LEGGE 27 maggio 1977, n. 282
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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