LEGGE 16 luglio 1974, n. 407

Type Legge
Publication 1974-07-16
Ultimo aggiornamento 1977-06-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST): a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11); b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4); c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52); d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53); e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a); f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b); g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 16 dell'accordo sub a), all'articolo 17 dell'accordo sub b), all'articolo 15 dell'accordo sub c), all'articolo 15 dell'accordo sub d), all'articolo 15 dell'accordo sub e), all'articolo 15 dell'accordo sub f), all'articolo 15 dell'accordo sub g). La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, e' valutata in L. 1.614.998.750.

Art. 3

E' autorizzata la spesa di L. 49.970.000 relativa al finanziamento di uno "Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei" da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 33".

Art. 4

((La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80)).

Art. 5

E' autorizzata la spesa di L. 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 12".

Art. 6

((La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000)). All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede: quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 7

I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Allegato A-art. 1

ALLEGATO A ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE EUROPEA D'INFORMATICA I Governi: della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilita' dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.

Allegato A-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato. Ogni firmatario puo' porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso puo' essere dato solo al termine di un periodo di due anni. In caso di ritiro successivo o simultaneo di piu' partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

Allegato A-art. 3

Articolo 3 1. I firmatari partecipano all'azione: a) seguendo il progresso tecnico dei lavori, b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato "centro nodale", situato sul suo territorio, che costituira' un elemento della rete iniziale. 2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera a): i Governi: della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Svezia. 3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera b): i Governi: della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Confederazione svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunita' europea dell'energia atomica. La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi firmatari al piu' tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale e' definito in allegato.

Allegato A-art. 4

Articolo 4 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato A-art. 5

Articolo 5 1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario e di un osservatore della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. 2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza. Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunita' europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entita' significativa di importo cumulato superiore a 25.000 unita' di conto, vengono stipulati dal firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimita' dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o piu' di questi ultimi firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'. Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prende tutte le decisioni concernenti le attivita' che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso: a) nomina il direttore esecutivo e puo' delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze; b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione; c) definisce le modalita' di stipulazione dei contratti; d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori; e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera a), possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera b), possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilita'. I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro. Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attivita' relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. 3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai firmatari. 4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Allegato A-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato A-art. 7

Articolo 7 Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione e' valutato a: 1,4 milioni di unita' di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i firmatari; 0,710 milioni di unita' di conto per centro nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per i lavori svolti su sua iniziativa.

Allegato A-art. 8

Articolo 8 Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.

Allegato A-art. 9

Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato e proposte di ricerca loro presentate.

Allegato A-art. 10

Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato A-art. 11

Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica, nonche' per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Allegato A-art. 12

Articolo 12 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Allegato A-art. 13

Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione. I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale realizzazione concorrente.

Allegato A-art. 14

Articolo 14 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta' il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, software, ecc.).

Allegato A-art. 15

Articolo 15 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato A-art. 16

Articolo 16 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo I, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato A-art. 17

Articolo 17 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Governo del Regno di Norvegia: Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione) Per il Governo della Repubblica del Portogallo: M. J. DE ABREU FARO (Sottosegretario di Stato per l'educazione, amministrazione) Per il Consiglio federale svizzero: Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale, Capo del Dipartimento federale dell'interno) Per il Governo della Svezia: Sven BACKLUND (ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Svezia) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio) Per la Comunita' europea dell'energia atomica: Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita' europee)

Allegato A-Allegato

Allegato FINALITA' DELLA RETE La rete europea d'informatica avra' tre funzioni principali: 1) agevolare gli scambi d'idee tra i centri di calcolo collegati da questa rete o centri associati nonche' lo sviluppo di programmi coordinati di ricerca; 2) costituire un centro di discussione e di raffronto degli schemi attualmente proposti per reti nazionali e contribuire alla definizione di norme europee nel settore degli scambi di informazioni tra ordinatori; 3) poter costituire un modello per le future reti a finalita' commerciale o altra e minimizzare le incompatibilita' tra i sistemi di trattamento dei dati attualmente allo studio. Al termine dell'azione dovrebbe essere possibile utilizzare le conoscenze acquisite per determinare la possibilita' di realizzazione e la vitalita' di una rete internazionale permanente, adatta ad un servizio commerciale, mentre si potra' continuare ad utilizzare per lo sviluppo di tale rete l'hardware ed il software sviluppati durante l'azione. DESCRIZIONE DEI LAVORI L'insieme dei lavori da svolgere nel corso dell'azione puo' suddividersi in diverse attivita': a) definizione, costruzione e collaudo del prototipo di un centro nodale standard della rete; b) definizione di un codice di comando della rete; c) formulazione di un programma di ricerca coordinata inteso a sperimentare la rete; d) installazione di centri nodali standard nei luoghi designati dai firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo; e) determinazione delle interconnessioni tra questi centri nodali ed il funzionamento della rete iniziale cosi' costituita; f) esecuzione del programma di ricerca coordinata. Le due prime attivita' saranno svolte sotto contratto da imprese commerciali in base alle specificazioni preparate dal gruppo di studio del progetto dell'azione. Dette imprese commerciali saranno inoltre responsabili dell'impianto e del corretto funzionamento dei centri nodali standard; ogni centro nodale sara' tuttavia responsabile dello hardware e del software di sua competenza. Il programma di ricerca coordinata sara' elaborato principale dai rappresentanti dei centri nodali tenendo conto di tutte le proposte eventualmente avanzate ed invitando, ove occorra, i rappresentanti di altri organismi. Questo programma di ricerche interessera' in un primo tempo soltanto i centri nodali inizialmente designati, ma sara' in seguito esteso a nuovi centri nodali che potranno essere aggiunti alla rete quando questa funzionera' in modo soddisfacente, nonche' a centri detti secondari che potranno essere collegati con qualsiasi centro nodale. STRUTTURA D'ESECUZIONE Per la durata dell'azione verra' istituito un ufficio esecutivo permanente. II direttore di quest'ufficio sara' designato dal Comitato di gestione. Tale direttore esecutivo sara' assistito da un segretariato e da tre esperti specializzati, rispettivamente, in hardware, in software ed in telecomunicazioni. Gli esperti saranno nominati di Comitato di gestione su proposta del direttore esecutivo. L'ufficio esecutivo controllera' il progresso giornaliero dei lavori e prendera' tutte le decisioni tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Comitato di gestione. Sara' costituito un ufficio di consulenza tecnica, composto di rappresentanti dei centri nodali e di specialisti designati dai firmatari, nonche' di un osservatore della C.E.P.T. Nel contesto delle attivita' di quest'ufficio ogni membro sosterra' le proprie spese di soggiorno e di viaggio. L'ufficio sara' presieduto dal direttore esecutivo ed avra' il compito di consigliare l'ufficio esecutivo in merito ai problemi tecnici, nonche' di coordinare i lavori nei centri. Dovra' pertanto essere costituito sin dall'inizio dell'azione. L'ufficio di consulenza tecnica elaborera' appena possibile un programma di ricerca coordinata per sperimentare la rete. Esso esaminera' in particolare le fonti e la natura dei dati da utilizzare nella rete sperimentale. Tale ufficio presentera' le sue conclusioni in forma di relazione al Comitato di gestione; quest'ultimo esaminera' la relazione stessa nonche' i risultati dello studio che nel frattempo sara' stato proseguito, tenendo conto di un certo numero di elementi esterni quali l'atteggiamento dei servizi delle P.T.T. riguardo a questo esperimento e l'ampiezza della loro cooperazione, prima di rivolgere le proprie raccomandazioni ai firmatari sul problema dell'eventuale prosecuzione dell'esperimento pilota con i centri nodali. Il gruppo di esperti che ha proceduto allo studio del progetto dell'azione nel contesto della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) assumera' i compiti di questi due uffici sino a che questi ultimi non saranno in grado di funzionare in modo autonomo.

Allegato B-art. 1

ALLEGATO B ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI SUL TEMA "ANTENNE CON PRIMI ORECCHI SECONDARI RIDOTTI E RAPPORTO G/T MASSIMO". I Governi: della Repubblica francese, della Repubblica italiana (per la prima fase soltanto), della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione svizzera, in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e di sviluppo, destinate a migliorare le possibilita' direttrici delle antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo, nonche' a realizzare un modello di sorgente di irradiazione. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate mediante i contratti stipulati fra il firmatario o i firmatari interessati e stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) o mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Allegato B-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di due anni circa.

Allegato B-art. 3

Articolo 3 L'azione e' divisa in due fasi: 1) lavori teorici e bibliografici, 2) studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione. Essa e' destinata a preparare lo studio e la realizzazione, nell'ambito di un accordo ulteriore, del riflettore principale e la misurazione delle prestazioni dell'antenna.

Allegato B-art. 4

Articolo 4 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato B-art. 5

Articolo 5 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'umanimita'.

Allegato B-art. 6

Articolo 6 Il Comitato: a) elabora le proposte di programmi per le varie fasi; b) esamina le proposte di ricerche e di contratti che gli sono sottoposte, in tale ambito, dai firmatari; c) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle proposte di contratti che gli sembrano accettabili e sulla loro durata; d) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi; e) controlla l'andamento dei lavori, provvede allo scambio delle conoscenze e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; f) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione, corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Allegato B-art. 7

Articolo 7 Su richiesta dei firmatari il segretario del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato B-art. 8

Articolo 8 Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione e' valutato ad un importo massimo di 150.000 unita' di conto. Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato B-art. 9

Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato B-art. 10

Articolo 10 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche loro presentate. Gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalita' della loro cooperazione.

Allegato B-art. 11

Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato B-art. 12

Articolo 12 Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica. 1. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Allegato B-art. 13

Articolo 13 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Allegato B-art. 14

Articolo 14 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Allegato B-art. 15

Articolo 15 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. 1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato B-art. 16

Articolo 16 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato B-art. 17

Articolo 17 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato B-art. 18

Articolo 18 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: E.MJ.A. SASSEN (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY) Per il Consiglio federale svizzero: Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale, Capo del Dipartimento federale dell'interno)

Allegato B-Allegato

Allegato 1. I partecipanti all'azione intraprendono simultaneamente e coordinano i lavori di ricerca di base e di sviluppo sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo". Essi scambiano le conoscenze e confrontano i risultati dei lavori. 2. Nelle due fasi consecutive dell'azione, saranno effettuati i lavori seguenti: a) Lavori teorici e bibliografici: ricerche bibliografiche, studi teorici volti a ridurre gli orecchi laterali nel diagramma della caratteristica direzionale dell'antenna con mantenimento di un rapporto G/T elevato. b) Studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una sorgente di irradiazione: studi sperimentali della sorgente di irradiazione, ricerca del compromesso ottimale realizzabile tra il guadagno dell'antenna e la riduzione degli orecchi laterali, determinazione, mediante calcolo, del diagramma dell'antenna completa. Per questi studi sembra adatta una banda di frequenza compresa tra 12 e 18 GHz. 3. La definizione dei dettagli tecnici del programma dei lavori incombe ai Governi, che agiscono per il tramite del Comitato. 4. Il programma e' eseguito in modo decentralizzato dai vari istituti di ricerca nazionali, pubblici o privati. Per la partecipazione di questi ultimi, dovrebbero essere stipulati contratti di ricerca tra il Governo interessato e gli istituti stessi. 5. Le ricerche rimangono sotto il controllo dei Governi nazionali, che restano in stretto contatto per il tramite del Comitato. 6. Ciascun Governo avra' la responsabilita' di tutti i lavori effettuati nel suo Paese dai laboratori pubblici o privati. 7. Il Comitato si riunira' regolarmente ogni sei mesi o, se necessario, piu' spesso, per fare il punto della situazione dei lavori e dei risultati ottenuti.

Allegato C-art. 1

ALLEGATO C ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL SETTORE DELLA METALLURGIA SUL TEMA "MATERIALI PER TURBINE A GAS". I Governi: della Repubblica federale tedesca, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca, della Confederazione svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione concertata qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni concertate di ricerca e di sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti, da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni), dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Allegato C-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di tre anni al massimo, salvo decisione contraria presa dai firmatari all'unanimita'.

Allegato C-art. 3

Articolo 3 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo annuo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari all'importo piu' basso destinato a tale azione dagli altri firmatari.

Allegato C-art. 4

Articolo 4 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i puniti di vista minoritari e la loro motivazione. In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Allegato C-art. 5

Articolo 5 Il Comitato: a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema della azione; b) esamina le proposte di ricerche presentate dalle imprese industriali e dagli stabilimenti di ricerca; c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonche' sulla loro durata; d) favorisce le associazioni tra i partners dei vari Paesi; e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento dei lavori dopo la scadenza del presente accordo; g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Allegato C-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato C-art. 7

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono cosi' suddivisi tra i firmatari: Importo massimo annuo Firmatari in U.C. Governi: della Repubblica federale tedesca................... 500.000 della Repubblica francese........................... 400.000 della Repubblica italiana........................... 375.000 del Granducato del Lussemburgo...................... 100.000 del Regno dei Paesi Bassi........................... 100.000 della Repubblica austriaca.......................... 100.000 della Confederazione svizzera....................... 315.000 della Svezia........................................ 100.000 del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 380.000 Comunita europea del carbone e dell'acciaio......... 120.000 Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato C-art. 8

Articolo 8 Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, ed il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricci. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Allegato C-art. 9

Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato C-art. 10

Articolo 10 I firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti. Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire una azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente fra loro le modalita' della loro cooperazione.

Allegato C-art. 11

Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato C-art. 12

Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Allegato C-art. 13

Articolo 13 1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how; a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanita' pubblica le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Allegato C-art. 14

Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Allegato C-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizione interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'articolo 7. Per i firmatari che trasmettono la suddetta notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Allegato C-art. 16

Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno. Per il Governo della Repubblica federale tedesca: Hans-Georg SACHS Hans-Hilger HAUNSCHILD Per il Governo della Repubblica francese: Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico) Per il Governo della Repubblica italiana: Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) Per il Governo del Granducato del Lussemburgo: Marcel MART (Ministro degli affari economici) Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore) Per il Governo della Repubblica austriaca: Herta FIRNBERG Per il Consiglio federale svizzero: Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale Capo del Dipartimento federale dell'interno) Per il Governo della Svezia: Sven BACKLUND (ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Svezia) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio) Per la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio: Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita' europee)

Allegato C-Allegato

Allegato I lavori di ricerca che saranno effettuati nel contesto dell'azione vertono sui materiali destinati ai motori da aeroplani ed alle turbine terrestri o marittime. Tali lavori non dovrebbero consistere in uno sviluppo diretto di nuovi procedimenti tecnologici o di materiali interamente nuovi. Si trattera' piuttosto di studi relativi alle caratteristiche o al comportamento dei materiali piu' progrediti. Gli studi dovranno avere risultati pratici, quali una migliore conoscenza delle possibilita' di utilizzazione dei materiali, raccomandazioni relative al miglioramento dei materiali e dei procedimenti, e la definizione di metodi di collaudo. La scelta dei temi di studio risponde alla preoccupazione di avviare la cooperazione anzitutto per gli argomenti di immediata importanza pratica, in prospettive che possano pervenire, entro termini ragionevoli, a risultati concreti. ARGOMENTI DI RICERCA Il seguente programma comprende le leghe a base di nichel o di cobalto contenenti cromo e le leghe di titanio. CORROSIONE AD ALTA TEMPERATURA E RIVESTIMENTI DI PROTEZIONE Sono necessari studi dettagliati per meglio conoscere i meccanismi dei fenomeni di corrosione a caldo e per scegliere correttamente i piu' adeguati metodi di collaudo. Essi consentiranno di ricercare in modo razionale le possibilita' di migliorare i rivestimenti di protezione, e, se possibile, di aumentare la resistenza delle leghe stesse alla corrosione. Tali lavori non verteranno in modo specifico sulle tecniche di filtrazione dell'aria ne' sugli additivi inibitori. Gli industriali terranno tuttavia conto di dette tecniche per orientare correttamente le ricerche che proporranno. STABILITA' METALLURGICA AD ALTA TEMPERATURA La stabilita' metallurgica delle leghe piu' progredite sara' studiata ad alta temperatura; si esaminera' inoltre l'influenza del vincolo applicato. Tali studi avranno lo scopo di fornire dati di base piu' precisi che consentano di migliorare le migliori leghe esistenti. FATICA AD ALTA TEMPERATURA I lavori saranno imperniati sui due problemi seguenti: la fatica oligociclica (low cycle fatigue), che puo' essere una causa di rottura dei dischi delle turbine e dei compressori, la fatica termica, che e' di frequente una causa di fessurazione e di rottura delle palette delle turbine. Gli studi verteranno sulle leghe ottimali disponibili e saranno concepiti in modo da migliorare la conoscenza dei fenomeni Essi dovrebbero pervenire alla definizione di adeguati metodi di collaudo. Sara' interessante accertare se esistono relazioni tra i fenomeni di fatica ad alta temperatura e le caratteristiche di base dei materiali, CORROSIONE SOTTO TENSIONE DEL TITANIO Studio dei principali problemi connessi con la tendenza delle leghe di titanio a fessurarsi per corrosione sotto tensione. OMOGENEITA' METALLURGICA E DIFETTI FISICI DEI PRODOTTI FUSI Studio dell'incidenza delle eterogeneita' locali di composizione o di microstruttura sull'affidabilita'. Esame delle possibilita' di individuazione delle eterogeneita' mediante metodi di controllo non distruttivo. Lo studio dell'origine dei microcedimenti e delle microincrinature dei pezzi prodotti mediante colata di precisione sarebbe molto interessante per il futuro miglioramento dei procedimenti. STRUTTURE METALLURGICHE OTTENUTE MEDIANTE FUCINATURA Studio dell'influenza delle strutture ottenute mediante fucicobalto e di titanio. CARATTERISTICHE DI SALDATURA DELLE LEGHE Si studiera' la qualita' fisica dei giunti saldati (microfessure), le loro caratteristiche meccaniche e la loro struttura metallurgica. Ci si interessera' piu' in particolare alla possibilita' di saldare le leghe provenienti da colate di precisione. INFLUENZA DELLA LAVORAZIONE SULL'AFFIDABILITA'. Studio delle cause d'ordine metallurgico di deterioramento delle caratteristiche di fatica, in particolare per quanto riguarda la rettifica del titanio e la lavorazione elettrochimica. LEGHE A STRUTTURA ORIENTATA Si studieranno le proprieta' meccaniche delle parti prodotte mediante solidificazione orientata, l'influenza della struttura metallurgica e le possibilita' di adattamento della composizione delle leghe per tendere ottimali le caratteristiche dei prodotti. LEGHE PSEUDO-EUTETTICHE A STRUTTURA ORIENTATA Studio delle proprieta' dei materiali a temperatura ambiente e ad alta temperatura. Ricerca di composizioni migliorate. LEGHE MIGLIORATE PRODOTTE MEDIANTE METALLURGIA DELLE POLVERI Studio delle caratteristiche delle leghe a base di nichel o di cobalto ottenute mediante tecniche di metallurgia delle polveri. Studio dell'influenza delle proprieta' fisiche e della composizione chimica delle polveri.

Allegato D-art. 1

ALLEGATO D ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL SETTORE DELLA METALLURGIA SUL TEMA "MATERIALI PER GLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE DELL'ACQUA DI MARE". I Governi: della Repubblica federale tedesca, della Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, della Repubblica austriaca, in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione concertata definita qui di seguito, e in appresso denominata "azione", e hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Allegato D-art. 2

Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di tre anni al massimo, salvo decisione contraria presa di firmatari all'unanimita'.

Allegato D-art. 3

Articolo 3 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unita' di conto per anno.

Allegato D-art. 4

Articolo 4 E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro relativa motivazione. In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Allegato D-art. 5

Articolo 5 Il Comitato: a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema dell'azione; b) esamina le proposte di ricerca presentate dalle imprese industriali e dagli stabilimenti di ricerca; c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonche' sulla loro durata: d) favorisce le associazioni fra i partners dei vari Paesi; e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso; f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento dei lavori dopo la scadenza del presente accordo; g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Allegato D-art. 6

Articolo 6 Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Allegato D-art. 7

Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono cosi' suddivisi fra i firmatari: Importo massimo annuo Firmatari in U.C. Governi: della Repubblica federale tedesca................... 200.000 della Spagna........................................ 40.000 della Repubblica francese........................... 200.000 della Repubblica italiana........................... 100.000 del Regno dei Paesi Bassi........................... 80.000 della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 50.000 della Repubblica austriaca.......................... 80.000 Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Allegato D-art. 8

Articolo 8 Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Allegato D-art. 9

Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Allegato D-art. 10

Articolo 10 I firmatari trasmettono le loro, proposte di ricerca al segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti. Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalita' della loro cooperazione.

Allegato D-art. 11

Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Allegato D-art. 12

Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati nei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Allegato D-art. 13

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