DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Type DPR
Publication 1972-10-26
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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((Obblighi dell'amministrazione finanziaria L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto))

Art. 66

Segreto d'ufficio

Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, ((in attuazione della direttiva 2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.))

Art. 66-bis

Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano ((...)) annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. ((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)). COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413. Gli stessi uffici ((formano, per le finalita' di cui al secondo comma)), inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti. ((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.))

TITOLO QUINTO IMPORTAZIONI

Art. 67

Importazioni

2.Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.

2-bis.Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui ((all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015)), previamente autorizzate dall'autorita' doganale. (139)

2-ter.Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione. (139)

((2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorita' doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.))

Art. 68

Importazioni non soggette all'imposta.

Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; ((211)) c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326; d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20) g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2. (28) g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; (139) (209) g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto. (209)

Art. 69

Determinazione dell'imposta.

L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione ((all'interno del territorio della Comunita')) che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'. (27)

Art. 70

Applicazione dell'imposta

L'imposta relativa alle importazioni e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. ((249)) Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale. (36) L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. (27) L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione. Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e' assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25. Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 70.1

(( (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione). ))

((

1.I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalita' previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non e' applicato il regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1.

2.Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione e' presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresi' conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

3.L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale e' versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

4.I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'articolo 39. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, e' fornita in formato elettronico alle autorita' di controllo fiscale e doganale.

5.Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione e' determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6.Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

7.

I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati puo' optare per la procedura di importazione di cui all'articolo 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.))

((209))

((TITOLO V-bis)) ((GRUPPO IVA))

Art. 70-bis

(( (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). ))

((

1.I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

2.

Non possono partecipare a un gruppo IVA:

a)

le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;

b)

i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;

c)

i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;

d)

i soggetti posti in liquidazione ordinaria.))

((179))

Art. 70-ter

(Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo)

1-bis.Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3.Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4.Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5.Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi ((dell'articolo 11, comma 1, lettera e) )), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6.Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000. (179)

Art. 70-quater

(( (Costituzione del gruppo IVA). ))

((

3.Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4.Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5.

Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.))

((179))

Art. 70-quinquies

(Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso)

1.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

2.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

((3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.))

((205))

((3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata:

a)

in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b)

in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento))

((205))

4.Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

4-bis.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. (184)

4-ter.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.(184)

4-quater.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.(184)

4-quinquies.Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.(184)

4-sexies.La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3.(184) (179)

Art. 70-sexies

(( (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA). ))

((1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.)) ((179))

Art. 70-septies

(Adempimenti)

1.Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

2.Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. ((Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.))

3.Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni. (179)

Art. 70-octies

(( (Responsabilita'). ))

((

1.Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

2.

Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.))

((179))

Art. 70-novies

(( (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). ))

((

1.La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e' comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

2.La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

3.Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

4.

L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.))

((179))

Art. 70-decies

(( (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). ))

((

1.L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

3.La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4.Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5.

La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5.))

((179))

Art. 70-undecies

(( (Attivita' di controllo). ))

((

1.Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo.))

((179))

Art. 70-duodecies

(Disposizioni speciali e di attuazione)

1.Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2.Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3.Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

4.Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.

((6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma))

((TITOLO V-ter)) ((Regime transfrontaliero di franchigia)) ((Capo I)) ((Regime transfrontaliero di franchigia)) ((Sezione I)) ((Definizioni e disposizioni generali))

Art. 70-terdecies

(( (Definizioni e disposizioni generali).))

((

2.Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

3.Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.

4.Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro e' espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio e' effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

5.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative del presente Titolo))

((237))

((Sezione II)) ((Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea))

Art. 70-quaterdecies

(( (Condizioni di ammissione).))

((

2.

Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

a)

effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

b)

partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;

c)

nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

d)

effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

e)

nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato))

((237))

Art. 70-quinquiesdecies

(( (Decorrenza del regime di franchigia).))

((1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e' gia' identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.)) ((237))

Art. 70-sexiesdecies

(( (Adempimenti).))

((

1.Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 70-quaterdecies e' esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, puo' essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

2.

Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.))

((237))

Art. 70-septiesdecies

(( (Cessazione del regime di franchigia).))

((

2.

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.))

((237))

((Sezione III)) ((Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato))

Art. 70-octiesdecies

(( (Condizioni di ammissione).))

((

3.Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

4.

Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o piu' Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.))

((237))

Art. 70-noviesdecies

(( (Suffisso EX).))

((

1.L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.

2.

L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.))

((237))

Art. 70-vicies

(( (Decorrenza).))

((1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX)) ((237))

Art. 70-unvicies

(( (Adempimenti).))

((

2.Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attivita', sono fornite distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

3.

Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui si e' verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.))

((237))

Art. 70-duovicies

(( (Cessazione del regime di franchigia).))

((

2.Se, nel corso dell'anno civile, e' superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

3.

L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attivita' o quando e' comunque possibile desumere la cessazione dell'attivita'. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.))

((237))

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71

Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5) Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Art. 72

(Operazioni non imponibili)

2.Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3.Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. (139)

Art. 73

Modalita' e termini speciali

Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), con propri decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: ((179)) a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) possono inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48. ((179)) ((Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione)). ((179))

Art. 73-bis

Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.

Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonche' talune relative parti e pazzi staccati. 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 74

Disposizioni relative a particolari settori

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90. (146) d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantita' di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi; e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari; e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. (81a) Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. (21) (57a) (92) COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, ((nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,)) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003: a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d., 72.02); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77) (144) Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77) e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11); e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21) COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79) COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

Art. 74-bis

Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.

Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. (20) ((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni)).

Art. 74-ter

(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo)

1.Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

2.Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indi- cate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

3.Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. ((147))

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