LEGGE 23 aprile 1975, n. 398
Articolo 93 La notifica prevista dall'articolo 92 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, un'ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari prima del loro trasferimento dai territori degli Stati, salvo se si tratta di trasferimenti all'interno della Comunita' e, qualora l'Agenzia lo desideri o la Comunita' lo richieda, di applicare sigilli alle materie nucleari dopo che esse sono state approntate per la spedizione. Tuttavia il trasferimento delle materie nucleari non dovra' essere in alcun modo ritardato da qualsiasi provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Accordo-art. 94
Articolo 94 Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia nel territorio dello Stato di destinazione, la Comunita' provvedera' affinche', entro tre mesi dal momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilita' delle materie nucleari, l'Agenzia riceva conferma del trasferimento da parte dello Stato di destinazione.
Accordo-art. 95
Articolo 95 a) La Comunita' notifichera' all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei territori degli Stati di materie nucleari che debbono essere assoggettate alle salvaguardie previste dal presente Accordo se la spedizione supera un chilogrammo effettivo oppure, per impianti verso i quali normalmente sono trasferite quantita' significative in provenienza da uno stesso Stato con spedizioni che non superano un chilogrammo effettivo ciascuna, qualora cio' sia specificato negli Accordi Sussidiari. b) L'Agenzia ricevera' notifica del previsto arrivo delle materie nucleari, con il massimo anticipo possibile, ma comunque entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari. c) L'Agenzia e la Comunita' potranno concordare procedure diverse per la notifica preventiva. d) La notifica specifichera': i) l'identificazione e, se possibile, la quantita' prevista e la composizione delle materie nucleari; ii) il punto del trasferimento nel quale incombera' alla Comunita' e allo Stato interessato la responsabilita' delle materie nucleari agli effetti del presente Accordo, e la data probabile alla quale tale punto sara' raggiunto; iii) la data prevista di arrivo, nonche' il luogo e la data in cui le materie nucleari saranno disimballate.
Accordo-art. 96
Articolo 96 La notifica prevista all'articolo 95 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunita', all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovra' essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.
Accordo-art. 97
Articolo 97 Rapporti speciali La Comunita' compilera' un rapporto speciale come previsto dall'articolo 68 qualora qualsiasi circostanza o incidente eccezionali inducessero la Comunita' a ritenere che vi e' stata o vi possa essere stata perdita di materie nucleari, compreso il prodursi di un ritardo significativo, durante il trasferimento nei territori degli Stati o fuori di essi.
Accordo-art. 98
Articolo 98 Ai fini del presente Accordo: 1.A) Per Comunita' si intende: a) la persona giuridica creata dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), Parte del presente Accordo; b) i territori ai quali si applica il Trattato EURATOM. B) Per Stati si intendono gli Stati non dotati di armi nucleari Membri della Comunita', Parti del presente Accordo. 2.A) Per aggiustamento si intende una annotazione in un documento contabile o in un rapporto che indichi una differenza fra mittente e destinatario oppure materie non contabilizzate. B) Per portata annua si intende, ai fini degli articoli 79 e 80, la quantita' di materie nucleari trasferite annualmente all'esterno di un impianto operante a capacita' nominale. C) Per partita si intende un quantitativo di materie nucleari trattato come una unita' ai fini della contabilita' nei punti-chiave di misurazione e per il quale la composizione e la quantita' sono definite da un'unica serie di specificazioni o di misura. Le materie nucleari possono trovarsi alla rinfusa oppure essere contenute in un certo numero di articoli separati. D) Per dati riguardanti una partita s'intendono il peso totale di ciascun elemento di materia nucleare e, per il plutonio e l'uranio, la composizione isotopica, se del caso. Le unita' di misura saranno le seguenti: a) il grammo per il plutonio contenuto; b) il grammo per il totale di uranio e il totale di uranio-235 e di uranio-233 contenuto nell'uranio arricchito in questi isotopi; c) il chilogrammo per il torio, l'uranio naturale e l'uranio impoverito contenuti. Ai fini dei rapporti si addizioneranno i pesi dei singoli componenti di una partita prima di arrotondare all'unita' piu' vicina. E) Per inventario contabile di un'area di bilancio materie s'intende la somma algebrica del piu' recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni di inventario intervenute da quando e' stato effettuato detto inventario fisico. F) Per correzione s'intende una scrittura in un documento contabile o in un rapporto allo scopo di rettificare un errore identificato o di dar conto di una misura migliorata di una quantita' precedentemente annotata nel documento contabile o nel rapporto. Ogni correzione deve essere fatta in modo da poter individuare la scrittura contabile alla quale si riferisce. G) Per chilogrammo effettivo s'intende una speciale unita' usata nelle salvaguardie delle materie nucleari. La quantita' in chilogrammi effettivi si ottiene prendendo: a) per il plutonio, il suo peso in chilogrammi; b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1%) il suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato del suo arricchimento; c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1%) ma superiore a 0,005 (0,5%), il suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001; d) per l'uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5%), e per il torio, il peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005. H) Per arricchimento s'intende il rapporto del peso combinato degli isotopi uranio 233 e uranio - 235 rispetto a quello dell'uranio totale in questione. I) Per impianto s'intende: a) un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, un impianto di fabbricazione, un impianto di ritrattamento, un impianto di separazione isotopica o un impianto di deposito separato; b) qualsiasi luogo dove vengano normalmente utilizzate materie nucleari in quantitativi superiori ad un chilogrammo effettivo. J) Per variazione d'inventario s'intende un aumento o una diminuzione, espressi in partite, delle materie nucleari in un'area di bilancio materie; tale variazione comportera' uno dei seguenti movimenti: a) aumenti: i) importazione; ii) entrate dall'interno: entrate, nei territori degli Stati: da altre aree di bilancio materie; da una attivita' non salvaguardata (non pacifica); al punto iniziale delle salvaguardie; iii) produzione nucleare: produzione di materie fissili speciali in un reattore; iv) rimozione d'esenzione: riapplicazione delle salvaguardie a materie nucleari precedentemente esentate da tali salvaguardie in considerazione del loro uso o della loro quantita'. b) Diminuzioni: i) spedizioni interne: spedizioni, nei territori degli Stati, verso altre aree di bilancio materie o per una attivita' non soggetta a salvaguardia (non pacifica); iii) perdite nucleari: perdite di materie nucleari dovute alla loro trasformazione in elemento o elementi oppure isotopo o isotopi diversi, a seguito di reazioni nucleari; iv) scarti misurati: materie nucleari che sono state misurate o stimate in base a misure, e trattate in modo da renderle inidonee ad un ulteriore uso nucleare; v) residui conservati: materie nucleari prodotte in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, considerate per il momento irricuperabili ma immagazzinate; vi) esenzione: esecuzione delle materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie in considerazione del loro uso o quantita'; vii) altre perdite: per esempio perdite accidentali (cioe' perdite di materie nucleari involontarie e irricuperabili a seguito di un incidente di funzionamento) o furto. K) Per punto-chiave di misurazione s'intende un luogo dove le materie nucleari si presentano in forma tale da poter essere misurate per determinare il loro flusso o inventario. I punti-chiave di misurazione comprendono quindi, ma in modo non limitativo, le entrate e le uscite (compresi gli scarti misurati) e gli immagazzinamenti nelle aree di bilancio materie. L) Per anno-uomo di ispezione s'intende, agli effetti dell'articolo 80, 300 giornate-uomo di ispezione, intendendosi per giornata-uomo una giornata durante la quale un singolo ispettore ha accesso ad un impianto in qualsiasi momento per un massimo di 8 ore. M) Per area di bilancio materie s'intende un'area all'interno o all'esterno di un impianto per cui: a) la quantita' di materie nucleari puo' essere determinata per ciascun trasferimento all'interno o all'esterno dell'area di bilancio materie; b) l'inventario fisico delle materie nucleari puo' essere determinato, se necessario, per ciascuna area di bilancio materie conformemente a procedure specificate, in modo da poter stabilire il bilancio materie agli effetti delle salvaguardie dell'Agenzia. N) Per materie non contabilizzate s'intende la differenza fra l'inventario contabile e l'inventario fisico. O) Per materie nucleari s'intende qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale conformemente alle definizioni dell'articolo XX dello Statuto. Il termine "materia grezza" non sara' interpretato come applicabile ai minerali o loro residui. Qualsiasi decisione del Consiglio a norma dell'articolo XX dello Statuto che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, abbia per effetto di recare aggiunte alle materie considerate materie grezze o materie fissili speciali, avra' effetto ai fini del presente Accordo soltanto una volta accettata dalla Comunita' e dagli Stati. P) Per inventario fisico s'intende la somma di tutte le stime misurate o dedotte, ottenute secondo procedure specificate, delle quantita' di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento entro un'area di bilancio materie. Q) Per differenza mittente/destinatario si intende la differenza fra la quantita' di materie nucleari in una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantita' misurata presso l'area di bilancio materie di destinazione. R) Per dati fonte si intendono quei dati, registrati durante le misure o le tarature o utilizzati per ottenere rapporti empirici, che identificano le materie nucleari e costituiscono i dati della partita. I dati fonte possono comprendere, per esempio, il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell'elemento, la gravita' specifica, la concentrazione dell'elemento, i rapporti isotopici, i rapporti fra volume e letture dei manometri e i rapporti fra il plutonio prodotto e la potenza generata. S) Per punto strategico s'intende un luogo scelto durante l'esame delle informazioni descrittive dove, in condizioni normali e in combinazione con le informazioni provenienti dall'insieme di tutti i punti strategici, si ottengono e si verificano le informazioni necessarie e sufficienti per l'applicazione delle salvaguardie; un punto strategico puo' comprendere qualsiasi luogo dove vengono effettuate misure-chiave relative alla contabilita' bilancio materie e dove sono attuati provvedimenti di contenimento e di sorveglianza.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO Articolo 1 Il Presente Protocollo completa alcune disposizioni dell'Accordo e, in particolare, specifica le condizioni e i mezzi in base ai quali, nell'applicare le salvaguardie previste dallo Accordo, la cooperazione sara' attuata in modo da evitare duplicazioni delle attivita' di salvaguardia della Comunita'.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 La Comunita' raccogliera' le informazioni relative agli impianti e alle materie nucleari all'esterno degli impianti che devono essere comunicate all'Agenzia a norma dell'Accordo sulla base del questionario indicativo concordato, allegato agli Accordi Sussidiari.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 L'Agenzia e la Comunita' procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall'articolo 46 da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo articolo 48 dell'Accordo sara' compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunita'.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Nel fornire all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Comunita' trasmettera' anche informazioni sui metodi di ispezione che essa propone di usare e le proposte complete comprensive delle previsioni delle attivita' ispettive per le attivita' di ispezione ordinarie per i formulari allegati agli Accordi Sussidiari e relativi agli impianti e alle aree di bilancio materie all'esterno degli impianti:
Protocollo-art. 5
Articolo 5 La preparazione dei formulari allegati agli Accordi Sussidiari sara' effettuata congiuntamente dalla Comunita' e dall'Agenzia.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 La Comunita' raccogliera' i rapporti dagli esercenti, terra' una contabilita' centralizzata in base a tali rapporti e procedera' al controllo ed all'analisi tecnici e contabili delle informazioni ricevute.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Una volta espletati i compiti di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, la Comunita' compilera', su base mensile, i rapporti riguardanti le variazioni d'inventario e li presentera' all'Agenzia entro i termini specificati negli Accordi Sussidiari.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 La Comunita' trasmettera' inoltre all'Agenzia i rapporti sul bilancio materie e gli elenchi degli inventari fisici, con frequenza dipendente dalla frequenza di esecuzione di tali inventari secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Il modello e il formato dei rapporti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Protocollo, concordati fra l'Agenzia e la Comunita', saranno indicati negli Accordi Sussidiari.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Le attivita' di ispezione ordinarie svolte dalla Comunita' e dall'Agenzia agli effetti dello Accordo, comprese le ispezioni di cui all'articolo 84 dell'Accordo, saranno coordinate in conformita' delle disposizioni degli articoli da 11 a 23 del presente Protocollo.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'Accordo, nel determinare il numero, l'intensita', la durata, il calendario e le modalita' effettivi delle ispezioni dell'Agenzia nei confronti di ciascun impianto, sara' tenuto conto delle attivita' ispettive svolte dalla Comunita' nell'ambito del suo sistema multinazionale di salvaguardia in conformita' delle disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo-art. 12
Articolo 12 Le attivita' ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno stabilite usando i criteri dell'articolo 81 dell'Accordo. Detti criteri saranno applicati usando le norme e le modalita' fissate negli Accordi Sussidiari e che sono state usate per calcolare le attivita' ispettive negli esempi specifici allegati a tali Accordi. Queste norme e modalita' saranno rivedute periodicamente, in conformita' all'articolo 7 dell'Accordo, in modo da tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore delle salvaguardie e dell'esperienza acquisita.
Protocollo-art. 13
Articolo 13 Le attivita' ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate delle effettive attivita' ispettive da svolgere saranno determinate negli Accordi Sussidiari insieme con le appropriate descrizioni delle modalita' di verifica e la portata delle ispezioni che dovranno essere compiute da parte della Comunita' e dall'Agenzia. Queste attivita' ispettive rappresenteranno, in normali condizioni di esercizio e salvo il rispetto delle condizioni sottoriportate, l'attivita' massima ispettiva che sara' svolta presso l'impianto in virtu' dell'Accordo: a) validita' costante delle informazioni sulle salvaguardie della Comunita' menzionate all'articolo 32 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; b) validita' costante delle informazioni fornite all'Agenzia in conformita' dell'articolo 2 del presente Protocollo; c) regolare presentazione da parte della Comunita' dei rapporti previsti dagli articoli 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 69 dell'Accordo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; d) applicazione costante delle intese relative al coordinamento delle ispezioni di cui agli articoli da 10 a 23 del presente Protocollo, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari; e) espletamento da parte della Comunita' della sua attivita' ispettiva nei riguardi dell'impianto, secondo quanto specificato negli Accordi Sussidiari, a norma del presente articolo.
Protocollo-art. 14
Articolo 14 a) Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo, le ispezioni dell'Agenzia saranno effettuate simultaneamente con le attivita' di ispezione della Comunita'. Gli ispettori dell'Agenzia presenzieranno all'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunita'. b) Salvo quanto disposto dal paragrafo a), ogni qualvolta l'Agenzia e' in grado di conseguire gli scopi delle sue ispezioni ordinarie previsti dall'Accordo, gli ispettori dell'Agenzia applicheranno le disposizioni degli articoli 74 e 75 dell'Accordo mediante osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', a condizione tuttavia che: i) le attivita' di ispezione degli ispettori dell'Agenzia da svolgersi con modalita' diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione che sono svolte dagli ispettori della Comunita' e che sono prevedibili, siano specificate negli Accordi Sussidiari; ii) nel corso di un'ispezione, gli ispettori dell'Agenzia, qualora lo reputino essenziale ed urgente, possano svolgere attivita' di ispezione diverse dall'osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori della Comunita', se l'Agenzia non puo' conseguire altrimenti gli scopi delle sue ispezioni ordinarie e se sia stato impossibile prevedere tale circostanza.
Protocollo-art. 15
Articolo 15 Il programma generale e il calendario delle ispezioni della Comunita' previste dall'Accordo saranno fissati dalla Comunita' in cooperazione con l'Agenzia.
Protocollo-art. 16
Articolo 16 Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di talune delle ispezioni della Comunita' saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita' per ciascun tipo di impianto e, in quanto necessario, per i singoli impianti.
Protocollo-art. 17
Articolo 17 Al fine di dare all'Agenzia la possibilita' di decidere, in funzione delle esigenze in materia di campionamento statistico, in merito alla sua presenza ad una determinata ispezione della Comunita', la Comunita' fornira' preventivamente all'Agenzia un prospetto dei numeri, tipi e contenuto degli articoli da ispezionare, conformemente alle informazioni che l'esercente dell'impianto mette a disposizione della Comunita'.
Protocollo-art. 18
Articolo 18 Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario, per i singoli impianti, saranno concordate in anticipo dall'Agenzia e dalla Comunita', soprattutto per quanto riguarda: a) la determinazione delle tecniche per il prelievo aleatorio di campioni statistici; b) il controllo e l'identificazione dei campioni.
Protocollo-art. 19
Articolo 19 Le intese sul coordinamento per ciascun tipo di impianto specificate negli Accordi Sussidiari serviranno come base per le analoghe intese che saranno specificate nel formulario relativo a ciascun impianto.
Protocollo-art. 20
Articolo 20 I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formulari relativi ad ogni impianto a norma dell'articolo 19 del presente Protocollo, saranno, presi insieme da funzionari della Comunita' e dell'Agenzia a tal fine designati.
Protocollo-art. 21
Articolo 21 La Comunita' trasmettera' all'Agenzia i propri documenti di lavoro relativi a quelle ispezioni alle quali avranno presenziato gli ispettori dell'Agenzia ed i rapporti di ispezione riguardanti tutte le altre ispezioni della Comunita' eseguite a norma dell'Accordo.
Protocollo-art. 22
Articolo 22 I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse partite o articoli scelti in modo aleatorio come per la Comunita', e saranno prelevati insieme con i campioni destinati alla Comunita', a meno che per mantenere o ridurre al piu' basso livello praticamente possibile le attivita' ispettive dell'Agenzia si renda necessario un prelevamento indipendente di campioni da parte dell'Agenzia, secondo modalita' concordate in anticipo e specificate negli Accordi Sussidiari.
Protocollo-art. 23
Articolo 23 Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto e verificati ai fini delle salvaguardie saranno conformi a quelle citate a titolo indicativo negli Accordi Sussidiari. Se a norma dell'Accordo saranno considerate essenziali ulteriori attivita' relative agli inventari fisici, esse saranno discusse nel Comitato di collegamento previsto all'articolo 25 e concordate prima della loro applicazione.
Protocollo-art. 24
Articolo 24 Qualora l'Agenzia possa realizzare gli scopi delle sue ispezioni ad hoc previste dallo Accordo mediante l'osservazione delle attivita' di ispezione degli ispettori delle Comunita', essa si atterra' a tale procedura.
Protocollo-art. 25
Articolo 25 a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e del presente Protocollo, sara' istituito un Comitato di collegamento, composto di rappresentanti della Comunita' e dell'Agenzia. b) Il Comitato si riunira' almeno una volta all'anno: i) per esaminare, in particolar modo, l'esecuzione degli accordi di coordinamento previsti dal presente Protocollo, comprese le previsioni concordate relative all'attivita' ispettiva; ii) per esaminare lo sviluppo dei metodi e delle tecniche in materia di salvaguardie; iii) per considerare qualsiasi problema che gli venga sottoposto dalle riunioni periodiche di cui al paragrafo c). c) Il Comitato si riunira' periodicamente ad un livello inferiore per discutere, in particolare e per quanto necessario, nei confronti dei singoli impianti, l'esecuzione degli accordi di coordinamento di cui al presente Protocollo, compresi, alla luce degli sviluppi tecnici e di esercizio, l'aggiornamento delle precisioni concordate delle attivita' ispettive per quanto riguarda le variazioni della portata delle materie nucleari, i programmi di inventario ed esercizio dell'impianto, nonche' l'applicazione di procedure di ispezione in diversi tipi di attivita' di ispezione ordinaria e, in termini generali, le esigenze in materia di campionamento statistico. Qualsiasi questione che non potesse essere composta sara' sottoposta alle riunioni di cui al paragrafo b). d) Senza pregiudizio per le azioni urgenti che potrebbero rendersi necessarie a norma dell'Accordo, qualora si presentassero problemi nell'applicazione dell'articolo 13 del presente Protocollo, soprattutto qualora l'Agenzia considerasse che le condizioni ivi specificate non sono soddisfatte, il Comitato si riunira' al piu' presto possibile a livello adeguato per valutare la situazione e discutere i provvedimenti da adottare. Se un problema non potesse essere risolto, il Comitato potra' presentare alle Parti le proposte del caso, in particolare allo scopo di modificare le previsioni dell'attivita' ispettiva relativa alle attivita' ispettive ordinarie. e) Il Comitato elaborera', secondo le necessita', proposte per quanto riguarda i problemi che richiedono l'accordo delle Parti. FATTO a Bruxelles in due esemplari, il 5 aprile 1973, in lingua inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme)
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