'organico definitivo della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7, colonna A, entrera' in vigore quando il contingente complessivo degli impiegati appartenenti alla carriera stessa e degli impiegati subalterni rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si sara' ridotto, a seguito di cessazione dal servizio, fino a corrispondere alla dotazione complessiva dell'organico suddetto. Fino all'entrata in vigore dell'organico suddetto si applica l'organico transitorio di cui alla stessa tabella, colonna B. Al momento dell'entrata in vigore dell'organico definitivo di cui alla tabella 7, il personale che non occupa posti di cui all'art. 251 e che risulti in eccedenza alle dotazioni organiche definitive, e' considerato in soprannumero. Tale soprannumero sara' riassorbito nei modi di legge. Nella qualifica iniziale della carriera esecutiva resta scoperto un numero di posti pari alla differenza fra l'organico transitorio e la dotazione organica definitiva della carriera ausiliaria di cui alla tabella 7. I posti cosi' tenuti scoperti nella carriera esecutiva sono utilizzabili in corrispondenza della graduale riduzione del numero dei posti dell'organico transitorio della carriera ausiliaria.

Art. 253

(Attribuzione di specializzazioni)

Le specializzazioni previste per la carriera del personale di cancelleria e per la carriera esecutiva sono attribuite agli impiegati che fanno parte delle carriere stesse alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle mansioni svolte negli ultimi cinque anni e delle esigenze dell'Amministrazione. Ove non sia diversamente stabilito, agli impiegati che accedono alle carriere suddette in virtu' delle disposizioni della presente parte le specializzazioni sono attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 254

(Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale)

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva sono scrutinabili ancorche' non compresi nelle aliquote di cui agli articoli 122 e 127. Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nella qualifica ai fini delle promozioni previste dagli articoli 122, 127 e 130 e' ridotta della meta'. I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per le promozioni a cancelliere capo, assistente commerciale capo, archivista capo ed esperto per i servizi tecnici non sono richiesti per gli impiegati che si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto nella quarta e quinta qualifica delle carriere stesse o che si vengano a trovare nelle qualifiche suddette a seguito delle promozioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 229, nonche' per gli impiegati che abbiano almeno dieci anni di servizio complessivo. I periodi di servizio di cui al terzo comma sono ridotti della meta' per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto o a seguito degli inquadramenti e concorsi previsti dal capo II si trovino nelle prime tre qualifiche delle suddette carriere. I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per l'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione alla quarta qualifica nelle suddette carriere, non sono richiesti per gli impiegati di cui al quarto comma. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto appartengono alla carriera ausiliaria tecnica o vi sono collocati ai sensi dell'art. 225 sono scrutinabili alla qualifica di assistente alla vigilanza dopo quindici anni di servizio, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 141. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i trenta anni di carriera e i venti anni di servizio all'estero previsti dagli articoli 123 e 128 sono ridotti rispettivamente a venti e a dieci. Per un periodo di tre anni dalla data predetta l'Amministrazione puo' bandire concorsi di promozione per esami alle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, per un quarto dei posti disponibili alla data del bando, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano nove anni di servizio; si applica il quarto comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per lo stesso periodo l'Amministrazione puo' bandire concorsi per esame per la promozione a primo archivista cui possono partecipare impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano undici anni di servizio; si applica il terzo e il quarto comma dell'art. 187 del predetto testo unico. Ai concorsi per esami di cui al presente comma possono essere ammessi anche gli impiegati di cui all'art. 257 in possesso dei requisiti prescritti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)). ((2)) Nella prima applicazione del presente decreto, le qualifiche di proto e di vice proto sono attribuite, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle mansioni esercitate, a capi operai compositori o impressori del ruolo della tipografia riservata che abbiano non meno di venticinque anni di servizio.

Art. 255

(Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri)

Per l'organizzazione del nucleo corrieri e' istituita la qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri, cui e' attribuito il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. La qualifica, da conferirsi una volta sola entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa o, purche' fornito di diploma di laurea, ad un impiegato della carriera di cancelleria, rispettivamente di grado o qualifica corrispondente all'ex coefficiente 500, sempre che abbiano prestato servizio presso l'ufficio corrieri del Ministero per non meno di sei anni e, presso gli uffici all'estero per non meno di quindici anni.

Art. 256

(Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)

I funzionari della carriera direttiva amministrativa e gli impiegati delle carriere di concetto, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie, provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale proveniente dal predetto ruolo, collocato nella carriera direttiva amministrativa e nelle carriere di concetto, la disposizione del comma precedente si applica per cinque anni dalla data suddetta. Tuttavia il predetto personale puo', per esigenze di servizio, essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. Gli impiegati delle carriere ausiliarie provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, prestano servizio all'estero in eccedenza all'aliquota stabilita in applicazione dell'art. 130 quinto comma.

Art. 257

(Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento non inquadrati nei ruoli organici continuano ad essere disciplinati dalla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 3, lettera b), e dell'art. 6 della legge stessa che sono abrogati e salvo quanto previsto dal presente articolo. I congedi ordinari del suddetto personale in servizio all'estero continuano ad essere regolati, per quanto riguarda la durata e il trattamento economico, dalle norme del precedente ordinamento. Per i congedi straordinari si applicano le disposizioni dell'art. 143 quarto e quinto comma e dell'art. 183. Si applica in caso di aspettativa l'ultimo comma dell'art. 143. ((10)) Al predetto personale spetta all'estero un'indennita' di servizio all'estero costituita dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 21, eventualmente maggiorata con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede, per gli assistenti e i coadiutori, e pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la sede stessa, per gli aggiunti di cancelleria e i subalterni. In mancanza di cancellieri e di archivisti, i coefficienti sono fissati a norma dell'art. 172. ((10)) Al predetto personale spettano inoltre, nei casi e con le modalita' stabilite dagli articoli 173 e 174, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173. Allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 175, 176, 185, 186 e 211 ed il titolo II della parte terza, fermo restando quanto disposto dall'art. 258. Ad esso si applica altresi' l'art. 179 purche' i figli per i quali il beneficio e' concesso studino in Italia. I posti all'estero previsti per le diverse categorie dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 222, sono ridotti, in maniera da salvaguardare le aspettative degli impiegati che restano nel predetto ruolo, sulla base del rapporto, esistente alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fra il numero dei posti di ciascuna categoria e quello degli impiegati aventi titolo all'attribuzione dei posti stessi. A tale fine sara' stabilita, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, apposita tabella soggetta, con gli stessi criteri, a periodiche revisioni. Un numero di posti pari a quello degli impiegati che restano nei gruppi degli assistenti e dei coadiutori complessivamente, nel gruppo degli aggiunti di cancelleria e nel gruppo dei subalterni sara' tenuto scoperto: per gli assistenti e i coadiutori, nel complesso delle qualifiche iniziali della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva; per gli aggiunti di cancelleria, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva; per i subalterni, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria. Tali posti potranno essere utilizzati a seguito della graduale cessazione dal servizio dei predetti impiegati rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Art. 258

(Particolari norme in materia di trattamento economico al personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel ruolo)

Le disposizioni dell'art. 178 relative al contributo alle spese di abitazione e quelle dell'art. 181 relative al rimborso delle spese di viaggio in occasione del congedo ordinario si applicano soltanto a quelli fra gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e fra gli impiegati rimasti nel ruolo stesso che siano stati trasferiti nei tre anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno trasferiti, successivamente alla data predetta, da una ad altra sede. Agli impiegati dei ruoli organici provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quelli rimasti nel ruolo stesso non compete l'indennita' di cui allo art. 145 per le lingue che hanno costituito titolo per il loro inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Art. 259

(Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto)

Gli impiegati che, gia' a contratto di diritto privato di cui all'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, siano entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono riscattare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile non di ruolo.

Art. 260

(Indennizzo degli impiegati locali)

L'art. 9 del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e sostituito dal seguente: "Agli impiegati locali che cessano per qualsiasi motivo dal servizio e' corrisposto un indennizzo pari allo importo di una retribuzione mensile per ciascun anno o frazione di anno di servizio esclusa l'aggiunta di famiglia".

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 261

(Accreditamenti)

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica diversa da quella stabilita nel provvedimento di destinazione conserva l'accreditamento stesso. Il personale predetto, se appartenente ad altra Amministrazione, puo' essere accreditato con uguale qualifica anche in altra sede cui sia direttamente trasferito. Per un periodo di tre anni dalla data suddetta non si, applica ai funzionari diplomatici in servizio alla data stessa, indipendentemente dalla carriera di provenienza, il disposto del quarto comma dell'art. 34.

Art. 262

(Periodicita' delle promozioni)

L'applicazione delle disposizioni dell'art. 96 concernente la periodicita' delle promozioni e sospesa per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo di tempo la determinazione circa il conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni spetta al Consiglio di amministrazione.

Art. 263

(Concorsi e corsi)

Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi di ammissione e di promozione, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, le norme necessarie per l'espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il concorso. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 135, 138 e 145, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, il Ministro provvede con suo decreto ad emanare le norme demandate ai regolamenti dagli articoli suddetti. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo di partecipazione, i corsi non costituiscono requisito per le promozioni.

Art. 264

(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari esteri puo' con le modalita' ed alle condizioni previste dall'art. 169 incaricare persone estranee all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici consolari di I categoria. All'atto di assumere il loro incarico le predette persone prestano giuramento secondo la formula stabilita per il personale civile di ruolo. Le persone gia' incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare nel loro incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalita' dell'art. 169.

TITOLO II Norme finali

Art. 265

(Graduale utilizzazione dei nuovi posti di organico e dei contingenti degli esperti e dei contrattisti)

Nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, saranno tenuti scoperti negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970 i seguenti posti, tra quelli che si renderanno disponibili una volta effettuate le operazioni di inquadramento ed espletati i particolari concorsi previsti dal capo II: nel 1967, 200 nella carriera diplomatica, 100 nella carriera del personale di cancelleria, 100 nella carriera degli assistenti commerciali; nel 1968, 150 nella carriera diplomatica, 75 nella carriera del personale di cancelleria, 75 nella carriera degli assistenti commerciali; nel 1969, 100 nella carriera diplomatica, 50 nella carriera del personale di cancelleria, 50 nella carriera degli assistenti commerciali; nel 1970, 50 nella carriera diplomatica, 25 nella carriera degli assistenti commerciali. I posti all'estero previsti dall'art. 168 non possono comunque superare per il secondo semestre del 1967, il numero di 35, entro il 31 dicembre 1968, il numero di 45, entro il 31 dicembre 1969, il numero di 60 ed entro il 31 dicembre 1970, il numero di 70. Gli impiegati assunti a contratto ai sensi dell'art. 152 non possono superare fino al 31 dicembre 1968 il numero di 1300 e fino al 31 dicembre 1970 il numero di 1350 computando gli impiegati di cui all'art. 235.

Art. 266

(Decorrenze)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi seguenti. Le disposizioni degli articoli 71, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 209 e 257 terzo comma nonche' le tabelle 19 e 21 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1967. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento. Le disposizioni degli articoli 72 e 73, nonche' quelle del secondo comma dell'art. 70 per quanto riguarda gli uffici consolari di II categoria, hanno effetto dal 1 gennaio 1968. Fino a tale data si applicano le norme del precedente ordinamento. Fino al 1 aprile 1967 gli emolumenti e le indennita' ragguagliati all'indennita' di servizio all'estero e alla indennita' personale sono rispettivamente calcolati sull'assegno di sede e sull'assegno personale previsti dal precedente ordinamento. La disposizione dell'art. 175 si applica a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 31 marzo 1967. Fino a tale data di applicano le norme del precedente ordinamento. L'indennita' di richiamo dal servizio all'estero di cui all'art. 176 e' corrisposta al personale che cessa dal servizio all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Ferme le disposizioni dei precedenti commi, le norme del titolo II della parte terza si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui all'art. 181 e' concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi medesime. Nella revisione dell'indennita' di servizio all'estero da effettuare in applicazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto sara', ove del caso, tenuto conto per i capi delle rappresentanze diplomatiche, anche in relazione alla situazione di ogni singola sede, della diminuzione delle spese di cui agli articoli 71 e' 82; L'indennita' di sistemazione corrisposta ai sensi del precedente ordinamento e non ancora acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto e' regolata, per quanto riguarda l'acquisizione stessa, dall'art. 175. Fino a quando non sia emanato il regolamento di cui all'art. 173 ultimo comma, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti, per il periodo indicato dall'art. 174 secondo comma, indipendentemente da quanto disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal quarto comma dell'art. 174. La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale operaio si applica dal 1 gennaio 1968.

Art. 267

(Ripartizione delle spese)

Le spese derivanti dall'attuazione delle presenti norme e di quelle da emanare ai sensi dell'art. 3, punto 9, della legge 13 luglio 1965, n. 891, sono stabilite in: lire 4 miliardi: per l'anno 1967; lire 7 miliardi e 300 milioni: per l'anno 1968; lire 8 miliardi: per l'anno 1969; lire 9 miliardi: per l'anno 1970. All'onere derivante per il 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 268

(Fondo di anticipazione)

Lo stanziamento per il capitolo istituito in bilancio a norma dell'art. 64 ammonta per il 1967 a lire 3 miliardi e 500 milioni.

Art. 269

(Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in quanto compatibili gli ordinamenti generali. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 232 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo quanto disposto dall'articolo 257 del presente decreto, nonche' la legge 1 agosto 1949, n. 770 e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il presente decreto. Le disposizioni indicate nell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.

TITOLO III Norme transitorie di esecuzione

Art. 270

(Natura delle disposizioni del presente titolo)

Fino a quando saranno emanate le norme regolamentari di esecuzione del presente decreto, hanno applicazione le disposizioni contenute nel presente titolo nonche' le norme regolamentari attualmente in vigore compatibili con il presente decreto.

Art. 271

(Qualificazione di posti)

Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto: a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 273 da riservare a funzionari diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32; b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.

Art. 272

(Corrieri diplomatici)

I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonche' fra gli uffici stessi delle bolgette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi. I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bolgette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna. Il servizio del corriere diplomatico fra il Ministero e gli uffici all'estero e' disimpegnato, salvo che per particolari esigenze sia necessario impiegare in singoli casi personale direttivo del Ministero degli affari esteri o personale di altre Amministrazioni, esclusivamente da apposito nucleo di impiegati costituito da personale qualificato ai sensi dell'art. 124. Con suo decreto il Ministro fissa il numero degli impiegati che costituiscono il nucleo dei corrieri e disciplina il funzionamento del servizio. L'Amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilita' di personale qualificato, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovra' essere completato entro il 31 dicembre 1969. Fino al completamento del nucleo l'Amministrazione puo' continuare ad utilizzare per il servizio di corriere personale esecutivo non qualificato ai sensi dell'art. 275, nonche' personale ausiliario idoneo.

Art. 273

(Impiego di funzionari specializzati)

Ai sensi dell'art. 100, i funzionari specializzati, quando esercitano le funzioni delle rispettive specializzazioni, prestano servizio: a) se specializzati in materia commerciale: al Ministero, nella Direzione generale degli affari economici, o presso altre Amministrazioni od enti per svolgere attivita' inerente alla loro specializzazione; all'estero, nei servizi commerciali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ovvero in organizzazioni internazionali per svolgervi attivita' inerente alla loro specializzazione; b) se specializzati in materia sociale: al Ministero, nella Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; all'estero, nei servizi sociali, delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ovvero in Organizzazioni internazionali per svolgervi attivita' inerente alla loro specializzazione; c) se specializzati per aree geografiche: al Ministero, nella Direzione generale degli affari politici; all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi dell'area di specializzazione. I funzionari predetti prestano servizio se specializzati per il vicino Oriente nei Paesi arabi e, ove occorra, nei Paesi che abbiano con essi affinita' di cultura, di civilta' di religione; se specializzati per il medio ed estremo Oriente nei Paesi dell'Asia esclusi i Paesi arabi. I funzionari medesimi possono essere destinati, con compiti inerenti alla loro specializzazione, ai posti di cui alla lettera a) dell'art. 271. L'assegnazione a questi ultimi posti puo' avvenire solo dopo che sia stato prestato il servizio previsto dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 107.

Art. 274

(Collocamento fuori ruolo)

Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le citta' metropolitane, come definite dall'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali. Si applicano le procedure previste dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. ((I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni)).

Art. 275

(Qualificazione del personale della carriera esecutiva)

Gli impiegati della carriera esecutiva possono essere qualificati a svolgere mansioni relative ai servizi di cifra, di corriere, di telecomunicazioni e meccanografici, nonche' mansioni di operatore tecnico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 146. Una Commissione di tre funzionari direttivi, nominata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, designa sulla base anche di eventuali prove attitudinali gli impiegati da qualificare. La qualificazione e' attribuita con decreto del direttore generale stesso in relazione alle risultanze di idonei corsi che possono avere luogo anche presso altre Amministrazioni, enti ed istituti. Il personale qualificato esercita le mansioni inerenti alla qualificazione per almeno dieci anni. Il predetto periodo puo' essere abbreviato per esigenze di servizio o per giustificati motivi con decreto del direttore generale del personale e dell'amministrazione.

Art. 276

(Requisiti di servizio)

Per il personale della carriera direttiva amministrativa e per quello della carriera dei cancellieri che assolve gli incarichi di cui all'art. 123, ultimo comma, nonche' gli incarichi di cassiere e di consegnatario al Ministero, il periodo di servizio cosi' prestato sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi degli articoli 117 e 122 compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'art. 277. Per gli impiegati della carriera esecutiva qualificati ai sensi dell'art. 275 il servizio prestato nelle funzioni proprie della qualificazione sostituisce ad ogni effetto, per la durata eccedente l'eventuale periodo obbligatorio di servizio al Ministero, i periodi di servizio da prestare all'estero ai sensi dell'art. 127, compresi quelli da prestare nelle sedi non situate nei Paesi indicati nell'articolo 277.

Art. 277

(Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio)

I periodi di servizio di tre anni, richiesto dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 107, di tre e sei anni, richiesti rispettivamente dal secondo e quarto comma dell'art. 122, di tre e nove anni, richiesti rispettivamente dal terzo e quarto comma dell'art. 127, devono essere prestati in uffici o organizzazioni internazionali che non abbiano sede nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera. Ai fini del computo dei predetti periodi di servizio non e' altresi' valido il servizio prestato presso l'Ambasciata presso la S. Sede. Le funzioni del grado superiore di cui all'art. 101 possono essere conferite in uffici che non abbiano sede nei Paesi indicati nel comma precedente. Le funzioni stesse non possono essere conferite presso l'Ambasciata presso la S. Sede.

Art. 278

(Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo)

I funzionari delle altre Amministrazioni, destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 168, non possono superare nella posizione di fuori ruolo il numero di dodici, non calcolandosi in tale numero i funzionari delle altre Amministrazioni che possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici predetti in posizione di fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni vigenti.

Art. 279

(Contributo spese per abitazione)

La concessione del contributo di cui all'art. 178 e' disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilita' e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che ne hanno l'obbligo, e alla congruita' del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette. Per il contributo ai Consoli generali e ai Consoli titolari di ufficio, il parere e' espresso dal capo della Missione diplomatica e per i Vice consoli titolari di ufficio nonche' per gli Agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della Missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato. La corresponsione del contributo e' fatta nella valuta nella quale e' corrisposta l'indennita' di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione e' adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la Commissione di finanziamento.

SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - GUI - TOLLOY - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 25. - VILLA

Tabelle

TABELLA 1 (di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 101) Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero Gradi Funzioni

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Ambasciatore ---------------- Capo di rappresentanza diplomatica

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Ministro plenipotenziario---------Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica () Capo di consolato generale di 1a classe Capo di consolato generale () ==================================================================== Consigliere di ambasciata---------Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica () Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe ()==================================================================== Consigliere di legazione----------Consigliere presso rappresentanza diplomatica () Console presso consolato generale di 1a classe () Capo di consolato di 1a classe()==================================================================== Segretario di legazione---------- Primo segretario presso con quattro anni di rappresentanza diplomatica () anzianita' nel grado Capo di consolato o Console aggiunto presso consolato Segretario di legazione generale di 1a classe con meno di quattro anni Console presso consolato di anzianita' nel generale () grado Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica () Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato () ==================================================================== () Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni e' integrata con l'indicazione del settore di impiego. (**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennita' base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2. () Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ================================================================= (43) TABELLA 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA Organico nel 2006 Organico dal 2007 Ambasciatore 25 28 Ministro 208 208 Plenipotenziario Consigliere di 242 242 Ambasciata Consigliere di 270 270 Legazione Segretario di 387 387 Legazione Totale unita' 1.132 1.135 TABELLA 3 CARRIERA DIRETTIVA PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DI CANCELLERIA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 5 CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 6 CARRIERA ESECUTIVA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 7 CARRIERA AUSILIARIA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 8 CARRIERA AUSILIARIA TECNICA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 9 RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI NELLA RICERCA STORICO-DIPLOMATICA Parte di provvedimento in formato grafico (5) TABELLA 10 PERSONALE DI BIBLIOTECA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 11 RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI IN LINGUE ESTERE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 12 ESPERTI IN CRITTOGRAFIA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 13 INGEGNERI-ARCHITETTI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 14 RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 15 PERITI TECNICI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 16 QUALIFICHE SPECIALI ESECUTIVE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 17 ASSISTENTE ALLA VIGILANZA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 18 OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico (14a) Tabella 19 TABELLA A (v. articolo 171, comma 2) INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. QUADRO A Indennita' base Posto funzione mensile lorda (euro) Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 1.888,68 Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 1.817,41 Ministro presso rappresentanza diplomatica 1.534,91 Capo di consolato generale di prima classe 1.446,08 Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 1.399,60 Capo di consolato generale 1.378,94 Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 1.262,74 Consigliere o console presso consolato generale di prima classe 1.163,06 Capo di consolato di prima classe (1) 1.163,06 Capo di consolato 983,33 Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe 963,19 Capo di vice consolato 929,62 Secondo segretario o vice console 929,62 Capo di agenzia consolare 921,88 ------ (1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. QUADRO B Qualifica Posto funzione Indennita' base mensile lorda (euro) Dirigente di prima Commissario regionale capo o fascia esperto amministrativo capo 1.381,52 Dirigente di seconda Primo commissario regionale o fascia esperto amministrativo 1.163,06 QUADRO C Posizione Posto funzione Indennita' base economica mensile lorda (euro) C3 Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico- finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni 963,19 () 929,62 C2 Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore 919,29 () 872,81 C1 Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni 867,13 () 792,24 B3 Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico- finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni 770,04 () 748,35 B2 Assistente amministrativo o esperto autista 702,38 () 655,38 B1 Coadiutore o autista capo o commesso capo 608,90 () 564,49 A1 Commesso o autista 543,31 () 524,72 --------- () Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni. QUADRO D (PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI) Qualifica o Indennita' base posizione Posto funzione mensile lorda economica (euro) Dirigente di seconda Direttore di istituto italiano fascia dell'area della di cultura () promozione culturale 1.038,08 C3 o C2 Direttore di istituto italiano di cultura 938,92 C2 o C1 Addetto presso istituto italiano di cultura,rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente 792,24 ------------ () Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368. ((Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale)). (52) TABELLA 20 PAGHE SPETTANTI AL PERSONALE OPERAIO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 21 INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. Indennita' Funzioni mensile lorda Assistente capo....................................| | L. 115.000 Primo assistente...................................| Assistente......................................... " 92.000 Primo aggiunto di cancelleria...................... " 87.000 Aggiunto di cancelleria............................ " 75.000 Primo subalterno................................... " 68.000 Subalterno......................................... " 62.000 TABELLA 22 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 23 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 24 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 25 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 26 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 27 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 28 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 29 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 30 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 31 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 32 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 33 TABELLA DI INQUADRAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 34 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 35 Parte di provvedimento in formato grafico

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