LEGGE 16 luglio 1974, n. 426
TABELLA DELLE ROTTE SEZIONE 1. A. - L'impresa designata dal Governo di Giamaica avra' il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Italia nei punti specificati nel presente paragrafo: Rotta 1. - Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - due punti in Europa - Roma o Milano - quattro punti da scegliersi in Africa, Europa orientale, Medio Oriente. Rotta 2. - Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - quattro punti in Africa occidentale oppure in Africa settentrionale - Roma o Milano. B. - L'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana avra' il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Giamaica nei punti specificati nel presente paragrafo: Rotta 1. - Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - Panama citta' - Citta' del Messico. Rotta 2. - Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - quattro punti da scegliersi in Panama citta', Colombia, Ecuador, Peru', Bolivia, Cile. SEZIONE 2. 1. - L'impresa designata di ciascuna Parte contraente nello esercizio di servizi aerei sulle rotte elencate nella sezione 1 di cui sopra, godra' pieni diritti di traffico da e per ciascun punto. 2. - Uno o piu' punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo, a scelta della impresa designata. 3. - Con riferimento all'articolo 1 si conviene che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente avra' in ogni caso il diritto di operare fino a quattro (4) servizi settimanali in totale in ciascuna direzione sulle rotte specificate con aeromobili di capacita' fino a quella del Boeing 747. 4. - L'impresa designata di una Parte contraente avra' il diritto di scegliere il punto nel territorio dell'altra Parte contraente e i punti in territori di terzi Stati da operarsi su ciascuna delle rotte specificate nella sezione 1 di cui sopra. Dopo la scelta iniziale, l'impresa interessata puo' cambiare una volta tale punto e/o punti nel periodo di un anno successivo a detta scelta iniziale. Dopo di che, sostituzioni possono essere operate due volte l'anno. Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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