LEGGE 30 giugno 1872, n. 878
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al traforo autostradale del Frejus con allegato protocollo relativo alle questioni doganali e fiscali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
Alla costruzione ed all'esercizio in concessione del traforo autostradale del Frejus, per la parte ricadente in territorio italiano, e' estesa l'applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1013, degli articoli 8, 11 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 28 marzo 1968, n. 382, e dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, numero 287. In deroga all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' consentito il rilascio di concessione per la costruzione dell'autostrada della val di Susa, da Rivoli a Bardonecchia.
Art. 4
Per l'attuazione dell'impegno assunto dal Governo italiano, di cui all'articolo 10 della predetta convenzione, e' prevista la spesa di lire 6.000 milioni, alla quale provvedera' direttamente l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a carico dei fondi del proprio bilancio nelle seguenti misure: lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975; lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1976. Le predette somme saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'ANAS. Con decreti del Ministro per il tesoro si provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - GULLOTTI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
ALLEGATO Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al traforo autostradale del Frejus Il Presidente della Repubblica italiana, Il Presidente della Repubblica francese, allo scopo di migliorare, mediante la costruzione di un traforo che allacci la Valle di Susa, nella provincia di Torino, con la Valle della Maurienne, nel dipartimento della Savoia, i collegamenti stradali fra la Valle del Po e la Valle del Rodano mediante l'itinerario E. 13, che e' definito nella dichiarazione di Ginevra del 16 dicembre 1950 sulla realizzazione dei grandi itinerari internazionali, hanno deciso di stipulare una Convenzione e hanno, di conseguenza, nominato i loro plenipotenziari, precisamente: Il Presidente della Repubblica italiana: il signor Francesco MALFATTI DI MONTETRETTO, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario, Il Presidente della Repubblica francese: il signor Maurice SCHUMANN, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riscontrati regolari e nella dovuta forma, hanno concordato le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il traforo Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare in comune la costruzione e l'esercizio di un traforo autostradale fra Bardonecchia e Modane. Questa opera, che prendera' il nome di "Traforo autostradale del Frejus", nel seguito del testo della presente Convenzione sara' indicata come "il traforo".
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Caratteristiche generali dell'opera 1. La lunghezza del traforo sara' di 12,8 chilometri circa. L'imbocco sul versante italiano sara' alla quota di circa 1.300 metri sul livello del mare, quello sul versante francese alla quota di circa 1.230 metri. La pendenza del profilo longitudinale non sara' superiore in alcun tratto allo 0,7 per cento. La larghezza tra i piedritti a livello della carreggiata sara' di almeno metri 10,00 e l'altezza utile sara' di almeno metri 4,50. Le anzidette caratteristiche non potranno essere modificate se non con l'accordo tra le due Parti contraenti, sentito il parere della Commissione prevista al successivo articolo 5. 2. A ciascuna estremita' del traforo sara' costruito, con materiali di risulta dell'opera, un piazzale esterno destinato con priorita' agli impianti tecnici di esercizio, alle attrezzature di pronto intervento in caso di incidente o di incendio, come pure alle superfici ed alle installazioni necessarie all'espletamento di quei controlli e formalita' di frontiera che, secondo le intese intervenute fra le Amministrazioni competenti dei due Stati, debbono essere compiuti in prossimita' della frontiera stessa. Se tali superfici costruite con i materiali di risulta dell'opera non saranno sufficienti per il normale espletamento dei suddetti controlli e formalita', i due Governi si concerteranno per costruire le installazioni complementari necessarie. 3. Ognuno dei due Governi prendera' i provvedimenti atti ad assicurare i controlli di frontiera diversi da quelli previsti al precedente paragrafo 2.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Concessione dell'opera 1. I Governi italiano e francese affideranno, rispettivamente ad una societa' concessionaria italiana e ad una societa' concessionaria francese, scelte di comune accordo, la costruzione e l'esercizio del traforo, comprese le opere e gli impianti annessi, a spese, rischio e pericolo delle societa' stesse. 2. Gli atti di concessione prevederanno che alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'opera si provveda in comune e che le spese, tasse ed imposte comprese, dei lavori di costruzione - decise di comune accordo - e le spese, tasse ed imposte comprese, delle sistemazioni previste al paragrafo 2 del precedente articolo 2, siano divise per meta' tra le due concessionarie, cosi' come le entrate dovute alla concessione e le spese, tasse ed imposte comprese, per l'esercizio e la manutenzione delle opere. Questa ripartizione per meta' si applichera' anche alle spese sostenute per il risarcimento di danni causati a terzi. 3. I lavori di costruzione della galleria, che saranno eseguiti dalla concessionaria di uno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato continueranno ad essere sottoposti alla legislazione dello Stato di appartenenza della concessionaria stessa. 4. Gli atti di concessione prescriveranno: - nel corso della costruzione, la comunicazione annuale alla Commissione prevista al successivo articolo 5, da parte del comitato comune previsto all'articolo 9, dello stato delle spese effettuate e delle previsioni di spesa fino al completamento della costruzione; - durante l'esercizio, la comunicazione annuale alla Commissione predetta, da parte dell'organo comune previsto all'articolo 13, dello stato delle entrate e delle spese dell'anno trascorso e delle previsioni delle entrate e delle spese per l'anno seguente. 5. Se sara' possibile in futuro costituire una sola societa' di diritto europeo, le Parti contraenti si concerteranno al fine di prendere ogni misura utile e favorire la costituzione di una tale societa', che sara' concessionaria dei due Governi. 6. Nel caso in cui - prima della fine delle concessioni - le Parti contraenti decidessero di costruire e di aprire all'esercizio un secondo traforo lungo il medesimo collegamento, verranno accordate nuove concessioni per l'insieme dei due trafori e le concessionarie del primo traforo godranno di un diritto di priorita' per tali nuove concessioni.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Approvazione del progetto I progetti esecutivi ed i relativi piani tecnici del traforo saranno preparati a cura delle concessionarie. Essi saranno sottoposti, con tutta la idonea documentazione giustificativa, all'esame della Commissione prevista al successivo articolo 5 e non potranno entrare in fase di esecuzione se non dopo il parere della Commissione stessa e l'approvazione dei due Governi. A detti documenti sara' allegato il relativo preventivo di spesa. Ogni variante sostanziale a detti progetti esecutivi e piani tecnici sara' sottoposta alla medesima procedura d'approvazione. L'autorizzazione per l'entrata in servizio del traforo sara' accordata congiuntamente dai due Governi, previo parere favorevole della anzidetta Commissione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Commissione intergovernativa Sara' istituita una commissione intergovernativa del traforo autostradale del Frejus, in seguito denominata la "Commissione". Ciascuna Parte contraente sara' rappresentata nella Commissione da una delegazione composta da un numero di componenti non superiore ad otto. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti. La Commissione sara' presieduta, alternativamente, per la durata di un anno, dal capo di ciascuna delegazione. La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno che dovra' essere comunicato ai due Governi. I pareri e le decisioni della Commissione saranno annotati in appositi verbali che saranno comunicati alle autorita' competenti dei due Stati.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Compiti della Commissione Oltre alle attribuzioni conferite negli altri articoli della presente Convenzione, la Commissione: 1) per l'applicazione della presente Convenzione - potra' formulare tutti i pareri e le raccomandazioni destinati ai due Governi, - potra' costituire la sede per la conclusione di intese o di accordi tra i due Governi, nel limite dei poteri concessi a ciascuna delegazione. 2) per l'applicazione degli atti di concessione a) si assicurera' della conformita' dei lavori con gli atti di concessione, nonche' con i progetti esecutivi ed i piani tecnici approvati, esaminera' gli adattamenti a tali progetti esecutivi e piani tecnici che le saranno proposti dalle concessionarie o con queste concordati, e decidera' in merito se essi non comportino impegni finanziari per i Governi; b) vigilera' durante l'esercizio sull'osservanza delle disposizioni degli atti di concessione; c) prendera' ogni decisione in applicazione dei poteri che le saranno delegati di comune accordo dai due Governi, cosi' come, se del caso, ogni provvedimento atto a facilitare la costruzione e l'esercizio del traforo; d) prendera', in caso d'urgenza, ogni decisione resa necessaria da esigenze di sicurezza, con obbligo di renderne conto ai Governi; in caso di estrema urgenza il Presidente potra' agire in nome della Commissione. La Commissione potra' fare appello alla collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo incaricate del controllo della concessione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Atti di concessione 1. I Governi si concerteranno affinche' gli atti di concessione siano e, se vengono modificati, permangono concordati tra loro, fatte comunque salve le norme particolari imposte dalle legislazioni nazionali. 2. Gli atti di concessione definiranno le condizioni di costruzione e d'esercizio del traforo. Le modalita' di esercizio, ivi compresa la regolamentazione della circolazione stradale, saranno precisate in regolamenti unici per l'insieme del traforo, il cui progetto sara' redatto dalle societa' concessionarie e sottoposto all'approvazione della Commissione. Il regolamento relativo alla circolazione sara' messo in vigore dalle autorita' competenti di ciascuno Stato conformemente alla legislazione nazionale. 3. Ciascun atto di concessione stabilira' che le condizioni di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, saranno fissate mediante accordi fra le amministrazioni interessate e le concessionarie. 4. Gli atti di concessione entreranno in vigore alla data fissata di comune accordo dai due Governi. Cosi' sara' pure per le modifiche di detti documenti, ad eccezione di quelle che saranno imposte da cambiamenti di una legislazione nazionale.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Durata e termine della concessione Le due concessioni avranno termine il 31 dicembre del settantesimo anno successivo a quello dell'apertura all'esercizio del traforo. Quando le due concessioni avranno termine, sia alla data sopra stabilita sia precedentemente per altra causa, il traforo diverra' proprieta' comune degli Stati italiano e francese e sara' gestito in comune, a parita' di diritti e di oneri. Le modalita' dell'esercizio comune saranno preventivamente oggetto di un accordo tra i Governi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Comitato comune per la costruzione Le concessionarie costituiranno un comitato comune paritetico formato da rappresentanti designati dai rispettivi consigli di amministrazione ed aventi mandato di rappresentare le loro societa'. In particolare al comitato comune sara' conferito dalle concessionarie il mandato di: - redigere l'elenco delle imprese da consultare, - esaminare le offerte e decidere l'affidamento dei lotti, - coordinare l'insieme dei lavori di costruzione e vigilare sulla loro buona esecuzione, - assicurare la buona gestione degli appalti e pronunciarsi su tutti gli impegni che conducono ad una modifica del loro importo, - verificare le spese decise di comune accordo e ripartirle per meta' fra le concessionarie, - rappresentare le concessionarie presso la Commissione, per tutto cio' che concerne la costruzione del traforo. Tale comitato comune non verra' disciolto se non dopo la definizione di tutti gli atti connessi con la costruzione dell'opera. Il funzionamento ed i poteri del comitato comune saranno precisati in un accordo che dovra' intervenire tra le concessionarie ed essere comunicato alla Commissione, che ne verifichera' la conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Strade di accesso Ciascuna Parte contraente si impegna ad assicurare in tempo utile la costruzione dei raccordi stradali colleganti il piazzale d'imbocco al traforo con la rete stradale nazionale in modo che la circolazione possa, sin dal momento dell'apertura all'esercizio del traforo, svolgersi in buone condizioni. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a sistemare in tempo utile i collegamenti stradali tra il traforo e le vallate del Po e del Rodano, in modo che essi soddisfino alle esigenze della circolazione proveniente dal traforo o ad esso diretta.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Rinvenimenti Le acque, i minerali utili, i fossili ed i reperti paleontologici rinvenuti nel corso della costruzione dell'opera saranno attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sara' stata fatta la scoperta, chiunque ne sia stato lo scopritore.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Pedaggi Le societa' concessionarie riscuoteranno, dagli utenti del traforo, pedaggi le cui tariffe massime saranno fissate di comune accordo dai Governi su parere della Commissione e le cui tariffe di applicazione saranno approvate dalla Commissione stessa. Le tariffe massime e le tariffe di applicazione terranno conto degli oneri delle concessionarie.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Organo comune di esercizio Le concessionarie creeranno un organo comune al quale conferiranno mandato di esercire per loro conto le opere e le installazioni concesse. Tale mandato riguardera' tutto quanto concerne l'esercizio, la manutenzione e la conservazione dell'opera, ad esclusione dei nuovi lavori, del rinnovo delle attrezzature pesanti, delle spese per la manutenzione straordinaria e delle tariffe di pedaggio. Le concessionarie avranno inoltre la facolta' di delegare all'organo comune poteri speciali per definire questioni non comprese nel mandato. Il contenuto e le modalita' del mandato saranno stabilite mediante accordo fra le concessionarie, che rimarranno responsabili in solido nei confronti di ciascuna Parte contraente e dei terzi degli obblighi derivanti dalle loro concessioni per l'esercizio in comune del traforo. Entro i limiti del suo mandato e dei poteri che gli saranno delegati, l'organo comune avra' titolo per rappresentare le concessionarie presso la Commissione. Il testo del mandato sara' sottoposto all'approvazione dei Governi, previo parere della Commissione. L'organo comune potra' essere una societa' con sede sociale o in Italia o in Francia, il cui capitale verra' sottoscritto per meta' dalle due concessionarie e restera' ripartito per meta' fra loro ed il cui consiglio di amministrazione sara' formato da un numero eguale di rappresentanti di ciascuna concessionaria. Fatta salva la applicazione delle disposizioni derivanti dal Trattato di Roma istituente la Comunita' Economica Europea, le modifiche alla legislazione sulle societa', che intervenissero dopo la costituzione della societa' nello Stato ove ha sede, non saranno applicabili se non con l'accordo dei Governi. Questo organo comune potra' prendere forma di societa' di diritto europeo se nel corso delle concessioni si rilevasse possibile creare una tale societa'. Il Presidente dell'organo comune sara' alternativamente italiano e francese, per periodi non superiori a due anni. I testi costitutivi dell'organo comune, precisanti in particolare le proprie norme statutarie e le modalita' del proprio funzionamento, saranno comunicati alla Commissione che ne verifichera' la conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Frontiera La frontiera italo-francese all'interno del traforo restera' fissata sulla verticale della frontiera a cielo aperto. Ciascun Governo manterra' a suo carico le spese per l'espletamento del servizio di dogana, di polizia e di sanita' che gli competono. Le modalita' del controllo alla frontiera saranno oggetto, per quanto occorra, di intese tra i due Governi nel quadro delle convenzioni in materia. I funzionari italiani e francesi incaricati del controllo alla frontiera potranno circolare liberamente, per necessita' di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il personale impiegato nei lavori di costruzione e nell'esercizio del traforo potra' circolare liberamente nelle due concessioni pur restando sottoposto alle misure di polizia e di dogana che fossero eventualmente necessarie.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Controllo del traffico Gli agenti del controllo del traffico di ciascuno Stato potranno circolare liberamente, per necessita' di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il controllo del traffico nel traforo potra' essere espletato con pattuglie miste, composte da agenti di ciascuno degli Stati. La constatazione e la repressione delle infrazioni saranno assicurate nelle condizioni a secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato sul territorio del, quale sono state commesse.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Protezione degli agenti dello Stato Le Autorita' di ciascuno Stato accorderanno agli agenti dell'altro Stato, per l'esercizio delle loro funzioni nelle condizioni previste dalla presente Convenzione, la stessa protezione ed assistenza accordate ai propri agenti. In caso di infrazione commessa contro gli agenti di uno degli Stati, durante l'esercizio delle loro funzioni sul territorio dell'altro Stato nelle condizioni previste nella presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni penali che reprimono un simile fatto commesso contro gli agenti di questo ultimo Stato, incaricati di un servizio corrispondente.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Regime fiscale, doganale e monetario Le questioni fiscali e doganali derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo sono regolate dall'allegato Protocollo che ne fa parte integrante della presente Convenzione. I Governi non porranno ostacolo e non preleveranno alcuna tassa ne' imposta, in occasione del trasferimento di fondi e dei regolamenti finanziari fra i territori delle due Parti contraenti risultanti dall'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Aggiudicazione degli appalti Gli atti di concessione imporranno alle societa' concessionarie di ricorrere alla concorrenza tra imprese dei Paesi della Comunita' Economica Europea per l'esecuzione dei loro lavori e forniture. Per l'aggiudicazione degli appalti riguardanti il traforo, ogni Parte contraente imporra' alla propria societa' concessionaria di osservare le norme che essa emanera' in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee, in data 26 luglio 1971, che coordina le procedure per l'aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici e di sottoporre al parere della Commissione prevista dal precedente articolo 5 le liste delle imprese da consultare. Una stessa gara d'appalto potra' riguardare lavori, opere e installazioni situati nei due Stati, ma saranno sempre stipulati contratti di appalto distinti per ciascuna societa' concessionaria.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Misure di carattere generale Le questioni di qualsiasi natura derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo, ivi comprese le misure necessarie per la sicurezza della circolazione e per la prevenzione degli incidenti e degli incendi, saranno oggetto di accordi particolari fra i Governi nella misura in cui non sono regolate dalla presente Convenzione, ivi compreso il Protocollo allegato. I Governi si concerteranno sull'applicazione di tutti i provvedimenti di ordine generale presi da uno degli Stati che modifichino profondamente la situazione di una delle societa' concessionarie o dell'organo comune previsto all'articolo 13, come pure nel caso in cui uno di loro intendesse avvalersi delle clausole di decadenza o di riscatto previste negli atti di concessione ovvero intendesse autorizzare un cambiamento di concessionaria.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Controversie fra le societa' concessionarie Gli atti di concessione imporranno alle concessionarie l'obbligo di sottoporre, in ultima istanza, le loro controversie ad un arbitro designato di comune accordo dai Governi. L'exequatur della sentenza resa dall'arbitro sara' emesso dall'organo giudiziario competente di ciascuno Stato.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Controversie relative alla Convenzione Nel caso in cui insorgesse fra le Parti contraenti una controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta entro i tre mesi successivi da che ne sia stata presa cognizione da parte della Commissione, essa sara' sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno dei due Governi. Il tribunale arbitrale sara' composto in ogni caso nel modo seguente: ciascuna delle parti in controversia nominera' un arbitro. Tali arbitri designeranno di comune accordo un terzo arbitro appartenente ad uno Stato terzo; questo terzo arbitro presiedera' il tribunale arbitrale. Se gli arbitri non saranno stati designati nel termine di tre mesi da quando uno degli Stati contraenti abbia fatto conoscere la sua intenzione di adire il tribunale arbitrale, ciascuna Parte potra', in assenza di ogni altro accordo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente di detta Corte abbia la nazionalita' di uno dei Paesi in controversia o sia impedito per qualsiasi altro motivo, le nomine che a lui incombono saranno fatte dal Vice presidente o dal Giudice piu' anziano che non abbia la nazionalita' di alcuna delle Parti in controversia. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale impegneranno le Parti. Esse sosterranno le spese dell'arbitro da loro designato e si divideranno le altre in parti uguali. Sugli altri punti, il tribunale arbitrale regolera' esso stesso la sua procedura.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Entrata in vigore La presente Convenzione entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Parigi il 23 febbraio 1972, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica italiana F. MALFATTI Per il Presidente della Repubblica francese Maurice SCHUMANN
Protocollo-art. 1
Protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali All'atto della firma della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al traforo autostradale del Frejus, in data odierna, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuno Stato applichera' la propria legislazione e la propria regolamentazione fiscale alla costruzione, alla manutenzione ed alla gestione della parte del traforo che esso affida in concessione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. A tale scopo, si considera che ciascuna societa' concessionaria costruisca e gestisca da sola e per proprio conto la parte dell'opera corrispondente alla sua concessione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 Per la liquidazione delle imposte sulla cifra d'affari, la base imponibile in ciascuno Stato e' costituita dalla totalita' delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato. Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possano essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato e' rappresentata dalla meta' delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro percezione . Durante il periodo della gestione, l'energia elettrica consumata sara' assoggettata alle imposte sulla cifra d'affari per meta' in ciascuno Stato.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Nella misura in cui la legislazione e la regolamentazione fiscali lo esigano, ciascuna societa' concessionaria dovra' far accreditare presso l'Amministrazione incaricata dell'esazione di imposte e tasse, un rappresentante domiciliato nello Stato in cui sono dovute tali imposte e tasse, il quale si impegnera' a compiere le formalita' cui sono tenuti i contribuenti e a pagare le imposte e tasse dovute.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna societa' concessionaria sara' calcolata dall'Amministrazione fiscale competente dello Stato in cui la societa' stessa ha il proprio domicilio, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto che: a) le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie; b) anche le spese necessarie alla costruzione, gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 In deroga alle disposizioni della Convenzione fiscale italo-francese per evitare la doppia imposizione e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata con l'Accordo complementare del 6 dicembre 1965, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della costruzione e della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 29 ottobre 1958 citata al precedente articolo 5, gli onorari, le indennita' e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune istituito ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione e dell'organo comune di esercizio previsto all'articolo 13 della medesima Convenzione, per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla societa' concessionaria di cui detti membri sono rappresentanti o mandatari.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Le competenti Amministrazioni fiscali dei due Stati concorderanno le modalita' di esercizio dei rispettivi diritti di richiesta di notizie e di verifica per quanto concerne la contabilita' di esercizio dell'opera, tenuta presso la sede dell'organo comune di esercizio.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 Per la costruzione, la manutenzione, la conservazione e la gestione dell'opera ciascuno Stato: a) non riscuotera' alcun dazio di dogana ne' tassa di effetto equivalente d'importazione o di esportazione sui materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale destinato ad esservi incorporato, purche' originari e provenienti dall'altro Stato o in libera pratica nel territorio dello Stato stesso; b) consentira', alle medesime condizioni, l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Le Autorita' competenti si concerteranno per concedere ai materiali importati temporaneamente in sospensione da dazio e dagli altri diritti applicabili alla importazione e destinati all'esecuzione di lavori nell'ambito dell'opera, tutte le facilitazioni compatibili con la loro legislazione e la loro regolamentazione.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 I problemi che potranno sorgere dall'applicazione del presente Protocollo saranno risolti di comune accordo tra le Amministrazioni fiscali e doganali competenti.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Il presente Protocollo e' parte integrante della Convenzione in pari data. FATTO a Parigi il 23 febbraio 1972 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica italiana F. MALFATTI Per il Presidente della Repubblica francese Maurice SCHUMANN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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