LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1004
ARTICOLO 40. Acquisti per la scorta stabilizzatrice. 1. Ai fini del presente articolo, la capacita' massima di 250.000 tonnellate che costituisce la scorta stabilizzatrice viene suddivisa in aliquote individuali, assegnate ai membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base stabiliti conformemente all'articolo 30. 2. Se i contingenti annui di esportazione vengono ridotti a norma dell'articolo 34, ciascun membro esportatore presenta immediatamente un'offerta di vendita al direttore della scorta stabilizzatrice, il quale entro i dieci giorni successivi alla riduzione del contingente conclude con il primo un contratto di acquisto per una quantita' di cacao in grani pari a quella di cui e' stato diminuito il contingente di questo membro esportatore. 3. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 34, egli continuera' ad acquistare cacao in grani sino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo + 3 cents USA per libbra. 4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 34, egli continuera' ad acquistare cacao in grani fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a che la scorta stabilizzatrice ha raggiunto la capacita' massima. 5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente il cacao in grani di qualita' commerciale corrente riconosciuta ed in quantitativi di almeno 100 tonnellate; questo cacao in grani appartiene alla Organizzazione e viene da essa controllato. 6. Quando acquista cacao in grani conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 34 e al paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta stabilizzatrice procede a quanto segue: a) un versamento ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio; oppure b) su richiesta del membro esportatore interessato i) versamento iniziale di 25 cents USA per libbra f.o.b. alla consegna del cacao in grani rimanendo inteso che in qualsiasi momento dopo la fine del primo anno contingentale il Consiglio puo' decidere con votazione speciale su raccomandazione del direttore della scorta stabilizzatrice tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prevista della scorta, che il versamento iniziale venga aumentato. ii) versamento complementare a valere sulla vendita del cacao in grani della scorta stabilizzatrice, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento fissato al comma a) di cui sopra e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice le spese di magazzinaggio e di manutenzione e le spese, se ve ne sono, attinenti al rinnovo dei lotti di cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore. 7. Quando un membro ha gia' venduto al direttore della scorta stabilizzatrice una quantita' di cacao in grani equivalente alla sua aliquota individuale, nella forma definita al paragrafo 1, all'atto della consegna il direttore della scorta stabilizzatrice paga per gli acquisti successivi soltanto il prezzo che verrebbe ottenuto dalla vendita del cacao in grani per usi non tradizionali. Se il cacao in grani acquistato a norma del presente paragrafo viene successivamente rivenduto in conformita' dell'articolo 41, il direttore della scorta stabilizzatrice effettua, a favore del membro esportatore interessato, un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento gia' fatto a norma del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione e le spese, se ve ne sono, effettuate per il rinnovo dei lotti del cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore. 8. Quando conformemente al paragrafo 2 del cacao in grani, viene venduto al direttore della scorta stabilizzatrice il contratto deve contenere una clausola la quale autorizza il membro esportatore ad annullare il contratto complementare o in parte prima della consegna del cacao in grani nei seguenti casi: a) se in seguito, nel corso dello stesso anno contingentale, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito a norma dell'articolo 34, oppure, b) qualora, dopo la conclusione della vendita, la produzione durante lo stesso anno contingentale sia insufficiente, perche' il membro possa utilizzare il suo contingente di esportazione in vigore. 9. I contratti di acquisto conclusi conformemente al presente articolo stabiliscono che la consegna venga effettuata entro il termine fissato nel contratto, ma al piu' tardi entro i due mesi successivi alla fine dell'anno contingentale. 10. a) Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene al corrente il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice. Se dovesse ritenere che i fondi non sono sufficienti per pagare il cacao in grani che secondo le sue previsioni gli verra' offerto durante l'anno contingentale in questione, egli chiede al direttore esecutivo di convocare una sessione straordinaria del Consiglio. b) Se non ha possibilita' di trovare un'altra soluzione valida, il Consiglio puo', con votazione speciale sospendere o diminuire gli acquisti effettuati a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 7 sino al momento in cui e' in grado di sistemare la situazione finanziaria. 11. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentano di espletare le funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41. Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo. 1. Il direttore della scorta stabilizzatrice procede a vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente al presente articolo: a) le vendite vengono effettuate ai prezzi correnti di mercato; b) una volta che sono iniziate le vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il direttore della scorta continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a che si concreti una delle seguenti condizioni: i) il prezzo indicativo scende sino al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra, oppure ii) sia esaurita tutta la sua disponibilita' di cacao in grani, oppure iii) le vendite effettuate raggiungono il 7% dei contingenti di esportazioni iniziali c) quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a quando il prezzo indicativo torna al livello del prezzo massimo oppure in caso contrario, sino a quando ha esaurito le sue disponibilita' di cacao in grani. 2. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' delle norme approvate dal Consiglio e seguendo i canali normali vende alle imprese ed alle organizzazioni dei paesi membri, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao, ai fini di una trasformazione successiva. 3. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice, a condizione che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti degli Stati membri prima di dare il proprio benestare alle offerte di acquirenti di paesi non membri. 4. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi idonei per facilitare la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42. Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 41, un membro esportatore che, a seguito di un raccolto insufficiente, non e' in grado di utilizzare tutto il suo contingente durante l'anno contingentale, puo' chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o parte del cacao in grani acquistatogli dal direttore della scorta stabilizzatrice durante l'anno contingentale precedente, ancora in deposito ed invenduto, sino a concorrenza dell'importo del suo contingente di esportazione in vigore che superi la sua produzione durante l'anno contingentale. Il membro esportatore interessato rimborsa al direttore della scorta stabilizzatrice, all'atto dello sblocco del cacao in grani, le spese occasionate da questo stesso cacao, che comprendono il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire del luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione. 2. Il Consiglio stabilisce le norme che disciplinano il ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice in conformita' al paragrafo 1.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43. Modifiche dei lassi di cambio delle valute. 1. Il direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio, sia di sua iniziativa che su richiesta dei membri, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente Accordo relative ai prezzi. Le sessioni straordinarie del Consiglio, convocate in applicazione del presente paragrafo, si svolgono al massimo entro un termine di quattro giorni lavorativi. 2. Dopo la convocazione di questa sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il buon funzionamento dell'Accordo venga gravemente pregiudicato a causa delle condizioni sui mercati dei cambi. Essi possono in particolare, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice. 3. Dopo aver esaminato la situazione, ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente approvati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonche' le conseguenze che possono derivare dall'effettiva applicazione del presente accordo dalle condizioni sopraindicate sui mercati dei cambi, il Consiglio puo', con votazione speciale approvare tutti i provvedimenti correttivi necessari.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44. Liquidazione della scorta stabilizzatrice. 1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo che contenga disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure ritenute adatte affinche' la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare. 2. Se il presente Accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni sulla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di cacao in grani destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta in questione tenendo conto delle condizioni correnti di mercato, vende le disponibilita' in conformita' alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che prima del termine del presente Accordo, il Consiglio sottoponga a revisione queste norme a sua volta con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice mantiene il diritto di vendere il cacao in grani in qualsiasi momento della liquidazione per pagare le spese che derivano. b) Il ricavato della vendita e le somme che figurano nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare quanto segue, in ordine di importanza: i) le spese di liquidazione; ii) qualsiasi residuo dovuto, maggiorato degli interessi, a titolo di qualsiasi prestito contratto dall'organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice; iii) qualsiasi versamento supplementare da effettuare in applicazione dell'articolo 40. c) Quando sono stati effettuati i pagamenti contemplati al comma b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, al prorata delle loro esportazioni sulle quali e' stato riscosso il contributo.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45. Garanzia di approvvigionamento. 1. I membri esportatori si impegnano a seguire, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per conseguenza di limitare artificialmente la offerta alla vendita del cacao di cui dispongono e che garantiscano il regolare approvvigionamento in cacao degli importatori nei paesi membri importatori. 2. Se mettono in vendita il cacao al momento in cui il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno agli importatori dei paesi membri la preferenza sugli importatori dei paesi non membri. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori cercano, se possibile, di fissare un limite alle loro esportazioni destinate ai paesi non membri.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46. Destinazione ad usi non tradizionali. 1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto dal direttore della scorta stabilizzatrice in conformita' dall'articolo 40 supera la capacita' massima di detta scorta, il suo direttore vende alle condizioni e modalita' fissate dal Consiglio, queste eccedenze di cacao in grani per destinarle ad usi non tradizionali. Queste condizioni e modalita' devono essere stabilite in modo che il cacao non rifluisca sul mercato normale. Nella misura del possibile ogni membro coopera a tal fine con il Consiglio. 2. Invece di vendere cacao in grani al direttore della scorta stabilizzatrice quando la scorta ha raggiunto la sua capacita' massima, un membro esportatore puo' sotto il controllo del Consiglio destinare al consumo interno la sua eccedenza, di cacao per usi non tradizionali. 3. Ogni volta che un impiego non tradizionale incompatibile con le disposizioni del presente Accordo viene portato a conoscenza del Consiglio, anche se il cacao destinato ad impieghi non tradizionali rifluisce sul mercato il Consiglio decide al piu' presto in merito ai provvedimenti da mettere in atto per ovviare a tale situazione.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47. Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti. 1. Conformemente alle norme emanate dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e degli adeguamenti di questo contingente per ciascun membro esportatore; egli imputa sul contingente le esportazioni effettuate da questo membro a titolo del contingente stesso, in modo che la situazione contingentale di ciascun membro esportatore sia aggiornata. 2. A tal fine, ogni membro esportatore informa il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, sul volume complessivo delle esportazioni registrate allegandovi qualsiasi altra informazione che il Consiglio puo' richiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le esportazioni non imputabili sui contingenti vengono registrate separatamente.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48. Avvisi di importazioni e di esportazioni. 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni provenienti dai membri importatori. 2. A tal fine, ogni membro comunica al direttore esecutivo il volume complessivo delle sue importazioni ed ogni membro importatore informa il direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, sul volume complessivo delle sue esportazioni, allegando qualsiasi altra informazione che il Consiglio puo' chiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese. 3. Le importazioni che, in conformita' con il presente Accordo, non sono imputabili sui contingenti di esportazione vengono registrate separatamente.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49. Misure di controllo. 1. Ogni membro che esporta il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal suo territorio doganale. Ogni membro che importa il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare qualsiasi importazione di cacao sul suo territorio doganale, in provenienza da un membro o da un non membro. 2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio procede a quanto necessario per rilasciare i documenti di controllo richiesti per queste spedizioni. 3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione ne' qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio per le spedizioni di cacao effettuate in un periodo qualsiasi, che superino le esportazioni autorizzate per questo stesso periodo. 4. Con votazione speciale, il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione ed altri documenti di controllo riconosciuti. 5. Per il cacao fine ("fine" oppure "flavour") il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo riconosciuti dal Consiglio tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50. Produzione e scorte. 1. I membri riconoscono la necessita' di realizzare un equilibrio ragionevole fra la produzione ed il consumo e cooperano con il Consiglio per raggiungere questo obiettivo. 2. Ogni membri produttore puo' stabilire un piano di adeguamento della sua produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa venir raggiunto. Ogni membro produttore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere questo obiettivo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono a seguito di questo esame. 4. Nella prima sessione, il Consiglio attua tutti i provvedimenti per elaborare un programma inteso a riunire le informazioni necessarie onde determinare, secondo criteri scientifici, la capacita' mondiale di produzione attuale e potenziale, nonche' il consumo mondiale attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di questo programma.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51. Ostacoli all'aumento del consumo. 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile l'economia del cacao e quindi di agevolare l'aumento del consumo di cacao rispetto alla produzione onde realizzare il miglior equilibrio a lungo termine fra offerta e domanda, e a questo proposito riconoscono anche la necessita' di sopprimere tutti gli ostacoli che possono frapporsi a detto incremento. 2. Il Consiglio definisce i problemi speciali derivanti dagli ostacoli all'incremento del commercio e del consumo di cacao di cui al paragrafo 1 e circa i provvedimenti reciprocamente accettabili che potrebbero venir attuati in pratica per eliminare progressivamente detti ostacoli. 3. In considerazione dei succitati obiettivi e delle disposizioni del paragrafo 2, i membri cercano di attuare provvedimenti volti a rimuovere progressivamente gli ostacoli all'incremento del consumo e, per quanto possibile, di eliminarli oppure di diminuirne notevolmente gli effetti. 4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' trasmettere raccomandazioni ai membri ed esamina periodicamente, dopo la prima sessione ordinaria del secondo anno contingentale, i risultati ottenuti. 5. I membri informano il Consiglio in merito a tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti il presente articolo.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52. Propaganda a favore del consumo. 1. Il Consiglio puo' istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi esportatori e nei paesi importatori. Il Consiglio effettua periodicamente una rassegna dei lavori del Comitato. 2. Le spese derivanti dal programma di promozione sono coperte dalle quote pagate dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente al programma. La composizione del Comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. 3. Prima di dare l'avvio ad una campagna di promozione nel territorio di un membro, il Comitato cerca di ottenere l'autorizzazione di questo membro.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53. Prodotti di sostituzione del cacao. 1. I membri riconoscono che l'impiego di prodotti di sostituzione puo' nuocere all'aumento del consumo del cacao. A questo proposito, essi convengono di emanare una normativa relativa ai derivati del cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la normativa esistente in modo che detta normativa impedisca che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi normativa basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annua sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54. Cacao trasformato. 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di derivati del cacao e del cioccolato. A questo proposito si riconosce anche la necessita' di vigilare affinche' non venga danneggiata gravemente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori o di quelli importatori. 2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, ogni membro puo' dare l'avvio a consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferire al Consiglio, che presta a tal fine i suoi buoni uffici.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55. Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri. 1. Ciascun membro limita le sue importazioni annue di cacao prodotto nei paesi non membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine ("fine" oppure "flavour") provenienti da paesi esportatori che figurano all'allegato C, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 2. Ciascun membro si impegna per ogni anno contingentale a quanto segue: a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi inni membri presi collettivamente, che superi la quantita' media che ha importato da questi paesi non membri presi collettivamente nei tre anni civili 1970, 1971 e 1972; b) a ridurre di meta' il quantitativo fissato al comma a) quando il prezzo indicativo scende al di sotto del prezzo minimo, ed a mantenere questa riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunga quello di cui al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 34. 3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere completamente o in parte le limitazioni di cui al paragrafo 2. In ogni caso, le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non si applicano quando il prezzo indicativo del cacao e' superiore al prezzo massimo. 4. Le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base ai contratti bona fide conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo; le limitazioni di cui al comma b), paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato a norma dei contratti bona fide conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In questi casi, fatte salve le disposizioni del comma b) del paragrafo 2, le riduzioni vengono effettuate durante l'anno contingentale successivo a meno che il Consiglio decida di rinunciare a queste riduzioni o di applicarle in un successivo anno contingentale. 5. I membri informano regolarmente il Consiglio sui quantitativi di cacao che essi hanno importato dai non membri oppure che hanno esportato in paesi non membri. 6. A meno che il Consiglio decida diversamente, qualsiasi importazione di un membro proveniente da non membri superiori al quantitativo che egli e' autorizzato ad importare a norma del presente articolo viene dedotta dal quantitativo che egli sarebbe stato normalmente autorizzato ad importante durante l'anno contingentale successivo. 7. Se a varie riprese un membro non si conforma alle disposizioni del presente articolo, con votazione speciale, il Consiglio puo' sospendere i diritti di voto di questo membro al consiglio e il suo diritto a votare oppure a fare votare a suo nome in sede di Comitato esecutivo. 8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo lasciano salvi gli obblighi contrari di carattere bilaterale o multilaterale contratti eventualmente dai membri nei confronti dei non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo purche' ogni membro che ha contratto questi obblighi contrari li adempia in modo da attenuare, nella misura del possibile, il conflitto tra detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che egli attui il piu' rapidamente possibile tutti i provvedimenti per conciliare detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga dettagliatamente al Consiglio la natura di detti obblighi ed i provvedimenti da esso attuati per attenuare o sopprimere il conflitto.
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56. Operazioni commerciali con non membri. 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle pratiche commerciali normali. 3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformita' all'articolo 57. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 55, ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57. Informazione. 1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue: a) informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo; b) qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio puo' attuare i provvedimenti che si impongono. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58. Studi. Se lo ritiene necessario il Consiglio puo' incoraggiare gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza dei provvedimenti attuati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo del cacao, la possibilita' di aumentare il consumo del cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' presentare ai membri raccomandazioni sui soggetti da studiare. Il Consiglio puo' decidere di incoraggiare anche la ricerca scientifica su taluni aspetti specifici della produzione, della fabbricazione e del consumo. Al fine di incoraggiare questi studi e queste ricerche, il Consiglio puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerche nei paesi membri.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59. Esame annuo. Appena possibile dopo la fine di ciascun anno contingentale, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi di detto accordo e cercano di realizzarne gli obiettivi. Il Consiglio puo' fare ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente accordo.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60. Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela. 2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato da detto obbligo. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue: a) l'obbligo, imposto a questo membro dall'articolo 24, di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento; b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono gia' state superate; c) l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'articolo 39.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61. Consultazioni. Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulargli in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione, la questione puo', su richiesta di una delle parti essere deferita al Consiglio in conformita' all'articolo 62.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62. Vertenze. 1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolta dalle parti in causa viene deferita al Consiglio, per decisione, su richiesta di una delle parti. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure vari membri che detengono insieme almeno un terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, l'opinione, sui punti controversie, di un gruppo consultativo speciale costituito nella forma indicata al paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente: i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato; ii) due persone di qualifica analoga designate, dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei commi i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio; b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale; c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo; d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio il quale risolve la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63. Azione del Consiglio in caso di denuncia. 1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogni qualvolta stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 73, procedere a quanto segue: a) sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64. Eque norme di lavoro. I membri dichiarano che per migliorare il tenore di vita delle popolazioni ed instaurare la piena occupazione, essi cercheranno di mantenere per la mano d'opera eque norme e condizioni di lavoro nei diversi settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformita' del loro livello di sviluppo, per quanto riguarda i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65. Firma. Dal 10 novembre 1975 fino al 31 agosto 1976 incluso, il presente Accordo sara' aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle parti all'accordo internazionale del 1972 sul cacao e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1975.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66. Ratifica, accettazione, approvazione. 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformita' alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data. 3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore oppure importatore.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67. Adesione. 1. I governi di tutti gli Stati (1) possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao per il 1972, puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1, con riserva di Conferma da parte del Consiglio istituito a norma del presente Accordo e dal governo interessato. 3. Qualora si tratti del governo di un paese esportatore che non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio in conformita' dell'articolo 30 assegna a questo paese, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 4. L'adesione avviene mediante deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. (1) Nel corso della settima seduta plenaria, svoltasi il 20 ottobre 1975, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975 ha approvato su raccomandazione dei suoi Comitati amministrativo e giuridico, il testo seguente: " In base alle sue disposizioni, il presente accordo sara' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' funzione di depositario. La Conferenza intende che il Segretario generale, nell'espletamento delle sue funzioni di depositario di un accordo che contiene la clausola " tutti gli Stati", seguira' la procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'applicazione di questa clausola e che, ogni volta che sara' opportuno, sollecitera' il parere dell'Assemblea generale prima di accettare uno strumento di adesione ".
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68. Notifica di applicazione a titolo provvisorio. 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo, per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dall'articolo 69, oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore che a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' sino a quando avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69. Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno, cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato F e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato D, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' della frase precedente, entrera' in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformita' al paragrafo 1, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato F e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato D, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1 ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite invitera', alla data piu' ravvicinata che reputera' possibile dopo il 1 ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se metteranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potra' convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe. 4. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in conformita' del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonche' i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio. 5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrera' in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o cessera' di essere in vigore.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Riserve. Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71. Applicazione territoriale. 1. Ogni governo puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l'articolo 3, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene piu' applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica. 4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio puo' entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformita' al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilita' di espletare le procedure necessarie a tal fine puo' comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio. Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avra' effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima e' precedente.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72. Ritiro volontario. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi membro puo' ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il suo ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73. Esclusione. Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, puo' escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se e' parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74. Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione. 1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da questo membro che dall'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non puo' accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 76, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Un membro che si e' ritirato dal presente Accordo, che ne e' stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione ne degli altri averi della Organizzazione; non gli puo' essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75. Durata e fine. 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno contingentale completo che segue la sua entrata in vigore, a meno di proroga in applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, o di termine anticipato in applicazione del paragrafo 6. 2. Prima della fine del terzo anno contingentale indicato al paragrafo 1, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, che il presente Accordo formera' oggetto di nuovi negoziati, o verra' prorogato per 2 ulteriori anni contingentali. 3. Se, in conformita' del paragrafo 2, il presente Accordo e' stato prorogato per due anni contingentali, il Consiglio potra', prima della fine del quinto anno contingentale, decidere con votazione speciale che il presente Accordo sara' oggetto di nuovi negoziati. 4. Se, entro la fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, i negoziati per un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale non sono ancora conclusi, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare nuovamente il presente Accordo per un periodo che non superi, due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Se, prima della fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale e' stato negoziato e firmato da un numero di governi sufficienti affinche' possa entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata d'applicazione dell'Accordo attuale viene prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo Accordo, rimanendo inteso che la proroga non superera' due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende fine allora alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 39 sussistono sino a quando sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice, oppure se essa e' anteriore, sino alla fine del terzo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 7. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio restera' in funzione per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificare i conti e suddividere gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76. Modifiche. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare una modifica al presente Accordo. Il Consiglio puo' fissare una data dalla quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri esportatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e dalle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri importatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' aver fissato con votazione speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine prima della scadenza del quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica e quest'ultima si considera come revocata se non e' entrato in vigore alla scadenza del termine. Il Consiglio fornisce al Segretario generale delle informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche' prende effetto la modifica. 2. Ogni membro a nome del quale non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore, cessa a questa data di partecipare al presente Accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data d'entrata in vigore della modifica, che non ha potuto dare atto dell'accettazione della modifica a tempo debito a seguito delle difficolta' incontrate per condurre a termine il suo iter costituzionale, e che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione fino a che siano superate queste difficolta'. Il membro in questione non e' vincolato dalla modifica sino a quando non notifichi di avere accettato la stessa.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77. Disposizioni supplementari e transitorie. 1. Il presente Accordo viene considerato come una continuazione dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, viene deciso quanto segue: a) Tutte le disposizioni approvate in virtu' dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, sia dall'Organizzazione che da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificato che scadono a questa data, rimarranno in vigore, a meno che non vengano modificate dal presente Accordo. b) Tutte le decisioni che il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972 dovra' prendere nell'anno contingentale 1975-76, per la loro applicazione nell'anno 1976-77, verranno approvate nel corso dell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che si svolgera' durante l'anno contingentale 1975-76 e verranno applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore, fermo restando che, qualora uno qualsiasi dei membri chiedesse che una qualunque decisione venga ripresa in considerazione, essa dovra' essere riconfermata dal Consiglio, con votazione speciale o a maggioranza suddivisa semplicemente in conformita' del presente Accordo, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78. Testi del presente Accordo facenti fede. I testi del presente Accordo in inglese, in spagnolo, in francese ed in russo fanno tutti ugualmente fede i testi originali sono depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. in fede di quanto sopra, i firmatari debitamente autorizzati a tal scopo dai loro governi, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura a fronte della loro firma.
Accordo-Allegato A
ALLEGATI ALLEGATO A Paesi per i quali i contingenti di base vengono fissati in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 30 Brasile Costa d'Avorio Guinea equatoriale Ghana Messico Nigeria Repubblica Dominicana Repubblica Unita del Camerun Togo
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno --------------------------------------------------------------------- MIGLIAIA DI TONNELLATE PAESI 1972/73 1973/74 --------------------------------------------------------------------- Malaysia . . . . . . . . . . . . . 7,0 10,0 Sierra Leone . . . . . . . . . . . 6,6 7,7 Zaire . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Gabon . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Filippine . . . . . . . . . . . . 3,5 4,0 Haiti . . . . . . . . . . . . . . 3,5 3,5 Liberia . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,1 Congo . . . . . . . . . . . . . . 2,1 2,1 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Peru . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Bolivia . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,4 Nuove Ebridi . . . . . . . . . . . 0,8 0,7 Angola . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Guatemala . . . . . . . . . . . . 0,6 0,7 Nicaragua . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 Repubblica Unita di Tanzania . . . 0,6 0,6 Uganda . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 Honduras . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 ----------------------------------- 45,1 49,9 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine) oppure "flavour") 1) Paesi esportatori che producono esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour"): Dominica Ecuador Grenada Indonesia Giamaica Madagascar Panama Santa Lucia Saint-Vincent Samoa Occidentale Sri Lanka Surinam Trinita' e Tobago Venezuela 2. Paesi esportatori che producono, ma non esclusivamente, cacao fine ("fine" o "flavour"): PRODUZIONE MIGLIAIA DI TONNELLATE 1972/73 1973/74 Costa Rica (25 per cento) . . . . . . 5,0 6,0 Sao Tome e Principe (50 per cento) . . 11,3 10,4 Papuasia Nuova Guinea (75 per cento) . 23,1 30,4 ------ ------ 39,4 46,4 Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10 (a) Parte di provvedimento in formato grafico Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).
Accordo-Allegato E
ALLEGATO E Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36 Brasile Messico Repubblica Dominicana
Accordo-Allegato F
ALLEGATO F Contingenti di base calcolati in conformita' ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69(a) --------------------------------------------------------------------- Produzione Contingenti (migliaia di di base PAESE ESPORTATORE tonnellate) (percentuale) --------------------------------------------------------------------- Ghana . . . . . . . . . . . . . . . 409,8 32,5 Nigeria . . . . . . . . . . . . . . 247,7 19,6 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . 196,3 15,5 Brasile . . . . . . . . . . . . . . 189,7 15,0 Repubblica Unita del Camerun . . . 112,0 8,9 Repubblica Dominicana . . . . . . . 37,1 2,9 Messico . . . . . . . . . . . . . . 27,3 2,2 Togo . . . . . . . . . . . . . . . 23,1 1,8 Guinea equatoriale . . . . . . . . 19,6 1,6 ---------------------------------- 1.202,6 100,0 Fonte: Bollettino Trimestrale delle Statistiche sul Cacao (Vol. 1, n. 4) (ad eccezione della cifra concernente la produzione della Repubblica Dominicana nel 1973/74, che e' stata comunicata dalla delegazione di questo paese alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975). Seguono le firme. (a) contingenti calcolati sulla base della produzione media degli anni 1969/70- 1973/74.
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