LEGGE 20 giugno 1978, n. 399
ARTICOLO II. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facolta' prevista dal presente articolo, sara' abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in forma stampata o in ogni altra forma analoga di riproduzione, a sostituire al diritto esclusivo di traduzione, previsto dall'articolo 8, un regime di licenze non esclusive e incedibili, accordato dall'autorita' competente alle condizioni che seguono e in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV. 2) a) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni o di un periodo piu' lungo determinato dalla legislazione nazionale del suddetto Paese, a partire dalla prima pubblicazione di un'opera, la tradizione della stessa non e' stata pubblicata in una lingua d'uso generale in questo Paese dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Paese potra' ottenere una licenza per fare una traduzione dell'opera nella detta lingua e pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Una licenza puo' anche essere accordata in forza del presente articolo, se tutte le edizioni della traduzione pubblicata nella lingua considerata sono esaurite. 3) a) Nel caso di traduzioni in una lingua che non e' di uso generale in uno o piu' Paesi sviluppati, membri dell'Unione, un periodo di un anno sara' sostituito al periodo di tre anni previsto all'alinea 2) a). b) Ogni Paese contemplato all'alinea 1) puo', con l'accordo unanime dei Paesi sviluppati, membri dell'Unione, nei quali la stessa lingua e' d'uso generale, sostituire, nel caso di traduzione in questa lingua, il periodo di tre anni previsto all'alinea 2) a) con un periodo piu' corto fissato in conformita' al detto accordo, purche' tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le disposizioni della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta e' l'inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere notificato al Direttore Generale da parte dei Governi interessati. 4) a) Ogni licenza contemplata nel presente articolo non potra' essere accordata prima della scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel caso in cui essa puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita' previste dall'articolo IV. 1); ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di traduzione non e' conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all'articolo IV. 2), all'invio delle copie della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione nella lingua per la quale e' stata fatta la richiesta e' pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, nessuna licenza potra' essere accordata in forza del presente articolo. 5) Ogni licenza di cui al presente articolo non potra' essere accordata che per l'uso scolastico, universitario o di ricerca. 6) Se la traduzione di un'opera e' pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel Paese di cui si tratta per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadra' se questa traduzione e' nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto della traduzione pubblicata in virtu' della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari gia' prodotti prima della scadenza della licenza potra' continuare fino al loro esaurimento. 7) Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni puo' essere accordata solo se le condizioni dell'articolo III sono ugualmente adempiute. 8) Nessuna licenza puo' essere accordata in forza del presente articolo, quando l'autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari della sua opera. 9) a) Una licenze per fare la traduzione di un'opera che e' stata pubblicata sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione puo' anche essere accordata a qualunque organismo di radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato all'alinea 1), a seguito d'una domanda rivolta all'autorita' competente di tale Paese da parte di detto organismo, purche' siano adempiute tutte le condizioni seguenti: i) la traduzione e' effettuata su un esemplare prodotto e acquistato in conformita' alla legislazione di detto Paese; ii) la traduzione e' utilizzabile solamente nelle emissioni destinate all'insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico o tecnico destinate agli esperti di una professione determinata; iii) la traduzione e' utilizzata esclusivamente ai fini enumerati al numero ii) nelle emissioni effettuate lecitamente e destinate ai beneficiari sul territorio di detto Paese, comprese le emissioni effettuate per mezzo di registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tali emissioni; iv) tutte le utilizzazioni fatte della traduzione non hanno alcun carattere lucrativo. b) Delle registrazioni sonore o visive di una traduzione fatta da un organismo di radiodiffusione in forza di una licenza accordata in virtu' del presente alinea possono, ai fini e sotto riserva delle condizioni enumerate nel comma a) e con l'accordo di questo organismo, essere anche utilizzate da ogni altro organismo di radiodiffusione avente la sua sede nel Paese la cui autorita' competente ha accordato la licenza in questione. c) Purche' tutti i criteri e le condizioni enumerate al comma a) siano rispettato, una licenza puo' ugualmente essere accordata a un organismo di radiodiffusione per tradurre qualunque testo incorporato in una fissazione audio-visiva fatta e pubblicata ai soli fini dell'uso scolastico e universitario. d) Con riserva delle disposizioni dei commi a) e c), le disposizioni degli alinea precedenti sono applicabili alla concessione e all'esercizio di ogni licenza accordata in forza del presente alinea.
Annesso-art. III
ARTICOLO III. 1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facolta' prevista dal presente articolo sara' abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione previsto all'articolo 9 un regime di licenze non esclusive e non cedibili, accordate dall'autorita' competente alle condizioni che seguono e in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV. 2) a) Nei riguardi di un'opera alla quale si applica il presente articolo in forza dell'alinea 7) e quando, alta scadenza, i) del periodo fissato nell'alinea 3) e calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di una tale opera, o ii) di un periodo piu' lungo fissato dalla legislazione nazionale del Paese previsto all'alinea 1) e calcolato a partire dalla stessa data, degli esemplari di questa edizione non sono stati messi in vendita in questo Paese per rispondere ai bisogni, sia del grande pubblico, sia dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni cittadino di tale Paese potra' ottenere una licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a questo prezzo o a un prezzo inferiore, al fine di rispondere ai bisogni dell'insegnamento scolastico e universitario. b) Una licenza per riprodurre e pubblicare una edizione, che e' stata messa in circolazione in conformita' al comma a), puo' anche essere accordata in virtu' delle condizioni previste dal presente articolo se, dopo la scadenza del periodo applicabile, degli esemplari autorizzati di questa edizione non sono piu' in vendita, per una durata di sei mesi, nel Paese interessato per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell'insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello che e' richiesto nel detto Paese per opere analoghe. 3) Il periodo a cui si riferisce l'alinea 2) a) i) e' di cinque anni. Tuttavia, i) per le opere che trattano di scienze esatte e naturali e di tecnologia e' di tre anni; ii) per le opere che appartengono al campo dell'immaginazione, corsi romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali, e per i libri d'arte, e' di sette anni. 4) a) Nel caso in cui puo' essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, la licenza non potra' essere concessa in forza del presente articolo prima della scadenza di un termine di sei mesi: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalita' previste dall'articolo IV. 1); ii) o, se l'identita' o l'indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non e' conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all'articolo IV. 2), all'invio delle copie della domanda all'autorita' competente ad accordare la licenza. b) Negli altri casi e se l'articolo IV. 2) e' applicabile, la licenza non potra' essere accordata prima della scadenza di un termine di tre mesi dall'invio delle copie della domanda. c) Se durante il termine di sei o di tre mesi previsto al comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l'alinea 2) a) ha avuto luogo, nessuna licenza sara' concessa in forza del presente articolo. d) Nessuna licenza puo' essere concessa quando l'autore ha ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari dell'edizione per la riproduzione e la pubblicazione della quale la licenza e' stata richiesta. 5) Una licenza al fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di un'opera non sara' concessa, in forza del presente articolo, nei seguenti casi: i) quando la traduzione di cui si tratta non e' stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione; ii) quando la traduzione non e' fatta in una lingua d'uso generale nel Paese in cui la licenza e' richiesta. 6) Se degli esemplari di una edizione di un'opera sono messi in vendita nel Paese contemplato nell'alinea 1) per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell'insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che e' in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadra' se questa edizione e' nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto dell'edizione pubblicata in virtu' della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari gia' prodotti prima della scadenza della licenza potra' continuare fino al loro esaurimento. 7) a) Con riserva delle disposizioni del comma b), le opere a cui si applica il presente articolo sono solo le opere pubblicate sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Il presente articolo si applica del pari alla riproduzione audiovisiva di fissazioni lecite audio-visive quando costituiscano o incorporino opere protette, come pure alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso generale nel Paese in cui la licenza e' richiesta, sempre che le fissazioni audio-visive di cui si tratta siano state concepite e pubblicate ai soli fini dell'uso scolastico e universitario.
Annesso-art. IV
ARTICOLO IV. 1) Ogni licenza prevista all'articolo II o all'articolo III potra' essere concessa solo se il richiedente, in conformita' con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si tratta, provi di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di fare una traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l'edizione, secondo i casi, e di non aver potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di non averlo potuto raggiungere. Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d'informazione contemplato all'alinea 2). 2) Se il titolare del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi deve mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta da lui all'autorita' competente a concedere la licenza, all'editore il cui nome figura sull'opera e a ogni centro nazionale o internazionale d'informazione che puo' essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il Direttore Generale, dal Governo del Paese in cui l'editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni. 3) Il nome dell'autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o della riproduzione pubblicata in virtu' di una licenza concessa in forza dell'articolo II o dell'articolo III. Il titolo dell'opera deve figurare su tutti questi esemplari. Se si tratta di una traduzione, il titolo originale dell'opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell'opera. 4) a) Ogni licenza accordata in forza dell'articolo II o dell'articolo III non si estende all'esportazione di esemplari e non e' valida che per la pubblicazione della traduzione o della riproduzione, secondo i casi, all'interno del territorio del Paese in cui tale licenza e' stata richiesta. b) Ai fini dell'applicazione del comma a), si considera esportazione l'invio di esemplari da un territorio verso il Paese che, per questo territorio, ha fatto una dichiarazione in conformita' all'articolo I. 5). c) Quando un organismo governativo o ogni altro organismo pubblico di un Paese che ha accordato, conformemente all'articolo II, una licenza di fare una traduzione in una lingua diversa dall'inglese, lo spagnolo o il francese, invia degli esemplari della traduzione pubblicata in forza di una tale licenza a un altro Paese, un tale invio non si considera, ai fini del comma a), come esportazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) i destinatari sono dei privati cittadini del Paese la cui autorita' competente ha concesso la licenza, o organizzazioni raggruppanti tali cittadini; ii) gli esemplari sono utilizzati soltanto per l'uso scolastico, universitario o di ricerca; iii) l'invio degli esemplari e la loro distribuzione ulteriore ai destinatari non hanno alcun carattere lucrativo; e iv) il Paese a cui gli esemplari sono stati inviati ha stipulato un accordo col Paese la cui autorita' competente ha rilasciato la licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o queste due operazioni, e il Governo di questo ultimo Paese ha notificato al Direttore Generale un tale accordo. 5) Ogni esemplare pubblicato in virtu' di una licenza concessa in forza dell'articolo II o dell'articolo III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che l'esemplare non e' messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la detta licenza si applica. 6) a) Misure appropriate saranno prese sul piano nazionale affinche' i) la licenza comporti in favore del titolare del diritto di traduzione o di riproduzione, secondo i casi, una remunerazione equa e conforme alla scala dei compensi normalmente versati nel caso di licenze liberamente negoziate tra gli interessati nei due Paesi che li riguardano; e ii) siano assicurati il pagamento e il trasferimento di questa remunerazione; se esiste una regolamentazione nazionale in materia di divise, l'autorita' competente non risparmiera' alcuno sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare il trasferimento della remunerazione in moneta convertibile internazionalmente o nel suo equivalente. b) Misure appropriata saranno prese nel quadro della legislazione nazionale affinche' sia garantita una traduzione corretta dell'opera o una riproduzione esatta dell'edizione di cui si tratta, secondo i casi.
Annesso-art. V
ARTICOLO V. 1) a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invochera' il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II puo', al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare una tale dichiarazione, i) fare, se e' un Paese a cui si applica l'articolo 30. 2) a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda il diritto di traduzione; ii) fare, se e' un Paese a cui non si applica l'articolo 30. 2) a), e anche se non e' un Paese estraneo all'Unione, una dichiarazione come previsto dall'articolo 30. 2) b), prima frase. b) Nel caso di un Paese che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, come e' contemplato nell'articolo I. 1), una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino alla data in cui scade il termine applicabile ai sensi dell'articolo I. 3). c) Ogni Paese che ha fatto una dichiarazione in conformita' al presente alinea non puo' invocare ulteriormente il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II, anche se ritira la detta dichiarazione. 2) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facolta' prevista dall'articolo II non puo' fare ulteriormente una dichiarazione in conformita' all'alinea 1). 3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come e' contemplato nell'articolo I. 1) potra' due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all'articolo 1. 3), fare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 30. 2) b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all'Unione. Questa dichiarazione prendera' effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all'articolo 1. 3).
Annesso-art. VI
ARTICOLO VI. 1) Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto e in qualunque momento prima di esser vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso: i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facolta' previste dall'articolo I. 1), che esso applichera' le disposizioni dell'articolo II o dell'articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine e' un Paese che, in applicazione del punto ii) che segue, accetta l'applicazione di questi articoli a tali opere o che e' vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso; una tale dichiarazione puo' riferirsi all'articolo V invece che all'articolo II; ii) che esso accetta l'applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso e' il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtu' del punto i) di cui sopra o una notificazione in virtu' dell'articolo I. 2) Ogni dichiarazione secondo l'alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetti alla data del suo deposito. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto. FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971. (Seguono le firme).
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