LEGGE 30 giugno 1872, n. 915

Type Legge
Publication 1872-06-30
Ultimo aggiornamento 1973-01-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: Paleografia, e diplomatica; Storia medioevale. Art. 29, relativo al corso di laurea in lettere e filosofia l'insegnamento fondamentale di "Archeologia e storia dell'arte greco e romana" viene scisso in due insegnamenti e cioe': Archeologia e storia dell'arte greca; Archeologia e storia dell'arte romana.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONNELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 21. - VALENTINI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)