LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Type Legge
Publication 1978-12-21
Ultimo aggiornamento 2016-06-14
State In force
Source Normattiva
articles 60
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Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di: a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84; b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti; c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma. Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

Art. 51

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985".

Art. 52

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura e' prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 53

Nelle tabelle B, C e D allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

Art. 54

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. ((Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento)). Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482.

Art. 55

((I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.))

Art. 56

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.

Art. 57

A decorrere dal 1 gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, gia' a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

Art. 58

Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto il seguente: "Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale".

Art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1980, N. 146))((2))

Art. 60

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI MORLINO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Tabelle

TABELLE TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL RIMBORSO DI PRESTITI Parte di provvedimento in formato grafico

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