LEGGE 13 aprile 1977, n. 146
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, è sostituita dalla seguente: (Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia). Grado Numero Capitano (a) .................................................. 1 Tenenti o sottotenenti (a) .................................... 4 Marescialli maggiori .......................................... 4 Marescialli ordinari .......................................... 10 Brigadieri o vicebrigadieri (b) ............................... 51 Militari di truppa ............................................ 530 --- Totale ............................. 600 (a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento. (b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)