DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1977, n. 818
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata l'11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa - Societa' per azioni per l'esercizio dei servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1.957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 23 settembre 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964;
Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, integrata dalla convenzione del 27 febbraio 1968 approvata con decreto del Presidente, della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e dalla convenzione del 12 agosto 1972 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;
Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;
Considerata l'opportunita' di potenziare e migliorare i servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, tenendo conto della sempre maggiore importanza assunta da quest'ultima ai fini dello sviluppo sociale del Paese;
Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.;
Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la societa' SIP ha manifestato la propria adesione alla predetta convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa;
Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la societa' Italcable ha manifestato la propria adesione alla menzionata convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' concesso alla Radiostampa S.p.a., alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, stipulata il 13 settembre 1977, l'esercizio ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.
Art. 2
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, a. 156.
Art. 3
E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti svolti tra l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., dall'11 ottobre 1975 sino alla data del presente decreto.
LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 23
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 1
CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOSTAMPA S.P.A. PER LA CONCESSIONE AD USO PUBBLICO DI SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOTELEGRAFICI PER LA STAMPA. Premesso: che il servizio di trasmissioni di tipo telegrafico messo a disposizione degli organi di stampa si pone tra i servizi di telecomunicazioni direttamente connessi allo sviluppo economico e sociale del Paese e deve essere quindi svolto secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicita' e correttezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilita' delle relative prestazioni; che la Radiostampa S.p.a. ebbe in concessione l'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici di stampa ad uso pubblico, giusta la convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958, integrata dalla convenzione del 23 settembre 1963 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964; che per la stampa propriamente detta e per gli organismi interessati alla diffusione dell'informazione scritta si pone la esigenza, in relazione ai crescenti costi industriali ed alla competitivita' dei mezzi audiovisivi, del ricorso alle tecnologie piu' avanzate, sia nei sistemi di diffusione sia nei processi grafici; che, tuttavia, l'accesso alle tecnologie moderne comporta oneri finanziari e strutture tecniche di entita' difficilmente affrontabili da parte degli operatori minori, cosicche' si evidenzia la necessita' che la Radiostampa assuma un ruolo piu' consono alle esigenze dell'utenza rispetto a quello attribuitole dalla convenzione dianzi citata, venuta a scadenza l'11 ottobre 1975; che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunita' in base ai quali venne adottato l'affidamento della menzionata concessione alla Radiostampa S.p.a. ed in particolare quello secondo cui appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio la possibilita' di avvalersi, per la realizzazione dei collegamenti relativi al servizio medesimo, dell'organizzazione apprestata dalla societa' Radiostampa nell'ambito del territorio nazionale, si' da consentire la massima semplificazione e speditezza delle procedure e delle modalita' di espletamento del servizio, in armonia con le esigenze manifestate dagli organismi di stampa; che non vi e' stata soluzione di continuita' nei rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa in relazione ai servizi a questa affidati con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957 e scaduta l'11 ottobre 1975; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto testo unico; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona del direttore generale doti. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dottor ing. Andrea Cuturi, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 29 marzo 1977, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. Oggetto della concessione Sono concessi alla societa': 1) il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa; con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 4; 2) il servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; 3) il servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 6; 4) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 7; 5) il servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; 6) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9; 7) i servizi ausiliari ed accessori direttamente connessi a quelli stabiliti nei precedenti punti. I servizi sono concessi alla societa' non in esclusiva, tranne il servizio di cui al punto 3) limitatamente alla diffusione ad utenti diversi dalle agenzie di stampa, dai giornali quotidiani e dalle amministrazioni dello Stato che posseggono una propria rete di telecomunicazioni. Per il migliore svolgimento dei compiti di cui sopra e nel rispetto delle convenzioni vigenti tra l'amministrazione e le altre concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, la societa' puo': a) utilizzare per la stampa posti telex e datex di cui sia il titolare ai fini della ricezione e trasmissione da e per l'estero; b) costituire e gestire uffici mobili atti a collegarsi con la rete della societa' stessa per l'espletamento dei servizi per la stampa; c) collegare organi di stampa, attraverso la propria rete, a circuiti telegrafici internazionali punto a punto ad uso esclusivo per la trasmissione di informazioni destinate alla pubblicazione. I circuiti in oggetto sono messi a disposizione della societa' dall'amministrazione e dall'Italcable.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 2
Art. 2. Sede, capitale, amministratori e sindaci personale e statuto della societa' a) La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e puo' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione. b) Il capitale della societa', che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 90 milioni, deve essere sempre adeguato alla entita' ed al valore, degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Tutte le azioni aventi diritto al voto, di cui al [primo comma dell'art. 2351 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2351-com1), devono avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'osservanza di questa clausola. c) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della societa' devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani. Del consiglio di amministrazione fanno parte come consiglieri, con tutte le facolta' inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, due rappresentanti del Governo italiano da designare uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana. Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto nel presente punto c) la societa' e' tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e dei sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. d) I dirigenti ed il personale della societa' devono avere la cittadinanza italiana, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite dal trattato di Roma. In via eccezionale la societa' puo' ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi. e) La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 3
Art. 3. Piano regolatore telegrafico e piano regolatore telefonico nazionale Nei rapporti regolati dalla presente convenzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel piano regolatore telegrafico nazionale, approvato con [decreto ministeriale 18 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 21 aprile 1969](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-04-21&numeroGazzetta=102), e nel piano regolatore telefonico nazionale, approvato con [decreto ministeriale 27 luglio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 17 dicembre 1970](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1970-12-17&numeroGazzetta=318), e successive modificazioni ed integrazioni.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 4
Art. 4. Servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa Il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa viene espletato come segue: a) Accettazione. L'accettazione dei telegrammi puo' avvenire: presso gli uffici gestiti dalla societa'; presso gli uffici dell'amministrazione abilitati all'accettazione dei telegrammi; presso ogni ufficio non dell'amministrazione, ma da questa abilitato all'accettazione dei telegrammi. Si considerano accettati presso gli uffici della societa' anche i telegrammi che ad essi pervengono a mezzo telex sulla rete nazionale e tramite collegamenti diretti tra i predetti uffici e le sedi degli utenti. I telegrammi non accettati direttamente presso gli uffici della societa' possono essere trasmessi a cura dell'ufficio accettante agli uffici sociali; b) Trasmissione. La societa' trasmette e riceve i telegrammi nazionali ed internazionali rispettivamente sulla propria rete nazionale e sui circuiti ed impianti messi a disposizione, ognuno per la parte di propria competenza, dall'amministrazione e dall'Italcable; c) Recapito. Il recapito dei telegrammi puo' essere effettuato: dalla societa': direttamente presso i propri uffici; a mezzo della propria rete di collegamenti con le sedi dei destinatari; a mezzo telex; a mezzo della rete telefonica; dall'amministrazione: in questo caso i telegrammi da recapitare devono essere trasmessi all'amministrazione da parte degli uffici sociali. Le modalita' operative dell'accettazione, della trasmissione e del recapito sono stabilite dall'amministrazione d'intesa con la societa' e con l'Italcable.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 5
Art. 5. Servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa Il servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa si effettua sulla rete della societa' con velocita' al terminale d'utente fino ad un massimo di 200 baud. I messaggi devono contenere soltanto notizie destinate alla pubblicazione. Possono usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti: a) uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute; b) uffici di giornali periodici a frequenza almeno mensile di vendita al pubblico; c) uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale e agenzie di pubblicita'; d) giornalisti e pubblicisti iscritti all'albo professionale di categoria e muniti di carta di credito rilasciata dalla societa' su richiesta di un editore di giornali. Gli utenti delle categorie a), b) e c) devono essere allacciati alla rete in qualita' di abbonati e possono svolgere traffico sia entrante sia uscente se delle categorie a) e b), solo uscente se della categoria c). Gli utenti della categoria d) possono accedere al servizio tramite gli uffici di accettazione della societa' o dell'amministrazione. I messaggi accettati presso uffici dell'amministrazione sono inoltrati a mezzo della rete pubblica ai centri sociali e da questi ritrasmessi sulla rete della societa' per il recapito agli utenti. Si considerano accettati presso gli uffici della societa' anche i messaggi, diretti ad utenti della rete sociale, che pervengono agli uffici stessi a mezzo delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, da parte di utenti delle medesime; purche' muniti di carta di credito rilasciata dalla societa'.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 6
Art. 6. Servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari stampa e di informazione Il servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione si effettua sulla rete della societa' con velocita' al terminale d'utente fino ad un massimo di 200 baud. I bollettini e i notiziari possono essere trasmessi da: giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute; uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale. I bollettini e i notiziari sono forniti in abbonamento su richiesta, previo accordo fra utente ed ente emittente. I bollettini e i notiziari da diramare possono essere accettati dalla societa' presso i propri uffici ovvero pervenire ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale. Si considerano accettati presso gli uffici della societa' anche i bollettini ed i notiziari che, pervengono ad essi a mezzo delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni. La societa' e' altresi' autorizzata all'esercizio di sistemi atti a realizzare la diffusione telegrafica dei bollettini e notiziari di stampa e di informazione agli utenti telex della rete dell'amministrazione.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 7
Art. 7. Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione Il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione e' svolto per conto di giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute. I bollettini ed i notiziari da radiodiffondere sono accettati dalla societa' presso i propri uffici ovvero pervengono ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale. La societa' e' altresi' autorizzata a ricevere i bollettini e i notiziari diffusi da stazioni radiotelegrafiche estere e fornirne copia a giornali, ad agenzie di stampa, ad enti e privati nonche' a ridiffondere tali bollettini e notiziari. Le trasmissioni e le ricezioni radiotelegrafiche di cui sopra sono effettuate dai centri radio dell'amministrazione o, a norma delle rispettive convenzioni, da quelli delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, anche a mezzo di impianti di proprieta' della societa'.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 8
Art. 8. Servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa Il servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa si effettua sulla rete sociale a commutazione. Possono usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti: a) uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione e agenzie fotografiche giornalistiche debitamente riconosciute; b) uffici di giornali periodici a frequenza almeno mensile di vendita al pubblico; e) uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale e agenzie di pubblicita'; d) giornalisti, pubblicisti e fotoreporters iscritti all'albo professionale di categoria. Gli utenti delle categorie a), b) e c) devono essere allacciati alla rete in qualita' di abbonati e possono svolgere traffico, sia entrante che uscente, se delle categorie a) e b), solo uscente se della categoria c). Gli utenti della categoria d) possono usufruire del servizio tramite gli uffici di accettazione dell'amministrazione. Gli uffici dell'amministrazione possono essere allacciati alla rete sociale sia con collegamenti permanenti, sia con collegamenti stabiliti di volta in volta. In quest'ultimo caso la connessione alla rete sociale avviene presso stazioni amplificatrici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 9
Art. 9. Servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa Il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica e' svolto per conto di giornali quotidiani e agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute. Le fotografie da trasmettere in diffusione radiotelegrafica possono essere accettate dalla societa' presso i propri uffici ovvero pervenire ad essa dagli utenti collegati alla rete sociale fototelegrafica o da posti fototelegrafici dell'amministrazione. La societa' puo' ricevere le trasmissioni radiofototelegrafiche diffuse da emittenti estere e fornire copia delle radiofoto agli utenti di cui all'art. 8. La societa' puo' altresi' radiodiffondere le radiofoto ricevute. Le trasmissioni e le ricezioni radiofototelegrafiche di cui sopra sono effettuate dai centri radio dell'amministrazione o, a norma delle rispettive convenzioni, da quelli delle altre concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, anche a mezzo di impianti di proprieta' della societa'.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 10
Art. 10. Stazioni mobili radiotelegrafiche La societa' e' autorizzata a gestire in Italia due stazioni mobili radiotelegrafiche per collegamenti con i centri radio di cui agli articoli 7 e 9 e per lo svolgimento dei servizi previsti negli articoli stessi.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 11
Art. 11. Carte di credito per la stampa La societa' e' autorizzata ad emettere carte di credito nazionali per l'utilizzazione dei servizi gestiti dalla societa' stessa con pagamento differito. Le carte di credito della societa' sono accettate: presso tutti gli uffici e i posti pubblici sociali; presso gli uffici dell'amministrazione e i posti pubblici abilitati. La societa' e' garante verso l'amministrazione della corresponsione delle somme dovute all'amministrazione stessa per i servizi svolti con pagamento differito a mezzo delle carte di credito in questione.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 12
Art. 12. Impianti e collegamenti della societa' Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, la societa' e' tenuta a presentare all'amministrazione il piano tecnico per la realizzazione della rete necessaria all'espletamento dei servizi, oggetto della convenzione medesima. Entro novanta giorni dalla presentazione di detto piano la amministrazione, qualora non abbia osservazioni da formulare, procede alla sua approvazione. Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di trenta giorni, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione del predetto piano. La rete nazionale della societa' e' costituita da: 1) canali telegrafici; 2) circuiti di tipo telefonico, collegamenti in gruppi primario, secondario o di ordine superiore e collegamenti equivalenti su sistemi a divisione di tempo; 3) apparecchiature multiplex terminali relative ai circuiti ed ai collegamenti di cui al punto 2); 4) apparecchiature di commutazione; 5) terminazioni di linee di utente; 6) mezzi ed apparecchiature mobili. I terminali d'utente da collegare alle terminazioni di linea possono essere forniti dall'amministrazione e/o dalla societa' oppure essere procurati dall'utente stesso. I circuiti ed i collegamenti, di cui ai punti 1) e 2) del precedente quarto comma, necessari alla realizzazione della rete di cui al primo comma, sono richiesti dalla societa' all'amministrazione, la quale provvede alla cessione degli stessi direttamente con propri mezzi o con quelli dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico. In caso di indisponibilita' dei circuiti e collegamenti, di cui ai punti 1) e 2) del quarto comma del presente articolo, da parte dell'amministrazione o dei concessionari, la societa' puo' essere autorizzata a costituirli direttamente. Nel caso l'amministrazione non disponga di circuiti urbani, la societa' e' autorizzata a richiederli direttamente alla concessionaria per il servizio telefonico pubblico, dandone comunicazione all'amministrazione. La rete della societa' puo' essere interconnessa ai centri internazionali di commutazione dell'amministrazione e dell'Italcable, ai fini dell'istradamento in territorio nazionale del traffico di stampa internazionale. Le apparecchiature, di cui ai punti 3) e 4) del quarto comma del presente articolo, necessarie allo svolgimento dei servizi concessi, possono essere di proprieta' della societa', la quale puo' essere autorizzata ad installare le predette apparecchiature presso gli uffici dell'amministrazione clic provvede alla sorveglianza, all'esercizio, alla alimentazione ed alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature stesse.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 13
Art. 13. Reciproca cessione in uso di circuiti e di collegamenti I circuiti e i collegamenti di cui al precedente art. 12 sono messi a disposizione della societa' dall'amministrazione e/o dagli altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, alle condizioni stabilite nell'allegato alla presente convenzione. I canoni indicati nel predetto allegato sono comprensivi di ogni onere e sono revisionati contestualmente alle eventuali revisioni di analoghi canoni di reciprocita' tra amministrazione ed altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico mediante decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Tali canoni sono applicati in via di reciprocita' anche in caso di utilizzazione di circuiti e di collegamenti della societa' da parte dell'amministrazione o di altri concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 14
Art. 14. Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi La societa', entro il mese di novembre di ciascun anno, ha l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per il quinquennio successivo al fine di adeguare, completare e potenziare gli impianti ed i servizi, compresi quelli ausiliari ed accessori di cui all'art. 1 punto 7). Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del piano, l'amministrazione deve comunicare alla societa' le osservazioni in ordine alla rispondenza dello stesso alle finalita' indicate nel presente articolo. Il termine suddetto puo' essere prorogato al massimo di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, altri elementi. I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la societa' e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate. L'amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani tecnici esecutivi, comunica le determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine puo' essere prorogato di giorni trenta, qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 15
Art. 15. Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti La societa' si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. La societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 16
Art. 16. Segreto delle comunicazioni La societa' ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 17
Art. 17. Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La societa' e' tenuta ad osservare la vigente convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti alla Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonche' gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'amministrazione abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 18
Art. 18. Istruzione del personale dello Stato Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la societa' e' tenuta a consentire la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'amministrazione ed a fornire al medesimo l'assistenza all'uopo necessaria.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 19
Art. 19. Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la societa' e' tenuta ad osservare le disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla protezione contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 20
Art 20. Tariffe e ripartizione degli introiti Le tariffe ed i canoni per i servizi previsti dalla presente convenzione sono stabiliti nella forma di cui agli articoli 7, 8 e 244 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e sono sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni per essere adeguati al costo dei servizi stessi. La revisione puo' essere effettuata anche a periodi piu' brevi, a richiesta dell'amministrazione o della societa', qualora intervengano mutamenti di particolare entita' nei costi dei servizi. La ripartizione degli introiti derivanti dai servizi al cui espletamento concorrono l'amministrazione e l'Italcable, da una parte, e la societa' dall'altra, e' determinata come segue: servizio nazionale dei telegrammi e fototelegrammi di stampa: 40% al gestore accettante; 20% al gestore che effettua la trasmissione; 40% al gestore che effettua il recapito; servizio internazione dei telegrammi di stampa: il 65% della tassa terminale italiana e' dovuta alla societa' quando effettua l'accettazione o il recapito
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 21
Art. 21. Canone di concessione La societa' e' tenuta a corrispondere all'amministrazione un canone annuo pari al 4.50% degli introiti lordi realizzati con tutti i servizi e le attivita' di telecomunicazioni esercitati dalla societa' ed elencati nell'art. 1 della presente convenzione. Il versamento del canone deve essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale. Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse, dai canoni e da ogni altro introito percetto dalla societa' per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di cui al primo comma del presente articolo, depurati delle quote parti spettanti all'amministrazione e ad altri gestori interessati nell'esercizio dei predetti servizi.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 22
Art. 22. Compilazione e liquidazione dei conti - Pagamenti La compilazione dei conti tra l'amministrazione e la societa', concernenti i traffici ed i servizi oggetto della presente convenzione, e la liquidazione dei relativi saldi sono effettuate mensilmente. Il pagamento dei saldi contabili viene effettuato in moneta italiana, applicando, per le somme espresse in moneta estera, il cambio quotato alla data di liquidazione dei saldi contabili e, per le somme espresse in franchi oro, l'equivalente del franco oro in vigore in Italia alla data medesima.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 23
Art. 23. Facolta' dello Stato di sospendere od assumere i servizi Ai sensi dell'art. 5 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), per grave necessita' pubblica il Governo puo', con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente i servizi oggetto della presente convenzione ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della societa' ed assumere i servizi stessi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, viene redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento degli impianti medesimi. Analogo verbale viene redatto al momento della riconsegna alla societa'. Nessuna indennita' speciale spetta in tali casi alla societa', alla quale peraltro per il periodo di sospensione o di limitazione, e' accreditato l'importo degli introiti ad essa spettanti e sono addebitate le relative spese; se la sospensione o la limitazione abbia durata superiore a sei mesi, e' garantito alla societa' un utile pari alla media degli utili nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi riguardanti la parte di impianti occupata o i servizi sospesi o limitati.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 24
Art. 24. Controlli e collaudi La societa' e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi ed ai propri impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). L'amministrazione ha il diritto di effettuare le verifiche sulla contabilita' dell'ente concessionario, al fine dell'accertamento del canone che la societa' deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell'art. 21 della presente convenzione. Facolta' di verifica di cui al precedente comma sono attribuite anche al Ministero del tesoro. La societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. A norma dell'art. 210 del predetto codice la societa' deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dalla approvazione, alla amministrazione ed al Ministero del tesoro.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 25
Art. 25. Relazioni statistiche Per tutta la durata della presente convenzione la societa' trasmette all'amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 26
Art. 26. Durata della concessione ((La concessione ha durata sino al 31 dicembre 1982.))
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 27
Art. 27. Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), pronuncia la decadenza della concessione. In caso di decadenza l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione; il relativo prezzo di acquisto e' determinato con le stesse norme previste dal successivo art. 28. L'amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della societa', degli impianti non autorizzati ai sensi del precedente art. 14 e puo' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati od accordarli in concessione ad altra societa'; allo scopo di garantire gli eventuali prestiti obbligazionari, l'amministrazione e' tenuta all'acquisto degli impianti sociali o di parte di essi nei limiti dei prestiti suddetti e, comunque, fino alla concorrenza del valore degli impianti stessi. Inoltre, in caso di decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla societa'.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 28
Art. 28. Riscatto degli impianti L'amministrazione si riserva il diritto di riscatto a partire dall'inizio del triennio precedente la scadenza della presente convenzione, con le modalita' e le condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 29
Art. 29. Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la societa' deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire 10.000.000 (diecimilioni) in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito deve essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la societa' deve reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa'. L'amministrazione ha fa facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 30
Art. 30. Penalita' In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la societa' e' tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale da un minimo del 3,50% fino ad un massimo del 5% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 6% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno per i mesi successivi. In nessun caso il corrispettivo che la societa' deve versare all'amministrazione per ritardati pagamenti puo' essere inferiore al saggio ufficiale di sconto. Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' la sanzione prevista dal precedente art. 27. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione, che non comportino una sanzione piu' grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione puo' applicare alla societa' una penalita' da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalita' non esonerano la societa' da eventuali responsabilita' verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla societa'. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 29 della presente convenzione.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 31
Art. 31. Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgano durante il corso della presente concessione sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dalla amministrazione, due dalla societa' ed uno, in qualita' di presidente, nominato d'intesa fra le parti, oppure in caso di disaccordo dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 32
Art. 32. Norme transitorie 1. - La societa', per l'espletamento dei servizi affidatigli, usufruisce, nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la data di entrata in servizio degli impianti realizzati in conformita' di quanto previsto ai commi primo e secondo del precedente art. 12, della rete e dei mezzi di cui dispone limitandosi ad adeguarne la potenzialita' all'estensione ed al naturale sviluppo dei servizi secondo un piano di massima contenente i dati sulla rete attuale e sugli sviluppi prevedibili per l'immediato futuro che deve essere sottoposto all'amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione. 2. - Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la societa' deve ottemperare alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 9 per quanto concerne ubicazione degli impianti radio attualmente esistenti. 3. - Tutti gli utenti che alla data di entrata in vigore della presente convenzione utilizzano circuiti urbani ed interurbani ad uso esclusivo per traffico stampa sono esonerati dal pagamento del contributo di allacciamento qualora aderiscano ai servizi offerti dalla societa' nell'ambito della presente convenzione. I circuiti urbani, quelli interurbani e relativi raccordi urbani degli utenti di cui sopra possono passare in gestione diretta della societa' con procedura da stabilirsi dall'amministrazione sentita la societa' stessa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. 4. - I collegamenti diretti tra agenzie di stampa e privati utenti per la trasmissione a questi ultimi di bollettini e notiziari di stampa e di informazione sono trasferiti, d'intesa con le agenzie interessate e senza soluzione di continuita', alla societa' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, via via che la rete della societa' stessa e' in grado di assorbire le nuove utenze. 5. - Restano validi, sino alla loro scadenza, gli accordi, vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione, stipulati dagli organi delle amministrazioni dello Stato, non dotate di proprie reti di telecomunicazioni, nonche' dalle regioni e dagli enti locali con le agenzie di stampa per la diffusione di bollettini e notiziari di stampa ed informazione, il cui servizio, per effetto del precedente art. 1, viene concesso in esclusiva alla societa'. 6. - L'aliquota del 65% prevista dall'art. 20 per la ripartizione della tassa terminale italiana per il servizio dei telegrammi stampa internazionali e' ridotta al 55% fino al 31 dicembre 1979.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 33
Art. 33. Disciplina di precedenti rapporti I rapporti intercorsi fra l'amministrazione e la societa' dall'11 ottobre 1975 sono disciplinati ai sensi della convenzione 11 aprile 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, integrata dall'atto aggiuntivo 23 settembre 1963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964.
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 34
Art. 34. Registrazione ed efficacia L'efficacia della presente convenzione e' subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che la approva e rende esecutiva. Roma, addi' 13 settembre 1977 Per l'Amministrazione Il direttore generale: dott. Ugo MONACO Per la Societa' Il presidente: dott. ing. Andrea CUTURI
Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - Allegato
ALLEGATO CANONI ANNUI PER LA CESSIONE IN USO ALLA SOCIETA' DI CIRCUITI DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO. I) Circuiti di tipo telefonico. 1) Circuiti urbani e settoriali per ogni chilometro o frazione della lunghezza effettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.900 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km, le eventuali frazioni fino a 300 metri non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani. 2.a) Circuiti terminati. Si considerano "circuiti terminati" i circuiti equipaggiati compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza. Detti circuiti possono essere realizzati sia in bassa frequenza (in cavo, filo, ecc.) che a frequenza vettrice su portanti fisici o su cavi hertziani e, se in frequenza vettrice, a richiesta, sono equipaggiati con terminazione a 2 o a 4 fili e con segnalazione fuori banda oppure a 2 frequenze vocali (2.040 - 2.400 Hz). Canone d'uso annuo per circuiti in bassa frequenza ed a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori fuori banda: sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300. L. 9.250 oltre i primi 50 km e sino a 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.010 oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.610 Canone d'uso annuo per circuiti a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale): sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300. L.12.060 oltre i primi 50 km e sino a 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.010 oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.610 2.b) Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo. Si considera "gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 oppure a 4 fili, e con segnalatori fuori banda oppure a 2 frequenze e all'altro estremo nella banda di frequenza nel gruppo primario di base (B). Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (5.230x12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 62.760 oltre i primi 50 km e sino a 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (2.010x12) . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.120 oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (1.610x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 19.320 Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale): sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (6.630x12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 79.560 oltre i primi 50 km e sino a 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (2.010x12) . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.120 oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (1.610x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 19.320 2.c) Gruppo primario non terminato. Si considera "gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati fornito, ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B). Canone d'uso annuo: sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (3.620x12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 43.440 oltre i primi 50 km e sino a 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (2.010x12) . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.120 oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 (1.610x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 19.320 2.d) Gruppo secondario non terminato. Si considera "gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo (rapportato ad una utilizzazione media della corrispondente banda pari allo 0,74 per cento): per km o frazione non inferiore a m 300 (1.810x0,74x60). L.80.360 Lo stesso canone al completo vale anche quando il gruppo secondario, per particolari necessita', viene ceduto suddiviso nei cinque singoli gruppi primari nella banda di frequenza del gruppo base (B). II) Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistemi di telegrafia armonica. Si applicano i canoni di cui al precedente punto 1) maggiorati di un terzo. III) Circuiti telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani. Si applicano i canoni di uso dei collegamenti stabiliti ai sensi dell'art. 263 del codice postale, con la riduzione prevista dall'art. 268 del medesimo codice.
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