LEGGE 10 giugno 1969, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza è fissato in anni 57, con decorrenza dal 1° gennaio
1969.La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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