LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790

Type Legge
Publication 1977-10-07
Ultimo aggiornamento 1977-10-31
State In force
Source Normattiva
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Protocolli addizionali

PROTOCOLLI ADDIZIONALI PROTOCOLLO ADDIZIONALE I SPESE DELL'UNIONE PER IL PERIODO DAL 1974 AL 1979. 1. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a elaborare il bilancio di previsione annuo dell'Unione in modo che le spese annue: - del Consiglio d'amministrazione, - del Segretariato generale, - del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, - dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali, - dei laboratori e degli impianti tecnici dell'Unione, non superino le somme qui appresso per gli anni 1974 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari: 35.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1974 36.650.000 franchi svizzeri per l'anno 1975 36.600.000 franchi svizzeri per l'anno 1976 37 600.000 franchi svizzeri per l'anno 1977 38.800.000 franchi svizzeri per l'anno 1978 39.980.000 franchi svizzeri per l'anno 1979. Per gli anni posteriori al 1979, i bilanci di previsione annui non dovranno oltrepassare annualmente il 3 per cento della somma fissata per l'anno precedente. 2. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a oltrepassare i limiti fissati al paragrafo I qui sopra per coprire le spese relative all'eventuale sostituzione di Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (si veda la risoluzione numero 3 della presente Conferenza). 3. Il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare le spese relative alle Conferenze di cui al numero 91 della Convenzione come anche quelle relative alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali. 3.1 Durante gli anni dal 1974 al 1979 il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d'amministrazione, tenuto eventualmente conto delle disposizioni del capoverso 3.2 qui appresso, non deve superare gli importi seguenti: 6.600.000 franchi svizzeri per l'anno 1974 2.900.000 franchi svizzeri per l'anno 1975 11.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1976 3.400.000 franchi svizzeri per l'anno 1977 3.000.000 franchi svizzeri per l'anno 1978 14.800.000 franchi svizzeri per l'anno 1979. 3.2 Se a) la Conferenza di plenipotenziari, b) una conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime, c) una conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni incaricata di allestire un piano per il servizio di radiodiffusione via satellite, d) una conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del servizio mobile aeronautico (R) o e) una conferenza amministrativa mondiale incaricata di rivedere i regolamenti delle radiocomunicazioni non dovessero riunirsi nel corso degli anni dal 1974 al 1979, il totale degli importi autorizzati per questi anni verrebbe ridotto di 3.800.000 franchi svizzeri per a), 3.124.000 franchi svizzeri per b), 3.200.00 franchi svizzeri per c), 1.950.000 franchi svizzeri per d), e 4.800.000 franchi svizzeri per e). Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1979, il Consiglio d'amministrazione autorizzera', annualmente, per gli anni successivi al 1979, i crediti che giudichera' opportuno assegnare per le spese relative alle conferenze di cui al numero 91 della Convenzione come anche quelle relative alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali. 3.3 Il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare un sorpasso dei limiti annuali fissati nel capoverso 3.1 qui sopra, se tale sorpasso puo' essere compensato con mezzi stanziati entro i limiti delle spese: - rimasti disponibili da un anno precedente, o - da prelevare su un anno futuro. 4. Il Consiglio d'amministrazione e' autorizzato a superare i limiti fissati ai paragrafi 1 e 3 qui sopra per tener conto: 4.1 degli aumenti delle scale di stipendio, dei contributi per pensioni o indennita', comprese le indennita' di posto, ammessi dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in attivita' a Ginevra; 4.2 delle fluttuazioni del corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti che cagionassero all'Unione spese supplementari. 5. Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello piu' basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4. 6. Se i crediti che il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 4 qui sopra si rivelano insufficienti per assicurare il buon funzionamento dell'Unione, il Consiglio puo' sorpassare questi crediti soltanto con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell'Unione deve comprendere una trattazione completa dei fatti giustificanti tale domanda. 7. Prima di esaminare le proposte suscettibili d'avere ripercussioni finanziarie, le conferenze amministrative mondiali e le assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali dovranno disporre di una valutazione delle spese supplementari che ne deriverebbero. 8. Non sara' dato seguito a nessuna decisione di una conferenza amministrativa o d'una assemblea plenaria d'un Comitato consultivo internazionale che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre i crediti di cui il Consiglio d'amministrazione puo' disporre secondo i paragrafi 1 a 4 qui sopra o nelle condizioni previste nel paragrafo 6. PROTOCOLLO ADDIZIONALE II PROCEDURA CHE DEVONO SEGUIRE I MEMBRI IN VISTA DELLA SCELTA DELLA LORO CLASSE DI CONTRIBUZIONE 1. Ogni Membro dovra', prima del 1 luglio 1974, notificare al segretario generale la classe di contribuzione da esso scelta nella tabella delle stesse di cui al numero 92 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973). 2. I Membri che avranno omesso di comunicare la loro decisione prime del 1 luglio 1974, in applicazione di quanto e' stipulato nel paragrafo 1 precedente, saranno tenuti a contribuire conformemente al numero d'unita' da loro sottoscritto sotto il regime della Convenzione di Montreux (1965). PROTOCOLLO ADDIZIONALE III MISURE ATTE A DARE ALLE NAZIONI UNITE LA POSSIBILITA' DI APPLICARE LA CONVENZIONE PER QUANTO CONCERNE QUALSIASI MANDATO ESERCITATO IN VIRTU' DELL'ARTICOLO 75 DELLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilita' di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di sopprimere la qualita' di Membro associato. Si e' convenuto che la possibilita' di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux, 1965), sara' ricondotta ai sensi della Convenzione di Malaga-Torremolinos, (1973) a partire dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sara' esaminato dal Consiglio d'amministrazione dell'Unione. PROTOCOLLO ADDIZIONALE IV MISURE DESTINATE A PROTEGGERE I DIRITTI DI PAPUA-NUOVA GUINEA La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) ha deciso gli accordi seguenti, che saranno applicati a titolo temporaneo, al fine di proteggere i diritti di Papua-Nuova Guinea, dato che questa Conferenza si e' pronunciata per la soppressione della qualita' di Membro associato: 1. Quando la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) entrera' in vigore, lo statuto di Membro associato dell'Unione, che e' attualmente quello di Papua-Nuova Guinea, restera' immutato, con i diritti e gli obblighi dei Membri dell'Unione, ad eccezione del diritto di voto alle conferenze e riunioni degli organi dell'Unione e del diritto di presentare candidati al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Questo Paese non sara' parimenti eleggibile nel Consiglio d'amministrazione. 2. Questo Paese puo' di conseguenza firmare e ratificare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), a titolo di Statuto speciale comparabile a quello di Membro associato, come e' definito nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Montreux, 1965). Di conseguenza, questo Paese beneficera', in virtu' della Convenzione di Malaga-Torremolinos, d'uno statuto comparabile a quello di Membro associato, con i diritti e gli obblighi che ne derivano, come se questa categoria di Membro fosse mantenuta nella nuova Convenzione. Detta situazione si protrarra' fino al momento in cui Papua-Nuova Guinea diventera' Membro a pieno diritto dell'Unione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione di Malaga-Torremolinos. PROTOCOLLO ADDIZIONALE V DATA D'ENTRATA IN FUNZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICESEGRETARIO GENERALE Il segretario generale e il vice-segretario generale eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Malaga-Torremolinos (1973) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1 gennaio 1974. PROTOCOLLO ADDIZIONALE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE La Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) ha approvato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos (1973): 1. Il Consiglio d'amministrazione sara' composto di trentasei Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata in detta Convenzione. Il Consiglio potra' riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna. 2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d'amministrazione eleggera' nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all'elezione dei loro successori, che avra' luogo all'apertura della sessione annuale del 1975 del Consiglio, In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnolo, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari. Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973. (Seguono le firme).

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