LEGGE 22 maggio 1978, n. 278
ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula e' stampata in una o piu' lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' compilato in una di queste lingue e in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se e' compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello. Il certificato deve avere un formato di millimetri 210x297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in piu' per la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dello indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Protocollo n. 2-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
ARTICOLO 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 2-art. 14
ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel, certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
ARTICOLO 15. La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
ARTICOLO 16. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, e' compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una o piu' lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano gia' formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "Osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di millimetri 210x148. Una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purche' non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dall'Egitto per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Egitto o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o dell'Egitto e purche' alle autorita' doganali sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Egitto o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Egitto o nella Comunita', nello stato in cui sono state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.
Protocollo n. 2-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve: indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UNDSTEDS EFTERFOLGENDE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
ARTICOLO 20. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
ARTICOLO 21. L'Egitto e la Comunita' prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.
Protocollo n. 2-art. 22
ARTICOLO 22. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Egitto e la Comunita' si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.
Protocollo n. 2-art. 23
ARTICOLO 23. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 24
ARTICOLO 24. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un, problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetto alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 25
ARTICOLO 25. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 26
ARTICOLO 26. 1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo. 2. 1 certificati di modello A.ET.1, ed i formulari A.ET.2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 27
ARTICOLO 27. La Comunita' e l'Egitto adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 28
ARTICOLO 28. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 29
ARTICOLO 29. Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Egitto, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.ET.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 30
ARTICOLO 30. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - articoli 1 e 2. Le espressioni "la Comunita'" o "l'Egitto" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o dell'Egitto. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5. Nota 2 - articolo 1. Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o dell'Egitto, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 4 - articolo 1. Gli imballaggi sono considerati come formati in tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 5 - articolo 2 lettera f). L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Egitto; che battono bandiera di uno Stato membro o dell'Egitto; che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri e dell'Egitto, o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro o in Egitto, ed in cui lo o gli "amministratori", il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi Consigli sono cittadini degli Stati membri o dell'Egitto ed inoltre, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a Stati membri o all'Egitto, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o dell'Egitto; il cui staio maggiore e' interamente composto da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto; e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, da cittadini degli Stati membri o dell'Egitto; Nota 6 - articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI 0 TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800300330110001&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278)
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
=====================================================================
N. della |
tariffa | Designazione
doganale |
|
ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del Capitolo
| 27, distillanti piu del 65% del loro volume fino a
| 250G C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), de-
| stinati ad essere impiegati come carburanti o come combu-
| stibili
|
da 27.09) | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie
a 27.16) | bituminose, cere minerali
|
ex 29.01 | Idrocarburi
| - aciclici,
| - cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,
| - benzolo, toluolo, xiloli,
| destinati ad essere utilizzati come carburanti o come
| combustibili
|
ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70%
| o piu', in peso, di oli di petrolio o di minerali bitumi-
| nosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
|
ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di mine-
| rali bituminosi, di residui paraffinici
|
ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti
|
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, all'atto della firma di tali Accordi hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale 8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo; preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo 2. Dichiarazione della Comunita' Economia Europea relativa all'unita' di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi 4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. 5. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo; e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente 2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso 3. Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo 4. Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo 5. Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. Parte di provvedimento in formato grafico Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana ARNALDO FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND For Radet for De europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Anthony CROSLAND Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH -------------------------------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati "pro rata temporis". Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative in misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamnento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo Per quanto riguarda le restrizioni quantitative per i prodotti tessili elencati nell'Allegato B, le Parti contraenti dichiarano che sono applicabili le disposizioni dell'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio di prodotti tessili, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti d'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo L'espressione "integrazione economica regionale" di cui all'articolo 24 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunita' e l'Egitto, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con l'Egitto, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, l'Egitto. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. -------------------------------------------- Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 33 e 34 dell'Accordo, secondo la procedura o le modalita' dell'articolo 35, nonche' a norma dell'articolo 36, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'unita' di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 L'unita' di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco . . . . . . . . . . . . . . 0,828 Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . . 0,0885 Franco frarcese . . . . . . . . . . . . . 1,15 Lira italiana . . . . . . . . . . . . . . 109 Fiorino olandese. . . . . . . . . . . . . 0,286 Franco belga. . . . . . . . . . . . . . . 3,66 Franco lussemburghese . . . . . . . . . . 0,14 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . 0,217 Lira sterlina irlandese . . . . . . . . . 0,00759 Il valore dell'unita' di conto europea in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunita' e' disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977/1978. -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "In seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo: "La Repubblica araba d'Egitto precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 32 e 45 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 43, paragrafo 1 dell'Accordo". Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba d'Egitto. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 32 e 45, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo". Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo Signor Presidente, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'importo di cui e' ridotto il prelievo e' fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sara' applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato. 2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunita', che per il suddetto lotto e' stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinche' l'attestato non venga piu' rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19 paragrafo 2. Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo. 3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume di 32.000 tonnellate, dal 1 settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito pro rata temporis per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'importo di cui e' ridotto il prelievo e' fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sara' applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato. 2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunita', che per il suddetto lotto e' stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinche' l'attestato non venga piu' rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo. 3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume annuo di 32.000 tonnellate, dal 1 settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito pro rata temporis per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa". Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alla considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo Signor Presidente, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, e' quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 e' applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo e' pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso e' fissato. L'importo e' fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione e' comprovata dall'apposizione, da parte delle autorita' doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci: Taxe speciale a' l'exportation appliquee Saerlig udforselsafgift opkraevet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan Parte di provvedimento in formato grafico (firma e timbro dell'ufficio). Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1) L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, e' quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 e' applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo e' pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso e' fissato. L'importo e' fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione e' comprovata dall'apposizione, da parte delle autorita' doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci: Taxe speciale a' l'exportation appliquee Saerlig udforselsafgift opkraevet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan Parte di provvedimento in formato grafico (firma e timbro dell'ufficio). Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa". Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati membri", da un lato, La Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE il presente Accordo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Il Regno del Belgio: Renaat Van Elslande, Ministro degli Affari Esteri; Il Regno di Danimarca: Jens Christensen, Ambasciatore, Direttore al Ministero; La Repubblica Federale di Germania: Hans-Dietrich Genscher, Ministro federale degli Affari Esteri; La Repubblica Francese: Louis de Guiringaud, Ministro degli Affari Esteri; L'Irlanda: Garret Fitzgerald, Ministro degli Affari Esteri; La Repubblica italiana: Arnaldo Forlani, Ministro degli Affari Esteri, Il Granducato di Lussemburgo: Gaston Thorn, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Il Regno dei Paesi Bassi: Max van der Stoel, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Anthony Crosland M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; La Repubblica Araba d'Egitto: Zakareya Tawfik Abdel-Fattah, Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto. ARTICOLO 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: Tasso Calendario di riduzione ----------------------------------------------------------------- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo. . . . . 80% Dal 1° luglio 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono: per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1 gennaio 1975; per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale. Fatta salva l'applicazione che la Comunita' deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dalla applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Gli articoli 23-36 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Se le offerte fatte da imprese egiziane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se l'Egitto non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti dell'Egitto. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Egitto.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Gli articoli 42-48 dell'Accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. TIL BEKRAEFTELSE HERAF har urdertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten en Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110001&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110002&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110003&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
=====================================================================
Numero della |
Nomenclatura | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
di Bruxelles |
|
26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di
| ferro arrostite (ceneri di piriti):
|
| A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ce-
| neri di piriti):
| II. altri
|
| B. Minerali di manganese, compresi i minerali di fer-
| ro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per
| cento o piu in peso
|
26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbri-
| cazione del ferro e dell'acciaio:
|
| A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto
| forno)
|
27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili
| solidi similari ottenuti da carboni fossili
|
27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti
|
27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di
| torba:
|
| A. di carbon fossile:
| II. altri
|
| B. di lignite
|
73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lin-
| gotti, pani, salamoni o masse
|
73.02 | Ferro-leghe:
|
| A. Ferro-manganese:
| I. contenente, in peso, piu di 2 per cento di
| carbonio (ferro-manganese carburato)
|
73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di fer-
| ro o di acciaio
|
73.05 | Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spu-
| gnoso (spugna):
|
| B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
|
73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
|
73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni;
| ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura
| o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
|
| A. Blumi e billette:
| I. laminati
|
| B. Bramme e bidoni:
| I. laminati
|
73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
|
73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio
|
73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a
| caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione);
| barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a
| freddo; barre forate di acciaio per la perforazione
| delle mine:
|
| A. semplicemente laminate o estruse a caldo
|
| D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, ri-
| vestite, ecc.):
| I. semplicemente placcate:
| a) laminate o estruse a caldo
|
73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a
| caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo;
| palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte
| di elementi riuniti:
|
| A. Profilati:
| I. semplicemente laminati o estrusi a caldo | IV. Placcati o lavorati alla superficie (luci-
| dati, rivestiti, ecc.):
| a) semplicemente placcati:
| 1. laminati o estrusi a caldo
|
| B. Palancole
|
73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a
| freddo:
|
| A. semplicemente laminati a caldo
|
| B. semplicemente laminati a freddo:
| I. destinati alla fabbricazione della latta
| C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla su-
| perficie:
| III. stagnati:
| a) Latta
| V. altri (ramati, ossidati artificialmente, lac-
| cati, nichelati, verniciati, placcati, par-
| cherizzati, litografati, ecc.):
| a) semplicemente placcati:
| 1. laminati a caldo
|
73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a
| freddo:
|
| A. Lamiere dette "magnetiche"
|
| B. altre lamiere:
| I. semplicemente laminate a caldo
| II. semplicemente laminate a freddo, dello spes-
| sore:
| b) di piu di 1 mm ma meno di 3 mm
| c) di 1 mm o meno
| III. semplicemente lucidate o levigate a superfi-
| cie specolare
| IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate
| alla superficie:
| b) stagnate:
| 1. Latta
| 2. altre
| c) zincate o piombate
| d) altre (ramate, ossidate artificialmente,
| laccate, nichelate, verniciate, placcate,
| parcherizzate, litografate, ecc.)
| V. altrimenti foggiate o lavorate:
| a) semplicemente tagliate in forma diversa
| dalla quadrata o dalla rettangolare:
| 2. altre
|
73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme
| indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
|
| A. Acciai fini al carbonio:
| I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
| b) altri
| III. Sbozzi in rotoli per lamiere
| IV. Larghi piatti
| V. Barre (comprese la vergella o bordione e le
| barre forate per la perforazione delle mine)
| e profilati:
| b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
| d) placcati o lavorati alla superficie (luci-
| dati, rivestiti, ecc.):
| 1. semplicemente placcati:
| aa) laminati o estrusi a caldo
| VI. Nastri:
| a) semplicemente laminati a caldo
| c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati
| alla superficie:
| 1. semplicemente placcati:
| aa) laminati a caldo
| VII. Lamiere:
| a) semplicemente laminate a caldo
| b) semplicemente laminate a freddo, dello
| spessore:
| 2. inferiore a 3 mm
| c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti
| trattate alla superficie
| d) altrimenti foggiate o lavorate:
| 1. semplicemente tagliate in forma diversa
| dalla quadrata o dalla rettangolare |
| B. Acciai legati:
| I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
| b) altri
| III. Sbozzi in rotoli per lamiere
| IV. Larghi piatti
| V. Barre (comprese la vergella o bordione e le
| barre forate per la perforazione delle mine)
| e profilati:
| b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
| d) placcati o lavorati alla superficie (luci-
| dati, rivestiti, ecc.):
| 1. semplicemente placcati:
| aa) laminati o estrusi a caldo
| VI. Nastri:
| a) semplicemente laminati a caldo
| c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati
| alla superficie:
| 1. semplicemente placcati:
| aa) laminati a caldo
| VII. Lamiere:
| a) Lamiere dette "magnetiche"
| b) altre lamiere:
| 1. semplicemente laminate a caldo
| 2. semplicemente laminate a freddo dello
| spessore:
| bb) inferiore a 3 mm
| 3. lucidate, placcate, rivestite o altri-
| menti trattate alla superficie
| 4. altrimenti foggiate o lavorate:
| aa) semplicemente tagliate in forma di-
| versa dalla quadrata o dalla ret-
| tangolare
|
73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di
| ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie,
| aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, ro-
| taie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti,
| cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio,
| piastre e barre di scartamento e altri pezzi special-
| mente costruiti per la posa, la congiunzione e il
| fissaggio delle rotaie:
|
| A. Rotaie:
| II. altre
|
| B. Controrotaie
|
| C. Traverse
|
| D. Stecche e piastre d'appoggio:
| I. laminate
|
=====================================================================
Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte e Sua Maesta' il Re del Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad insatura re una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e la Giordania; DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunita' e la Giordania e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Ambasciatore, Direttore al Ministero; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-DIETRICH GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: LOUIS DE GUIRINGAUD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: ARNALDO FORLANI, Ministro degli Affari Esteri, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: GASTON THORN, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: MAX VAN DER STOEL, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: ANTHONY CROSLAND M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Consiglio delle Comunita' Europee: ANTHONY CROSLAND M. P., Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Sua Maesta' il Re del Regno Hashemita di Giordania: NIJMEDDIN DAJANI, Ministro per l'Industria e il Commercio; ARTICOLO 1. Il presente Accordo tra la Comunita' e la Giordania si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonche' in quello degli scambi commerciali.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. La Comunita' e la Giordania instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Giordania con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Giordania; - dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Giordania ed altri Stati.
Accordo-art. 4
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Normattiva
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