LEGGE 19 ottobre 1970, n. 864

Type Legge
Publication 1970-10-19
Ultimo aggiornamento 1970-11-28
State In force
Source Normattiva
articles 182
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Art. 2. 1. La vendita e l'affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci. 2. Ogni altra forma di cessione, nonche' l'esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione debbono, nella misura determinata dall'autorita' competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l'asportazione provvisoria, durante l'esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sara' considerata infrazione al presente paragrafo, sempreche' vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi. 3. Tutti i bulloni, viti d'arresto e chiavette, nonche' ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall'autorita' competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, alloggiati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. 4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a coulisse, nonche' in quanto indicati dall'autorita' competente gli alberi, comprese le loro estremita' ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine debbono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Convenzione 119-art. 3

Art. 3. 1. Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all'articolo anzidetto che: a) offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione; b) sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione. 2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 2, non comporta l'applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza. 3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell'art. 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato art. 2.

Convenzione 119-art. 4

Art. 4. L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competera' al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonche', in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competera' al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Convenzione 119-art. 5

Art. 5. 1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2. 2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche', occorrendo, quelle dei fabbricanti.

Convenzione 119-art. 6

Art. 6. 1. L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev'essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l'utilizzazione della macchina, essa dovra' quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione. 2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Convenzione 119-art. 7

Art. 7. L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 comportera' al datore di lavoro.

Convenzione 119-art. 8

Art. 8. 1. Le disposizioni dell'art. 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione. 2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli artt. 6 e 11, purche' vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Convenzione 119-art. 9

Art. 9. 1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 6. 2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Convenzione 119-art. 10

Art. 10. 1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere. 2. Il datore di lavoro dovra' disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Convenzione 119-art. 11

Art. 11. 1. Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. Non potra' essere chiesto ad alcun lavoratore di utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. 2. Nessun lavoratore deve rendere inefficienti i dispositivi di protezione di cui e' dotata la macchina che egli utilizza. I dispositivi di protezione di cui e' dotata una macchina destinata ad essere utilizzata da un lavoratore non debbono essere resi inefficienti.

Convenzione 119-art. 12

Art. 12. La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza o di assicurazione sociale.

Convenzione 119-art. 13

Art. 13. Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicheranno anche ai lavoratori indipendenti se ed in quanto, e nella misura in cui, l'autorita' competente dovesse cosi' stabilire.

Convenzione 119-art. 14

Art. 14. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione, il termine "datore di lavoro" comprende altresi', occorrendo, anche il mandatario del datore di lavoro, nel senso in cui l'intende la legislazione nazionale.

Convenzione 119-art. 15

Art. 15. 1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione. 2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incarichera' idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accertera' che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Convenzione 119-art. 16

Art. 16. La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sara' elaborata dall'autorita' competente previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonche', occorrendo, di quelle dei fabbricanti.

Convenzione 119-art. 17

Art. 17. 1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attivita' economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all'atto di ratifica. 2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l'applicazione delle norme della presente convenzione: a) le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attivita' economica che l'autorita' competente, previa consultazione dei servizi d'ispezione del lavoro e delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considerera' utilizzino macchine in misura rilevante; l'iniziativa della consultazione potra' essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette; b) lo Stato membro indichera', nei rapporti da trasmettere ai termini dell'art. 22 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una piu' ampia applicazione delle norme della convenzione. 3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potra', in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

Convenzione 119-art. 18

Art. 18. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 119-art. 19

Art. 19. 1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente, per ciascuno Stato membro, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che la sua ratifica sara' stata registrata.

Convenzione 119-art. 20

Art. 20. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avra' fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, restera' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 119-art. 21

Art. 21. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione 119-art. 22

Art. 22. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e denunce che egli avra' registrato ai termini degli articoli precedenti.

Convenzione 119-art. 23

Art. 23. Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale, tutte le volte che lo riterra' necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 119-art. 24

Art. 24. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreche' la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti: a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente art. 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 119-art. 25

Art. 25. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 120

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 120 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 120-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTOTTESIMA SESSIONE (Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964) CONVENZIONE 120 Convenzione sull'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sull'igiene (aziende commerciali e uffici), 1964. Art. 1. La presente convenzione si applica: a) alle aziende commerciali; b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio; c) per quanto non siano gia' sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l'igiene nell'industria, nelle miniere, nei trasporti e nell'agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attivita' commerciali o in lavori di ufficio.

Convenzione 120-art. 2

Art. 2. L'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, puo' escludere dall'applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell'art. 1, quando le circostanze e le condizioni d'impiego siano tali da rendere non conveniente l'applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.

Convenzione 120-art. 3

Art. 3. In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sara' decisa dall'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.

Convenzione 120-art. 4

Art. 4. Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano: a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II; b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a, disposizioni equivalenti.

Convenzione 120-art. 5

Art. 5. La legislazione che da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procedera' per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Convenzione 120-art. 6

Art. 6. 1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della legislazione prevista dall'articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi. 2. Se i mezzi con cui si da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l'effettiva applicazione della legislazione suddetta con l'istituzione di un adeguato sistema

Convenzione 120-art. 7

Art. 7. Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonche' il relativo arredamento, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Convenzione 120-art. 8

Art. 8. I locali utilizzati dai lavoratori devono essere areati naturalmente, o ventilati artificialmente, oppure areati con i due predetti sistemi, sempre in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.

Convenzione 120-art. 9

Art. 9. I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto e' possibile, deve essere naturale.

Convenzione 120-art. 10

Art. 10. Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura piu' confortevole e piu' stabile possibile in relazione alle circostanze.

Convenzione 120-art. 11

Art. 11. I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.

Convenzione 120-art. 12

Art. 12. Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantita' sufficiente.

Convenzione 120-art. 13

Art. 13. Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e devono essere mantenuti in buono stato.

Convenzione 120-art. 14

Art. 14. Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilita' di utilizzarli in modo ragionevole.

Convenzione 120-art. 15

Art. 15. Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.

Convenzione 120-art. 16

Art. 16. I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro devono rispondere a particolari norme d'igiene.

Convenzione 120-art. 17

Art. 17. I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi. Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorita' competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Convenzione 120-art. 18

Art. 18. I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto e' possibile con provvedimenti idonei e praticabili.

Convenzione 120-art. 19

Art. 19. Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi: a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso; b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi; c) disporre di uno o piu' armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

Convenzione 120-art. 20

Art. 20. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvedera' alla loro registrazione.

Convenzione 120-art. 21

Art. 21. 1. La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 120-art. 22

Art. 22. 1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione. 2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Convenzione 120-art. 23

Art. 23. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 120-art. 24

Art. 24. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.

Convenzione 120-art. 25

Art. 25. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 120-art. 26

Art. 26. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 120-art. 27

Art. 27. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 122

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 122 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 122-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 122 Convenzione sulla politica dell'impiego La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione; Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita; Considerato inoltre che in virtu' della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui "tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella liberta' e nella dignita', nella sicurezza economica e con eguali possibilita'"; Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che "ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione"; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul servizio dell'impiego, 1948, la raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, cosi' come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione) 1958; Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto piu' largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sara' denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964. Art. 1. 1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulera' ed applichera', come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto. 2. Tale politica dovra' tendere a garantire: a) che vi sara' lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro; b) che tale lavoro sara' il piu' produttivo possibile; c) che vi sara' libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avra' tutte le possibilita' per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonche' le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale. 3. Detta politica attiva dovra' tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico cosi' come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sara' applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Convenzione 122-art. 2

Art. 2. Ogni Stato membro dovra', con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono: a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1; b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Convenzione 122-art. 3

Art. 3. Nell'applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinche' collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Convenzione 122-art. 4

Art. 4. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvedera' alla loro registrazione.

Convenzione 122-art. 5

Art. 5. 1. La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate. 3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Convenzione 122-art. 6

Art. 6. 1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione. 2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Convenzione 122-art. 7

Art. 7. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui

Convenzione 122-art. 8

Art. 8. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avra' registrato secondo gli articoli precedenti.

Convenzione 122-art. 9

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 122-art. 10

Art. 10. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 6 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 122-art. 11

Art. 11. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 123

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 123 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 123-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTANOVESIMA SESSIONE (Ginevra, 9-23 giugno 1965) CONVENZIONE 123 Convenzione sull'eta' minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata, a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'eta' minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro eta', ai lavori sotterranei nelle miniere; Rilevato che la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di eta' inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali; Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralita' delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un'eta' o delle eta' superiori a 15 anni per l'ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorita' idonea il potere di farlo; Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, e' opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una eta' superiore a 15 anni per l'ammissione a tali lavori; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, il termine "miniera" si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto e' l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l'impiego sotterraneo di persone. 2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l'impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.

Convenzione 123-art. 2

Art. 2. 1. Le persone che non abbiano raggiunto un'eta' minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere. 2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa eta' minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica. 3. L'eta' minima non puo', in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Convenzione 123-art. 3

Art. 3. Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l'eta' minima specificata al momento della sua ratifica.

Convenzione 123-art. 4

Art. 4. 1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall'autorita' competente al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione. 2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata. 3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione. 4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e' che abbia superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata: a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile; b) la data alla quale la persona e' stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta. 5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione, gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale, esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.

Convenzione 123-art. 5

Art. 5. L'eta' minima d'ammissione, che deve essere specificata in virtu' degli artt. 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Convenzione 123-art. 6

Art. 6. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Convenzione 123-art. 7

Art. 7. 1. La presente convenzione obblighera' solo gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sara' stata registrata la sua ratifica.

Convenzione 123-art. 8

Art. 8. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avra' nessun effetto se non dopo un anno che e' stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 123-art. 9

Art. 9. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 123-art. 10

Art. 10. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.

Convenzione 123-art. 11

Art. 11. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 123-art. 12

Art. 12. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 123-art. 13

Art. 13. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 124

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 124 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 124-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 124 Convenzione sull'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sull'esame medico degli adolescenti (industria) del 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all'impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l'impiego di un fanciullo e di un adolescente di eta' inferiore ai 18 anni non potra' essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell'esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovra' prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari; Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l'esame medico attitudinale all'impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all'eta' di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovra' determinare gli impieghi o categorie d'impieghi per i quali questo obbligo s'impone oppure attribuire a un'autorita' idonea il potere di farlo; Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, e' opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all'impiego sotterraneo nelle miniere nonche' esami medici periodici fino alla eta' di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sull'esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione il termine miniera si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto e' l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l'impiego in sotterraneo di persone. 2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all'impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.

Convenzione 124-art. 2

Art. 2. 1. Un esame medico approfondito per l'attitudine all'impiego ed esami periodici successivi a intervalli che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dell'impiego e del lavoro in sotterraneo nelle miniere. 2. L'adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sara' nondimeno permessa quando l'autorita' competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure sono equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o piu' efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate ed ottenuto il loro accordo.

Convenzione 124-art. 3

Art. 3. 1. Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono: a) essere effettuati sotto la responsabilita' e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dalla autorita' competente; b) essere certificati in maniera appropriata. 2. Una radiografia dei polmoni sara' richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se cio' e' considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi. 3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese ne' per gli adolescenti ne' per i loro genitori o tutori.

Convenzione 124-art. 4

Art. 4. 1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall'autorita' competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione. 2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata. 3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione. 4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra: a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile; b) le indicazioni sulla natura dei compiti; c) un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico. 5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.

Convenzione 124-art. 5

Art. 5. L'autorita' competente di ciascun paese e' tenuta a consultare le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.

Convenzione 124-art. 6

Art. 6. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Convenzione 124-art. 7

Art. 7. 1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore 12 mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Convenzione 124-art. 8

Art. 8. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 124-art. 9

Art. 9. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro in registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' la loro attenzione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 124-art. 10

Art. 10. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Convenzione 124-art. 11

Art. 11. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione riguardante la revisione totale o parziale della convenzione stessa.

Convenzione 124-art. 12

Art. 12. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente art. 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 124-art. 13

Art. 13. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 127

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION 127 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione 127-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CINQUANTUNESIMA SESSIONE (Ginevra, 7-29 giugno 1967) CONVENZIONE 127 Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul peso massimo, 1967: Art. 1. Ai fini della presente convenzione: a) l'espressione "trasporto manuale sui carichi" indica ogni trasporto nel quale il peso del carico e' interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico; b) l'espressione "trasporto manuale regolare di carichi" indica ogni attivita' rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi; c) l'espressione "giovane lavoratore" indica i lavoratori di eta' inferiore a diciotto anni.

Convenzione 127-art. 2

Art. 2. 1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi. 2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attivita' economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Convenzione 127-art. 3

Art. 3. Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere ne' richiesto ne' ammesso.

Convenzione 127-art. 4

Art. 4. Ai fini della applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Convenzione 127-art. 5

Art. 5. Ciascuno Stato membro adottera' le misure necessarie affinche' ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Convenzione 127-art. 6

Art. 6. Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Convenzione 127-art. 7

Art. 7. 1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sara' limitato. 2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovra' essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Convenzione 127-art. 8

Art. 8. Ciascuno Stato membro adottera', con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione 127-art. 9

Art. 9. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 127-art. 10

Art. 10. 1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, questa convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Convenzione 127-art. 11

Art. 11. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo essere stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Convenzione 127-art. 12

Art. 12. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 127-art. 13

Art. 13. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avra' registrato conformemente ai precedenti articoli.

Convenzione 127-art. 14

Art. 14. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 127-art. 15

Art. 15. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente art. 11, denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 127-art. 16

Art. 16. Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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