LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11
ARTICOLO 26. Il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione si applica esclusivamente ai proventi d'esportazione relativi a ciascuno dei seguenti anni di calendario: 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 19 del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonche' i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28. Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e degli Stati ACP, previsto all'articolo 17 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29. La Commissione trasmette agli Stati membri le relazioni sull'utilizzazione dei fondi, inviatele annualmente dagli Stati ACP. Essa elabora una, volta all'anno una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema, esponendo in particolare l'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero. Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30. Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza, qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 3. Alla Commissione e' dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui allo articolo 18, paragrafo 4. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32. 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 16.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33. Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per la esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della Convenzione.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34. Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. FATTO a Bruxelles, addi' undici luglio millenovecentosettantacinque. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie VAN DER MEULEN Pa Kongeriget Danmarks vegne ERSBOLL Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland LEBSANFT Pour le Gouvernament de la Republique Francaise CAZIMAJOU For the Government of Ireland DILLON Per il Governo della Repubblica italiana BOMBASSEI DE VETTOR Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg DONDELINGER Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden KORTHALS ALTES For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland PALLISER Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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