LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 48 Inosservanza di taluni termini 1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non e' osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine e' considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purche' siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento. 2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine. b) Ogni Stato contraente puo', per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.

Trattato-art. 49

Articolo 49 Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale e' stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.

Trattato-art. 50

Articolo 50 Servizi d'informazione sui brevetti 1) L'Ufficio internazionale puo' fornire servizi (denominati nel presente articolo "servizi d'informazione"), dando informazioni tecniche nonche' altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate. 2) L'Ufficio internazionale puo' fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi. 3) I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il "know-how" pubblicato disponibile. 4) I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea puo' decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati. 5-a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio e' fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'articolo 51.4). b) Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti. 6) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potra' istituire a tal fine. 7) Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).

Trattato-art. 51

Articolo 51 Assistenza tecnica 1) L'Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato"). 2-a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti curando che i paesi in via di sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato. b) Il Direttore generale invita, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti delle organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato. 3-a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l'assistenza concessa agli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale sia a livello regionale. b) L'assistenza tecnica comprende in particolare la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche e di lavoro. 4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l'Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d'altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell'assistenza tecnica. 5) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potra' istituire a tal fine.

Trattato-art. 52

Articolo 52 Rapporti con le altre disposizioni del trattato Nessuna disposizione del presente capitolo tocca le disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente trattato. Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo ne' alla sua attuazione.

Trattato-art. 53

Articolo 53 Assemblea 1-a) L'Assemblea, fatto salvo l'articolo 57.8), e' composta degli Stati contraenti. b) Il governo di ogni Stato contraente e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. 2-a) L'Assemblea: i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato; ii) svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato; iii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iv) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione; v) esamina e approva i rapporti e le attivita' del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione; viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione; ix) decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato. b) sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto. 5-a) La meta' degli Stati contraenti costituisce il quorum. b) Ancorche' il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea puo' deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione. 6-a) Fatti salvi gli articoli 47.2-b), 52.2-b), 58.3) e 61.2-b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. b) L'astensione non e' considerata voto. 7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) e' da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II. 8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore alle riunioni dell'Assemblea. 9) Allorche' vi saranno piu' di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituira' un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione va inteso con riferimento a quanto detto Comitato sara' istituito. 10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale. 11-a) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) Dopo l'istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunira' una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. c) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti. 12) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Trattato-art. 54

Articolo 54 Comitato esecutivo 1) Dopo la sua istituzione da parte dell'Assemblea, il Comitato esecutivo sara' assoggettato alle disposizioni che seguono. 2-a) Fatto salvo l'articolo 57.8), il Comitato esecutivo e' composto degli Stati eletti dall'Assemblea tra i propri membri. b) Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. 3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell'Assemblea del calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione. 4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica. 5-a) I Membri del Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi di essi. c) L'Assemblea stabilisce le modalita' dell'elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo. 6-a) Il Comitato esecutivo: i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea; ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale; iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale; iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente trattato. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7-a) Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. b) il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per propria iniziativa sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 8-a) Ciascun Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. b) La meta' degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum. c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. d) L'astensione non e' considerata voto. e) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonche' ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori. 10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Trattato-art. 55

Articolo 55 Ufficio internazionale 1) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale. 2) L'Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell'Unione. 3) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 4) L'Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea. 5) Il regolamento d'esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l'Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato. 6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d'esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 7-a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. 8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Trattato-art. 56

Articolo 56 Comitato di cooperazione tecnica 1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato"). 2-a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati. b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorche' una tale amministrazione e' l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non puo' avere altri rappresentanti nel Comitato. c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato e' superiore al doppio del numero dei membri ex officio. d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano. 3) Scopo del Comitato e' di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni: i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato. ii) a ottenere, sino a quando vi saranno piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e piu' amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto piu' possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il piu' alto livello qualitativo possibile; iii) a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale. 4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze. 5) Il Comitato puo' indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi. 6-a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli puo' aggiungervi i suoi commenti. b) Il Comitato esecutivo puo' esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attivita' del Comitato e puo' invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo puo' sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato. 7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso l'atti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea. 8) L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.

Trattato-art. 57

Articolo 57 Finanze 1-a) L'Unione ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, nonche' il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione. c) Sono considerate come comuni alle unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensi' anche a un'altra o ad altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa. 2) Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione. 3) Fatto salvo il paragrafo 5, il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti entrate: i) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione; ii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) i canoni d'affitto, gli interessi e altri diversi proventi. 4) L'ammontare delle tasse e somme dovute all'Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall'Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato. 5-a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi b) e c), versano contributi per coprire questo disavanzo. b) L'Assemblea fissa l'ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali pervenute da ognuno di essi durante l'anno considerato. c) Se il disavanzo puo' essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, da altri mezzi, l'Assemblea puo' decidere di riportare il disavanzo coperto in tal modo e di non chiedere contributi agli Stati contraenti. d) Se la situazione finanziaria dell'Unione lo permette, l'Assemblea puo' decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti giusta il comma a) saranno loro rimborsati. e) Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusta il comma b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell'Assemblea, esso non potra' esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell'Unione. Tuttavia, ogni organo dell'Unione puo' autorizzare tale Stato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno all'organo stesso fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. 6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario. 7-a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'aumento. Se una parte di questo fondo non e' piu' necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti. b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Stato contraente a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento di esso e' stabilito dall'Assemblea in base ai principi simili a quelli previsti nel paragrafo 5-b). c) Le modalita' di versamento sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. d) Ogni rimborso e' proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti. 8-a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, questo Stato dispone ex officio di un seggio in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo. b) Lo Stato di cui al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 9) La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario da uno o piu' Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Trattato-art. 58

Articolo 58 Regolamento d'esecuzione 1) Il regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato; 2-a) L'Assemblea puo' modificare il regolamento d'esecuzione. b) Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. 3-a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate: i) soltanto mediante decisione unanime, o ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione ne' da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, ne' - allorquando tale amministrazione e' una organizzazione intergovernativa - da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione. b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a-i) o a-ii). c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso. 4) Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea. 5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.

Trattato-art. 59

Articolo 59 Controversie Fatto salvo l'articolo 64.5), ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, che non sara' composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale sara' informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne dara' notizia agli altri Stati contraenti.

Trattato-art. 60

Articolo 60 Revisione del trattato 1) Il presente trattato puo' essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti. 2) La convocazione di una conferenza di revisione e' decisa dall'Assemblea. 3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione. 4) Gli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'articolo 61.

Trattato-art. 61

Articolo 61 Modificazione di talune disposizioni del trattato 1-a) Proposte di modificazione degli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2-a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) e' adottata dall'Assemblea. b) La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi. 3-a) Ogni modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione e' stata adottata. b) Ogni modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione entra in vigore, restando inteso che ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla. c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono membri dell'Assemblea dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al comma a).

Trattato-art. 62

Articolo 62 Modalita' secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato 1) Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale puo' entrare a far parte del presente trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure, ii) con il deposito di uno strumento di adesione. 2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. 4) Il paragrafo 3) non potra' in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato e' reso applicabile da un altro Stato contraente in virtu' del detto paragrafo.

Trattato-art. 63

Articolo 63 Entrata in vigore del trattato 1-a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purche' quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti: i) il numero delle domande depositate in questo Stato e' superiore a quaranta mila secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale; ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale, almeno mille domande in un paese straniero; iii) l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le piu' recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno diecimila domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi. b) A fini del presente paragrafo, l'espressione "domande" non abbraccia le domande di modelli di utilita'. 2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) e' vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. 3) Le disposizioni del capitolo II e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non puo' tuttavia essere anteriore a quella dell'entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).

Trattato-art. 64

Articolo 64 Riserve 1-a) Ogni Stato puo' dichiarare che non e' vincolato dalle disposizioni del capitolo II. b) Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione. 2-a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1-a) puo' dichiarare che: i) non e' vincolato dalla disposizione dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda; ii) l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non e' esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38. b) Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza. 3-a) Ogni Stato puo' dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non e' richiesta. b) Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non e' pubblicata conformemente all'articolo 21.2). c) Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale: i) a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione; ii) allorche' una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorita'. 4-a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorita' rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, puo' dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non e' assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica. b) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sara', in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3). c) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. 5) Ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili. 6-a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa puo' essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), piu' tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi. b) Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo puo' essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e, allorche' si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi. 7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5.

Trattato-art. 65

Articolo 65 Applicazione progressiva 1) Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5). 2) L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o l'applicazione del capitolo II conformemente all'articolo 63.3).

Trattato-art. 66

Articolo 66 Denuncia 1) Ogni Stato contraente potra' denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda e' stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione e' stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.

Trattato-art. 67

Articolo 67 Firma e lingue 1-a) Il presente trattato e' firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare. 2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.

Trattato-art. 68

Articolo 68 Funzioni del depositario 1) L'originale del presente trattato, quando non e' piu' aperto alla firma, e' depositato presso il Direttore generale. 2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda. 3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

Trattato-art. 69

Articolo 69 Notificazioni Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale: i) le firme apposte secondo l'articolo 62; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62; iii) la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II e' applicabile secondo l'articolo 63.3); iv) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5); v) il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6-b); vi) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66; vii) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4). IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato. FATTO a Washington il 19 giugno 1970. (seguono le firme)

Regolamento

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