LEGGE 8 agosto 1977, n. 674

Type Legge
Publication 1977-08-08
Ultimo aggiornamento 1977-09-06
State In force
Source Normattiva
articles 3
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ARTICOLO 32. (Modalita' del controllo delle esportazioni). a) Il Consiglio puo' occasionalmente fissare le quantita' di stagno che possono essere esportate dai Paesi produttori conformemente al presente articolo e puo' dichiarare un periodo di controllo; con la stessa decisione fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale quantitativo, il Consiglio tiene conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione del paragrafo a) dell'articolo 9, delle quantita' di metallo e di contanti detenute nella scorta regolatrice, del volume, della disponibilita' e dell'evoluzione probabile delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, e del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore pertinente. b) Il Consiglio deve inoltre adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca anche di mantenere disponibili nella scorta regolatrice quantita' sufficienti di stagno-metallo e di contanti per correggere qualsiasi differenza che dovesse presentarsi tra l'offerta e la domanda. c) La limitazione delle esportazioni in virtu' del presente Accordo durante ogni periodo, di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio; nessuna limitazione delle esportazioni e' applicata durante un qualsiasi periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e non abbia fissato per esso un quantitativo totale di esportazioni autorizzate. d) Il Consiglio puo' dichiarare periodi di controllo e fissare quantitativi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli articoli 29 o 31. e) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate, fissate in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, puo' essere aumentato ma non diminuito dal Consiglio nel corso del periodo di controllo al quale si riferisce. f) Quando il Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso puo' contemporaneamente invitare ogni paese che sfrutta nel suo territorio o nei suoi territori miniere di stagno, ad applicare durante detto periodo alle esportazioni di stagno che esso effettuera' sulla sua produzione, una limitazione la cui entita' sara' stabilita di comune accordo tra il Consiglio e il paese interessato. Il Consiglio puo' anche consultarsi con i paesi consumatori di stagno per rendere piu' efficace il controllo degli approvvigionamenti di stagno sui mercati internazionali.

Quinto Accordo - art. 33

ARTICOLO 33. (Periodi di controllo). a) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, ogni volta che la limitazione delle esportazioni e' stabilita per la prima volta nel corso della durata di applicazione del presente Accordo o e' nuovamente stabilita dopo un intervallo durante il quale le esportazioni non sono state limitate, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a due mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. b) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il quantitativo della scorta regolatrice sara' probabilmente, all'inizio del predetto periodo, di almeno 10.000 tonnellate di stagno-metallo, salvo che: i) Se e' dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non era in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il quantitativo fissato ai fini del presente paragrafo e' di 5.000 tonnellate e che ii) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi puo', per ogni periodo di controllo, riesaminare le quantita' richieste di 10.000 o 5.000 tonnellate, a seconda dei casi, per tener conto della capacita' totale della scorta regolatrice in tale momento. c) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo per tutta la durata del periodo di controllo cui si riferisce soltanto per il motivo che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al quantitativo minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo b) del presente articolo o a qualsiasi altro quantitativo che gli fosse stato sostituito, conformemente a detto paragrafo. d) Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore o porvi fine mentre e' in corso. Questo periodo non sara' considerato periodo di controllo ai fini del paragrafo f) dell'articolo 32 e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) dell'articolo 36. e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, in virtu' del quarto Accordo, e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed e' ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo: i) Si riterra' che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtu' del presente Accordo; ii) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo sara' allo stesso livello trimestrale di quello che e' stato fissato in virtu' del quarto Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo a meno che e sino a quando tale quantitativo venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32: rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione ordinaria tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il quantitativo detenuto nella scorta regolatrice e' inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminera' la situazione durante la sua prima sessione ordinaria e che se non verra' adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cessera' di essere periodo di controllo.

Quinto Accordo - art. 34

ARTICOLO 34. (Ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate). a) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo e' suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alla cifra della loro produzione o delle loro esportazioni, secondo il caso, per i quattro ultimi trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodo di controllo. Nella ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di tutte le circostanze di cui alla regola 6 dell'allegato F o di tutte le circostanze definite eccezionali da un paese produttore in applicazione della regola 9 dell'allegato F, e puo', con il consenso degli altri paesi produttori, utilizzare per il paese interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, secondo il caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio. b) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio puo', con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di detto paese nel quantitativo totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo della riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di questi paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente; ii) La quantita' di stagno determinata secondo le disposizioni del comma i) per ogni paese produttore durante un periodo qualsiasi di controllo e', ai fini del presente articolo, considerato costituire il quantitativo delle esportazioni autorizzate per questo paese durante detto periodo di controllo c) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione in modo che le sue esportazioni corrispondano il piu' esattamente possibile al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate durante ogni periodo di controllo. d) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un qualsiasi periodo di controllo la quantita' di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare nel corso di detto periodo di controllo, esso e' tenuto a fare al Consiglio una dichiarazione a tale scopo, il piu' presto possibile e al piu' tardi entro i due mesi dell'anno civile successivi alla data in cui detto quantitativo e' diventato effettivo; ii) Se il Consiglio ha ricevuto una tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore non sia verosimilmente in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, la quantita' di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio puo' prendere le misure che a suo parere garantiranno l'esportazione effettiva del quantitativo totale richiesto dalle esportazioni autorizzate. e) Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in una materia qualunque proveniente dalla produzione mineraria di detto paese.

Quinto Accordo - art. 35

ARTICOLO 35. (Luogo di esportazione). Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese di cui all'allegato C, le formalita' indicate in detto allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che: i) Il Consiglio puo' periodicamente rivedere l'allegato C con il consenso del paese interessato e tale revisione prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto allegato; ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse da quelle considerate all'allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, in caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.

Quinto Accordo - art. 36

ARTICOLO 36. (Penalita' relative al controllo delle esportazioni). a) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascun paese produttore durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo disposizione contraria del presente Accordo, al quantitativo delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo; ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di piu' del 5 per cento il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio puo' esigere che tale paese versi alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore alla quantita' delle sue esportazioni eccedenti il quantitativo delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti nelle proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti e' calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo e' compresa nel quantitativo delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del quantitativo summenzionato; iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), il totale delle esportazioni nette di un paese produttore durante quattro periodi di controllo successivi compreso, se del caso, il periodo di controllo di cui al comma ii), supera di piu' dell'1 per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese puo', durante ciascuno dei quattro periodi di controllo susseguenti, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccesso, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la meta'. Tale riduzione prende effetto durante il periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale il Consiglio ha preso la decisione e a decorrere da esso; iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese e' stato superiore al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi, che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei quantitativi di esportazioni autorizzate per i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio puo', oltre alla riduzione imposta al quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare detto paese decaduto in una parte dei suoi diritti a partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte, la prima volta, non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio puo' in qualsiasi momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti; v) Il paese produttore che ha esportato una quantita' di stagno superiore al suo quantitativo di esportazioni autorizzate e al quantitativo autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le opportune disposizioni per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo in proposito e' preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in applicazione del presente paragrafo. b) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) del presente articolo, tutti i periodi di controllo per i quali sono stati fissati quantitativi totali di esportazioni autorizzate, tutte le quantita' esportate in eccedenza di detti quantitativi di esportazioni autorizzate e ogni penalita' imposta ai sensi dell'articolo 33 del quarto Accordo, saranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, considerati come fissati, esportati o imposti in virtu' del presente articolo

Quinto Accordo - art. 37

ARTICOLO 37. (Esportazioni speciali). a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo, puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata "esportazione speciale") di una quantita' determinata di stagno in supplemento al quantitativo menzionato al paragrafo a) dell'articolo 34 a condizione che esso consideri: i) che l'esportazione speciale prevista e' destinata ad essere versata ad una scorta governativa e ii) che l'esportazione speciale prevista non sara' verosimilmente impiegata a fini commerciali o industriali per tutta la durata di applicazione del presente Accordo. b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie. c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36. d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte ai sensi del paragrafo b) del presente articolo.

Quinto Accordo - art. 38

ARTICOLO 38. (Depositi speciali). a) Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore. b) Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati da convertire in stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento al quantitativo delle esportazioni autorizzate concessogli ai sensi dell'articolo 34; le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni purche' il suddetto paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 39. c) Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene opportuni. d) Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti di aver ricevuto tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data dell'avvenuto deposito. e) Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' procedere al ritiro totale o parziale di tale deposito per raggiungere in tutto o in parte il proprio quantitativo di esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo. In questo caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo durante il quale il ritiro e' stato effettuato. f) Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, fatte salve unicamente le disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 39. g) Tutte le spese derivanti da un deposito speciale spettano al paese che lo ha effettuato e non sono a carico del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 39

ARTICOLO 39. (Scorte nei paesi produttori). a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il quantitativo indicato per tale paese nell'allegato D; ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C; iii) Il Consiglio puo' modificare l'allegato D; qualora, tuttavia, esso aumenti in tal modo il quantitativo indicato nell'allegato D per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo e alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali. b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 36 del quarto Accordo e ancora vigente alla scadenza del detto Accordo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano come autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo. c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 viene detratto dall'importo delle scorte che in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo. d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'allegato E, il minerale di stagno e' necessariamente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati in tale allegato e se, pertanto, la limitazione delle scorte prescritte al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere scorte supplementari di concentrati di stagno purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare e il quantitativo totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione indicata all'allegato E; ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziate solo dopo la liquidazione di tutto lo stagnometallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte possono essere esportate soltanto in ragione di un quarantesimo del totale, ovvero di duecentocinquanta tonnellate, secondo la piu' elevata di tali due cifre, per trimestre. e) I paesi di cui all'allegato D o all'allegato E fissano, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione e al controllo di tutte le scorte supplementari la cui costituzione sia stata approvata conformemente al presente articolo. f) Con l'accordo del paese produttore interessato, il Consiglio puo' modificare gli allegati D e E. g) Ogni paese produttore trasmette al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti nel suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da' per tale paese. Queste relazioni non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C. Esse indicano separatamente le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. h) Ogni paese che possiede depositi speciali in virtu' dell'articolo 38 o che sia autorizzato ad aumentare i propri quantitativi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio, non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le misure che esso prevede di adottare per smerciare tali depositi speciali ed esportare tutto o parte di questi quantitativi aumentati, senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' disciplinata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo; esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 26. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.

Quinto Accordo - art. 40

ARTICOLO 40. (Misure da adottare in caso di penuria di stagno). a) Qualora, in un qualsiasi momento in cui il prezzo si trovi nella quota superiore o al di sotto, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, il Consiglio i) puo', in applicazione del paragrafo a) dell'articolo 32 e del paragrafo d) dell'articolo 33, porco fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore e raccomandare il livello che le scorte non dovrebbero superare; e ii) raccomanda ai paesi partecipanti di adottare ogni misura che possa assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei quantitativi di stagno che essi possono mettere a disposizione. b) Il Consiglio fissa il periodo di tempo durante il quale le misure prescritte nel presente articolo resteranno in vigore; questi periodi di tempo corrispondono a trimestri, restando inteso che quando le misure considerate sono applicate per la prima volta ai sensi del presente Accordo o lo sono nuovamente dopo un intervallo nel corso del quale non vi e' stata penuria riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' di dette misure qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a un mese che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. c) Il Consiglio puo' annullare le misure prese in applicazione del presente articolo prima della loro entrata in vigore o revocarle nel corso dell'esecuzione o prorogarle di trimestre in trimestre. d) Viste le stime della produzione e del consumo effettuate dal Consiglio ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 9, e tenuto conto delle quantita' di stagno-metallo e di contanti detenuti nella scorta regolatrice, nonche' di ogni altro fattore pertinente, in particolare del grado di utilizzazione della capacita' di produzione, della disponibilita' di altre scorte di stagno e della tendenza dei prezzi correnti, il Consiglio procede a tutti gli studi atti a permettergli di valutare la domanda e le disponibilita' totali di stagno per il periodo di penuria dichiarata e i periodi ulteriori che esso determinera'. e) Il Consiglio puo', alla maggioranza ripartita dei due terzi, invitare i paesi partecipanti a rendere insieme ad esso disposizioni in grado di garantire ai paesi consumatori un'equa ripartizione degli approvvigionamenti di stagno disponibili. f) Il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai paesi produttori in merito alle misure appropriate, che non siano incompatibili con gli accordi internazionali sul commercio, al fine di garantire che, in caso di penuria, venga data la preferenza sugli approvvigionamenti di stagno disponibili ai paesi consumatori che partecipano al presente Accordo. g) Il Consiglio, durante ciascuna delle sessioni che terra' durante il periodo di validita' del presente articolo, esaminera' il risultato delle misure prese in applicazione di detto articolo dopo l'ultima sessione.

Quinto Accordo - art. 41

ARTICOLO 41. (Obblighi generali dei membri). a) Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine. b) I paesi partecipanti accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adottera' in applicazione del presente Accordo. c) Fatta salva la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni: i) Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio; ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore; iii) Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Quinto Accordo - art. 42

ARTICOLO 42. (Eque norme di lavoro). I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi avranno cura di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.

Quinto Accordo - art. 43

ARTICOLO 43. (Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali). a) Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve consultare in proposito il Consiglio con sufficiente preavviso. b) Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. c) Il Consiglio esamina periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e puo' rivolgere raccomandazioni al paese partecipante che le effettua. Il paese partecipante in questione tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio. d) Le operazioni di liquidazione delle scorte costituite a fini non commerciali sono effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere per quanto possibile i produttori, i trasformatori ed i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca e allo sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno e da non ledere gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Quinto Accordo - art. 44

ARTICOLO 44. (Sicurezza nazionale). a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata: i) Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; ii) Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessino il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale; iii) Come un impedimento al paese partecipante di concludere o di applicare qualsiasi accordo intergovernativo o qualsiasi altro accordo stipulato a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parti di tale accordo; iv) Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. b) Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo; il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti. c) Qualsiasi paese partecipante che ritenga che nell'ambito del presente Accordo i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia. d) Ricevuta la denuncia, il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera', a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori e a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori, se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.

Quinto Accordo - art. 45

ARTICOLO 45. (Denunce). a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante. b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si potra' constatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante soltanto se una risoluzione e' stata adottata a tal scopo. La constatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima. c) Se ai termini del presente articolo, il Consiglio constata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti a meno che non sia prevista altrove nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in un altro modo ai propri obblighi. d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare gli obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Quinto Accordo - art. 46

ARTICOLO 46. (Controversie). a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato e' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante. b) Se una controversia e' stata deferita al Consiglio ai sensi del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia. c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di: Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza; Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; e Un presidente scelto all'unanimita' (alle quattro persone convenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo. ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzione da nessun governo. iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio. d) L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.

Quinto Accordo - art. 47

ARTICOLO 47. (Firma). Il presente Accordo sara' presentato alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 1 luglio 1975 al 30 aprile 1976 incluso, alla firma delle Parti al quarto Accordo internazionale sullo stagno e dei governi invitati alla conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975.

Quinto Accordo - art. 48

ARTICOLO 48. (Ratifica, approvazione, accettazione). Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, approvare o accettare il presente Accordo puo' dichiarare la sua intenzione di farlo. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione e le dichiarazioni di intenzione di ratificare, approvare o accettare saranno depositate presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 49

ARTICOLO 49. (Entrata in vigore definitiva). a) Per i governi che abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui dopo il 30 giugno 1976, detti strumenti saranno stati depositati dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A ed almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione indicata all'allegato B. b) Per ogni governo che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato. c) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 50, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, a decorrere dal momento in cui gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o adesione saranno stati depositati da detti governi.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50. (Entrata in vigore provvisoria). a) i) Se il presente Accordo non e' entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 1976 o se il quarto Accordo e' prorogato, il giorno successivo alla scadenza del quarto Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, a condizione che detti strumenti o dette dichiarazioni siano state depositate dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A e almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato B. ii) Per ogni governo che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che avra' dichiarato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione. b) Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 49, nei sei mesi successivi allo scadere del quarto Accordo, il Presidente esecutivo convochera' al piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio per esaminare la situazione. Tuttavia se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.

Quinto Accordo - art. 51

ARTICOLO n. 51 (Scadenza delle dichiarazioni d'intenzione). Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) dell'articolo 49 o se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificare, di approvare e di accettare l'Accordo o di aderirvi, non deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo restando inteso che: i) Il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra; ii) Che detto governo potra' cessare di far parte dell'Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 52

ARTICOLO 52. (Adesione). a) Ogni governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, o ogni partecipante al quarto Accordo avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che fissera' il Consiglio. Negli strumenti di adesione che essi depositeranno, tali governi dichiareranno di accettare tutte queste condizioni. b) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei governi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri governi gia' partecipanti all'Accordo. c) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore, il Consiglio: i) Fissa, col consenso del paese, i quantitativi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli allegati D e E, secondo i casi; e ii) Fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni da indicare a fronte sul suo nome nell'allegato C. I quantitativi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti allegati. d) Ogni governo di cui al paragrafo a) del presente articolo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo puo' notificare la sua intenzione di aderire all'Accordo. e) Il Consiglio istituito in virtu' del quarto Accordo puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, fissare le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, restando inteso che il Consiglio istituito in virtu' del presente Accordo e il governo o i governi interessati confermeranno dette condizioni. f) L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Quinto Accordo - art. 53

ARTICOLO 53. (Partecipazione separata). Un governo, quando deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o quando notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, secondo il caso, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali questo governo assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.

Quinto Accordo - art. 54

ARTICOLO 54. (Organizzazioni intergovernative). a) Ogni menzione della parola governo negli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 e' considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilita' per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base. b) Un'organizzazione di questo tipo non ha di per se' diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.

Quinto Accordo - art. 55

ARTICOLO 55. (Emendamenti). a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai paesi partecipanti di apportare emendamenti al presente Accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei paesi partecipanti dovra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato. b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione. c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori. e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai passi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori: i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori; ii) Ogni paese partecipante che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto paese partecipante non dimostri al Consiglio, nella prima sessione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detto paese partecipante il termine di ratifica, di approvazione o di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate. f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro. g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore soltanto se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti. h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo per quanto riguarda la revisione di uno qualsiasi degli allegati all'Accordo e non hanno effetto relativamente all'applicazione di qualsiasi altro articolo del presente Accordo che preveda una procedura specifica per la modifica dell'Accordo.

Quinto Accordo - art. 56

ARTICOLO 56. (Ritiro). Ogni paese partecipante che si ritira dal presente Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 25, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 57, a meno che il ritiro abbia luogo: i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 44 o del paragrafo f) dell'articolo 55 oppure ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Quinto Accordo - art. 57

ARTICOLO 57. (Durata, rinnovo o fine). a) Salvo disposizioni contrarie previste al presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 50, l'Accordo avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. b) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi. c) Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai paesi partecipanti, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma; esso esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo. d) i) In qualsiasi momento ogni paese partecipante potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine al presente Accordo; ii) Se il Consiglio approva tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai paesi partecipanti di porre fine al presente Accordo; iii) Se i paesi partecipanti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo prendera' fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla, trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti paesi partecipanti.

Quinto Accordo - art. 58

ARTICOLO 58. (Procedura da seguire alla fine dell'Accordo). a) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo b) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 39 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del quarto Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni che il presente Accordo gli conferisce nella misura a tale fine necessaria. b) Alla fine del presente Accordo: i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 25; ii) Il Consiglio fissera' l'importo degli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo, previsto all'articolo 19, le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo; iv) Se il Consiglio e' prorogato, esso conservera' i suoi archivi, la sua documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti; v) Se il Consiglio non e' prorogato, ma e' istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organismo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organismo tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterra' opportuno; vi) Se il Consiglio non e' prorogato e non e' istituito nessun organismo successore, il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica, nonche' tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno; il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto o realizzato come decidera' il Consiglio; vii) Il prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti saranno allora suddivisi fra tutti i paesi partecipanti proporzionalmente ai contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 19.

Quinto Accordo - art. 59

ARTICOLO 59. (Testi che fanno fede). I testi del presente Accordo in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro governo o dalle loro autorita' hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma. (Seguono le firme)

Quinto Accordo-Allegato A

ALLEGATO A PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI PRODUTTORI Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato B

ALLEGATO B PERCENTUALI E VOTI DEI PAESI CONSUMATORI Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato C

ALLEGATO C PARTE I. CONDIZIONI ALLE QUALI SI RITIENE CHE LO STAGNO SIA STATO ESPORTATO PER LE NECESSITA' DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI AUSTRALIA. Lo stagno e' considerato esportato alla data del "Restricted Goods Export Permit" rilasciato in applicazione dei "Customs (Prohibited Exports) Regulations". BOLIVIA. Lo stagno e' considerato esportato quando ha subito il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi di esportazione. INDONESIA. Lo stagno e' considerato esportato dall'indonesia quando e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e pesati da quest'ultima sotto il controllo delle dogane e le autorita' doganali hanno rilasciato un certificato doganale per tale stagno. Detto stagno non comprende lo stagno successivamente importato in Indonesia per il consumo interno. MALAYSIA. Lo stagno e' considerato esportato dalla Malaysia nel momento in cui il dipartimento reale delle dogane e delle imposte dirette della Malaysia ha pesato i concentrati o, se i concentrati vengono fusi prima del pagamento del dazio all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di detto dazio. REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA. Lo stagno e' considerato esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati per il pagamento del canone; resta inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia sara' considerato esportato quando e' stata redatta da parte della "Nigerian Railway Corporation" una lettera di vettura in cui si constata la consegna a tale compagnia dei concentrati destinati all'esportazione. TAILANDIA. Lo stagno e' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha redatto un certificato ufficiale nel quale si attesta che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia in Tailandia e pesati; resta inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia sara' considerato esportato dalla Tailandia quando il dipartimento delle risorse minerarie ha rilasciato un permesso di esportazione per detto stagno. ZAIRE (REPUBBLICA DELLO) Lo stagno e' considerato esportato quando e' stata stabilita da parte di un trasportatore affiliato al Comitato interno dei trasportatori della Repubblica dello Zaire una polizza di carico che constata la consegna dello stagno a detto trasportatore. Se, per un qualsiasi motivo, tale polizza di carico non e' stata stabilita per una determinata spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito e' considerato esportato ai fini del presente Accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'Amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire. OSSERVAZIONE GENERALE Tutto lo stagno trasportato da un paese produttore durante un periodo di controllo sara' considerato esportato e trattato come parte del quantitativo delle esportazioni autorizzate di detto paese per tale periodo di controllo, salvo: a) nelle condizioni menzionate nel presente allegato per l'Australia o b) nella maniera che puo' fissare il Consiglio, in applicazione del comma ii) dell'articolo 35, a meno che le condizioni citate nel presente allegato accanto al nome del paese produttore interessato non siano state soddisfatte per detto stagno prima dell'inizio del periodo di controllo. PARTE II. IMPORTAZIONI NEI PAESI PRODUTTORI Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni detraibili dalle esportazioni durante un periodo di controllo saranno costituite dalle quantita' importate nel paese produttore interessato nel corso del trimestre immediatamente precedente la dichiarazione del periodo di controllo in questione, restando inteso che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non sara' preso in considerazione.

Quinto Accordo - Allegato D

ALLEGATO D SCORTE DEI PAESI PRODUTTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 39

PAESE Tonnellate

Quinto Accordo - Allegato E

ALLEGATO E SCORTE SUPPLEMENTARI NECESSARIAMENTE ESTRATTE Parte di provvedimento in formato grafico

Quinto Accordo - Allegato F

ALLEGATO F NORME PER L'ADEGUAMENTO DELLE PERCENTUALI ATTRIBUITE Ai Paesi PRODUTTORI NORMA 1. Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione ordinaria che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Nonostante le disposizioni della norma 2, tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri immediatamente precedenti l'inizio di un periodo di controllo per i quali sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore. Le nuove percentuali dei paesi produttori saranno fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascuno di essi nel corso di detti quattro trimestri. Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della presente norma sia stato dichiarato periodo di controllo. Per questi ulteriori adeguamenti, effettuati in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) per il secondo adeguamento, le, percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per i quali siano noti i dati; e ii) per il terzo e per tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati. NORMA 2. Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate soltanto al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati della produzione di stagno in ciascun paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto; gli adeguamenti sono in seguito effettuati ad intervalli di un anno fino a quando nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo. Per ogni ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla somma della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno i immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto; ii) per il secondo adeguamento, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato nel frattempo dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati; iii) per ciascun adeguamento ulteriore, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato nel frattempo periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi civili consecutivi, per il quale siano noti i dati. NORMA 3. Ai sensi delle presenti norme, gli adeguamenti si ritengono effettuati ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile dei precedenti adeguamenti. NORMA 4. Ai sensi delle presenti norme, tutti i paesi produttori comunicano al Consiglio i dati della loro produzione per il periodo piu' recente di dodici mesi nei tre, mesi successivi all'ultimo mese di detto periodo. Se un paese non ha comunicato, tali dati, si calcola la sua produzione per un periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente, quale essa risulta dai dati noti per detto periodo. NORMA 5. I dati sulla produzione di stagno di un paese produttore per ogni periodo anteriore al quarantadue mesi precedenti la data di un adeguamento non sono considerati ai fini di tale adeguamento, come non lo sono i dati sulla produzione di stagno durante un periodo di controllo. NORMA 6. Il Consiglio puo' ridurre la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato in conformita' del paragrafo a) dell'articolo 34 od ogni quantitativo superiore da esso accettato conformemente al paragrafo b) di detto articolo. Per pronunciarsi in merito, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato ha rinunciato, conformemente al paragrafo b) dell'articolo 34, ad una parte del quantitativo delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consente agli altri paesi produttori di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato in conformita' del paragrafo d) dell'articolo 34, ha tuttavia esportato tutto il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo b) dell'articolo 34. NORMA 7. Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia ridotta conformemente alla norma 6, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori in modo proporzionale alle percentuali in vigore alla data in cui il Consiglio decide tale riduzione. NORMA 8. Se, in applicazione delle norme che precedono, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo g) dell'articolo 13, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento. NORMA 9. Ai sensi del comma ii) del paragrafo g) dell'articolo 13 e del paragrafo a) dell'articolo 34 i seguenti avvenimenti possono essere considerati circostanze eccezionali una catastrofe nazionale, uno sciopero molto esteso che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un lungo periodo, una grave interruzione dell'approvvigionamento di energia o dei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa o verso il luogo di esportazione quale definito all'allegato C. NORMA 10. Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna, sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno. NORMA 11. Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque, tenuto conto della produzione delle fonderie.

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