LEGGE 26 luglio 1978, n. 478

Type Legge
Publication 1978-07-26
Ultimo aggiornamento 1978-08-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 46. (Misure relative al caffe' trasformato) 1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' con l'esportazione del caffe' trasformato. 2) In questo spirito, i Membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri. 3) Qualora un Membro consideri che il disposto del paragrafo 2) del presente articolo non e' osservato, esso avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, ciascuna delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58. 4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli Membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 (Propaganda) 1) I Membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di caffe' in tutti i modi possibili. A tal fine, viene istituito un fondo di propaganda con il compito di stimolare il consumo nei paesi importatori, valendosi di tutti i mezzi appropriati ed indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffe'; conseguire e preservare nella massima misura possibile la qualita' e la purezza della bevanda. 2) Il fondo di propaganda e' amministrato da un comitato. La partecipazione al fondo e' limitata ai Membri che apportano ad esso un contributo finanziario. 3) Nel corso delle annate caffearie 1976/77 e 1977/78, il fondo e' finanziato mediante un diritto obbligatoria sulle marche di esportazione o sulle autorizzazioni di esportazioni equivalenti, che sara' corrisposto dai Membri esportatori a far data dal 1 ottobre 1976. Tale diritto viene cosi' stabilito: 5 centesimi $ US per sacco, per i Membri elencati all'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia inferiore a 100.000 sacchi; 10 centesimi US per sacco, per i Membri elencati all'allegato i e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000 sacchi; 25 centesimi $ US per sacco, per tutti gli altri Membri esportatori. Il fondo potra' inoltre essere finanziato mediante contributi facoltativi versati da altri Membri, alle condizioni che saranno stabilite dal comitato. 4) Il comitato puo' decidere in qualsiasi momento di continuare a riscuotere un diritto obbligatorio nel corso della terza annata caffearia e nelle annate caffearie seguenti, qualora debba disporre di risorse supplementari per soddisfare agli obblighi assunti in virtu' del paragrafo 7) del presente articolo. Il comitato puo' anche decidere di ricevere contributi da altri Membri, alle condizioni che esso dovra' approvare. 5) Le risorse del fondo sono destinate essenzialmente al finanziamento delle campagne promozionali condotte nei paesi, membri importatori. 6) Il fondo puo' patrocinare ricerche e studi attinenti al consumo di caffe'. 7) 1 Membri importatori o, nei paesi Membri importatori, associazioni commerciali riconosciute dal comitato, possono presentare delle campagne da condurre a favore del consumo del caffe'. Il fondo puo' partecipare a concorrenza del 50 per cento al costo di tali campagne. Se le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta immutata. La durata delle campagne puo' superare un anno, restando tuttavia inteso che essa non potra' superare i 5 anni. 8) Il versamento di cui al paragrafo 3) viene effettuato dietro consegna di marche di esportazione, o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito in virtu' dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento del diritto di cui al paragrafo 3). 9) Il diritto di cui ai paragrafi 3) e 4) e' pagabile in dollari EU al direttore esecutivo, che provvede a depositare i fondi in un conto speciale da denominare "Conto del fondo di propaganda". 10) Il comitato controlla le somme depositate nel fondo di propaganda. Non appena possibile, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, lo stato delle entrate e delle spese del fondo di propaganda del decorso esercizio, debitamente certificato da un esperto riconosciuto. I conti verificati debitamente approvati dal comitato vengono trasmessi al Consiglio, unicamente a titolo informativo. 11) Il direttore esecutivo e' il Presidente del comitato egli ragguaglia periodicamente il Consiglio sulle attivita' del comitato. 12) Le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' quelle concernenti le attivita' di propaganda, sono a carico del fondo di propaganda. 13) Il comitato stabilisce il proprio statuto.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48. (Eliminazione degli ostacoli al consumo) 1) I Membri riconoscono che e' della massima importanza realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo. 2) I Membri riconoscono che alcune disposizioni vigenti possono, in misura diversa intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare: a) Alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali. b) Taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative, o pratiche commerciali. c) Alcune condizioni del commercio interno e disposizioni interne di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo. 3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o adottare altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo. 4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare, gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2) nonche' per diminuire sostanzialmente gli effetti. 5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4), i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al Consiglio. 7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri i quali, appena possibile, lo informano delle misure da essi adottate per attuare le raccomandazioni in parola.

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49. (Miscele e succedanei) 1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I Membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90 per cento di caffe' verde come materia prima di base. 2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. 3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50. (Politica di produzione) 1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione. 2) Il Consiglio ha facolta' di stabilire procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria. 3) Il Consiglio puo' fissare un contributo a carico dei Membri esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51. (Politica relativa alle scorte) 1) Al fine di completare le disposizioni del Capo VII e dell'articolo 50, il Consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi Membri produttori. 2) Il Consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i Membri esportatori detengono individualmente. I Membri interessati facilitano tale indagine annuale. 3) I Membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti e adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'. 4) Il Consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un'intesa sulle scorte internazionali.

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52. (Consultazione e collaborazione con la categoria interessata) 1) L'organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'. 2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo consono alle strutture commerciali esistenti e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della categoria interessata.

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53. (Informazione) 1) L'organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a) Dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffe' nel mondo; e b) Qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'. 2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste. 3) Qualora un Membro non fornisca, o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'organizzazione, puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre al riguardo, una assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie. 4) A completamento dalle disposizioni previste al paragrafo 3) del presente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del Consiglio, di disporre il rilascio di marche o altre autorizzazioni di esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54. (Studi) 1) Il Consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali, ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio. 2) L'organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei Membri produttori.

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55. (Fondo speciale) 1) Viene istituito un fondo speciale al fine di consentire all'organizzazione di adottare e finanziare le misure supplementari occorrenti per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore o da una data il piu' possibile vicina a quest'ultima. 2) I versamenti al fondo constano di un diritto di due centesimi EU per ciascun sacco di caffe' esportato a destinazione dei Membri importatori, e che sara' versato dai Membri esportatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di ridurre tale diritto o di sospenderne la riscossione. 3) Il diritto di cui al paragrafo 2) del presente articolo e' versato in dollari EU al direttore esecutivo, dietro consegna di marche di esportazione o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 conterra' disposizioni relative al pagamento di tale diritto. 4) Fatta riserva dell'approvazione del Consiglio, il direttore esecutivo e' autorizzato a prelevare dalle risorse del fondo le somme necessarie per coprire il costo dell'attuazione del sistema dei certificati di origine di cui all'articolo 43, le spese concernenti la verifica delle scorte effettuata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 51, e gli oneri derivanti dal perfezionamento del sistema applicato per raccogliere e trasmettere i dati statistici di cui all'articolo 53. 5) Nei limiti del possibile il fondo, sebbene sia distinto dal bilancio amministrativo, viene gestito e amministrato in modo analogo al bilancio amministrativo, e sottoposto alla verifica annuale da parte di un esperto riconosciuto, prevista per i conti dell'organizzazione dalle disposizioni dell'articolo 27.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56. (Dispense) 1) Il Consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un Membro da un obbligo nei seguenti casi: circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori amministrati in regime di tutela. 2) Nell'accordare una dispensa a un Membro, il Consiglio indica esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato da tale obbligo. 3) Il Consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti che siano basate sull'esistenza in un paese Membro, nel corso di uno o piu' anni, di una produzione esportabile eccedente le esportazioni consentite a tale Membro, oppure derivante dal fatto che il Membro in parola non ha ottemperato alle disposizioni degli articoli 50 e 51.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57. (Consultazioni) Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58. (Controversie e ricorsi) 1) Ogni controversia relativa, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte nella controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito. 2) Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo i) del presente articolo, la maggioranza dei Membri, o piu', membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia. a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal Consiglio, tale commissione si compone di: i) Due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico; ii) Due persone designate dai Membri importatori, in base agli stessi criteri; iii) Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio. b) I cittadini dei paesi che sono Parti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva. c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo. d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'organizzazione. 4) Il parare motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti. 5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo esame. 6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito. 7) Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo a seguito di votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa. 8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di voto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtu' dell'articolo 66. 9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il Consiglio esamini il caso.

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59. (Firma) Il presente Accordo sara' depositato, dal 31 gennaio 1976 a tutto il 31 luglio 1976 presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite affinche' sia firmato dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, nonche' dai Governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del caffe' tenute per la negoziazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe'.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60. (Ratifica, accettazione, approvazione) 1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai Governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61. (Entrata in vigore) 1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 10 ottobre 1976 sempre che, a tale data, i Governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri esportatori, e almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1976, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1976. A tale fine, se un Governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro il 30 settembre 1976, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, la accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Il Governo che si impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, in attesa del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1976 incluso. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un Governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1976, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1) o 2) del presente articolo, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e a ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1976, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62. (Adesione) 1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63. (Riserve) Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64. (Applicazione a territori designati) 1) Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designali nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima. 2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intende autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtu' dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso. 3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo I del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, peraltro da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica. 4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo in virtu' del paragrafo I diviene indipendente, il Governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine stabilito per l'esecuzione della notifica.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65. (Recesso volontario) Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66. (Esclusione) Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso una infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente le decisioni al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite 90 giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67. (Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione) 1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio precede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'organizzazione conserva le somme gia' versate da tale Membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso, o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo. 2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68. (Durata e scadenza o risoluzione) 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtu' del paragrafo 4. 2) Nel corso del terzo anno di validita' dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validita' dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validita', tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo. 3) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo. 4) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera. 5) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilita' e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69. (Emendamenti) 1) Il Consiglio puo' con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce i suoi effetti cento giorni dopo che le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengano come minimo dell'85 per cento dei voti dei Membri esportatori, e le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengano come minimo dell'80 per cento dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato. 2) Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70. (Disposizioni supplementari e transitorie) 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo: a) Tutte le misure adottate in virtu' dell'Accordo del 1968, prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) Tutte le decisioni che il Consiglio adottera' nel corso dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avra' luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71. (Testi dell'Accordo facenti fede) I testi del presente Accordo in francese, inglese, portoghese e spagnolo, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma. (Seguono le firme)

Accordo-Allegato I

===================================================================== ALLEGATO I MEMBRI ESPORTATORI CHE ESPORTANO MENO DI 400.000 SACCHI A DESTINAZIONE DEI MEMBRI IMPORTATORI. ===================================================================== Numero Contingente di voti da annuo di aggiungere esportazione ai voti iniziale corrispondenti (in migliaia alla cifra MEMBRO ESPORTATORE di sacchi) di base (1) (2) --------------------------------------------------------------------- | | Meno di 100.000 sacchi: Gabon ................................ 25 0 Giamaica ............................. 25 0 Congo ................................ 25 0 Panama ............................... 41 0 Dahomey .............................. 33 0 Bolivia .............................. 73 0 Ghana ................................ 66 0 Trinita e Tobago ..................... 69 0 Nigeria .............................. 70 0 Paraguay ............................. 70 0 Timor ................................ 82 0 -------- Totale ... 579 ======== Piu di 100.000 sacchi: Liberia .............................. 100 2 Guinea ............................... 127 2 Sierra Leone ......................... 180 3 Repubblica Centrafricana ............. 205 3 Togo ................................. 225 4 Ruanda ............................... 300 5 Venezuela ............................ 325 5 Burundi .............................. 360 6 Haiti ................................ 360 6 -------- Totale ... 2.182 ======== Totale generale ... 2.761 =====================================================================

Accordo-Annex 2

===================================================================== ANNEX 2 RIPARTIZIONE DEI VOTI ===================================================================== Exporting Importing --------------------------------------------------------------------- | | Totale ... 1.000 1.000 ======= ======= Australia .................................... - 12 Belgio (a) ................................... - 29 Bolivia ...................................... 4 - Brasile ...................................... 336 - Burundi ...................................... 8 - Camerun ...................................... 20 - Canada ....................................... - 32 Cecoslovacchia ............................... - 10 Cipro ........................................ - 5 Colombia ..................................... 114 - Congo ........................................ 4 - Costa d'Avorio ............................... 49 - Costarica .................................... 22 - Dahomcy ...................................... 4 - Danimarca .................................... - 23 El Salvador .................................. 35 - Equatore ..................................... 16 - Etiopia ...................................... 28 - Finlandia .................................... - 22 Francia ...................................... - 87 Gabon ........................................ 4 - Gheuna ....................................... 4 - Guatemala .................................... 33 - Guinea ....................................... 6 - Haiti ........................................ 12 - Honduras ..................................... 11 - India ........................................ 11 - Indonesia .................................... 26 - Irlanda ...................................... - 6 () Jugoslavia ................................... - 18 Giamaica ..................................... 4 - Giappone ..................................... - 37 Kenia ........................................ 17 - Liberia ...................................... 4 - Madagascar ................................... 18 - Messico ...................................... 32 - Nicaragua .................................... 13 - Nigeria ...................................... 4 - Norvegia ..................................... - 16 Nuova Zelanda ................................ - 7 Paesi Bassi .................................. - 47 Panama ....................................... 4 - Papuasia - Nuova Guinea ...................... 4 - Paraguay ..................................... 4 - Peru ......................................... 16 - Portogallo ................................... - 12 Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord .................................. - 51 Repubblica Centrafricana ..................... 7 - Repubblica Dominicana ........................ 12 - Repubblica federale di Germania .............. - 104 Ruanda ....................................... 6 - Sierra Leone ................................. 6 - Spagna ....................................... - 29 Stati Uniti d'America ........................ - 392 Svezia ....................................... - 37 Svizzera ..................................... - 24 Tanzania ..................................... 15 - Timor ........................................ 4 - Togo ......................................... 7 - Trinita e Tobago ............................. 4 - Uganda ....................................... 42 - Venezuela .................................... 9 - Zaire ........................................ 21 - (a) Compreso il Lussemburgo. () All'Italia come Membro importatore, sono stati successivamente attribuiti 60 voti.

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