LEGGE 7 giugno 1975, n. 477

Type Legge
Publication 1975-06-07
Ultimo aggiornamento 1975-09-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967); b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968); c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969); d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970); e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971); f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971); g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972); h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.

LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLICHE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", avendo ratificato la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, desiderando regolare le reciproche relazioni nel campo dei trasporti aerei civili, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. Per l'applicazione del presente accordo e a meno che il contesto non indichi altrimenti: a) il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; b) l'espressione "autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile" e nel caso della Jugoslavia la "Direction generale de l'aviation civile" e, in entrambi i casi, ogni altra persona od organizzazione autorizzata ad assicurare le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; c) l'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avra' designato mediante comunicazione scritta all'altra Parte contraente, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate nella detta comunicazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per motivi non commerciali" hanno rispettivamente il significato che viene loro conferito dagli articoli 2 e 96 della convenzione.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati con la denominazione di "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva, dopo l'adempimento delle disposizioni dell'articolo 3 del presente accordo. 2) Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, dei seguenti diritti: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; b) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali; e c) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di imbarcare o di sbarcare in traffico internazionale, viaggiatori, merci e posta provenienti o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un Paese terzo. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente, il diritto di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta in provenienza o a destinazione di un altro punto del territorio di questa Parte contraente. 4) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente relativi all'entrata o all'uscita dal proprio territorio di aeromobili o servizi aerei operati in servizio aereo internazionale o all'esercizio dei suddetti aeromobili o servizi aerei, durante la loro permanenza nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente. 5) Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese designate dovranno osservare i regolamenti internazionali e nazionali in vigore in base ai relativi AIP e NOTAM di aggiornamento. 6) Le leggi ed i regolamenti che regolano sul territorio di una Parte contraente l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi, delle spedizioni postali e delle merci, quali quelli riguardanti l'immigrazione, i passaporti, la dogana, la quarantena, saranno applicati ai passeggeri, agli equipaggi, alle spedizioni postali e alle merci trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, mentre questi ultimi si troveranno entro i confini di detto territorio. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle questioni che non sono regolate diversamente dal presente accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto, a mezzo delle autorita' aeronautiche, all'altra Parte contraente un'impresa al fine di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2) Al ricevimento della designazione, la Parte contraente deve, a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, accordare senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la prova soddisfacente che essa e' qualificata per soddisfare le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati all'esercizio dei trasporti aerei e all'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali. 4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare ad un'impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio dei suddetti diritti da parte di un'impresa, quando questa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo della detta impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5) L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' iniziare quando lo desideri l'esercizio dei servizi convenuti, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 9. 6) Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre le condizioni adeguate che essa riterra' necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra parte contraente non si uniformi alle leggi ed ai regolamenti della parte contraente che concede i diritti, oppure nel caso in cui la prima Parte contraente ritenga che risulti che le condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti, non sono state osservate. Tale azione non sara' esercitata che dopo consultazione fra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' luogo entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data della richiesta.

Accordo-art. 4

Articolo 4. I certificati di navigabilita'. I brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dell'altra Parte contraente durante il periodo della loro validita'. Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Accordo-art. 5

Articolo 5. a) Gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale, anche nel caso in cui fossero consumati o utilizzati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale. d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale. Uguale esenzione sara' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni ed alle provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. e) I materiali che beneficiano delle esenzioni dai diritti doganali e dagli altri diritti e tasse precedentemente indicati, non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati, a meno che non ne sia stata accordata la nazionalizzazione in conformita' delle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in questione resteranno sottoposti al controllo doganale. f) Le esenzioni previste ai precedenti commi, potranno essere subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che cio' pregiudichi i diritti rappresentativi di servizi resi.

Accordo-art. 6

Articolo 6. L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra' mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente un proprio ufficio di rappresentanza e di agenzia per l'esercizio dei servizi convenuti. Per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento di tale ufficio, l'impresa designata si uniformera' alle leggi in vigore nel Paese di cui non ha la nazionalita', con riserva del principio di reciprocita'. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti fisseranno fra loro e in base al principio di reciprocita' il numero delle persone che potranno essere impiegate in tali uffici.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede tutte le eccedenze, sulle spese, degli introiti percepiti sul territorio della prima Parte contraente nella moneta in cui sono stati acquisiti. Per quanto attiene agli introiti in moneta locale, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di trasferire alla propria sede, ai tassi di cambio ufficiali, tutte le eccedenze sulle spese, dei proventi acquisiti sul territorio prima parte Contraente, in base all'accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.

Accordo-art. 8

Articolo 8. 1) Le imprese designate dalle Parti contraenti per l'esercizio dei servizi convenuti, devono offrire una capacita' adeguata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili, del traffico aereo internazionale per tali servizi. 2) Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno sull'applicazione pratica dei principi enunciati al paragrafo precedente. 3) Gli accordi cosi' conclusi resteranno in vigore sino al momento in cui le autorita' aeronautiche avranno concordato delle nuove intese, sia direttamente, che con l'approvazione di quelle intervenute fra le imprese designate. 4) Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. 5) Le Parti contraenti ritengono che sarebbe auspicabile che le loro imprese designate collaborassero il piu' strettamente possibile durante l'esercizio dei servizi convenuti tra i loro territori, al fine di permettere il raggiungimento di risultati apprezzabili sul piano economico.

Accordo-art. 9

Articolo 9. 1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti, devono essere fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, ivi compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su una qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2) Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere, se possibile, fissate per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate e, ove ritenuto opportuno dopo consultazione con l'altra impresa che operi su tutta o parte delle rotte. Tale accordo deve essere raggiunto, per quanto possibile, mediante i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (I.A.T.A.). 3) Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Detto termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in tal senso. 4) In caso di dissenso fra le imprese designate per quanto concerne le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno, esse stesse, di fissarle di comune accordo. 5) Ove le autorita' aeronautiche non si accordino sull'applicazione di una qualsiasi tariffa che sia stata loro sottoposta in base a quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, in base a quanto e' previsto dal paragrafo 4, il dissenso deve essere risolto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11 del presente accordo. 6) a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'uno o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, a meno che non abbia a realizzarsi il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 11 del presente accordo. b) Le tariffe fissate in conformita' delle disposizioni del presente articolo, devono restare in vigore sino al momento in cui non siano state stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare alcune disposizioni del presente accordo, essa potra' chiedere delle consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. Ove le autorita' aeronautiche si accordino sulla modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.

Accordo-art. 11

Articolo 11. 1) Nel caso sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno sforzarsi, dapprima, di comporla mediante negoziati diretti. 2) Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione mediante negoziati diretti, esse potranno sottoporre la controversia a qualsiasi organismo perche' decida in merito; in mancanza di una intesa a tale riguardo, la controversia potra', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle due Parti contraenti ed il terzo designato dai due primi arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non viene designato, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra' essere pregato da una delle Parti contraenti di designare, a seconda dei casi, uno o due arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di uno Stato terzo ed assumera' le funzioni di presidente del tribunale arbitrale. 3) Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni decisione resa in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 4) Fintanto che una delle Parti contraenti o l'impresa designata da ciascuna Parte contraente non si uniformera' alla decisione resa in virtu' del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in virtu' del presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata da tale Parte contraente. 5) Ciascuna Parte contraente sopportera' le spese relative al proprio arbitro. Le spese occasionate dal procedimento arbitrale saranno divise in parti uguali fra le Parti contraenti.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, e tale convenzione entri in vigore per le due Parti contraenti, il presente accordo sara' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente alla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.). Nel caso in cui venga fatta una tale notifica, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale detta notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica di porre termine al presente accordo non venga ritirata prima della scadenza di tale periodo di comune accordo fra le Parti. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterra' ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I).

Accordo-art. 14

Articolo 14. Il presente accordo ed i suoi emendamenti saranno registrati presso il consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (O.A.C.I.).

Accordo-art. 15

Articolo 15 Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Belgrado. IN FEDE DI CHE, sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli FATTO a Roma, il 24 maggio 1967, in duplice esemplare in lingua francese. (Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO A) Rotte che saranno operate dalla impresa designata dal Governo della Repubblica italiana: 1) Italia-Belgrado e vv. 2) Italia-Zagabria e vv. 3) Italia-Dubrovnik e vv. B) Rotte che saranno operate dall'impresa designata dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: 1) Jugoslavia-Roma e vv. 2) Jugoslavia-Milano e vv. 3) Jugoslavia-Venezia e vv. C) Le due Parti contraenti si accordano inoltre, su basi di reciprocita', il diritto di sorvolare i propri territori rispettivi per i servizi che non sono previsti nel presente allegato a condizione che gli orari siano presentati almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'inizio dei servizi. D) Le due Parti contraenti convengono che i servizi delle rispettive imprese designate siano operati esclusivamente attraverso le vie aeree fissate dalle autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi.

Accordo-Memorandum

MEMORANDUM N. 1 1. L'impresa designata dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia avra' il diritto, sino al momento in cui l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana non avra' stabilito delle comunicazioni con la Jugoslavia, di operare le seguenti frequenze settimanali: Rotta 1 = 7 frequenze settimanali; Rotta 2 = 3 frequenze settimanali; Rotta 3 = 3 frequenze settimanali. 2. Quando l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana istituira' le suddette comunicazioni con la Jugoslavia, le frequenze e la capacita' offerte saranno divise al 50% tra le due imprese designate sull'asse Italia-Jugoslavia. Nel caso in cui una delle imprese non sia in grado di offrire il 50% delle frequenze e della capacita' che le sono state assegnate, l'altra impresa avra' il diritto di offrire le frequenze e la capacita' che non sono state operate dalla prima impresa, tuttavia quest'ultima potra' esercitare di nuovo tutti questi diritti riguardanti capacita' e frequenze nel corso della stagione successiva. 3. Ogni successivo aumento di capacita' e di frequenza dovra' essere convenuto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e sottoposto all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche, oppure direttamente fra le autorita' aeronautiche dei due Paesi. 4. Nel corso delle conversazioni aventi per scopo la stipulazione dell'accordo aereo tra i due Paesi, e' stato sollevato il problema della quinta liberta' oltre i rispettivi territori dei due Paesi. Le due delegazioni si sono trovate d'accordo sul fatto che tale problema potra' essere preso in considerazione ad una data ulteriore quando i programmi delle due imprese designate prevederanno dei servizi oltre i rispettivi territori. 5. E' stato convenuto fra le due delegazioni che i servizi previsti nell'allegato dell'accordo aereo, entreranno in vigore a titolo provvisorio. Roma, 24 maggio 1967 (Seguono le firme). -------------------------------------------------- MEMORANDUM N. 2 Nel corso dei negoziati intesi alla stipulazione dell'accordo aereo tra l'Italia e la Jugoslavia, firmato oggi, le delegazioni dei due Paesi si sono occupate dei problemi riguardanti la doppia imposizione fiscale sui redditi derivanti dalla navigazione aerea. Avendo constatato che e' difficile includere nell'accordo un articolo inteso al regolamento di questa materia, poiche' il problema presenta degli aspetti che devono essere ulteriormente studiati, le due delegazioni si sono trovate concordi sull'opportunita' che tale materia sia regolata (conformemente alle valutazioni delle competenti autorita' fiscali dei due Paesi) da un altro accordo che verra' concluso per i normali canali diplomatici. Le delegazioni si sono impegnate a sollecitare le iniziative atte ad accelerare il piu' possibile la conclusione del suddetto accordo. Roma, 24 maggio 1967 (Seguono le firme). ------------------------------------------- MEMORANDUM N. 3 Nel corso delle conversazioni tendenti alla conclusione dell'accordo aereo tra l'Italia e la Jugoslavia, il problema concernente i voli non regolari e' stato esaminato dalle due delegazioni che si sono accordate come segue: a) La domanda per i voli non regolari effettuati con qualsiasi tipo di aereo, dovra' essere sottoposta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente tre giorni lavorativi prima quando si tratti di voli isolati. b) Per quanto riguarda i voli in serie (piu' di quattro voli) effettuati con qualsiasi tipo di aeromobile, la domanda dovra' essere presentata alle autorita' aeronautiche competenti, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del primo volo. c) I termini sopra citati potranno essere ridotti in casi urgenti con il consenso particolare delle rispettive autorita' aeronautiche. d) Tutti i voli di cui al presente memorandum non dovranno essere pubblicizzati o inseriti negli orari delle imprese, ne' dovranno presentare le caratteristiche dei voli regolari. e) Le due Parti contraenti convengono che anche i servizi non regolari saranno effettuati esclusivamente attraverso le vie aeree fissate dalle autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi. Nell'esercizio di tali servizi le imprese dovranno osservare i regolamenti internazionali e nazionali in vigore in base agli AIP e NOTAM di aggiornamento relativi. f) Le due delegazioni si sono inoltre trovate d'accordo affinche' per quanto concerne i voli non regolari, siano stipulate delle intese tra le compagnie delle due Parti contraenti per una divisione paritetica del traffico in questione. Roma, 24 maggio 1967 (Seguono le firme).

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO In occasione dei negoziati tra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernenti i trasporti aerei, si e' discussa la questione delle vie aeree tra i due Paesi. La delegazione della Jugoslavia ha espresso il desiderio di istituire le seguenti vie aeree: G 23 (tronco di rotta Split-FIR Jugoslavia/Italia); Split (punto ad ovest)-Vieste-Roma; Split-Pescara; Dubrovnik-Vieste-Roma; Dubrovnik-Bari. La delegazione dell'Italia ha espresso il desiderio di istituire la seguente via aerea: Bistrica-Rijeka-Ancona. La delegazione della Jugoslavia ha dichiarato che il tronco di rotta Split-FIR Jugoslavia/Italia sara' istituito secondo la procedura abituale; di conseguenza il tronco di rotta Split-Isola di Jabuka-FIR Jugoslavia/Italia attualmente esistente sara' annullato. Per quanto attiene all'istituzione del tronco di rotta Dubrovnik-Vieste, la delegazione dell'Italia attendera' la comunicazione ufficiale della Jugoslavia. A tale proposito, la delegazione della Jugoslavia ha chiesto che nel momento in cui sara' istituita la rotta Dubrovnik-Vieste i suoi aeromobili siano autorizzati a procedere da Vieste a Roma via Teano. La delegazione italiana ha dichiarato che l'utilizzazione della rotta Vieste-Teano non e' possibile; d'altra parte, le autorita' competenti italiane adotteranno le misure necessarie all'istituzione della rotta Vieste-Roma, entro un termine ragionevole. La delegazione italiana ha indicato, che per la via aerea Split-Pescara il punto di ingresso a Pescara non e' accettabile perche', fino a questo momento, la posizione italiana a tale riguardo non e' cambiata. In compenso, essa ha dichiarato che le autorita' competenti studieranno la proposta jugoslava concernente la via aerea Split (punto ad ovest)-Vieste. Per quanto attiene alla possibilita' di utilizzare la rotta piu' breve tra Dubrovnik e Bari, la delegazione italiana ha indicato che sara' possibile procedere via B9A con l'autorizzazione dell'organo di controllo della circolazione aerea competente. La delegazione jugoslava ha dichiarato che fra qualche settimana sara' istituita una via aerea fra Bistrica e Pula. Per quanto riguarda il tronco di rotta da Pula (in futuro Rijeka) ad Ancona, le autorita' competenti jugoslave studieranno la possibilita' della sua istituzione e informeranno, il piu' presto possibile, le autorita' competenti italiane della decisione presa. Roma, 24 maggio 1967 (Seguono le firme).

Accord

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO Desiderosi di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio e di continuare, nel modo piu' ampio possibile, la cooperazione internazionale in questo settore; Desiderosi di applicare a questi trasporti i principi e le disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo in vista dell'istituzione dei servizi aerei civili internazionali elencati nell'unito allegato.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1) Per "territorio" s'intende quanto e' definito all'articolo 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale; 2) Per "autorita' aeronautica" s'intende: per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile; per quanto riguarda la Repubblica della Costa d'Avorio, il Ministero incaricato dei trasporti aerei; oppure, per quanto riguarda le due Parti, ogni persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate da dette autorita'. 3) Per "compagnia designata" s'intende la compagnia aerea che le autorita' aeronautiche di una Parte contraente avranno nominatamente designata come strumento da loro scelto per esercitare i diritti di traffico previsti dal presente accordo e che sara' stata accettata dall'altra Parte contraente in conformita' con le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 qui di seguito.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1) Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata da una Parte contraente nonche' i loro equipaggiamenti normali, le loro riserve di carburanti e di lubrificanti, le loro provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da qualunque diritto doganale, spese di ispezione e altri diritti o tasse simili a condizione che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino alla loro riesportazione. 2) Saranno inoltre esonerati dagli stessi diritti o tasse, fatta eccezione per i canoni o le tasse dovute per servizi resi: a) le provviste di bordo di qualunque origine prese sul territorio di una Parte contraente nei limiti e alle condizioni fissate dalle autorita' di detta Parte contraente e imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente; b) i pezzi di ricambio introdotti nel territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente; c) i carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili utilizzati nel servizio aereo internazionale dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente anche qualora tali rifornimenti debbano essere utilizzati durante il percorso effettuato al di sopra del territorio della Parte contraente sul quale essi siano stati imbarcati. 3) Gli equipaggiamenti normali di bordo, nonche' i materiali e gli approvvigionamenti che si trovano a bordo degli aeromobili di una Parte contraente potranno essere scaricati sul territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle autorita' doganali di tale territorio. In tal caso, potranno essere posti sotto il controllo di dette autorita' finche' non saranno riesportati o non saranno oggetto di una dichiarazione doganale in vista del loro consumo.

Accordo-art. 4

Articolo 4. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scadute, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere la validita', per il sorvolo del suo territorio, dei brevetti di attitudine e delle licenze rilasciate ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente.

Accordo-art. 5

Articolo 5. 1) Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'entrata e all'uscita dal suo territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e alla navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza sul suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea dell'altra Parte contraente. 2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano, sul suo territorio, l'entrata o l'uscita degli aeromobili, dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci, quali quelli che si applicano all'entrata, alle formalita' di autorizzazione, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane e alla quarantena, dovranno essere osservati da tali passeggeri, equipaggi o merci sia direttamente, sia tramite terzi, all'arrivo, alla partenza e durante la loro permanenza sul territorio di tale Parte contraente.

Accordo-art. 6

Articolo 6. 1) Ciascuna Parte contraente potra' richiedere, in qualunque momento, che le autorita' competenti delle due Parti contraenti si consultino per quanto riguarda l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo. 2) Tale consultazione avra' luogo entro sessanta giorni (60) dalla data del ricevimento della richiesta. 3) Le modifiche che le due Parti avranno deciso di apportare a tale accordo entreranno in vigore dopo l'avvenuta conferma mediante scambio di note per via diplomatica.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Ciascuna Parte contraente potra' notificare, in qualunque momento, all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della fine di questo periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che dovrebbe ricevere tale notifica non accusasse ricevuta, tale notifica sara' considerata come ricevuta quindici (15) giorni dopo il suo ricevimento presso la sede dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale.

Accordo-art. 8

Articolo 8. 1) Qualora una controversia riguardo all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo non abbia potuto essere definita in conformita' con le disposizioni dell'articolo 6, o fra le autorita' aeronautiche o tra i Governi delle Parti contraenti, sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale. 2) Questo tribunale sara' composto da tre membri. Ciascuno dei due Governi designera' un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo sulla nomina di un cittadino di uno Stato terzo quale presidente. Se entro due mesi dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la definizione arbitrale della controversia i due arbitri non saranno stati designati, o se durante il mese seguente gli arbitri non si saranno messi d'accordo sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potra' domandare al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3) Il tribunale arbitrale decide, se non riesce a definire bonariamente la controversia, a maggioranza di voti. Se le Parti contraenti non decidono altrimenti, il tribunale stesso fissa i suoi principi di procedura e stabilisce la sua sede. 4) Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che saranno emanati nel corso della procedura, nonche' alla decisione arbitrale, quest'ultima essendo in ogni caso considerata come definitiva. 5) Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', finche' perdurera' tale trasgressione, limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa accordati in virtu' del presente accordo alla Parte contraente inadempiente. 6) Ciascuna Parte contraente sopportera' le spese per l'attivita' del proprio arbitro e per meta' quelle dovute per il compenso al presidente designato.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica della Costa d'Avorio e reciprocamente, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire dalla compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti i servizi aerei specificati nella tabella delle rotte di cui all'allegato del presente accordo. Tali servizi saranno indicati qui di seguito con il termine "servizi concordati".

Accordo-art. 10

Articolo 10. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di segnalare per iscritto all'altra Parte contraente la compagnia aerea che esercitera' i servizi concordati sulle rotte indicate. Dal momento del ricevimento di detta designazione, l'altra Parte contraente dovra', con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e di quelle dell'articolo 11 del presente accordo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata le adeguate autorizzazioni di esercizio. Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti potranno pretendere che la compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte, nel settore dell'esercizio dei servizi aerei internazionali, dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da dette autorita', in conformita' con le disposizioni della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Accordo-art. 11

Articolo 11. 1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non concedere le autorizzazioni d'esercizio previste al secondo comma dell'articolo 10 qualora detta Parte contraente non sia convinta che una parte sostanziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartenga alla Parte contraente che l'ha designata o a cittadini di quest'ultima. 2) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati all'articolo 9 del presente accordo qualora: a) essa non sia convinta che una parte essenziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartenga alla Parte contraente che l'ha designata o a cittadini di quest'ultima, o b) questa compagnia aerea non si sia conformata alle leggi e regolamenti della Parte contraente che ha concesso tali diritti, o c) questa compagnia aerea non gestisca conformemente alle condizioni prescritte dal presente accordo. 3) Tale diritto potra' essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte contraente, come previsto dall'articolo 6, a meno che tale revoca o sospensione non sia necessaria per evitare nuove infrazioni a dette leggi e regolamenti. In caso che tale consultazione fallisca, si ricorrera' all'arbitrato, in conformita' con l'articolo 8.

Accordo-art. 12

Articolo 12. La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica italiana in conformita' con il presente accordo, beneficera', nel territorio della Costa d'Avorio, del diritto di sbarcare ed imbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci negli scali e sulle rotte italiane elencate nell'unito allegato. La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in conformita' con il presente accordo, beneficera', sul territorio italiano, del diritto di sbarcare ed imbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci negli scali e sulle rotte della Costa d'Avorio elencate nell'unito allegato. Inoltre la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; b) effettuare degli scali sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali.

Accordo-art. 13

Articolo 13. In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale che prevede la creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio, il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio accetta che il Governo della Repubblica italiana, in conformita' con gli articoli 4 e 2 e con gli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dalla Costa d'Avorio a Yaounde' il 28 marzo 1961, si riservi il diritto di designare la Societa' Air Afrique come strumento scelto dalla Repubblica della Costa d'Avorio per l'esercizio dei servizi concordati.

Accordo-art. 14

Articolo 14. 1) L'esercizio dei servizi concordati tra il territorio della Costa d'Avorio e il territorio italiano o viceversa, servizi che figurano nella tabella allegata al presente accordo, costituisce, per i due Paesi, un diritto fondamentale. 2) Le due Parti contraenti sono d'accordo nel fare applicare il principio di uguaglianza e di reciprocita' in tutti i settori relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente accordo. Alle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti sara' assicurato un trattamento giusto ed equo, esse dovranno beneficiare di uguali possibilita' e diritti e rispettare il principio di un'uguale ripartizione delle capacita' da offrire per l'esercizio dei servizi concordati. 3) Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i loro reciproci interessi in modo da non danneggiare indebitamente i loro rispettivi servizi.

Accordo-art. 15

Articolo 15. 1) Su ciascuna rotta che figura nell'allegato del presente accordo, i servizi concordati avranno come obiettivo principale la messa a disposizione, a un coefficiente di utilizzazione considerato ragionevole, di una capacita' adeguata alle esigenze normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale proveniente da o diretto verso il territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia aerea che esercisce tali servizi. 2) La compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti potra' soddisfare, nei limiti della capacita' globale prevista nel primo comma del presente articolo, le esigenze del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente tenendo conto dei servizi locali e regionali. 3) Per soddisfare le esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo su queste stesse rotte, le compagnie aeree designate dovranno decidere tra loro le misure adeguate in vista di soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorita' aeronautiche dei loro rispettivi Paesi, che si consulteranno se esse lo riterranno utile. 4) Nel caso in cui la compagnia designata da una delle Parti contraenti non utilizzasse su una o piu' rotte tutta o parte della capacita' di trasporto che puo' offrire tenendo conto dei suoi diritti, essa potra' trasferire per un periodo determinato alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente tutta o parte di detta capacita' di trasporto. La compagnia aerea designata che avra' trasferito tutti o parte dei suoi diritti potra' ritornarne in possesso alla scadenza di detto periodo.

Accordo-art. 16

Articolo 16. 1) Le compagnie aeree designate segnaleranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'esercizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aerei utilizzati e gli orari previsti. La stessa regola sara' valida per i cambiamenti successivi. 2) Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si scambieranno, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe riguardanti il volume del traffico sui servizi concordati, secondo i punti di imbarco o di sbarco e, per quanto possibile, (eventualmente) secondo i punti di partenza e di destinazione.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Le due Parti contraenti hanno convenuto di consultarsi tutte le volte che sara' necessario al fine di coordinare i loro rispettivi servizi aerei.

Accordo-art. 18

Articolo 18. 1) Le tariffe da applicare ai servizi concordati che fanno servizio sulle rotte della Costa d'Avorio e dell'Italia che figurano nell'allegato del presente accordo saranno fissate, per quanto possibile, di comune accordo dalle compagnie designate. Tali compagnie si metteranno direttamente d'accordo, dopo aver consultato, se del caso, le compagnie aeree dei Paesi terzi che utilizzano tutti o parte di questi stessi percorsi. Tale accordo sara' fatto sulla base dei sistemi adottati, in materia di tariffe, dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (I.A.T.A.). Le tariffe da applicare ai servizi concordati dovranno essere fissate a dei tassi ragionevoli tenendo in debito conto tutti i fattori ad esse connessi, ivi compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di confort), e, se necessario, le tariffe applicate da altre compagnie aeree per una qualsiasi frazione della rotta specificata. 2) Le tariffe cosi' fissate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente entro trenta (30) giorni dalla data prevista per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto in casi particolari in seguito ad accordo tra le autorita'. 3) Se le compagnie aeree designate non riuscissero a mettersi d'accordo sulla fissazione di una tariffa, in conformita' con le disposizioni del precedente comma 1), o se una delle Parti contraenti non fosse d'accordo su una tariffa che le e' stata sottoposta in conformita' con le disposizioni del precedente comma 2), le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti faranno tutto il possibile al fine di raggiungere un accordo soddisfacente. In ultima istanza, si fara' ricorso all'arbitrato previsto dall'articolo 8 del presente accordo. Finche' la sentenza arbitrale non sara' stata emessa, la Parte contraente che avra' denunciato il suo disaccordo, avra' il diritto di esigere dall'altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.

Accordo-art. 19

Articolo 19. Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede i profitti ottenuti nel territorio della prima Parte contraente nella moneta con cui sono stati guadagnati. Per quanto riguarda i profitti realizzati in moneta locale, ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire nella sua sede, in divise convertibili al tasso di cambio ufficiale sulla base del dollaro USA, i profitti ottenuti nel territorio della prima Parte contraente.

Accordo-art. 20

Articolo 20. Il presente accordo ed il suo allegato saranno trasmessi all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale per la loro registrazione.

Accordo-art. 21

Articolo 21. Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l'un l'altra l'avvenuto adempimento delle previste formalita' costituzionali. FATTO ad Abidjan il 19 febbraio 1968 in duplice copia nella lingua francese. (Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO TABELLA DELLE ROTTE I. Rotte della Costa d'Avorio Punti nella Costa d'Avorio, Roma, Parigi e viceversa. II. Rotte italiane Punti in Italia, Accra, Abidjan e viceversa. III. Frequenze Un volo a settimana in ciascuno dei due sensi. IV. Capacita' 1) Per la Costa d'Avorio a) Costa d'Avorio-Roma (50 passeggeri per volo non cumulabili); b) Roma-Costa d'Avorio (50 passeggeri per volo non cumulabili). 2) Per l'Italia a) Italia-Abidjan (50 passeggeri per volo non cumulabili); b) Abidjan-Italia (50 passeggeri per volo non cumulabili). Note: 1) Le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti avranno la facolta' di omettere degli scali sui servizi concordati. 2) E' stato convenuto tuttavia che il numero delle frequenze ed il contingente indicati potranno essere aumentati secondo le necessita' del traffico e che le compagnie aeree potranno, su richiesta di una di esse, consultarsi a tale scopo dopo un anno di esercizio. Gli aumenti di frequenze o di contingente concordati dalle compagnie dovranno essere sottoposti all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche. Abidjan, 19 febbraio 1968 A S.E. Vincenzo BOLASCO Ambasciatore della Repubblica italiana ABIDJAN ---------------------------------------- Signor ambasciatore, facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi, firmato il 19 febbraio 1968 ed all'allegato del suddetto accordo, ho l'onore di proporle che per l'applicazione delle disposizioni relative ai contingenti indicati al paragrafo IV-1-a) e b) e IV-2-a) e b) l'aviolinea designata da ogni Parte contraente avra' il diritto di trasportare un totale di 100 passeggeri per ogni viaggio, andata e ritorno, tra l'Italia e la Costa d'Avorio. La prego di voler confermare che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire la rinnovata espressione della mia massima stima. A. KACOU Abidjan, 19 febbraio 1968 Al Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica della Costa d'Avorio ABIDJAN ---------------------------------------------- Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna cosi' concepita: "Signor ambasciatore, facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi, firmato il 19 febbraio 1968 ed all'allegato del suddetto accordo, ho l'onore di proporLe che per l'applicazione delle disposizioni relative ai contingenti indicati al paragrafo IV-1-a) e b) e IV-2-a) e b) l'aviolinea designata da ogni Parte contraente avra' il diritto di trasportare un totale di 100 passeggeri per ogni viaggio, andata e ritorno, tra l'Italia e la Costa d'Avorio. La prego di voler confermare che il Governo italiano e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire la rinnovata espressione della mia massima stima". Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano concorda sul contenuto della lettera succitata e La prego di gradire l'espressione della mia massima stima. Vincenzo BOLASCO Abidjan, 19 febbraio 1968 Al Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica della Costa d'Avorio ABIDJAN ------------------------------------- Signor Ministro, facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi firmato il 19 febbraio 1968, ho l'onore di proporLe che per quanto riguarda la rotta italiana specificata nell'allegato all'accordo, lo scalo di Accra possa essere servito sia come scalo intermedio che come scalo "oltre". In quest'ultimo caso non verra' fissato alcun contingente. Ma quando Accra sara' utilizzata come scalo intermedio i contingenti saranno i seguenti: Abidjan-Accra: 50 passeggeri per volo non cumulabili. Accra-Abidjan: 50 passeggeri per volo non cumulabili. Ho l'onore di proporLe inoltre, in previsione delle esigenze operative dell'azienda italiana designata, che sia anche in futuro consentito l'uso della rotta qui di seguito indicata: Punti in Italia-Abidjan-Monrovia e viceversa (senza determinazione di contingenti tra Abidjan e Monrovia) al posto della rotta italiana designata nell'allegato all'accordo aereo Italia-Costa d'Avorio. La prego, signor Ministro, di volermi confermare che il Governo della Costa d'Avorio e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire l'espressione della mia massima considerazione. Vincenzo BOLASCO Abidjan, 19 febbraio 1968 A S.E. Vincenzo BOLASCO Ambasciatore della Repubblica italiana ABIDJAN ----------------------------- Signor ambasciatore, con lettera in data odierna, Lei mi ha comunicato quanto segue: "Signor Ministro, facendo riferimento all'accordo aereo tra i nostri due Paesi firmato il 19 febbraio 1968, ho l'onore di proporLe che per quanto riguarda la rotta italiana specificata nell'allegato all'accordo, lo scalo di Accra possa essere servito sia come scalo intermedio che come scalo "oltre". In quest'ultimo caso non verra' fissato alcun contingente. Ma quando Accra sara' utilizzata come scalo intermedio i contingenti saranno i seguenti: Abidjan-Accra: 50 passeggeri per volo non cumulabili. Accra-Abidjan: 50 passeggeri per volo non cumulabili. Ho l'onore di proporLe inoltre, in previsione delle esigenze operative dell'azienda italiana designata, che sia anche in futuro consentito l'uso della rotta qui di seguito indicata: Punti in Italia-Abidjan-Monrovia e viceversa (senza determinazione di contingenti tra Abidjan e Monrovia) al posto della rotta italiana designata nell'allegato all'accordo aereo Italia-Costa d'Avorio. La prego, signor Ministro, di volermi confermare che il Governo della Costa d'Avorio e' d'accordo sul contenuto della presente lettera e di gradire l'espressione della mia massima considerazione". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Costa d'Avorio concorda su quanto precede. Voglia gradire, signor ambasciatore, l'assicurazione della mia massima stima. A. KACOU

Accordo-Memorandum

MEMORANDUM RELATIVO ALL'ACCORDO AEREO TRA L'ITALIA E LA COSTA D'AVORIO 1) Per quanto concerne la questione del contingente di passeggeri fissati dall'accordo aereo e dai documenti ad esso relativi, le due Parti concordano che le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili fintantoche' l'accordo di pool sara' in vigore tra le due aviolinee designate. 2) Nel caso che tale collaborazione fosse sospesa e per un periodo provvisorio di sei mesi e/o fino a che venga stipulato un nuovo accordo tra le aviolinee designate, si e' convenuto che entrambe le aviolinee designate avranno il diritto di trasportare ogni settimana sulle rotte approvate un numero di passeggeri corrispondente alla media settimanale dell'anno precedente ed in ogni caso non inferiore al contingente suddetto. Abidjan, 19 febbraio 1968 (Seguono le firme).

Agreement

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo. ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE D'ora innanzi indicate quali Parti contraenti; Essendo parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e Desiderando concludere un accordo al fine di istituire ed operare servizi aerei tra ed "oltre" i territori dell'Italia e delle Filippine, Convengono quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti: a) l'espressione "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale aviazione civile e/od ogni altra persona o ente autorizzato a svolgere ogni funzione esercitata attualmente dal detto Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale aviazione civile o funzioni analoghe, e, nel caso della Repubblica delle Filippine, il Civil Aeronautics Board e/od ogni persona o ente autorizzato a svolgere ogni funzione esercitata attualmente dal detto Civil Aeronautics Board o funzioni analoghe; b) l'espressione "impresa designata" significa una impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' dell'articolo III del presente accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo. c) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato significa le zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti, sotto la sovranita', vassallaggio, protettorato, amministrazione fiduciaria o amministrazione di tale Stato; d) il termine "la convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni allegato adottato in base all'articolo 90 della convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94; e) le espressioni "servizi aerei", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito nell'articolo 96 della convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei specificati nell'allegato al presente accordo. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'operare i servizi convenuti su una rotta specificata, dei seguenti privilegi: a) di volare senza effettuare scali al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente; b) di fare scali in detto territorio per scopi non di traffico; e c) di fare scali nel detto territorio nei punti di tale rotta specificati nell'allegato del presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati agli altri punti cosi' specificati. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta trasportati contro pagamento o sotto forma di noleggio e destinati ad un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente.

Accordo-art. III

Articolo III. 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate; 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovra', subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse normalmente e ragionevolmente applicati, in modo non incompatibile con le disposizioni della convenzione per l'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa e di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio, da parte di un'impresa, dei diritti anzidetti, nei casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VII del presente accordo, ed ai poteri legittimi delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti, in ogni momento, dopo che le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano state osservate, l'impresa designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti. 6. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di sospendere all'impresa designata, l'esercizio dei diritti specificati nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre le condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio, da parte di tale impresa, di detti diritti in ogni caso in cui l'impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte contraente che concede quei diritti o manchi di operare in conformita' delle condizioni prescritte dal presente accordo: a meno che non sia necessario, allo scopo di evitare ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, di sospendere immediatamente od imporre delle condizioni, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Accordo-art. IV

Articolo IV. 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalla impresa designata di ciascuna Parte contraente, nonche' le loro normali dotazioni di bordo, le scorte di carburanti e di lubrificanti, e le provviste di bordo (inclusi i cibi, le bevande e i tabacchi) di tali aeromobili, sono esenti da ogni dazio doganale, spese di ispezione ed altri diritti o tasse nel territorio dell'altra Parte contraente, anche se tali provviste vengono utilizzate o consumate in voli al di sopra di tale territorio. Le merci cosi' esentate possono essere scaricate soltanto con l'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente. 2. Sono anche esenti dagli stessi diritti doganali, spese di ispezione ed altri diritti o tasse: a) le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo e le provviste imbarcate nel territorio di ciascuna Parte contraente, entro i limiti fissati dalle autorita' di detta Parte contraente, e intese unicamente ad essere utilizzate a bordo di aeromobili impegnati in un servizio aereo internazionale dell'altra Parte contraente; b) i carburanti e gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le normali dotazioni di bordo introdotti nel territorio di ciascuna Parte contraente ed intesi ad essere unicamente utilizzati dagli aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente; c) i carburanti e i lubrificanti presi a bordo nel territorio di ciascuna Parte contraente e destinati al rifornimento di aerei impiegati in servizi aerei internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente, anche quando tali rifornimenti devono essere utilizzati solo in una parte del viaggio compiuto sopra tale territorio. 3. I materiali che beneficiano delle esenzioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai summenzionati servizi aerei internazionali. Nel caso in cui tali materiali non possano essere usati o consumati, essi devono essere riesportati, a meno che non venga loro concesso l'ingresso sul mercato della Parte contraente interessata, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel territorio di tale Parte contraente. In attesa del loro uso o diversa destinazione, detti materiali devono rimanere sotto controllo e supervisione doganale. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente applicate nel territorio della Parte contraente che concede le esenzioni e non vanno riferite ai diritti percepiti per i servizi resi.

Accordo-art. V

Articolo V. Ciascuna impresa designata e' autorizzata su basi di reciprocita' a mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il proprio personale amministrativo e tecnico, ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti, senza pregiudizio dei regolamenti interni delle rispettive Parti contraenti.

Accordo-art. VI

Articolo VI. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere all'altra Parte il libero trasferimento, in dollari USA al tasso di cambio sul mercato ufficiale al momento della rimessa, degli introiti in eccedenza sulle spese sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, bagaglio, posta e merci, effettuato dall'impresa designata dall'altra Parte. Nel caso il sistema di pagamenti tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, sara' applicato detto accordo.

Accordo-art. VII

Articolo VII. 1. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente relativi all'arrivo o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o nell'esercizio e nella navigazione di tali aeromobili mentre si trovano entro il proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, e saranno osservati da tali aeromobili all'arrivo e alla partenza o mentre si trovano nel territorio della prima Parte. 2. Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente circa l'accesso al proprio territorio o la partenza da esso di passeggeri, equipaggi, o carico di aeromobili, quali i regolamenti relativi all'arrivo, al permesso di ingresso, all'immigrazione, ai passaporti, alle formalita' doganali e alla quarantena devono essere osservate all'arrivo o alla partenza da, o mentre sono nel territorio della prima Parte.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. 1. Le tariffe che l'impresa designata di una Parte contraente deve applicare per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte contraente devono essere stabilite in misura ragionevole tenendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate dalle altre imprese. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, tra le imprese designate interessate di entrambe le Parti contraenti, in consultazione, ove ritenuto opportuno, con altre imprese operanti sull'intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale. 3. Le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le dette autorita' concordano in tal senso. 4. Se le imprese designate non concordano su di una di tali tariffe o se per qualche altra ragione una tariffa non puo' essere fissata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, o se durante i primi quindici giorni del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 3 del presente articolo una Parte contraente notifica all'altra Parte contraente di non essere soddisfatta in merito ad una qualunque delle tariffe concordate in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa con un accordo fra loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nella approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse in base al paragrafo 3 del presente articolo e sulla determinazione di una qualsiasi tariffa in base al paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna tariffa puo' entrare in vigore se non ha ottenuto l'approvazione di entrambe le autorita' aeronautiche. 7. Le tariffe stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non siano state fissate delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. IX

Articolo IX. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno fra loro con spirito di stretta cooperazione, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.

Accordo-art. X

Articolo X. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una Parte contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente al fine dell'esercizio delle rotte convenute e dei servizi di cui all'allegato al presente accordo. Ciascuna Parte contraente si riserva, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di riconoscere i brevetti di attitudine e le licenze concessi ai propri cittadini o resi validi da un altro Stato.

Accordo-art. XI

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