LEGGE 12 febbraio 1974, n. 109

Type Legge
Publication 1974-02-12
Ultimo aggiornamento 1974-04-27
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE. I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera, firmatari della convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, Considerando che talune disposizioni della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare conclusa a Parigi nell'ambito dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, sono state modificate dal protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964 del quale essi sono firmatari, Considerando che le modifiche apportate alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 dal suddetto protocollo addizionale rendono necessari taluni emendamenti alla convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi. Hanno convenuto quanto segue: I La convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare e' emendata come segue: A. Il secondo paragrafo del preambolo e' sostituito dal testo seguente: Parti contraenti della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica, ora Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, quale e' stata modificata dal protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964 (qui di seguito denominato "Convenzione di Parigi"). B. L'articolo 4 e' sostituito dal testo seguente: Articolo 4. a) Qualora l'incidente nucleare cagioni un danno coinvolgente la responsabilita' di piu' esercenti, il cumulo di responsabilita' previsto all'articolo 5 d) della convenzione di Parigi opera, nella misura in cui entrano in giuoco i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii), solo a concorrenza della somma di 120 milioni di unita' di conto. b) L'importo complessivo dei fondi pubblici, da corrispondere a norma dell'articolo 3 b) ii) e iii), non puo' superare, nel caso di cui al paragrafo precedente, la differenza tra 120 milioni di unita' di conto e la somma degli importi fissati, per gli esercenti interessati, in conformita' all'articolo 3 b) i) oppure, nel caso di un esercente il cui impianto nucleare sia situato sul territorio di uno Stato non contraente della presente convenzione, in conformita' dell'articolo 7 della convenzione di Parigi. Qualora piu' Parti contraenti siano tenute a corrispondere fondi pubblici conformemente all'articolo 3 b) ii), l'onere viene ripartito tra di esse proporzionalmente al numero degli impianti nucleari situati sul territorio di ciascuna Parte contraente che risultino coinvolti nell'incidente nucleare ed i cui esercenti siano responsabili. C. L'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente: Articolo 6. Per il calcolo dei fondi da corrispondere in base alla presente convenzione sono presi in considerazione solo i diritti al risarcimento fatti valere entro un termine di 10 anni dall'incidente nucleare. Qualora il danno sia causato da incidente nucleare nel quale entrano in giuoco combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi che al momento dell'incidente erano sottratti, smarriti, gettati in mare o abbandonati e non ancora recuperati, tale termine non puo' in nessun caso essere superiore a 20 anni a decorrere dalla data del furto, della perdita, del lancio in mare o dell'abbandono. Il termine e' inoltre prolungato nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 8 d) della convenzione di Parigi. Malgrado la scadenza del termine suddetto, verranno tuttavia prese in considerazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 8 (e) della convenzione di Parigi, le domande supplementari di cui a detto articolo. D. L'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: Articolo 7. Qualora una Parte contraente faccia uso della facolta' prevista dall'articolo 8 c) della convenzione di Parigi, il termine di prescrizione da essa fissato sara' di 3 anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, oppure dalla data in cui essa avrebbe dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza. E. L'articolo 8 e' sostituito dal testo seguente: Articolo 8. Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente puo' tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare: i) 120 milioni di unita' di conto, o ii) la somma piu' elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilita' alla stregua dell'articolo 5 d) della convenzione di Parigi, purche' non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalita', sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno. F. L'articolo 10 e' sostituito dal testo seguente: Articolo 10. a) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti ha l'obbligo di informare le altre Parti contraenti di ogni incidente nucleare e delle circostanze in cui esso e' avvenuto non appena risulti che i danni causati da tale incidente superano o possano superare l'importo di 70 milioni di unita' di conto. Le Parti contraenti adottano al piu' presto le misure necessarie per regolare le modalita' di tali loro rapporti. b) Solo la Parte contraente i cui tribunali sono competenti puo' chiedere alle altre Parti contraenti lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) iii) e puo' procedere all'attribuzione di detti fondi. c) Detta Parte contraente esercita eventualmente per conto delle altre Parti contraenti che abbiano corrisposto fondi pubblici alla stregua dell'articolo 3 b) iii) e f), i ricorsi previsti dall'articolo 5. d) Le transazioni concluse in conformita' della legislazione nazionale in materia di risarcimento di danni mediante i fondi pubblici di cui all'articolo 3 b) ii) e iii) sono riconosciute dalle altre Parti contraenti; e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti in merito a detto risarcimento saranno rese esecutive nel territorio delle altre Parti contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 13 d) della convenzione di Parigi. II a) Le disposizioni del presente protocollo addizionale sono parte integrante della convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare. b) Il presente protocollo addizionale sara' ratificato o confermato. Gli strumenti di ratifica del presente protocollo addizionale saranno depositati presso il Governo belga; la conferma del presente protocollo addizionale gli sara' eventualmente notificata. c) I Governi firmatari del presente protocollo addizionale si impegnano a ratificarlo o a confermarlo contemporaneamente alla ratifica della convenzione del 31 gennaio 1963. Nessuna adesione a questa convenzione sara' accettata se non e' accompagnata dall'adesione al presente protocollo addizionale. d) Il Governo belga dara' comunicazione a tutti i firmatari, nonche' ai Governi che hanno aderito alla convenzione del 31 gennaio 1963, della ricezione degli strumenti di ratifica e della notifica delle conferme. e) Per il calcolo del numero di ratifiche previsto dall'articolo 20 c) della convenzione del 31 gennaio 1963 per la sua entrata in vigore, si terra' conto soltanto dei firmatari che avranno ratificato detta convenzione e ratificato o confermato il presente protocollo addizionale. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. FATTO a Parigi, il 28 gennaio 1964, in italiano, in francese, in inglese, in olandese, in spagnolo e in tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso il Governo belga, che ne trasmettera' una copia certificata conforme a tutti gli altri firmatari e ai Governi aderenti. Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

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