LEGGE 9 giugno 1977, n. 358
Articolo III 1. Quando il programma comprende una fase di definizione di progetto, gli Stati partecipanti procedono, al termine di essa, a una nuova valutazione del costo del programma. Se da questa nuova valutazione risulta che l'ammontare dell'onere finanziario indicativo di cui all'articolo I viene superato di oltre il 20 per cento, ogni Stato partecipante puo' ritirarsi dal programma. Gli Stati partecipanti chi intendono nondimeno proseguirne l'esecuzione si consultano e stabiliscono le modalita' della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio che adotta, quando e' il caso, tutte le disposizioni necessarie. 2. Durante ciascuna delle fasi definite nella dichiarazione, il Consiglio approva, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti, i bilanci annuali entro i limiti dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali considerati. 3. Il Consiglio stabilisce una procedura atta a consentire la revisione dell'onere finanziario globale o degli oneri finanziari parziali nel caso di variazione dei prezzi. 4. Quando l'onere finanziario globale o un onere finanziario parziale deve essere riveduto per motivi diversi da quelli previsti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati partecipanti applicano la procedura seguente: a) nessuno Stato partecipante puo' ritirarsi dal programma se non vi sono aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere finanziario inizialmente previsto o del nuovo onere finanziario determinato conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 1; b) nel caso di aumenti cumulativi di costo superiori al 20 per cento dell'ammontare dell'onere considerato, ogni Stato partecipante puo' ritirarsi dal programma. Gli Stati che invece intendono proseguirne l'esecuzione, si consultano e fissano le modalita' della prosecuzione, informandone il Consiglio che adotta, quando e' il caso, tutte le disposizioni necessarie.
Allegato III - art. IV
Articolo IV L'Agenzia, che agisce per conto degli Stati partecipanti, e' proprietaria dei satelliti, dei sistemi spaziali e degli altri beni prodotti nell'ambito del programma, come pure delle installazioni e dei beni strumentali acquisiti per la sua esecuzione. Qualsiasi alienazione di beni e' decisa dal Consiglio.
Allegato III - art. V
Articolo V 1. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro comporta il suo ritiro da tutti, i programmi ai quali partecipa. L'articolo XXIV della Convenzione si applica ai diritti e alle obbligazioni che derivano da tali programmi. 2. La decisione di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, n. 2 o di ritirarsene conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) ha effetto dalla data in cui il Consiglio riceve le comunicazioni previste nei suddetti articoli. 3. Lo Stato partecipante che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma in applicazione dell'articolo II, 2 o che se ne ritira conformemente all'articolo III, 1 e III, 4 b) conserva i diritti acquisiti dagli Stati partecipanti alla data in cui ha effetto il suo ritiro. A decorrere da tale data, nessun diritto o obbligazione potra' derivargli dalla parte del programma alla quale non partecipa piu'. Esso resta obbligato a versare la sua quota di pagamenti corrispondente agli impegni votati per il bilancio dell'esercizio in corso o degli esercizi anteriori e riferentisi alla fase del programma la cui esecuzione e' in corso. Tuttavia, gli Stati partecipanti possono convenire all'unanimita', nella Dichiarazione, che lo Stato che decide di non proseguire nella partecipazione a un programma, o che se ne ritira, resta obbligato a versare la totalita' della sua quota di onere finanziario globale iniziale o degli oneri finanziari parziali del programma.
Allegato III - art. VI
Articolo VI 1. Gli Stati partecipanti possono arrestare l'esecuzione di un programma, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati partecipanti che rappresentino almeno i due terzi dei contributi al programma. 2. L'Agenzia notifica agli Stati partecipanti il compimento del programma conformemente al regolamento di esecuzione; quest'ultimo cessa di aver vigore alla data di ricezione di tale notifica.
Allegato IV - art. I
ALLEGATO IV INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI NAZIONALI Articolo I Il principale obiettivo dell'internazionalizzazione dei programmi nazionali e' che ciascuno degli Stati membri offra agli altri Stati membri la possibilita' di partecipare, nell'ambito dell'Agenzia, a ogni nuovo progetto spaziale civile che esso si propone di intraprendere, o da solo o in collaborazione con un altro Stato membro. A tal fine: a) ogni Stato membro notifica al Direttore generale dell'Agenzia ogni progetto di questo genere, prima dell'inizio della sua fase B (fase di definizione particolareggiata); b) il calendario e il tenore della proposta di partecipazione debbono permettere agli altri Stati membri di intraprendere una consistente parte dei lavori relativi al progetto. L'Agenzia deve essere prontamente informata delle ragioni che possano opporvisi e delle condizioni eventuali alle quali lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto ritiene opportuno sottoporre l'attribuzione dei lavori ad altri Stati membri; c) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto precisa le modalita' che egli propone per la gestione tecnica del progetto e indica nello stesso tempo i motivi sui quali si basa; d) lo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto fa quanto e' in suo potere per integrare nell'ambito del progetto tutte le risposte ragionevoli, con riserva di concludere un accordo sull'ammontare delle spese e sul modo di ripartire le spese stesse e i lavori nei limiti del calendario imposto dalle decisioni relative al progetto. Presenta, in seguito, una formale proposta ai sensi dell'Allegato III, quando il progetto deve essere eseguito conformemente al detto Allegato; e) l'esecuzione di un progetto nell'ambito dell'Agenzia non e' esclusa solo per il fatto che il progetto non da luogo alla partecipazione di altri Stati membri nella misura originariamente proposta dallo Stato membro che prende l'iniziativa del progetto.
Allegato IV - art. II
Articolo II Gli Stati membri fanno quanto e' in loro potere affinche' i progetti spaziali bilaterali o multilaterali che essi intraprendono in cooperazione con Stati non membri non arrechino pregiudizio agli obiettivi scientifici, economici o industriali dell'Agenzia. E in particolare: a) ne informano l'Agenzia, nella misura in cui ritengono che detta comunicazione non arreca pregiudizio a tali progetti; b) esaminano con gli altri Stati membri i progetti cosi' comunicati in vista di predisporre le basi per una piu' ampia partecipazione. Se una partecipazione piu' ampia diviene realmente possibile, si applicano le procedure previste all'articolo I da b) a e).
Allegato V - art. I
ALLEGATO V POLITICA INDUSTRIALE Articolo I 1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio. 2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attivita' dell'Agenzia, e in particolare: a) la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali; b) il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo; c) il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti; d) l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali; e) le relazioni fra la capacita' di produzione industriale e le possibilita' di sbocchi; f) l'organizzazione del dialogo con gli industriali, al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.
Allegato V - art. II
Articolo II 1. Nella stipulazione di tutti i contratti, l'Agenzia da' la preferenza all'industria e alle organizzazioni degli Stati membri. Tuttavia, all'interno di ciascuno dei programmi facoltativi compresi nell'articolo V, 1 b) della Convenzione, e' riservata una preferenza particolare all'industria e alle organizzazioni degli Stati partecipanti. 2. Il Consiglio determina se ed in qual misura l'Agenzia puo' derogare alla clausola di preferenza sopraindicata. 3. L'appartenenza di una impresa a uno degli Stati membri e' giudicata in base ai seguenti criteri: ubicazione della sua sede sociale, dei suoi centri di decisione e dei suoi centri di ricerca, nonche' territorio sul quale debbono essere eseguiti i lavori. Nei casi dubbi, il Consiglio decide se una impresa debba essere considerata o meno come appartenente a uno degli Stati membri.
Allegato V - art. III
Articolo III 1. Durante lo stadio iniziale delle operazioni per l'attribuzione del contratto, e prima ancora dell'invio delle richieste di offerte, il Direttore generale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio la politica di forniture che si propone di seguire per ogni contratto: a) il cui ammontare estimativo risulti superiore a determinati limiti fissati dai regolamenti relativi alla politica industriale e dipendenti dalla natura dei lavori; b) o che, secondo il parere del Direttore generale, non sia sufficientemente coperto dai regolamenti relativi alla politica industriale o dalle direttive supplementari del Consiglio; ovvero che possa risultare in contrasto con i suddetti regolamenti o direttive. 2. Le direttive supplementari di cui al paragrafo 1 b) sono emanate periodicamente dal Consiglio quando esso le giudica utili alla precisazione dei settori sui quali occorre riferirgli preventivamente, cosi' come e' previsto al paragrafo 1. 3. Il Direttore generale attribuisce direttamente i contratti dell'Agenzia senza altro ricorso al Consiglio, salvo nei seguenti casi: a) quando risulta dalla valutazione delle offerte che e' opportuno raccomandare un contraente la cui scelta e' in contrasto sia con le istruzioni preventive impartite dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1, sia con le direttive generali sulla politica industriale che sono adottate in seguito agli studi del Consiglio, previsti dall'articolo 1, 2; il Direttore generale sottopone allora il caso al Consiglio, per decisione, esponendo le ragioni, per le quali ritiene che una deroga sia necessaria e indicando parimenti come una diversa decisione del Consiglio costituirebbe sul piano tecnico, operativo o altro un'alternativa raccomandabile; b) quando, per ragioni specifiche, il Consiglio ha deciso di procedere a un nuovo esame prima dell'attribuzione di un contratto. 4. Il Direttore generale, a intervalli regolari da precisare, riferisce al Consiglio sui contratti attribuiti durante il periodo trascorso e sulle operazioni per l'attribuzione dei contratti previsti per il periodo successivo, affinche' il Consiglio possa seguire l'applicazione della politica industriale dell'Agenzia.
Allegato V - art. IV
Articolo IV La ripartizione geografica dell'insieme dei contratti dell'Agenzia e' regolata dalle seguenti norme generali: 1. Il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro e' definito come il rapporto fra la percentuale dei contratti che gli sono stati attribuiti, calcolata in relazione all'ammontare totale dei contratti stipulati complessivamente dagli Stati membri, e la sua percentuale totale di contributi. Tuttavia, nel calcolo del suddetto coefficiente di ritorno globale, non si tiene conto dei contratti stipulati ne' dei contributi versati dagli Stati membri nell'ambito di un programma intrapreso: a) a titolo dell'articolo VIII della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali, sempre che l'Accordo pertinente contenga disposizioni a tale effetto o che tutti gli Stati partecipanti diano successivamente il loro unanime consenso; b) a titolo dell'articolo V, 1 b) della Convenzione, a condizione che gli Stati partecipanti iniziali diano il loro unanime consenso. 2. Per il calcolo dei coefficienti di ritorno, l'ammontare di ciascun contratto e' ponderato in funzione del suo interesse tecnologico. I fattori di ponderazione sono definiti dal Consiglio. Vari fattori di ponderazione possono essere applicati per uno stesso contratto quando il suo importo e' considerevole. 3. La ripartizione dei contratti stipulati dall'Agenzia deve tendere a una situazione ideale in cui tutti i coefficienti di ritorno globale siano eguali a 1. 4. I coefficienti di ritorno sono calcolati trimestralmente e cumulati in vista degli esami formali previsti nel paragrafo 5. 5. Esami formali della situazione della ripartizione geografica dei contratti vengono effettuati ogni tre anni. 6. Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, al momento di ogni esame formale, il coefficiente di ritorno globale cumulato non si allontani sensibilmente dal valore ideale. Per il primo periodo di tre anni, il limite inferiore fissato per il coefficiente di ritorno cumulato e' 0,8. Al momento di ogni esame formale, il Consiglio puo' rivedere il valore del limite inferiore per il successivo periodo di tre anni, restando inteso che tale valore non deve scendere mai al disotto di 0,8. 7. Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare contratti di ricerca e sviluppo in settori di punta e contratti concernenti le tecnologie connesse ai progetti, vengono effettuate e comunicate al Consiglio stesso valutazioni distinte dei coefficienti di ritorno. Il Direttore generale discute tali valutazioni con il Consiglio, a regolari intervalli da precisare, per determinare le misure necessarie a correggere gli eventuali squilibri.
Allegato V - art. V
Articolo V 1. Se, in occasione di uno degli esami formali previsti alla fine di ogni triennio, il coefficiente di ritorno globale di uno Stato membro risulta al disotto del limite inferiore precisato all'articolo IV, 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio le sue proposte intese a correggere la situazione nel termine di un anno. Tali proposte rientrano nell'ambito delle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti. 2. Se, dopo il termine di un anno, lo squilibrio persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio delle proposte, nelle quali la necessita' di correggere la situazione prevale sulle norme dell'Agenzia che regolano la stipulazione dei contratti.
Allegato V - art. VI
Articolo VI Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro. Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
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