LEGGE 22 maggio 1978, n. 277
Articolo 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e l'Algeria si prefigge in particolare i seguenti fini: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dall'Algeria per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Algeria e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Algeria; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Algeria soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Algeria; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Algeria e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conforme al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - nel settore dell'energia, partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche dell'Algeria ed a tutte le attivita' intese a valorizzare in loco dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. II Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' autorizzato a prendere decisioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Algeria, nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio algerino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari dell'Algeria, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare all'Algeria un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo I con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Si applicano all'Algeria le misure di cui all'articolo I del Protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 3 per cento per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 per cento per le altre voci tariffarie. 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le Parti contraenti esaminano, dopo il 1 luglio 1977, in sede di Consiglio di cooperazione, la possibilita' di alzare la percentuale di aumento dei massimali. 5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.
Accordo-art. 13
Articolo 13. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.
Accordo-art. 15
Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) e' del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile. 3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dall'Algeria, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.
Accordo-art. 16
Articolo 16. 1. A condizione che l'Algeria applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio, completamente ottenuto in Algeria e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se l'Algeria non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Accordo-art. 17
Articolo 17. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Algeria e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.
Accordo-art. 18
Articolo 18. 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, sono ammesse all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1° luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo I saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con la decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 19
Articolo 19. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari dell'Algeria, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Accordo-art. 20
Articolo 20. 1. I vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, beneficiano del regime all'importazione nella Comunita' definito nei seguenti paragrafi, purche', fatte salve le norme particolari riportate nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunita' ad essi applicabili. 2. a) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, importati per il consumo umano diretto, esclusi quelli elencati al paragrafo 3: Parte di provvedimento in formato grafico i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento. b) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, destinati ad essere alcolizzati: Parte di provvedimento in formato grafico i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento. Inoltre, in deroga al paragrafo 1, per i primi quattro anni di applicazione dell'Accordo, nel limite di un volume annuo di 500.000 ettolitri, i prezzi praticati all'importazione, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, devono essere almeno pari ai prezzi di riferimento, diminuiti: - nel primo anno, del 30 per cento dello scarto tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'orientamento; - nel secondo, terzo e quarto anno, rispettivamente del 22,5 per cento, del 15 per cento e del 7,5 per cento di tale scarto. Ai fini dell'applicazione delle norme del precedente paragrafo, si deve intendere: - per "prezzo d'orientamento", il prezzo d'orientamento del tipo R.I, per quanto riguarda i vini rossi, ed il prezzo d'orientamento del tipo A.I, per quanto riguarda i vini bianchi; - per "prezzi di riferimento", i prezzi applicabili ai vini in questione, fissati dalla Comunita' e validi in qualsiasi momento durante il periodo considerato. 3. I vini di cui al paragrafo 1, che, in applicazione della legislazione algerina, beneficiano della denominazione d'origine qui di seguito enunciata: AIN BESSEM-BOUIRA MEDEA COTEAUX DU ZACCAR DAHRA COTEAUX DE MASCARA MONTS DU TESSALAH COTEAUX DE TLEMCEN sono esenti da dazi doganali all'importazione nella Comunita', nel limite di un contingente tariffario annuale per i seguenti quantitativi: in migliaia di hl.
Quantitativi globali
Vini sfusi
Vini in bottiglia
primo anno | 250 | 190 | 60 secondo anno | 310 | 180 | 130 terzo anno | 400 | 170 | 230 quarto anno | 450 | 150 | 300 quinto anno | 450 | | 450 ===================================================================== Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo precedente: - i vini sfusi devono essere conformi ai requisiti di condizionamento: a) i recipienti devono essere adattati al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso; b) i recipienti devono essere riempiti per intero; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorita' algerine e dalle autorita' degli Stati membri della Comunita'; d) ogni recipiente dev'essere rivestito di un'etichetta che consenta d'identificare il vino di qualita' in esso contenuto; e) il trasporto di questi vini puo' essere effettuato solo in recipienti di un contenuto massimo di 25 ettolitri; - i vini in bottiglia devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre due litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, l'Algeria provvede a controllare l'identita' dei vini suddetti, conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A tale scopo, ciascuno di detti vini e' accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalle competenti autorita' algerine, conformemente al modello che figura nell'Allegato D del presente accordo. 4. Il regime previsto nel presente articolo e' valido per un periodo transitorio di 5 anni con decorrenza dal giorno dell'entrata in applicazione.
Accordo-art. 21
Articolo 21. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sotto voce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Algeria applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' e l'Algeria. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 22
Articolo 22. 1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 18, 19 e 20 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella sua composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 18, 19 e 20 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 21 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 23
Articolo 23. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Algeria. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Algeria un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'Accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 24
Articolo 24. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Algeria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 25
Articolo 25. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Algeria concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, l'Algeria puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 26
Articolo 26. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. L'Algeria ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 27
Articolo 27. Qualora l'Algeria, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 28
Articolo 28. In occasione degli esami di cui all'articolo 53 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Algeria.
Accordo-art. 29
Articolo 29. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 2.
Accordo-art. 30
Articolo 30. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 31
Articolo 31. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 32
Articolo 32. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Algeria, non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 33
Articolo 33. L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 34
Articolo 34. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 35
Articolo 35. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36.
Accordo-art. 36
Articolo 36. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 35 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 34 e 35, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati ne) paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 34 e 35, si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 34 e 35, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 37
Articolo 37. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella dell'Algeria, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 38
Articolo 38. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza algerina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 39
Articolo 39. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza algerina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianita', decesso e invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianita', di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo-art. 40
Articolo 40. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 39. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 41
Articolo 41. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 40 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, se detti Accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo-art. 42
Articolo 42. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 43
Articolo 43. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee, e da membri della Commissione delle Comunita' Europee nonche' da membri del Governo algerino. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Algeria.
Accordo-art. 44
Articolo 44. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo algerino. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 45
Articolo 45. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti dell'Algeria. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 46
Articolo 46. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti della Repubblica democratica popolare d'Algeria.
Accordo-art. 47
Articolo 47. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 48
Articolo 48. 1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Accordo-art. 49
Articolo 49. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 50
Articolo 50. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e' in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 51
Articolo 51. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 52
Articolo 52. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Algeria non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' algerine.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 54
Articolo 54. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 55
Articolo 55. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 56
Articolo 56. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica democratica popolare d'Algeria.
Accordo-art. 57
Articolo 57. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 58
Articolo 58. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO ad Algeri, addi' ventisei aprile millenovecentosettantasei. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Abdelaziz BOUTEFLIKA
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune 1. Per tener conto di fattori quali - l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia algerina, - i programmi e gli sforzi compiuti dall'Algeria per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo, - le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra l'Algeria e la Comunita' Economica Europea, la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, puo' essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalita' identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo. 2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo I viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva. 3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo e' fissato a 10 unita' di conto.
Accordo-Allegato C1
ALLEGATO C-1 dall'1-7-1976 al 30-6-1977 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C2
ALLEGATO C-2 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C3
ALLEGATO C-3 dall'1-7-1978 al 30-6-1979 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo, alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria.
Protocollo n. 1-art. 2
Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 114 milioni di unita' di conto a concorrenza di: a) 70 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 19 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 25 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Protocollo n. 1-art. 3
Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Algeria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Algeria; - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione; - azioni tendenti alla riconversione dei vigneti algerini e alla diversificazione delle esportazioni di vini, nei limiti di un importo massimo di 12 milioni di unita' di conto imputabili sull'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate con aiuti non rimborsabili.
Protocollo n. 1-art. 5
Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sara' utilizzata sino ad esaurimento con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi algerini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
Articolo 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo dell'Algeria, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Algeria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero gli organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato algerino; b) con l'accordo dello Stato algerino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo dell'Algeria; - gli organismi privati che operano in Algeria per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgono la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione algerina; - le associazioni di produttori di nazionalita' algerina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dall'Algeria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e l'Algeria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo dell'Algeria. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Algeria ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Algeria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo dell'Algeria, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato algerino e con i beneficiari, in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
Articolo 11. L'Algeria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Algeria. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese algerine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese algerine, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Algeria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', norme altrettanto favorevoli quanto quelle applicate nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato algerino puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, l'Algeria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 1-art. 17
Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari dell'Algeria: - i prodotti totalmente ottenuti in Algeria; - i prodotti ottenuti in Algeria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Algeria, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3; b) prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco, in Tunisia o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Algeria, essi sono considerati totalmente ottenuti in Algeria. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco, in Tunisia o nella Comunita' sono considerate effettuate in Algeria, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Algeria. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne il Marocco e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Protocollo n. 2-art. 2
Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunita': a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunita'; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Algeria o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dall'Algeria nella Comunita' dalla Comunita' in Algeria i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o algerine: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210 x 297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Protocollo n. 2-art. 10
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