LEGGE 5 luglio 1975, n. 395
ARTICOLO 40. Vendite dello stock regolatore tendenti a difendere il prezzo massimo 1. Il Direttore dello stock regolatore procede a delle vendite dallo stock regolatore in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente alle disposizioni del presente articolo: a) le vendite avvengono ai prezzi correnti di mercato; b) una volta che le vendite dallo stock regolatore sono iniziate in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao: i) sino a che il prezzo indicativo cada al prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra, o ii) sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone; o iii) sino a quando il Consiglio, nel momento in cui il prezzo indicativo si ponga fra il prezzo minimo + 8 cents statunitensi la libbra e il prezzo massimo, decida altrimenti con voto speciale; c) quando il prezzo indicativo sia uguale o superiore al prezzo massimo, il Direttore dello stock regolatore continua a porre in vendita dei semi di cacao sino a quando il prezzo indicativo torni al prezzo massimo o, altrimenti, sino ad aver esaurito tutte le provviste di semi di cacao di cui dispone. 2. Quando procede a delle vendite in conformita' del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore vende seguendo le vie normali, nei paesi membri, alle imprese ed alle organizzazioni che si dedicano al commercio o che assicurano la trasformazione del cacao, ai fini di trasformazione ulteriore, conformemente alle norme approvate dal Consiglio. 3. Quando procede a delle vendite in conformita' del paragrafo 1, il Direttore dello stock regolatore, con la riserva che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti di paesi membri prima di accettare le offerte di acquirenti di paesi non membri.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41. Ritiro di semi di cacao dallo stock regolatore 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 40, un membro esportatore che, in seguito ad un raccolto insufficiente, non e' in grado di utilizzare tutto il proprio contingente nel corso di un anno di contingentamento, puo' chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o di parte dei semi di cacao che il Direttore dello stock regolatore aveva da lui acquistato nel corso dell'anno di contingentamento precedente e che si trovano ancora in stock senza essere stati venduti, sino all'ammontare di cui il proprio contingente di esportazione in vigore supera la propria produzione nel corso dell'anno di contingentamento. Il membro esportatore interessato rimborsa al Direttore dello stock regolatore, al momento dello sblocco dei semi di cacao, le spese occasionate dai detti semi di cacao, comprendenti il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal punto di consegna f.o.b. sino al luogo di immagazzinamento dello stock regolatore, le spese di immagazzinamento e di manutenzione. 2. Il Consiglio determina le norme che devono regolare il ritiro dei semi di cacao dallo stock regolatore in conformita' del paragrafo 1.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42. Modifiche dei tassi di cambio delle monete Il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro un termine di quattro giorni lavorativi al massimo, ogni volta che venga modificata la parita' del dollaro statunitense o della lira sterlina o che i tassi di cambio dell'una o dell'altra moneta non siano mantenuti nel limite dei margini internazionali prescritti per le loro parita'. In attesa di tale sessione straordinaria, il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore adottano le misure provvisorie che ritengono necessarie. In particolare, essi possono, previa consultazione con il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni dello stock regolatore. Dopo avere esaminato la situazione, in particolare le misure provvisorie che il Direttore esecutivo e il Direttore dello stock regolatore avessero adottato, nonche' le possibili conseguenze di una modifica della parita' di una moneta o delle variazioni dei tassi di cambio summenzionati sull'applicazione effettiva del presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, adottare ogni misura correttiva necessaria.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43. Liquidazione dello stock regolatore 1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, il Consiglio adotta le misure che ritiene appropriate perche' lo stock regolatore continui a funzionare. 2. Se il presente Accordo ha termine senza che sia sostituito da un nuovo accordo comportante delle disposizioni relative allo stock regolatore, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di semi di cacao destinati allo stock regolatore. Il Direttore dello stock regolatore, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, vende lo stock regolatore conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con voto speciale, all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che, prima della fine del presente Accordo, il Consiglio non riveda tali norme con voto speciale. Il Direttore dello stock regolatore conserva il diritto di vendere dei semi di cacao in ogni momento della liquidazione per far fronte alle spese relative; b) il ricavato della vendita e le somme iscritte nel conto dello stock regolatore servono a liquidare, nell'ordine: i) le spese di liquidazione; ii) ogni restante ammontare dovuto, maggiorato degli interessi, relativo ad ogni prestito contratto dall'Organizzazione o in suo nome a favore dello stock regolatore; iii) ogni versamento complementare che resti da effettuare in applicazione dell'articolo 39. c) Quando sono stati effettuati i pagamenti di cui al sotto paragrafo b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, proporzionalmente alle esportazioni di ciascuno di loro sulle quali e' stato percepito il contributo.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44. Garanzie di approvvigionamento I membri esportatori si impegnano a seguire, nel quadro del presente Accordo, delle politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per effetto di ridurre artificialmente l'offerta di cacao e che assicurino il regolare approvvigionamento di cacao degli importatori dei paesi membri. Quando pongono in vendita del cacao quando il prezzo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno la preferenza agli importatori dei paesi membri nei riguardi degli importatori dei paesi non membri.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45. Destinazione ad usi non tradizionali 1. Se il quantitativo di cacao che il Direttore dello stock regolatore detiene conformemente all'articolo 39 supera la capacita' massima dello stock regolatore, il Direttore dello stock regolatore, in base alle condizioni e alle modalita' fissate dal Consiglio, smercia queste eccedenze di semi di cacao perche' vengano destinati ad usi non tradizionali. Tali condizioni e modalita' devono essere tali che il cacao non torni sul mercato normale. Ogni membro collabora in questo senso con il Consiglio, in tutta la misura del possibile. 2. Invece di vendere dei semi di cacao al Direttore dello stock regolatore quando tale stock raggiunge la sua massima capacita', un membro esportatore puo', sotto il controllo del Consiglio, destinare sul piano interno la propria eccedenza di cacao ad usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un caso di destinazione ad usi non tradizionali, incompatibile con le disposizioni del presente Accordo, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, ivi compreso ogni caso di reimmissione nel mercato di cacao destinato ad usi non tradizionali, il Consiglio decide al piu' presto sulle misure da adottare per porre rimedio alla situazione.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46. Avviso di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo di contingenti 1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e delle modifiche di tale contingente per ogni membro esportatore. Egli imputa al contingente le esportazioni che sono effettuate da tale membro a titolo del contingente in modo che la situazione del contingente di ogni membro esportatore sia tenuta aggiornata. 2. A tale fine, ogni membro esportatore avverte il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, circa il volume totale delle esportazioni registrate, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili ai contingenti sono registrate separatamente.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47. Avviso di importazioni e di esportazioni 1. In conformita' delle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni in provenienza dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro avverte il Direttore esecutivo del volume totale delle proprie importazioni ed ogni membro importatore avverte il Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, del volume totale delle proprie importazioni, aggiungendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Tali informazioni sono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' del presente Accordo, non sono imputabili al contingente di esportazione, sono registrate separatamente.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48. Misure di controllo 1. Ogni membro che esporti del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione del cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importi del cacao richiede la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di un altro documento di controllo approvato dal Consiglio, prima di autorizzare ogni importazione di cacao sul proprio territorio doganale in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Non viene richiesto alcun certificato di contribuzione per il cacao esportato in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio fa quanto e' necessario perche' il rilascio dei documenti di controllo relativi a tali spedizioni avvenga regolarmente. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione ne' altro documento di controllo approvato dal Consiglio per le spedizioni di cacao che nel corso di un periodo qualsiasi, superino le esportazioni che sono autorizzate per tale periodo. 4. Il Consiglio adotta, con voto speciale, le norme che ritiene necessarie per quanto concerne i certificati di contribuzione o gli altri documenti di controllo approvati. 5. Per il cacao fine ("fine" o "flavour"), il Consiglio fissa le norme che ritiene necessarie per quanto attiene alla semplificazione della procedura relativa ai documenti di controllo approvati dal Consiglio, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49. Produzione e stocks 1. I membri riconoscono la necessita' di assicurare un ragionevole equilibrio tra la produzione ed il consumo e collaborano con il Consiglio per raggiungere tale obiettivo. 2. Ogni membro produttore puo' fissare un piano di regolazione della propria produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa essere raggiunto. Ogni membro produttore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere tale obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello degli stocks esistenti nel mondo e fa, dopo tale esame, le raccomandazioni del caso. 4. Nel corso della sua prima sessione, il Consiglio adotta delle disposizioni allo scopo di elaborare un programma tendente a riunire le informazioni necessarie per determinare, con criteri scientifici, la capacita' mondiale di produzione, attuale e potenziale, nonche' il consumo mondiale, attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di tale programma.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50. Ostacoli all'aumento del consumo 1. I membri riconoscono che occorre sviluppare per quanto e' possibile l'economia del cacao e, di conseguenza, facilitare l'aumento del consumo del cacao in rapporto alla produzione, al fine di assicurare il migliore equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda e a tale riguardo, riconoscono anche che occorre giungere alla progressiva soppressione di tutti gli ostacoli che possono intralciare tale aumento. 2. Il Consiglio definisce i particolari problemi posti dagli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 1 e cerca le misure reciprocamente accettabili che potrebbero essere adottate nella pratica per eliminare progressivamente gli ostacoli. 3. Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 2, i membri si sforzano di attuare delle misure per attenuare progressivamente gli ostacoli all'aumento del consumo e, per quanto possibile, eliminarli, o diminuirne sensibilmente gli effetti. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' inviare delle raccomandazioni ai membri ed esamina periodicamente, a partire dalla sua prima sessione ordinaria del secondo anno di contingentamento, i risultati ottenuti. 5. I membri informano il Consiglio di tutte le misure adottate al fine di attuare le disposizioni del presente articolo.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51. Propaganda a favore del consumo 1. Il Consiglio puo' istituire un comitato che abbia lo scopo di stimolare il consumo del cacao sia nei paesi esportatori che nei paesi importatori. Il Consiglio rivede periodicamente i lavori del Comitato. 2. Le spese sostenute per attuare il programma di propaganda sono coperte dalle quote dei membri esportatori. I membri esportatori possono anche contribuire finanziariamente al programma. La composizione del comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di propaganda. 3. Prima di intraprendere una campagna di propaganda sul territorio di un membro, il comitato cerca di ottenere il consenso di tale membro.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52. Prodotti sostitutivi del cacao 1. I membri riconoscono che l'uso di prodotti sostitutivi puo' nuocere all'aumento del consumo del cacao. A tale riguardo, essi convengono di fissare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato, o di adottare, ove occorra, la regolamentazione esistente in modo che la detta regolamentazione impedisca che delle materie non provenienti dal cacao siano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. Al momento della creazione o della revisione di ogni regolamentazione basata sui principi enunciati al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti del cacao e il cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di adottare le misure che il Consiglio ritiene opportune per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un rapporto annuo sul modo in cui le disposizioni del presente articolo vengono rispettate.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53. Cacao trasformato 1. E' noto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. A tale proposito, e' anche noto che occorre fare in modo da non pregiudicare seriamente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori e dei membri importatori. 2. Ove un membro ritenga che i propri interessi in uno qualsiasi di tali campi possano essere lesi, puo' intraprendere delle consultazioni con l'altro membro interessato, al fine di giungere ad una intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferirne al Consiglio, che presta i suoi buoni uffici in materia allo scopo di giungere a tale intesa.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54. Limitazione delle importazioni in provenienza da non-membri 1. Ogni membro limita le proprie importazioni annue di cacao prodotto in paesi non-membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" o "flavour") provenienti da paesi esportatori figuranti nell'allegato C, in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. Ogni membro si impegna nel corso di ogni anno di contingentamento: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi non-membri, presi collettivamente, che superi i quantitativi medi che ha importato da tali paesi non-membri, presi collettivamente, nel corso dei tre anni solari 1970, 1971 e 1972: b) a ridurre a meta' il quantitativo fissato nel sottoparagrafo quando il prezzo indicato cada al disotto del prezzo minimo, ed a mantenere tale riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunge quello previsto dal sottoparagrafo c) del paragrafo 2 dell'articolo 34. 3. Il Consiglio puo', con voto speciale, sospendere interamente o in parte le limitazioni previste dal paragrafo 2. In ogni caso le limitazioni previste dal capoverso (c) del paragrafo 2 non sono applicabili quando il prezzo indicativo del cacao sia superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni previste dal capoverso a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base a contratti validi che siano stati conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo ne quelle previste dal capoverso b) dal paragrafo 2 riguardanti il cacao acquistato in base a contratti validi conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In tale caso, subordinatamente alle disposizioni del capoverso b) del paragrafo 2, le riduzioni sono effettuate nel corso dell'anno di contingentamento seguente, a meno che il Consiglio non decida di rinunciare a tali riduzioni o di applicarle nel corso di un anno di contingentamento successivo. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio dei quantitativi di cacao che hanno importato da paesi non-membri, o che hanno esportato verso paesi non-membri. 6. A meno che il Consiglio non decida altrimenti, ogni importazione di un membro proveniente da non-membri che superi la quantita' che questi e' autorizzato ad importare in base al presente articolo viene detratta dalla quantita' che sarebbe stato normalmente autorizzato ad importare nel corso dell'anno di contingentamento successivo. 7. Quando a piu' riprese, un membro non abbia osservato le disposizioni del presente articolo, il Consiglio puo', con voto speciale, sospendere i diritti di veto di tale membro nel Consiglio nonche' il suo diritto di votare o di fare votare a suo nome nel Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi contrastanti a carattere bilaterale o multilaterale che i membri avessero contratto nei confronti dei non-membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro che abbia contratto tali obblighi contrastanti li assolva in modo da attenuare, per quanto possibile, il conflitto fra i detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che adotti il piu' rapidamente possibile delle misure per conciliare i detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga al Consiglio, dettagliatamente, la natura dei detti obblighi e le misure che ha adottato per attenuare o eliminare il conflitto.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55. Operazioni commerciali con non-membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti a concedere nello stesso momento a dei membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare del cacao da non-membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' richiedere ai paesi membri di comunicare le informazioni del caso in conformita' dell'articolo 56. 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54, ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato ad un obbligo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere delle consultazioni in applicazione dell'articolo 60 o riferirne al Consiglio in conformita' dell'articolo 62.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56. Informazioni 1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per: a) informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stocks di cacao nel mondo; e b) nella misura in cui essa le ritiene opportune, delle informazioni tecniche sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare in base ad altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari all'esercizio delle sue funzioni, in particolare dei rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, gli stocks e le misure fiscali. 3. Se un membro non fornisce o gli e' difficile fornire entro un termine ragionevole le informazioni, le statistiche e gli altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon andamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' pretendere dal membro in questione che ne spieghi le ragioni. Ove si riveli necessaria un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio puo' adottare le misure che si impongono.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57. Studi Il Consiglio, nella misura che ritiene necessaria, incoraggia gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi compresi le tendenze e i progetti, l'incidenza delle misure adottate dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori circa la produzione e il consumo del cacao, sulla possibilita' di aumentare il consumo del cacao negli usi tradizionali ed eventualmente mediante nuovi usi, nonche' sugli effetti dell'applicazione del presente Accordo sulle esportazioni e le importazioni di cacao in particolare per quanto attiene alle modalita' di scambio, e puo' sottoporre ai membri delle raccomandazioni sui problemi da studiare. Per incoraggiare tali studi, il Consiglio puo' cooperare con delle organizzazioni internazionali.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58. Esame annuo Appena possibile, dopo la fine di ogni anno di contingentamento, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo e il modo con cui i membri osservano i principi del detto Accordo e ne servono gli scopi. Esso puo' allora inviare ai membri delle raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente Accordo.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore, o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto un regime di amministrazione fiduciaria. 2. Il Consiglio, nell'accordare ad un membro una dispensa in base al paragrafo 1, precisa esplicitamente con quali modalita' ed a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dal detto obbligo. 3. Malgrado le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda dispensa ad un membro per quanto concerne: a) l'obbligo assunto dal membro in questione in base all'articolo 24 di versare il proprio contributo o le conseguenze che il mancato versamento comporta; b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se tale contingente o tale limitazione sono gia' stati superati; c) l'obbligo di pretendere il pagamento di ogni onere o contributo di cui all'articolo 37.
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60. Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le rimostranze che un altro membro puo' fargli riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, e gli offre adeguate possibilita' di consultazioni. Nel corso di tali consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo fissa un adeguato procedimento di conciliazione. Le spese di tale procedimento non sono sostenute dal bilancio dell'Organizzazione. Se tale procedimento giunge ad una soluzione, il Direttore esecutivo ne viene informato. Ove non intervenga alcuna soluzione, la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere sottoposta al Consiglio in conformita' dell'articolo 61.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61. Controversie 1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non venga definita dalle parti di tale controversia, viene sottoposta al Consiglio perche' esso prenda una decisione in merito a richiesta di una delle parti di detta controversia. 2. Quando una controversia viene sottoposta al Consiglio in base al paragrafo 1 e forma l'oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri, o piu' membri che dispongano insieme di almeno un terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, il parere, sulle questioni in controversia, di un gruppo consultivo speciale costituito in base alle indicazioni del paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio non decida altrimenti all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto di: i) due persone, designata dai membri esportatori, delle quali l'una possiede una grande esperienza in questioni del tipo di quelle che sono in discussione, e l'altra sia un giurista qualificato e di provata esperienza; ii) due persone di qualifiche analoghe, designate dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate in base ai capoversi i) e ii), o, in caso di mancato accordo fra di loro, dal Presidente del Consiglio; b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale; c) i membri del gruppo consultivo speciale ne fanno parte a titolo personale e non ricevono istruzioni da alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere motivato del gruppo consultivo speciale e' sottoposto al Consiglio, che definisce la controversia dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62. Azione del Consiglio in caso di reclamo 1. Ogni reclamo per inadempimento da parte di un membro, degli obblighi impostigli dal presente Accordo, viene, a richiesta dell'autore del reclamo, sottoposto al Consiglio che l'esamina a delibera in merito. 2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplice e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Tutte le volte che il Consiglio conclude, sia a seguito di un reclamo o meno, che un membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, esso puo', con voto speciale, fatte salve le altre misure previste espressamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 72: a) sospendere i diritti di voto di tale membro al Consiglio e al Comitato esecutivo, e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di tale membro, in particolare la possibilita' di essere eletto ad un incarico nel Consiglio o in uno qualsiasi dei suoi compiti, nonche' il diritto del membro di svolgere un tale incarico, sino a quando non abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro, i cui diritti di voto siano stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 resta tenuto all'adempimento dei suoi obblighi finanziari nonche' degli altri obblighi previsti dal presente Accordo.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63. Firma Il presente Accordo sara' aperto alla firma di ogni Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1972, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 15 novembre 1972 sino al 15 gennaio 1973.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64. Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari in conformita' della loro procedura costituzionali. 2. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 65, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non oltre il 30 aprile 1973. 3. Ogni Governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in conformita' del paragrafo 2 puo' ottenere dal Consiglio una o piu' proroghe del termine. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indica, al momento del deposito se e' un membro esportatore o un membro importatore.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65. Notifica 1. Un Governo firmatario puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorita' depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 66 o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformita' del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non e' in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall'articolo 66, il Consiglio puo', tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66. Indicazione di applicazione a titolo provvisorio 1. Un Governo firmatario che abbia fatto una notifica in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 65 puo' anche indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore conformemente all'articolo 67, sia, se il presente Accordo e' gia' in vigore ad una data specificata. L'indicazione, da parte di un Governo firmatario, della propria intenzione di applicare il presente Accordo quando questo entrera' in vigore conformemente all'Articolo 67, e' considerata, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, come equivalente nei suoi effetti ad uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara nel momento in cui fa la notifica, se entra nell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Quando il presente Accordo e' in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo, un Governo che faccia una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 65 puo' inoltre indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio ad una data specificata. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara, al momento della notifica, se entra a far parte dell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 3. Un governo che abbia indicato, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore, che ad una data specificata, e' da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio, sino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o, altrimenti sino allo spirare del termine fissato nella notifica prevista dall'articolo 65. Tuttavia, se il Consiglio acquisisce la convinzione che il Governo interessato non ha depositato il proprio strumento a motivo di difficolta' che ha incontrato per portare a termine la propria procedura costituzionale, puo' prorogare lo status di membro a titolo provvisorio di tale Governo per un nuovo termine specificato.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo, inoltre, in ogni momento successivo all'entrata in vigore provvisoria quando le percentuali richieste saranno raggiunte in seguito al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 30 aprile 1973, o ad una qualsiasi data compresa nei due mesi successivi se, a tale data, dei Governi che rappresentano cinque paesi esportatori che rappresentino almeno l'80% dei contingenti base, indicati nell'allegato A, e dei Governi che rappresentano dei paesi importatori, che rappresentino almeno il 70% delle importazioni totali, indicate nell'allegato D, hanno depositato i propri strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. 3. Se le condizioni relative all'entrata in vigore previste dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2 non sono soddisfatte entro il termine prescritto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla data piu' vicina possibile dopo il 30 giugno 1973, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o che hanno indicato, conformemente all'articolo 66, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se porranno il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Nel caso in cui non venga presa alcuna decisione nel corso di tale riunione, il Segretario generale potra' indire ulteriormente altre riunioni del genere ove lo ritenga necessario. Il Segretario generale invitera' i Governi che gli hanno inviato una notifica in conformita' dell'Articolo 65 ad assistere a tutte queste riunioni in qualita' di osservatori. L'adesione avverra' in conformita' dell'articolo 68. Durante tutto il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del presente paragrafo, i Governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, come i Governi che hanno indicato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, saranno membri a titolo provvisorio del presente Accordo. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio conformemente al presente paragrafo, i Governi partecipanti adotteranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo, restera' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore. 4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indira' la prima sessione del Consiglio, che si terra' appena possibile, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo a titolo definitivo o provvisorio.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68. Adesione 1. Il Governo di ogni stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membro delle sue organizzazioni specializzate o membro dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, puo' aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio. 2. Se il Governo in questione e' il Governo di un paese esportatore che non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio assegna a tale paese, se del caso, un contingente base che deve figurare nell'allegato A. Se tale paese figura nell'allegato A, il contingente base specificato in detto allegato costituisce il contingente base di tale paese. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di adesione indica, al momento del deposito, se aderisce alla Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69. Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo puo' fare oggetto di riserve.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70. Applicazione territoriale 1. Ogni Governo puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile ad ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, e il presente Accordo si applica ai territori di cui si fa menzione nella detta notifica a partire dalla data di quest'ultima, o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per tale Governo, se tale data e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare, nei confronti di ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, i diritti conferitigli dall'articolo 3, puo' farlo inviando al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una lettera in tal senso, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, che in ogni momento successivo. Se il territorio che diviene membro a titolo individuale e' un membro esportatore e non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che dovrebbe figurare all'allegato A. Se tale territorio figura nell'allegato A, il contingente di base di tale territorio. 3. Ogni Parte contraente che faccia una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo cessa di applicarsi al detto territorio a partire dalla data di tale notifica. 4. Quando un territorio al quale e' stato reso applicabile il presente Accordo in base al paragrafo 1 diviene successivamente indipendente, il Governo di tale territorio puo', nei 90 giorni che seguono il raggiungimento dell'indipendenza, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di avere assunto i diritti e gli obblighi di una Parte contraente del presente Accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo a partire dalla data di tale notifica. Se la detta Parte e' un membro esportatore e non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio le assegna, ove occorra, un contingente di base che dovrebbe figurare nell'allegato A. Se la Parte in questione figura nell'allegato A, il contingente di base specificato nel detto allegato costituisce il contingente di base di detta Parte.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71. Ritiro volontario Ogni membro puo', in ogni momento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72. Esclusione Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 62, che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73. Lquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione 1. Nel caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di tale membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale membro, il quale e', d'altra parte, tenuto a regolare tutte le somme dovute al Consiglio alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; tuttavia, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, a motivo di cio', cessa di partecipare al presente Accordo in base al paragrafo 2 dell'Articolo 75, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli pare piu' equo. 2. Un membro che si sia ritirato dal presente Accordo, che non sia stato escluso o che abbia cessato in ogni altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne' degli altri averi dell'Organizzazione; non puo' neppure essergli imputata alcuna parte dell'eventuale deficit dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74. Durata e fine 1. Il presente Accordo restera' in vigore sino alla fine del terzo anno di contingentamento completo successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 o del paragrafo 4 o che non si ponga fine ad esso prima di tale termine in applicazione del paragrafo 5. 2. Il Consiglio, prima della fine del terzo anno di contingentamento di cui al paragrafo 1 puo', con voto speciale, decidere che il presente Accordo sia oggetto di nuovi negoziati. 3. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, i negoziati in vista di un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo non avessero avuto successo, il Consiglio puo', con voto speciale, prorogare il presente Accordo per un altro anno di contingentamento. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Se, prima della fine del terzo anno di contingentamento completo di cui al paragrafo 1, sara' stato negoziato e firmato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo da un numero di Governi sufficiente affinche' entri in vigore dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione: ma questo nuovo accordo non sara' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata di applicazione del presente Accordo puo' venire prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo, restando inteso che la proroga non superi un anno. Il Consiglio notifica tale proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Consiglio puo' in ogni momento, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende allora fine alla data fissata dal Consiglio, restando inteso che gli obblighi assunti dai membri in base all'articolo 37 sussistono sino a che gli impegni finanziari relativi allo stock regolatore non siano stati mantenuti, o, altrimenti, sino alla fine del terzo anno di contingentamento successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica tale decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo che occorre per liquidare l'Organizzazione, appurarne i conti e ripartirne gli averi; esso ha, durante tale periodo, i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a tale scopo.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75. Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare un emendamento al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data a partire dalla quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento. L'emendamento ha efficacia 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto delle notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentino almeno il 75% dei membri importatori che detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori, o ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima dello spirare del quale ogni Parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che essa accetta l'emendamento e, se l'emendamento non e' entrato in vigore allo spirare di tale termine, esso viene considerato come ritirato. Il Consiglio da' al Segretario generale le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' l'emendamento entri in vigore. 2. Ogni membro a nome del quale non sia stata fatta una notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente Accordo, a meno che il detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione che questo tiene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non aveva potuto fare accettare l'emendamento nel tempo voluto a seguito di difficolta' incontrate per portare a termine la propria procedura costituzionale, e il Consiglio non decida di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a quando tali difficolta' non siano state superate. Tale membro non e' vincolato dall'emendamento sino a quando non abbia notificato la propria accettazione dell'emendamento stesso.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76. Notifiche del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membri di una delle sue organizzazioni specializzate o membri dell'Agenzia internazionali dell'energia atomica ogni firma, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 63 e ogni intenzione indicata in conformita' dell'articolo 66, nonche' le date in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 70, ogni notifica relativa al ritiro, ogni esclusione, la fine del presente Accordo, ogni proroga del presente Accordo, la data in cui un emendamento entra in vigore o viene considerato ritirato, nonche' ogni cessazione di partecipazione al presente Accordo in conformita' del paragrafo 2 dell'Articolo 75.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77. Testi del presente Accordo facenti fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto autorita' depositaria ne inviera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario o aderente, nonche' al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del cacao. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.
Accordo - Allegato A
ALLEGATO A CONTINGENTI DI BASE DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato B
ALLEGATO B PAESI CHE PRODUCONO MENO DI 10.000 TONNELLATE DI CACAO ORDINARIO DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 30 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato C
ALLEGATO C PRODUTTORI DI CACAO FINE (" FINE " o " FLAVOUR ") Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato D
ALLEGATO D IMPORTAZIONI DI CACAO CALCOLATE AI FINI DELL'ARTICOLO 10 (1) (in migliaia di tonnellate) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato E
ALLEGATO E PAESI ESPORTATORI AI QUALI SI APPLICA IL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 36 Parte di provvedimento in formato grafico
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