LEGGE 3 marzo 1967, n. 107
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, è aggiunto il seguente comma: "Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonchè alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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