LEGGE 13 agosto 1980, n. 461
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente: "I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - BISAGLIA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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