LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881

Type Legge
Publication 1977-10-25
Ultimo aggiornamento 1977-12-07
State In force
Source Normattiva
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Articolo 47 Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Patto internazionale-art. 48

Articolo 48 1. Il presente Patto e' aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di un, qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sara' aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Patto internazionale-art. 49

Articolo 49 1. Il presente Patto entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Patto internazionale-art. 50

Articolo 50 Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unita' costitutive degli Stati federali.

Patto internazionale-art. 51

Articolo 51 1. Ogni Stato parte del presente Patto potra' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera' a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformita' alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiamo accettato.

Patto internazionale-art. 52

Articolo 52 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' all'articolo 48; b) della data in cui il presente Patto entrera' in vigore, in conformita' all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Patto internazionale-art. 53

Articolo 53 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sara' depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmettera' copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che e' stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966. (Seguono le firme).

Protocole facultatif

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo facoltativo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, fra cui il testo in lingua francese. PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto e' previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non puo' ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Protocollo facoltativo-art. 2

Articolo 2 Salvo quanto e' stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto e' stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, puo' presentare una comunicazione scritta al Comitato affinche' la esamini.

Protocollo facoltativo-art. 3

Articolo 3 Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

Protocollo facoltativo-art. 4

Articolo 4 1. Salvo quanto e' stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto. 2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potra' aver preso per rimediare alla situazione.

Protocollo facoltativo-art. 5

Articolo 5 1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato. 2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che: a) la stessa questione non sia gia' in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico; b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse. 4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

Protocollo facoltativo-art. 6

Articolo 6 Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attivita' svolte in base al presente Protocollo.

Protocollo facoltativo-art. 7

Articolo 7 In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

Protocollo facoltativo-art. 8

Articolo 8 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto. 2. Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. 4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo facoltativo-art. 9

Articolo 9 1. Purche' il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Protocollo facoltativo-art. 10

Articolo 10 Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unita' costitutive degli Stati federali.

Protocollo facoltativo-art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potra' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarera' a favore di tale convocazione, il Segretario generale convochera' la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformita' alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Protocollo facoltativo-art. 12

Articolo 12 1. Ogni Stato parte potra' denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto la notifica. 2. La denuncia non impedira' che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avra' effetto.

Protocollo facoltativo-art. 13

Articolo 13 Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformita' all'articolo 8; b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore in conformita' all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11; c) delle denunce fatte in conformita' all'articolo 12.

Protocollo facoltativo-art. 14

Articolo 14 1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sara' depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmettera' copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che e' stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966. (Seguono le firme).

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