LEGGE 10 marzo 1969, n. 96
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.
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