LEGGE 13 marzo 1980, n. 73
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-bis, 2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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