LEGGE 23 marzo 1973, n. 163
Articolo XVI Recesso a) i) Ciascuna Parte e ciascun Firmatario potra' recedere volontariamente dall'I. la Parte che recede dovra' notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. La decisione del recesso di un Firmatario dovra' essere notificata per iscritto all'organo esecutivo per il tramite della Parte che lo ha designato: il recesso si intendera' accettato dalla Parte con la notificazione; ii) a seguito del recesso volontario, notificato con le modalita' del precedente alinea i), verranno a cessare, nei confronti della Parte o del Firmatario recedente, gli effetti dell'A. e dell'A.O. a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla notificazione del recesso, o se la notificazione del recesso l'avra' specificato, dalla data di determinazione della quota di investimento successiva allo spirare del trimestre, in conformita' all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo 6 dell'A.O. b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi, l'A.d.P. - agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notificazione e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte - potra' decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'I. e a decorrere dalla data di questa decisione cesseranno gli effetti dell'A. nei confronti di detta Parte. A questo scopo l'A.d.P. potra' essere convocata in sessione straordinaria. ii) quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dall'A. o dall'A.O. - salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O. - e, nei tre mesi successivi alla notificazione da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del C.d.G. che constati il fatto, non vi abbia posto rimedio, il C.d.G. dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, potra' sospenderlo dall'esercizio dei suoi diritti e raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. Se la R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, approvera' la raccomandazione del C.d.G., il recesso del Firmatario decorrera' dalla data di questa approvazione e dalla stessa data cesseranno nei suoi confronti gli effetti dell'A. e dell'A.O. c) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute a sensi dell'articolo 4 dell'A.O. e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intendera' per cio' stesso sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dall'A. e dall'A.O. Se nei successivi tre mesi il Firmatario non avra' versato tutte le somme dovute o la Parte che l'ha designato non avra' provveduto a sostituirlo a sensi della successiva lettera f), il C.d.G., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che l'ha designato, puo' raccomandare alla R.d.F. di considerarlo come se avesse inteso recedere dall'I. La R.d.F., dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario, potra' decidere in conformita' e, dalla data di questa decisione, cesseranno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. d) Il recesso di una Parte come tale implica il contemporaneo recesso del Firmatario da essa designato o, secondo i casi, anche di essa Parte come Firmatario, venendo meno nei confronti del Firmatario gli effetti dell'A. e dell'A.O. dal momento in cui verranno meno gli effetti dell'A. nei confronti della Parte che l'ha designato. e) In ogni caso di recesso di un Firmatario dall'I., la Parte che l'ha designato assumera' la qualita' di Firmatario o dovra' designare un nuovo Firmatario che subentrera' al precedente dalla data del recesso oppure dovra' recedere dall'I. f) Se per qualsivoglia motivo una Parte intendera' sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovra' notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; in questi casi l'A. e l'A.O. entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario - venendone meno gli effetti nei confronti del precedente Firmatario - dal momento in cui il nuovo Firmatario avra' adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente e sottoscritto l'A.O. g) Dal momento in cui al Depositario o all'organo esecutivo in conformita' all'alinea i) della precedente lettera a), verra' notificato un recesso, la Parte recedente e il Firmatario da essa designato o, secondo i casi, il Firmatario per conto del quale il recesso e' stato notificato, non avranno alcun diritto di rappresentanza e di voto in seno a tutti gli organi dell'I. e non potranno assumere alcuna obbligazione o responsabilita', fermo restando l'obbligo a carico del Firmatario - salvo diversa decisione del C.d.G. a mente dell'articolo 21 dell'A.O. - dei versamenti in conto capitale necessari a far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima della notificazione del recesso o conseguenti a responsabilita' per atti od omissioni precedenti detta notificazione. h) Nel periodo durante il quale un Firmatario, per effetto dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), risultera' sospeso dall'esercizio dei suoi diritti, continuera' tuttavia ad assumere le obbligazioni e le responsabilita' derivanti dal presente A. e dall'A.O. i) Qualora la R.d.F. decida, a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), di non approvare la raccomandazione del C.d.G. intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, la sospensione dall'esercizio dei diritti si intendera' revocata dalla data di questa decisione e dalla stessa data il Firmatario godra' dei diritti derivanti dal presente A. o dall'A.O., salvo il caso in cui il Firmatario risulti sospeso a mente della precedente lettera c): in tal caso la sospensione si intendera' revocata dal momento in cui il Firmatario avra' versato le somme di cui e' debitore per effetto della lettera a) dell'articolo 4 dell'A.O. j) Qualora la R.d.F., a mente dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c), decida di approvare la raccomandazione del C.d.G., intesa a far presumere il recesso di un Firmatario, questi, dopo la detta approvazione, non potra' assumere alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che sara' tenuto a effettuare - e salvo che il C.d.G. adotti una diversa decisione in conformita' alla lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima dell'anzidetta approvazione o a responsabilita' derivanti da atti od omissioni anteriori all'approvazione. k) Se l'A.d.P. decidera' di presumere, a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), il recesso di una Parte, questa, nella sua qualita' di Firmatario o - secondo i casi - il Firmatario che essa ha designato, non potra' assumere, dal giorno della decisione, alcun obbligo o responsabilita' fermo restando che la Parte quale Firmatario, o per il Firmatario che essa ha designato - e salvo che il C.d.G. decida diversamente a mente della lettera d) dell'articolo 21 dell'A.O. - dovra' effettuare i versamenti per far fronte agli impegni contrattuali autorizzati prima di detta decisione o a responsabilita' derivanti da atti o omissioni anteriori alla decisione stessa. l) Ogni regolamento finanziario tra l'I e un Firmatario nei confronti del quale sono cessati gli effetti dell'A. e dell'A.O. - salvo il caso di sostituzione a sensi della precedente lettera f) - sara' effettuata in conformita' all'articolo 21 dell'A.O. m) i) La notificazione della decisione del recesso di una Parte a sensi dell'alinea i) della precedente lettera a) sara' trasmessa dal Depositario a tutte le Parti e all'organo esecutivo il quale provvedera' a trasmetterla a tutti i Firmatari; ii) quando sia stato dichiarato il recesso di una Parte dall'I., a sensi dell'alinea i) della precedente lettera b), l'organo esecutivo avvisera' il Depositario il quale provvedera' a comunicarlo a tutte le Parti; iii) il recesso di un Firmatario secondo l'alinea i) della precedente lettera a) o l'accertamento del recesso di un Firmatario, secondo l'alinea ii) della precedente lettera b) o le precedenti lettere c) o d), sara' trasmesso dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale provvedera' a sua volta a trasmetterlo a tutte le Parti; iv) la sospensione di un Firmatario a sensi dell'alinea ii) della precedente lettera b) o della precedente lettera c) sara' notificata dall'organo esecutivo a tutti i Firmatari e al Depositario il quale la notifichera' a tutte le Parti; v) la sostituzione di un Firmatario a sensi della precedente lettera f) sara' notificata dal Depositario all'organo esecutivo, il quale la notifichera' a tutti i Firmatari. n) Le modificazioni relative alla situazione di una Parte o di un Firmatario nei confronti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non implicheranno l'obbligo del recesso dall'I.
Accordo-art. XVII
Articolo XVII Emendamenti a) Ogni Parte potra' proporre emendamenti all'A. Le relative proposte dovranno essere trasmesse all'organo esecutivo il quale provvedera' a trasmetterle sollecitamente alle Parti e ai Firmatari. b) L'A.d.P. esaminera' ogni proposta di emendamenti nel corso della sessione ordinaria successiva alla distribuzione della proposta da parte dell'organo esecutivo oppure nel corso di una sessione straordinaria convocata anteriormente a sensi dell'articolo VII dell'A., sempre che, in entrambi i casi, la proposta di emendamenti sia stata distribuita almeno novanta giorni prima la data di apertura della sessione. L'A.d.P. esaminera' i punti di vista e le raccomandazioni della R.d.F. o del C.d.G. concernenti le proposte di emendamenti. c) L'A.d.P. decidera' su ogni proposta di emendamenti con le maggioranze di cui all'articolo VII dell'A. L'A.d.P. potra' modificare ogni proposta di emendamenti distribuita secondo la precedente lettera b) e decidere su ogni altra proposta di emendamenti che non sia stata distribuita ma direttamente conseguente a una proposta regolarmente distribuita. d) Gli emendamenti approvati dalla A.d.P. entreranno in vigore, in conformita' alla successiva lettera e), dopo che il Depositario abbia ricevuto la relativa notificazione di accettazione, approvazione o ratifica: i) dai due terzi degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione degli emendamenti, a condizione che in detti due terzi risultino comprese Parti titolari - anche per tramite dei Firmatari da esse designati - di almeno due terzi del totale delle quote di investimento; ii) oppure da un numero di Stati pari almeno all'85 per cento degli Stati che erano Parti alla data dell'approvazione, quale che risulti l'ammontare complessivo delle quote di investimento ad essi appartenenti direttamente o per tramite dei Firmatari da esse designati. e) Il Depositario notifichera' sollecitamente a tutte le Parti le accettazioni, le approvazioni o le ratifiche richieste, per l'entrata in vigore degli emendamenti, dalla precedente lettera d). Novanta giorni dopo la data di questa notificazione gli emendamenti approvati entreranno in vigore nei confronti di tutte le Parti, comprese quelle che non li abbiano accettati, approvati o ratificati e che non abbiano receduto dall'I. f) Nonostante le disposizioni delle precedenti lettere d) ed e), nessun emendamento potra' entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data dell'approvazione dell'A.d.P.
Accordo-art. XVIII
Articolo XVIII Regolamento delle vertenze a) Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica insorta tra le Parti o tra l'I. ed una o piu' Parti relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o alle obbligazioni assunte dalle Parti a sensi dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. dovra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. Ogni vertenza di natura giuridica relativa ai diritti e alle obbligazioni derivanti dall'A. o dall'A.O. tra una o piu' Parti e uno o piu' Firmatari potra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che la Parte o le Parti nonche' il Firmatario o i Firmatari lo consentano. b) Se non sara' risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o ad obbligazioni assunte dalle Parti a sensi della lettera c) dell'articolo 14 o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. insorta tra una Parte e uno Stato che ha cessato di essere Parte o l'I. e uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia insorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sara' sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte lo consenta. Se uno Stato perde la qualita' di Parte o se uno Stato o un organismo di telecomunicazioni designato da uno Stato perde la qualita' di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza di natura giuridica nella quale era interessato, la procedura arbitrale sara' proseguita fino alla sua conclusione. c) Ogni vertenza di natura giuridica derivante da accordi tra l'I. ed una qualsiasi Parte sara' decisa a mente del regolamento delle controversie contenuto in detti accordi. In mancanza di un tale regolamento e di una diversa soluzione e se le parti lo consentono, queste controversie saranno sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A.
Accordo-art. XIX
Articolo XIX Firma dell'Accordo a) Il presente A. sara' aperto alla firma a Washington a partire dal 20 agosto 1971 e fino alla sua entrata in vigore o, al massimo, fino allo scadere di un periodo di nove mesi e potra' essere sottoscritto dai Governi: - degli Stati che erano parti dell'Accordo provvisorio; - di ogni altro Stato membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. b) Ogni Governo, all'atto della sottoscrizione, potra' o meno accompagnare la sottoscrizione con una dichiarazione per la quale la sottoscrizione stessa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. c) Ciascuno degli Stati di cui alla precedente lettera a) potra' aderire al presente A. dopo che l'A. sia stato chiuso alla firma. d) Nessuna riserva potra' essere formulata relativamente al presente A.
Accordo-art. XX
Articolo XX Entrata in vigore dell'Accordo a) Il presente A. entrera' in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o sessanta giorni dopo la ratifica, l'approvazione, l'accettazione o l'adesione da parte di due terzi degli Stati che, al momento della apertura alla firma dell'A., erano parti dell'Accordo provvisorio, a condizione che: i) in questi due terzi risultino comprese Parti - o Firmatari da esse designati ai fini dell'Accordo speciale - titolari, a sensi dell'Accordo speciale, di almeno due terzi delle quote di investimento; ii) le anzidette Parti o gli organismi di telecomunicazioni da esse designati abbiano altresi' sottoscritto l'A.O. Dalla data di inizio del periodo di sessanta giorni entreranno in vigore, ai fini della loro applicazione, le disposizioni di cui al n. 2 dell'Annesso all'A.O. Nonostante quanto sopra stabilito, il presente A. non potra' entrare in vigore prima che siano decorsi almeno otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di apertura alla firma. b) Quando uno strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore dell'A., secondo quanto stabilito dalla precedente lettera a), l'A. entrera' in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito. c) Dal momento della sua entrata in vigore in conformita' alla precedente lettera a), l'A. potra' essere applicato provvisoriamente riguardo ad uno Stato il cui Governo l'abbia sottoscritto con riserva di ratifica, di approvazione o di accettazione, se il Governo stesso l'avra' richiesto al momento della sottoscrizione o anteriormente. L'applicazione provvisoria verra' a cessare: i) al momento del deposito, da parte di detto Governo, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; ii) quando siano decorsi due anni dalla entrata in vigore dell'A. senza che esso sia stato ratificato, approvato o accettato da parte di detto Governo; iii) al momento in cui il Governo stesso, prima che sia decorso il periodo di cui al precedente alinea ii), abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare il presente A. Se la applicazione provvisoria viene a cessare a sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera c), i diritti e le obbligazioni delle Parti o del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere g) ed l) dell'articolo XVI dell'A. d) Nonostante qualsiasi diversa disposizione, l'A. non entrera' in vigore e non verra' applicato provvisoriamente nei confronti di alcuno degli Stati fino che il loro Governo o l'organismo di telecomunicazioni da essi designato non abbia sottoscritto l'A.O. e) Dal momento della sua entrata in vigore il presente A. sostituira' l'Accordo provvisorio che cessera' di avere effetto.
Accordo-art. XXI
Articolo XXI Disposizioni diverse a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'I. sono l'inglese, lo spagnolo e il francese. b) Il regolamento interno dell'organo esecutivo dovra' prevedere la rapida distribuzione a tutte le Parti e a tutti i Firmatari di esemplari dei documenti dell'I. in conformita' alle loro richieste. c) In conformita' alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) della Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'organo esecutivo trasmettera', a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate interessate una relazione annuale sulle attivita' dell'I.
Accordo-art. XXII
Articolo XXII Depositario a) Il Governo degli Stati Uniti d'America e' il Depositario dell'A., presso il quale saranno depositate le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX, gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio ed inoltre le notificazioni di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti delle dichiarazioni di recesso dall'I. o delle decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A. b) Il presente A., del quale i testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Depositario. Questi ne trasmettera' copie conformi a tutti i Governi che lo avranno sottoscritto o che avranno depositato i loro strumenti di adesione ed inoltre all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notifichera' a tutti i Governi e all'Unione internazionale delle telecomunicazioni le sottoscrizioni, le dichiarazioni di cui alla lettera b) dell'articolo XIX dell'A., il deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio, l'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XX dell'A., l'entrata in vigore dell'A., le notificazioni di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, l'entrata in vigore degli emendamenti, le decisioni di recesso dall'I., i recessi, le decisioni di cessazione dell'applicazione a titolo provvisorio dell'A. La notificazione dell'inizio del periodo di sessanta giorni sara' fatta il primo giorno di questo periodo. c) Dal momento dell'entrata in vigore dell'A. il Depositario lo registrera' presso il Segretario delle Nazioni Unite in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari, riuniti a Washington, avendo presentato i loro pieni poteri, nella buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Washington il giorno 20 del mese di agosto del millenovecentosettantuno.
Annesso A
ANNESSO A FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE In relazione a quanto dispone la lettera b) dell'articolo XII dell'A., il Segretario Generale esercitera', in particolare, le seguenti funzioni: 1. tenere aggiornate le previsioni del traffico dell'I. e, a questo riguardo, convocare periodiche riunioni regionali per le stime relative alle domande di traffico; 2. approvare le domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene normalizzate; presentare al C.d.G. relazioni sulle domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene non normalizzate; aggiornare le informazioni relative alla entrata in servizio delle stazioni terrene esistenti e previste; 3. sulla base delle relazioni dei Firmatari, degli altri proprietari di stazioni terrene e del gestore dei servizi, tenere aggiornata la documentazione relativa agli sviluppi e alle limitazioni tecniche ed operative di tutte le stazioni terrene, esistenti o previste; 4. istituire un ufficio di documentazione sulle assegnazioni delle frequenze agli utilizzatori; prendere ogni disposizione per la notificazione delle frequenze alla Unione internazionale delle telecomunicazioni; 5. preparare i bilanci di previsione relativi agli investimenti in capitale e alle spese correnti nonche' agli introiti necessari, basandosi sulle ipotesi di pianificazione del C.d.G.; 6. suggerire al C.d.G. la misura dei canoni per la utilizzazione del s.s. dell'I.; 7. suggerire al C.d.G. i metodi e le regole contabili; 8. tenere i registri di contabilita' e sottoporli alle verifiche richieste dal C.d.G.; preparare stati finanziari mensili ed annuali; 9. calcolare le quote di investimento dei Firmatari; predisporre le fatture a carico dei Firmatari per le contribuzioni in capitale e a carico degli utilizzatori del s.s. dell'I.; ricevere i pagamenti in contanti a nome dell'I; distribuire gli introiti ed effettuare ogni altro esborso in favore dei Firmatari, sempre a nome dell'I.; 10. informare il C.d.G. circa i ritardi nei pagamenti da parte dei Firmatari per le loro contribuzioni in capitale e da parte degli utilizzatori per l'utilizzazione del s.s. dell'I.; 11. approvare e pagare le fatture presentate all'I. conseguenti ad acquisti autorizzati e a contratti conclusi dall'organo esecutivo; rimborsare al gestore dei servizi le spese fatte per gli acquisti e per i contratti conclusi per conto dell'I. e autorizzati dal C.d.G.; 12. provvedere a quanto stabilito in materia di provvidenze sociali in favore del personale dell'I.; pagare i salari e rimborsare le spese autorizzate del personale dell'I.; 13. impiegare o depositare i fondi disponibili; prelevare da questi impieghi o depositi le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni dell'I.; 14. tenere la contabilita' relativa ai beni dell'I. e al loro ammortamento; fare l'inventario dei beni dell'I.; 15. formulare proposte sulle modalita' e condizioni degli accordi per le concessioni relative alle utilizzazioni del s.s. dell'I.; 16. formulare proposte sui rapporti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ai beni dell'I. e, previa autorizzazione del C.d.G., prendere ogni provvedimento per ottenere la necessaria copertura; 17. ai fini dell'applicazione della lettera d) dell'articolo XIV, analizzare i probabili effetti economici che potrebbe subire l'I. in conseguenza della installazione di segmenti spaziali diversi dal s.s. dell'I, e presentare una relazione al C.d.G.; 18. preparare l'ordine del giorno provvisorio della A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e dei rispettivi comitati consultivi; preparare i resoconti analitici provvisori di queste riunioni; coadiuvare i presidenti dei comitati consultivi nella preparazione dei rispettivi ordini del giorno, della loro documentazione e della loro relazione all'A.d.P., alla R.d.F. e al C.d.G.; 19. prendere ogni provvedimento al fine di assicurare i servizi di traduzione, per la riproduzione e la distribuzione dei documenti e la preparazione dei resoconti stenografici delle sedute; 20. tenere un registro delle decisioni della A.d.P., della R.d.F. e del C.d.G. e predisporre i rapporti e la corrispondenza relativi a tali decisioni; 21. contribuire alla interpretazione dei regolamenti interni della A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e del mandato ai comitati consultivi; 22. prendere ogni disposizione in vista delle riunioni dell'A.d.P., della R.d.F., del C.d.G. e dei comitati consultivi; 23. formulare raccomandazioni sulle procedure e le regole relative alla conclusione dei contratti e agli acquisti effettuati a nome dell'I.; 24. tenere il C.d.G. informato sull'adempimento dei loro obblighi da parte dei contraenti, compreso il gestore dei servizi; 25. formare ed aggiornare una lista internazionale dei fornitori per le acquisizioni dell'I.; 26. trattare, concludere e amministrare i contratti che si rendessero necessari per consentirgli di svolgere le funzioni a lui affidate, compresi i contratti aventi per oggetto la collaborazione di altre organizzazioni, sempre allo scopo di svolgere le funzioni a lui affidate; 27. prendere ogni provvedimento al fine di procurarsi l'assistenza giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni; 28. assicurare gli appropriati servizi di informazione al pubblico; 29. prendere ogni disposizione per la convocazione di conferenze in vista delle trattative relative al Protocollo sui privilegi, le esenzioni e le immunita' di cui alla lettera c) dell'articolo XV dell'A.
Annesso B
ANNESSO B FUNZIONI DEL GESTORE DEI SERVIZI E DIRETTIVE CIRCA IL CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI 1. In relazione all'articolo XII dell'A., il gestore dei servizi svolgera' le seguenti funzioni: a) raccomandare al C.d.G. i programmi di ricerca e di sviluppo direttamente collegati agli obiettivi dell'I.; b) previa autorizzazione del C.d.G.: i) provvedere - direttamente o, in base a convenzioni, a mezzo di altri organismi o di diversi soggetti - a studi e a ricerche per lo sviluppo dei servizi; ii) provvedere a studi per la ricerca di sistemi tecnici, economici e di razionalizzazione dei costi; iii) effettuare esperimenti a mezzo di simulazione di detti sistemi traendone le opportune valutazioni; iv) indagare, a scopi previsionali, sulle possibilita' di utilizzazione di nuovi servizi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti; c) informare il C.d.G. sulle necessita' di acquisire installazioni per il s.s. dell'I.; d) previa autorizzazione del C.d.G., preparare con ogni dettaglio e distribuire i bandi per le gare relative all'acquisizione di installazioni per il s.s. dell'I.; e) effettuare le valutazioni relative alle offerte presentate a seguito dei bandi e formulare i relativi suggerimenti per il C.d.G.; f) in applicazione delle regole relative alla conclusione dei contratti: i) trattare, concludere e amministrare in nome dell'I. tutti i contratti relativi a segmenti spaziali; ii) prendere tutte le misure necessarie per poter disporre dei servizi di lancio e di quelli sussidiari ai lanci; iii) provvedere a quanto necessario per le assicurazioni del s.s. dell'I.; delle attrezzature per i lanci e dei servizi di lancio; iv) provvedere o far provvedere ai servizi di inseguimento, di telemisura, di telecomando e di controllo dei satelliti di telecomunicazioni, compreso il coordinamento delle attivita' dei Firmatari e degli altri proprietari di stazioni terrene partecipanti alla fornitura di questi servizi per il posizionamento, le manovre e le prove dei satelliti; v) provvedere o far provvedere ai servizi di controllo delle caratteristiche del rendimento, delle interruzioni del funzionamento, della efficienza, della potenza dei satelliti e delle frequenze utilizzate dalle stazioni terrene, compreso il coordinamento delle attivita' dei Firmatari e degli altri proprietari di stazioni terrene partecipanti alla fornitura di questi servizi; g) suggerire al C.d.G. le frequenze utilizzabili dal s.s. dell'I., e il piano per il posizionamento dei satelliti di telecomunicazioni; h) gestire il Centro operativo dell'I. e il Centro di controllo tecnico dei veicoli spaziali; i) suggerire al C.d.G. le caratteristiche di funzionamento, obbligatorie e facoltative, per le stazioni terrene normalizzate; j) valutare le domande di accesso al s.s. dell'I. delle stazioni terrene non normalizzate; k) assegnare le unita' di capacita' dei s.s. dell'I. in conformita' alle decisioni del C.d.G.; l) preparare e coordinare i piani operativi del sistema (compresi gli studi per la strutturazione della rete e i piani per gli interventi di urgenza), le procedure, le direttive, le pratiche e le norme di esercizio, in vista della loro adozione da parte del C.d.G.; m) preparare, coordinare e distribuire i piani di assegnazione delle frequenze alle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I.; n) preparare, diffondere e distribuire relazioni concernenti lo stato del sistema, con i piani relativi alla sua utilizzazione attuale e prevista; o) distribuire ai Firmatari e agli altri utilizzatori del sistema le informazioni sui nuovi servizi e sui nuovi metodi di telecomunicazioni; p) ai fini della lettera d) dell'articolo XIV dell'A., analizzare i probabili effetti tecnici ed operativi nei confronti dell'I. connessi ad ogni progetto di installazione di segmenti spaziali diversi dal s.s. dell'I. - compresi gli effetti sui piani delle frequenze e di posizionamento facendone rapporto al C.d.G.; q) fornire al Segretario Generale le informazioni necessarie perche' possa adempiere a quanto dispone il n. 24 dell'Annesso A dell'A.; r) fornire suggerimenti per l'acquisizione, la comunicazione, la diffusione e la protezione dei diritti relativi alle invenzioni e alle informazioni tecniche, in conformita' a quanto dispone l'articolo 17 dell'A.O.; s) prendere ogni provvedimento, in conformita' alle decisioni del C.d.G., al fine di mettere a disposizione dei Firmatari e dei terzi - in applicazione dell'articolo 17 dell'A.O. - i diritti dell'I. relativi alle invenzioni e alle informazioni tecniche e per concludere, in nome dell'I., gli accordi aventi per oggetto le invenzioni e le informazioni tecniche; t) prendere ogni misura operativa, tecnica, finanziaria e amministrativa per gli acquisti e ogni altra misura idonea allo svolgimento delle funzioni sopra indicate. 2. Il contratto per i servizi di gestione dovra' contenere particolari clausole destinate all'applicazione delle relative disposizioni dell'articolo XII dell'A. e prevedere: a) il rimborso in dollari U.S.A. da parte dell'I., delle spese dirette ed indirette - che siano identificabili e documentate - effettuate dal gestore dei servizi in esecuzione negli obblighi contrattuali; b) il pagamento, in dollari U.S.A., al gestore dei servizi di un corrispettivo fisso annuale che sara' determinato a seguito di trattative tra il gestore e il C.d.G.; c) la periodica revisione da parte del C.d.G., e previe consultazioni con il gestore dei servizi, delle spese indicate nella precedente lettera a); d) il rispetto dei principi generali e delle procedure dell'I. in materia di conclusione di contratti, in conformita' alle relative disposizioni dell'A. e dell'A.O., in occasione delle licitazioni e delle trattative per i contratti in nome dell'I.; e) disposizioni relative alle invenzioni e alle informazioni tecniche in armonia con l'articolo 17 dell'A.O.; f) la partecipazione del personale tecnico, scelto dal C.d.G. in collaborazione con il gestore dei servizi tra le persone indicate dai Firmatari, alla valutazione dei progetti per il s.s. e delle specifiche attrezzature; g) il regolamento - conforme alle regole di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale - delle controversie o delle divergenze che possano insorgere tra l'I. e il gestore dei servizi relativamente al contratto di gestione; h) l'obbligo per il gestore dei servizi di fornire al C.d.G. le informazioni richieste da ogni componente il Consiglio stesso per consentirgli di esercitare le sue attribuzioni.
Annesso C-art. 1
ANNESSO C DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ARBITRALE PER LE VERTENZE PREVISTE DALL'ART. XVIII DELL'ACCORDO E DALL'ART. 20 DELL'ACCORDO OPERATIVO Articolo 1 Al procedimento arbitrale regolato dal presente Annesso C saranno legittimati come parti soltanto i soggetti individuati nell'articolo XVIII dell'A., nell'articolo 20 dell'A.O. e nell'Annesso all'A.O.
Annesso C-art. 2
Articolo 2 La competenza a decidere su ogni vertenza di cui all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e all'Annesso all'A.O. spettera' a un tribunale arbitrale composto di tre membri e costituito in conformita' al presente Annesso C.
Annesso C-art. 3
Articolo 3 a) Ciascuna delle Parti - fino a sessanta giorni precedenti l'apertura della prima sessione ordinaria dell'A.d.P. o di ciascuna successiva sessione ordinaria - potra' proporre all'organo esecutivo il nome di non piu' di due esperti giuridici ai quali, nel periodo intercorrente tra la fine di ogni sessione e la fine della successiva sessione ordinaria dall'A.d.P., potra' essere affidato il compito di presiedere un tribunale arbitrale istituito in applicazione del presente Annesso o di farne parte. L'organo esecutivo compilera' una lista degli esperti cosi' proposti, con i relativi dati biografici comunicati dalle Parti, distribuendola a tutte le Parti trenta giorni prima della data di apertura della sessione. Se, nei sessanta giorni precedenti l'apertura della sessione dell'A.d.P., si verificasse l'indisponibilita' di taluno di detti esperti, la Parte interessata potra' sostituirlo fino a quattordici giorni prima dell'apertura della sessione. b) In base alla lista degli esperti che sara' predisposta a sensi della precedente lettera a), l'A.d.P. ne designera' un gruppo di undici tra i quali dovranno essere scelti i presidenti effettivi dei tribunali arbitrali nonche' un supplente per ciascuno di essi. I componenti del gruppo e i loro supplenti svolgeranno le loro funzioni nel periodo determinato nella precedente lettera a). I supplenti sostituiranno rispettivamente, nel caso di indisponibilita', i componenti effettivi del gruppo. c) L'organo esecutivo, subito dopo la designazione, invitera' i membri del gruppo ad eleggere il presidente. Ogni riunione del gruppo sara' validamente costituita con la presenza di nove esperti. Il gruppo di esperti eleggera' il presidente a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno sei componenti il gruppo, procedendosi, ove occorra, a piu' votazioni. Il presidente del gruppo cosi' eletto esercitera' le sue funzioni per la durata della sua appartenenza al gruppo. Le spese relative alle riunioni del gruppo di esperti saranno considerate come spese amministrative dell'I. ai fini dell'articolo 8 dell'A.O. d) Se un membro del gruppo e il suo supplente risulteranno non disponibili, l'A.d.P. provvedera' alla loro sostituzione in base alla lista di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, ove l'A.d.P. non dovesse riunirsi nei novanta giorni successivi al verificarsi dell'indisponibilita', la sostituzione sara' decisa dal C.d.G. in base alla predetta lista; ciascun Governatore disporra' di un voto. Qualora risulti non disponibile il presidente del gruppo, la sua sostituzione sara' effettuata con la procedura di cui alla precedente lettera c). e) Per la scelta dei membri del gruppo di esperti e dei rispettivi supplenti, secondo quanto disposto dalla precedente lettera b), l'A.d.P. e il C.d.G. provvederanno nel senso di addivenire ad una composizione del gruppo che riflette una adeguata espressione geografica dei diversi sistemi giuridici rappresentati dalle Parti. f) I titolari costituenti il gruppo di esperti e i loro supplenti chiamati a far parte di un tribunale arbitrale dureranno in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino all'esaurimento di ogni procedimento arbitrale del quale siano stati investiti. g) Le vertenze giuridiche insorte tra le parti di cui al precedente n. 1 tra la data dell'entrata in vigore dell'A. e la costituzione del gruppo di esperti e dei loro supplenti a sensi del presente articolo 4, saranno decise dal gruppo di esperti costituito a sensi della lettera b), dell'articolo 3 dell'Accordo addizionale sull'arbitrato del 4 giugno 1965. Il detto gruppo di esperti procedera' in conformita' alle disposizioni del presente Annesso C ai fini della applicazione dell'articolo XVIII dell'A., dello articolo 20 dell'A.O. e del presente Annesso C.
Annesso C-art. 4
Articolo 4 a) Chi voglia deferire al tribunale arbitrale una vertenza di natura giuridica dovra' inviare a ciascuna parte convenuta e all'organo esecutivo un atto contenente: i) l'esposizione dettagliata della vertenza, contenente i motivi per i quali ciascuna parte e' convenuta e i capi di domanda; ii) l'esposizione delle ragioni per le quali il tribunale arbitrale istituito dal presente Annesso C viene ritenuto competente a decidere la vertenza e i motivi per i quali il tribunale puo', pronunciandosi in favore della parte attrice, accogliere la domanda; iii) l'esposizione dei motivi per i quali la parte attrice non ha potuto, in un ragionevole tempo, regolare la vertenza mediante trattative o con mezzi diversi dall'arbitrato; iv) il nome della persona designata dalla parte attrice a comporre. b) L'organo esecutivo distribuira' sollecitamente a ciascuna delle Parti, a ciascun Firmatario e al presidente dei gruppi di esperti una copia dell'atto ricevuto a sensi della precedente lettera a).
Annesso C-art. 5
Articolo 5 a) Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4, le parti convenute designeranno una persona a comporre il tribunale. Nel corso dello stesso periodo le parti convenute, congiuntamente o singolarmente, potranno inviare a ciascuna delle altre parti un atto di risposta a quello di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 contenente anche ogni domanda riconvenzionale dipendente dall'oggetto della vertenza. L'organo esecutivo provvedera' sollecitamente ad inviare copia di questo atto al presidente del gruppo di esperti. b) Qualora le parti convenute non abbiano provveduto alla designazione della persona per la composizione del tribunale, il presidente del gruppo di esperti ne designera' una tra quelle proposte all'organo esecutivo secondo il precedente articolo 3. c) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione, i due esperti sceglieranno d'accordo una terza persona, tra quelle componenti il gruppo a sensi del precedente articolo 3, la quale assumera' le funzioni di presidente del tribunale. Nel caso in cui, nel termine anzidetto, non venga raggiunto l'accordo, ciascuno di essi potra' rivolgersi al presidente del gruppo, il quale, nel termine di dieci giorni, designera' un componente del gruppo di esperti - diverso da se stesso a fungere da presidente del tribunale. d) Il tribunale e' costituito al momento della nomina del presidente.
Annesso C-art. 6
Articolo 6 a) Quando venga a mancare uno dei membri del tribunale per motivi che il presidente o gli altri membri considerino indipendenti dalla volonta' delle parti o che siano compatibili con il regolare svolgimento della procedura arbitrale, si provvedera' alla sostituzione secondo le seguenti disposizioni: i) se si tratti di rinunzia di un membro designato da una delle parti, questa designera' il sostituto nei dieci giorni successivi; ii) se si tratti di rinunzia del presidente del tribunale o di altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo di esperti, il sostituto sara' scelto tra i membri del gruppo applicandosi rispettivamente. b) Nel caso in cui si verifichi la mancanza di un membro del tribunale per ragioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e non venga provveduto alla sostituzione in conformita' a detta lettera a), i membri del tribunale rimasti in carica, su richiesta di una delle parti e in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, potranno decidere di procedere fino all'emissione della sentenza.
Annesso C-art. 7
Articolo 7 a) Il tribunale decidera' nel luogo e nella data delle sue riunioni. b) I dibattiti avranno luogo a porte chiuse. Tutto cio' che sara' presentato al tribunale dovra' restare riservato. Tuttavia potranno assistere alle riunioni e aver comunicazione di ogni documento ed atto l'I. le Parti e i Firmatari - nonche', rispettivamente, i Firmatari da esse designati e le Parti che li abbiano designati - che siano parti nella vertenza; nel caso in cui sia parte l'I., tutte le Parti potranno assistervi e aver comunicazione di tutto cio' che verra' presentato al tribunale. c) Nel caso in cui sorga una questione di competenza questa sara' risolta in sede preliminare e al piu' presto. d) Il procedimento si svolgera' con atti scritti e ciascuna parte potra' presentare prove scritte a sussidio delle sue argomentazioni in fatto e in diritto. Tuttavia, se il tribunale lo riterra' opportuno, potra' ricorrersi all'audizione di testimoni e a discussioni orali. e) Il procedimento avra' inizio con la presentazione di una memoria della parte attrice contenente le ragioni, l'esposizione dei fatti e delle prove che li dimostrano, i principi giuridici invocati. Alla memoria della parte attrice seguira' quella della parte convenuta e la parte attrice potra' a sua volta replicare. Ulteriori memorie potranno essere presentate solo se il tribunale lo riterra' necessario. f) Il tribunale potra' conoscere delle domande riconvenzionali dipendenti direttamente dall'oggetto della vertenza a condizione che rientrino nella sua competenza come definita dall'articolo XVIII dell'A., dallo articolo 20 dell'A.O. e dal presente Annesso. g) Se, nel corso del procedimento, le parti pervengono ad un accordo, il tribunale lo omologhera' in forma di sentenza ma con il consenso delle parti. h) In ogni momento il tribunale potra' definire il giudizio dichiarando, in base all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e al pre-Annesso C, la propria incompetenza. i) Il tribunale delibera in segreto. j) Le sentenze e le decisioni del tribunale sono rese e motivate per iscritto e devono essere approvate da almeno due membri; quello dissenziente potra' esprimere per iscritto la sua opinione. Il tribunale comunichera' la sentenza all'organo esecutivo il quale provvedera' a distribuirla alle Parti e ai Firmatari tutti. l) II tribunale potra' adottare le regole procedurali complementari necessarie allo svolgimento del giudizio arbitrale e che siano compatibili con quelle stabilite dal presente Annesso C.
Annesso C-art. 8
Articolo 8 In caso di assenza di una delle parti, l'altra parte potra' chiedere che il tribunale decida in suo favore. Il tribunale, prima di decidere, accertera' la propria competenza e la fondatezza in fatto e in diritto delle ragioni addotte.
Annesso C-art. 9
Articolo 9 a) Ogni Parte potra' intervenire nel procedimento nel quale sia presente il Firmatario da essa designato. Lo intervento dovra' essere notificato per iscritto al tribunale e alle altre parti del procedimento. b) Una qualsiasi altra Parte o un qualsiasi altro Firmatario il quale ritenga di avere un apprezzabile interesse nella decisione della vertenza potra' chiedere al tribunale di essere autorizzato ad intervenire nel procedimento. Il tribunale potra' concedere l'autorizzazione se accertera' l'esistenza dell'apprezzabile interesse.
Annesso C-art. 10
Articolo 10 Il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, potra' procedere alla nomina di consulenti ritenuti necessari.
Annesso C-art. 11
Articolo 11 Ciascuna delle Parti, ciascun Firmatario e l'I. forniranno al tribunale le informazioni che il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, riterra' necessarie allo svolgimento del procedimento e alla decisione.
Annesso C-art. 12
Articolo 12 Prima di decidere e nel corso del procedimento il tribunale potra' indicare le misure cautelari ritenute idonee a conservare i diritti delle parti.
Annesso C-art. 13
Articolo 13 a) La decisione del tribunale sara' fondata: i) sulla e sull'A.O.; ii) sui principi giuridici generalmente riconosciuti. b) La decisione del tribunale - e cosi' quella resa in base alla lettera g) del precedente articolo 7 - sara' obbligatoria per le parti le quali dovranno conformarvisi secondo buona fede. Nel caso in cui l'I. sia stata parte di una vertenza e venga dichiarato che un provvedimento di uno dei suoi organi deve essere considerato nullo o inesistente perche' non permesso ne' dall'A. ne' dall'A.O. o perche' in contrasto con detti accordi, la decisione sara' obbligatoria per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. c) In caso di disaccordo sul significato o sulla portata della decisione, lo stesso tribunale provvedera', su istanza di parte, a fornire l'interpretazione.
Annesso C-art. 14
Articolo 14 Salvo diversa decisione del tribunale, in ragione delle particolari circostanze relative alla vertenza, le spese del procedimento, compresa la retribuzione dei membri del tribunale, saranno ripartite in misura eguale tra le parti. Quando sianvi piu' parti attrici o piu' parti convenute, il tribunale ripartira' rispettivamente tra essi la quota delle spese a loro carico. Qualora l'I. sia stata parte di un procedimento arbitrale le spese a suo carico saranno considerate come spese amministrative a sensi dell'articolo 8 dell'A.O.
Annesso D
ANNESSO D DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Continuita' delle attivita' dell'Intelsat. Ogni decisione presa dal Comitato Interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti in virtu' dello Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale e che risultera' in vigore al momento della scadenza di detti accordi, continuera' ad avere pieno effetto, salvo modifica o revoca conseguente direttamente all'A. o all'A.O. o alla loro applicazione. 2. Gestione. Nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'A. la "Communications Satellite Corporation" continuera' ad assicurare la gestione relativamente alla concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, lo esercizio e la manutenzione del s.s. dell'I., in conformita' alle condizioni e alle clausole di servizio che la riguardavano quale gestore per effetto dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo speciale. Nell'esercizio delle sue funzioni essa e' soggetta a tutte le relative condizioni del presente A. e dell'A.O. e specialmente alle linee direttive e alle particolari decisioni del C.d.G., fino a che: i) il C.d.G. decidera' che l'organo esecutivo e' in grado di assumere, in tutto o in parte, le sue funzioni a sensi dell'articolo XII e dell'A.; la "Communications Satellite Corporation" sara' allora esonerata da quelle funzioni che saranno gradualmente assunte dall'organo esecutivo; ii) il contratto per i servizi di gestione di cui all'alinea ii) della lettera a) dell'articolo XII dell'A. entrera' in vigore; da quel momento non avranno piu' effetto le disposizioni che precedono e relative alle funzioni che saranno regolate dal contratto. 3. Rappresentanza regionale. Nel periodo tra l'entrata in vigore dell'A. e l'assunzione delle sue funzioni da parte del Segretario Generale, l'ammissione dei gruppi di Firmatari in seno al C.d.G. a sensi della lettera c) dell'articolo IX dell'A., in relazione all'alinea iii) della lettera a) dello stesso articolo IX, sara' subordinata al ricevimento, da parte della "Communications Satellite Corporation", di una istanza scritta dei gruppi interessati. 4. Privilegi e immunita'. Le parti del presente A., che erano parti dell'Accordo provvisorio, riconosceranno alle persone e ai corrispondenti organi che le sostituiscono - e fino al momento dell'entrate in vigore, secondo i casi, dell'Accordo di sede e del Protocollo, come previsto dall'articolo XV dell'A. - i privilegi, le esenzioni e le immunita' da esse riconosciuti, prima dell'entrata in vigore dell'A., al Consorzio internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, ai firmatari dell'Accordo speciale, al Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satellite e ai loro rappresentanti. (Seguono le firme)
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