LEGGE 29 settembre 1980, n. 662

Type Legge
Publication 1980-09-29
Ultimo aggiornamento 1980-10-23
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO I NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Capitolo I NORME GENERALI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "idrocarburi" si intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione) e comprende, senza che cio' rechi pregiudizio al carattere generale di cio' che precede, le sostanze elencate nell'Appendice I del presente Allegato. 2. Per "miscela di idrocarburi" si intende ogni miscela contenente degli idrocarburi. 3. Per "combustibile liquido" si intende ogni idrocarburo utilizzato come combustibile per l'apparato propulsivo e gli apparati ausiliari della nave che trasporta tale combustibile. 4. Per "petroliera" si intende una nave costruita o adattata soprattutto al fine del trasporto di idrocarburi alla rinfusa nei suoi spazi destinati al carico e comprende i trasporti misti ed ogni "nave cisterna per prodotti chimici" come definito all'Allegato II della presente Convenzione quando trasporta un carico completo o parziale di idrocarburi alla rinfusa. 5. Per "nave a carico combinato" si intende una nave concepita per il trasporto alla rinfusa sia degli idrocarburi sia dei carichi solidi. 6. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31 dicembre 1975; o b) in assenza di un contratto di costruzione la cui chiglia sia stata impostata, oppure che si trovava in un equivalente stato di costruzione, dopo il 30 giugno 1976; o c) la cui consegna si effettui dopo il 31 dicembre 1979; o d) che abbia subito una grande trasformazione: i) il cui contratto sia stato firmato dopo il 31 dicembre 1975; o ii) in assenza di ogni contratto, i cui lavori siano cominciati dopo il 30 giugno 1976; o iii) che sia terminata dopo il 31 dicembre 1979. 7. Per "nave esistente" si intende una nave che non sia una nave nuova. 8. Per "grande trasformazione" si intende una trasformazione di una nave esistente: a) che aumenti sostanzialmente le dimensioni o la capacita' di trasporto della nave; o b) che cambi il tipo della nave; o c) che miri, a giudizio dell'Autorita', a prolungarne la vita in modo considerevole; o d) che comporti altre modifiche tali che la nave, ove si trattasse di una nave nuova, sarebbe soggetta alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione che non le sono applicabili in quanto nave esistente. 9. "A partire dalla terra piu' vicina" significa a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione in conformita' del diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia significa a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 110° Sud e di longitudine 142°08' Est fino a un punto di latitudine 10°35' Sud longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' Sud longitudine 153°15' Est. 10. "Zona speciale" indica una zona di mare che, per ragioni tecniche riconosciute in merito alla sua situazione oceanografica ed ecologica nonche' al particolare carattere del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da idrocarburi. Nel numero delle zone speciali figurano quelle elencate nella norma 10 del presente Allegato. 11. "Tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi" indica il tasso di scarico degli idrocarburi in litri all'ora in ogni istante diviso per la velocita' della nave in nodi nello stesso istante. 12. "Cisterna" indica uno spazio chiuso costituito dalla struttura permanente di una nave che e' concepita per il trasporto di liquidi alla rinfusa. 13. "Cisterna laterale" indica ogni cisterna adiacente al fasciame della nave. 14. "Cisterna centrale" indica ogni cisterna situata all'interno di una paratia longitudinale. 15. "Cisterna di decantazione" indica una cisterna destinata specificamente alla raccolta di drenaggi da cisterne, di acque di lavaggio delle cisterne e di altre miscele di idrocarburi. 16. "Zavorra pulita" indica l'acqua di zavorra in una cisterna che, dall'ultima volta che ha trasportato degli idrocarburi, e' stata pulita in modo che l'effluente di tale cisterna, se fosse scaricato da una nave stazionaria in acque pulite e tranquille col bel tempo, non lascerebbe tracce visibili di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sul litorale adiacente, ne' morchie, ne' emulsioni che si depositino sulla superficie dell'acqua o sul litorale adiacente. Quando la zavorra scaricata passa attraverso un impianto di segnalazione e di controllo degli scarichi di idrocarburi approvato dall'Autorita', e le indicazioni fornirte da tale impianto indicano che la quantita' percentuale dell'effluente in idrocarburi non oltrepassa le 15 parti per milione, si considerera' che la zavorra sia pulita, nonostante la presenza di tracce visibili. 17. "Zavorra separata" indica l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna completamente separata dall'impianto del carico di idrocarburi e dal combustibile liquido e riservata permanentemente al trasporto di acqua di zavorra o altri carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze nocive ai sensi delle diverse definizioni date negli Allegati della presente Convenzione. 18. La "lunghezza" (L) e' il 96 per cento della lunghezza totale su una linea d'acqua all'85 per cento dell'altezza minima misurata dalla faccia superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse dell'asta del timone sulla suddetta linea d'acqua, se maggiore. Nel caso delle navi progettate con la chiglia inclinata, la linea d'acqua sulla quale la detta lunghezza deve essere misurata, deve essere parallela alla linea d'acqua del progetto. La lunghezza (L) e' misurata in metri. 19 "Le perpendicolari avanti e indietro" sono prese alle estremita' avanti e indietro della lunghezza (L). La perpendicolare avanti deve coincidere con la faccia prodiera del dritto di prua con la linea d'acqua sulla quale viene misurata la lunghezza. 20. "Il centro nave" e' il punto di mezzo della lunghezza (L). 21. La "larghezza della nave" (B) e' la larghezza massima a centro nave, fuori ossatura per le navi a scafo metallico e alla superficie esterna dello scafo per le navi a scafo non metallico. La larghezza (B) e' misurata in metri. 22. "Portata lorda" (DW) indica la differenza, espressa in tonnellate metriche, tra il dislocamento di una nave in acqua di densita' uguale a 1,025 al galleggiamento di pieno carico estivo e il peso della nave vacante. 23. "Peso della nave vacante" indica il dislocamento, in tonnellate metriche, di una nave senza carico, combustibile liquido, olio lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce, ne' acqua di alimentazione nelle cisterne, senza provviste di bordopasseggeri ne' bagagli. 24. "Permeabilita'" di uno spazio indica il rapporto tra il volume di questo spazio che puo' essere occupato dall'acqua e il suo volume totale. 25. In tutti i casi, i "volumi" e le "superfici" di una nave sono calcolati fuori ossatura. Norma 2. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. 2. Quando una nave diversa da una petroliera e' fornita di locali per il carico che sono costruiti ed utilizzati per il trasporto di idrocarburi alla rinfusa e la cui capacita' totale sia uguale o superiore a 200 metri cubi, le disposizioni delle norme 9, 10, 14, 15-1, 2 e 3, 18, 20 e 24-4 del presente Allegato applicabili alle petroliere si applicano anche per la costruzione e la condotta di tali locali; tuttavia, quando questa capacita' totale e' inferiore a 1000 metri cubi, le prescrizioni della norma 15-4 del presente Allegato possono essere applicate in luogo di quelle della norma 15-1, 2 e 3. 3. Quando una petroliera trasporta, in uno dei locali destinati al carico, delle sostanze soggette alle disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione, si applicano anche le disposizioni pertinenti dell'Allegato II. 4. a) Tutti gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria ed altri nuovi tipi di navi (unita' "near-surface", unita' sottomarine, eccetera) le cui caratteristiche di costruzione rendono ingiustificata o praticamente irrealizzabile l'applicazione di una qualsiasi delle disposizioni dei capitoli II e III del presente Allegato, relative alla costruzione e all'equipaggiamento, possono essere dispensate dall'Autorita' dall'applicazione di tali disposizioni, a condizione che la costruzione e l'equipaggiamento della nave offrano una protezione equivalente contro l'inquinamento da idrocarburi, tenuto conto del servizio al quale sono destinati; b) i particolari di una tale esenzione accordata dall'Autorita' devono figurare nel certificato di cui alla norma 5 del presente Allegato; c) appena possibile e, al piu' tardi, entro un termine di novanta giorni, l'Autorita' che accorda una tale esenzione ne comunica i particolari ed i motivi all'Organizzazione che li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche', se occorra, sia da esse dato seguito. Norma 3. Equivalenze 1. L'Autorita' puo' autorizzare la messa in opera, su di una nave, di installazioni, materiali, dispositivi ed apparecchi, in sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, a condizione che tali installazioni, materiali, dispositivi ed apparecchi siano almeno altrettanto efficaci di quelli prescritti dal presente Allegato. Tale facolta' dell'Autorita' non viene estesa alla sostituzione di metodi operativi di controllo degli scarichi di idrocarburi come equivalenti a quelli particolari di progetto e di costruzione che sono prescritti dalle norme del presente Allegato. 2. L'Autorita' che autorizza un'installazione, un materiale, un dispositivo o un apparecchio in sostituzione di quelli prescritti dal presente Allegato, ne comunica i particolari all'Organizzazione che li rende noti alle Parti della Convenzione per informazione e perche' vi sia dato seguito, ove occorra. Norma 4. Visite 1. Ogni petroliera di una stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, nonche' ogni altra nave di una stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, viene sottoposta alle seguenti visite: a) prima della sua entrata in servizio o prima che il certificato prescritto dalla norma 5 del presente Allegato sia rilasciato per la prima volta, una visita iniziale che comprenda una visita completa della sua struttura, del suo equipaggiamento, delle sue installazioni, delle sue attrezzature e dei suoi materiali per tutto cio' che attiene al presente Allegato; b) delle visite periodiche ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori ai cinque anni, che permettano di accertare che la struttura, l'equipaggiamento, le installazioni, le attrezzature e i materiali soddisfano completamente le disposizioni pertinenti del presente Allegato; tuttavia, quando la durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e' prorogato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 della norma 8 del presente Allegato, l'intervallo fra le visite periodiche puo' essere prolungato conseguentemente; c) delle visite intermedie ad intervalli specificati dall'Autorita' ma non superiori a trenta mesi che permettono di accertare che il materiale e i sistemi di pompaggio e di tubazioni, in particolare i dispositivi di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi, i separatori d'acqua e di idrocarburi e i sistemi di filtraggio degli idrocarburi, sono in tutti i punti conformi alle disposizioni pertinenti del presente Allegato e funzionanti. Queste visite intermedie devono essere attestate sul certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) rilasciato in base alla norma 5 del presente Allegato. 2. Per quanto concerne le navi che non sono soggette alle disposizioni del paragrafo 1 della presente norma, l'Autorita' determina le misure da adottare perche' siano rispettate le disposizioni applicabili del presente Allegato. 3. Le visite di una nave, per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'. Tuttavia l'Autorita' puo' incaricare delle visite, sia degli ispettori nominati a tale scopo, sia degli organismi da essa accettati. In tutti i casi, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle visite. 4. Dopo una qualsiasi delle visite della nave previste nella presente norma, non deve essere apportato alcun cambiamento importante di natura diversa da una semplice sostituzione dell'equipaggiamento o delle installazioni, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alla sua struttura, all'equipaggiamento, alle installazioni, alle attrezzature o ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 5. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973), dopo la visita effettuata conformemente alle disposizioni della norma 4 del presente Allegato, viene rilasciato ad ogni petroliera la cui stazza lorda sia uguale o superiore a 150 tonnellate e ad ogni nave con stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, che effettui dei viaggi verso porti o terminali al largo situati entro i limiti della giurisdizione di altre Parti della Convenzione. Per quanto riguarda le navi esistenti, tale disposizione diviene applicabile dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Tale certificato viene rilasciato, sia dall'Autorita' sia da un agente o da un organismo debitamente autorizzato. In tutti i casi, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato. Norma 6. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo. 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', a richiesta dell'Autorita', far visitare una nave; se esso ritiene che le disposizioni del presente Allegato sono osservate, rilascia alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) o ne autorizza il rilascio conformemente al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto della visita dovranno essere inviate, appena possibile, all'Autorita' richiedente. 3. Un certificato cosi' rilasciato comporta una dichiarazione che attesti che e' stato rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della norma 5 del presente Allegato. 4. Non verra' rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) ad una nave che sia autorizzata a battere bandiera di uno Stato che non sia Parte della Convenzione. Norma 7. Forma dei certificati. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) verra' redatto nella lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura all'Appendice II del presente Allegato. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese ne' il francese, il testo comprendera' una traduzione in una di queste lingue. Norma 8. Durata della validita' del certificato. 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene fissata dall'Autorita', senza che tale durata possa superare i cinque anni a partire dalla data del rilascio, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente norma. 2. Se, alla data dello spirare del proprio certificato, una nave non si trova in un porto o terminale al largo sotto la giurisdizione della Parte della Convenzione di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dall'Autorita', ma tale proroga deve tuttavia essere accordata per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel quale deve essere ispezionata, e cio' solo nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato deve essere cosi' prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che goda di una tale proroga non ha diritto, al suo arrivo nello Stato di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere ispezionata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo 2 della presente norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata su tale certificato. 5. Il certificato cessa di essere valido se la struttura, le attrezzature, le installazioni, i materiali e l'equipaggiamento prescritti dal presente Allegato hanno subito delle modifiche importanti di natura diversa da una semplice sostituzione dell'equipaggiamento o delle installazioni, senza l'autorizzazione dell'Autorita', o se le visite intermedie specificate dall'Autorita' in applicazione della norma 4, paragrafo 1, alinea c) del presente Allegato non sono state effettuate. 6. Ogni certificato rilasciato ad una nave cessa di essere valido se la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 della presente norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera di un'altra Parte, il certificato resta valido per un periodo non superiore a cinque mesi, se la durata della sua validita' veniva estesa ad un tale periodo, o sino alla data in cui l'Autorita' rilasci un altro certificato in sostituzione, se quest'ultima data e' la piu' vicina. Il Governo della Parte di cui la nave era precedentemente autorizzata a battere bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era provvista alla data del cambiamento nonche' una copia del rapporto d'ispezione, se del caso. Capitolo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO Norma 9. Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi. 1. Fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del presente Allegato e del paragrafo 2 della presente norma, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi il presente Allegato di scaricare in mare degli idrocarburi o delle miscele di idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) per quanto riguarda le petroliere, tranne nei casi previsti al capoverso b) del presente paragrafo: i) la petroliera non si trovi in una zona speciale; ii) la petroliera si trovi a piu' di 50 miglia marine dalla terra piu' vicina; iii) la petroliera si trovi in navigazione; iv) il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 60 litri per miglio marino; v) la quantita' totale di idrocarburi scaricata in mare non superi, per le petroliere esistenti, 1/15.000 della quantita' totale del carico particolare da cui provengono i residui e, per le petroliere nuove, 1/30.000 della quantita' totale del carico particolare da cui provengono i residui; e vi) la petroliera utilizzi, tranne nei casi previsti dalla norma 15, paragrafi 5 e 6 del presente Allegato, un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi ed un sistema di cisterne di decantazione come prescritto dalla norma 15 del presente Allegato; b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere, per gli scarichi dalle sentine dei locali macchine ad esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano mescolati con dei residui del carico di idrocarburi: i) la nave non si trovi in una zona speciale; ii) la nave si trovi a piu' di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina; iii) la nave sia in navigazione; iv) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 100 parti per milione; e v) la nave utilizzi un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi, un sistema di separazione dell'acqua dagli idrocarburi, un sistema di filtraggio o un altro impianto prescritto dalla norma 16 del presente Allegato. 2. Per quanto riguarda le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, che navighino fuori delle zone speciali, l'Autorita' vigila affinche' siano attrezzate, nella misura del possibile e della ragionevolezza, con impianti che permettano la conservazione dei residui di idrocarburi a bordo e il loro scarico negli impianti di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della presente norma. 3. Ogni qualvolta vengano osservate delle tracce visibili di idrocarburi alla superficie o sotto la superficie dell'acqua nell'immediata prossimita' di una nave o della sua scia, i Governi delle Parti della Convenzione, nella misura in cui possono ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettano di stabilire se vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente norma o alla norma 10 del presente Allegato. L'indagine verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e la velocita' della nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle vicinanze e su tutti i documenti pertinenti in cui sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 della presente norma non si applicano allo scarico della zavorra pulita o separata. Le disposizioni del paragrafo 1, alinea b) della stessa norma non si applicano allo scarico di miscele di idrocarburi che, non diluite, abbiano un contenuto di idrocarburi non superiore alle 15 parti per milione. 5. Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici od altre sostanze in quantita' o concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, ne' prodotti chimici o altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. 6. I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare nelle condizioni enunciate nei paragrafi 1, 2 e 4 della presente norma dovranno essere conservati a bordo o scaricati negli impianti di raccolta. Norma 10. Metodi di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in esercizio nelle zone speciali. 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mare Mediterraneo, la zona del Mar Baltico, la zona del Mar Nero, la zona del Mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite nel modo seguente: a) Per zona del Mare Mediterraneo, si intende il Mare Mediterraneo propriamente detto con i golfi ed i mari che esso comprende, limitata, verso il Mar Nero dal 41° parallelo Nord e limitata ad Ovest, dallo stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' Ovest. b) Per zona del Mar Baltico, si intende il Mar Baltico propriamente detto nonche' il Golfo di Botnia, il Golfo di Finlandia e l'accesso al Mar Baltico limitato dal parallelo di Skagen, nello Skagerrak (57°44,8' Nord). c) Per zona del Mar Nero, si intende il Mar Nero propriamente detto nonche' il Mar d'Azov, limitata dalla parte del Mediterraneo dal 41° parallelo Nord. d) Per zona del Mar Rosso, si intende il Mar Rosso propriamente detto, nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitata a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' Nord, 43°19,6' Est) e Husn Murad (12°40,4' Nord, 43°30,2' Est). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a Nord-Ovest della lossodromia che collega Ras al Hadd (22°30' Nord, 59°48' Est) e Ras Al Fasteh (25°04' Nord. 61°25' Est). 2. a) Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente Allegato, e' vietato ad ogni petroliera, nonche' ad ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate, di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale. b) Mentre si trovano in una zona speciale, tali navi conservano a bordo la totalita' dei residui di idrocarburi e delle morchie nonche' tutte le acque di zavorra inquinate e le acque di lavaggio delle cisterne, non scaricandole che negli impianti di raccolta. 3. a) Fatte salve le disposizioni contenute nella norma 11 del presente Allegato, e' vietato ad ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto di idrocarburi degli scarichi non superi, senza essere diluito, 15 parti per milione o anche ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la nave si trovi in navigazione; ii) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia inferiore a 100 parti per milione; e iii) lo scarico abbia luogo il piu' lontano possibile dalla terra e in ogni caso, a non meno di 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. b) Lo scarico in mare non deve contenere ne' prodotti chimici od altre sostanze in quantita' o in concentrazioni pericolose per l'ambiente marino, ne' prodotti chimici od altre sostanze utilizzate per eludere le condizioni di scarico previste dalla presente norma. c) I residui di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare alle condizioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo dovranno essere conservati a bordo o scaricati in impianti di raccolta. 4. Le disposizioni della presente Norma non si applicano allo scarico di zavorra pulita o separata. 5. Nessuna disposizione della presente Norma vieta ad una nave di cui solo una parte del tragitto si trovi in una zona speciale di effettuare degli scarichi fuori della zona speciale conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 6. Ogni qualvolta siano osservate delle tracce visibili di idrocarburi alla superficie o sotto la superficie dell'acqua in prossimita' immediata di una nave o della sua scia, i Governi delle Parti della Convenzione, nella misura in cui possono ragionevolmente farlo, indagano rapidamente sui fatti che permettono di stabilire se vi sia stata un'infrazione alle disposizioni della presente Norma o della Norma 9 del presente Allegato. L'indagine verte in particolare sullo stato del vento e del mare, sulla rotta e la velocita' della nave, sulle altre possibili fonti di tracce visibili nelle vicinanze e su tutti i documenti pertinenti nei quali sono registrati gli scarichi di idrocarburi. 7. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) Zona del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico: i) i Governi delle Parti della Convenzione che siano rivieraschi di una qualsiasi zona speciale si impegnano a fare installare non oltre il 1 gennaio 1977, in tutti i terminali di carico di idrocarburi e in tutti i porti di riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono essere provvisti di impianti sufficienti per ricevere gli altri residui e miscele di idrocarburi di tutte le navi. La capacita' di tali impianti deve essere sufficiente a soddisfare le necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. ii) i Governi delle Parti la cui giurisdizione si estende ad ingressi di vie di navigazione marittima di scarsa profondita' che potrebbero richiedere una riduzione del pescaggio della nave scaricando della zavorra, si impegnano fare installare gli impianti di cui al capoverso a) i) del presente paragrafo, restando inteso che le navi che devono scaricare dei residui o della zavorra inquinata possano subire un certo ritardo. iii) Durante il periodo che trascorrera' tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione (se tale data e' anteriore al 1 gennaio 1977 e il 1 gennaio 1977, le navi che si trovino nella zona speciale devono uniformarsi alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. Tuttavia, i Governi delle Parti che siano rivieraschi di una qualsiasi delle zone speciali di cui al presente capoverso possono fissare una data anteriore al 1 gennaio 1977 ma posteriore alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a partire dalla quale le disposizioni della presente Norma relative alle zone speciali in questione divengano efficaci: 1) se tutti gli impianti di raccolta voluti sono pronti alla data cosi' fissata; e 2) con la riserva che le Parti interessate notifichino la data cosi' fissata all'Organizzazione con almeno sei mesi di anticipo, perche' questa venga comunicata alle altre Parti. iv) A partire dal 1 gennaio 1977 o dalla data anteriore fissata conformemente alle disposizioni del punto a) iii) del presente paragrafo, le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano gli impianti insufficienti. b) Zona del Mar Rosso e "zona dei Golfi": i) I Governi delle Parti che siano rivieraschi delle zone speciali si impegnano a fare installare, appena possibile, in tutti i terminali di carico degli idrocarburi e in tutti i porti di riparazione della zona speciale, degli impianti in grado di ricevere e di trattare tutta la zavorra inquinata e tutte le acque di lavaggio delle cisterne delle petroliere. Inoltre, tutti i porti della zona speciale devono essere forniti di impianti sufficienti per ricevere gli altri residui e le miscele di idrocarburi di tutte le navi. La capacita' di tali impianti deve essere sufficiente a soddisfare le necessita' delle navi che li utilizzano senza imporre loro anormali ritardi. ii) I Governi delle Parti la cui giurisdizione si estende ad ingressi di vie di navigazione marittima di scarsa profondita' che potrebbero richiedere una riduzione del pescaggio della nave scaricando della zavorra, si impegnano a fare installare gli impianti di cui al punto b) i) del presente paragrafo, restando inteso che le navi che devono scaricare dei residui o della zavorra inquinata possano subire un certo ritardo. iii) Tutti i Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che essi hanno adottato in applicazione delle disposizioni dei punti b) i) e ii) del presente paragrafo. L'Organizzazione, appena abbia ricevuto delle notifiche sufficienti, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma per la zona in questione. L'Organizzazione deve notificare a tutte le Parti, con almeno dodici mesi d'anticipo, la data cosi' fissata. iv) Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data come sopra stabilita, le navi che si trovano nella zona speciale devono uniformarsi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. v) A partire da tale data, le petroliere che caricano in porti delle zone speciali di cui al presente punto b) ove gli impianti richiesti non sono ancora disponibili, devono uniformarsi alle disposizioni della presente Norma. Tuttavia, le petroliere che penetrino in tali zone speciali per caricare, devono cercare, nella misura del possibile, di non avere a bordo che della zavorra pulita. vi) A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni applicabili alla zona speciale considerata, le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' li trasmettano alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano gli impianti insufficienti. vii) Almeno gli impianti di raccolta previsti dalla norma 12 del presente Allegato devono essere installati al 1 gennaio 1977 o entro un termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione se tale data e' posteriore. Norma 11. Eccezioni. Le Norme 9 e 10 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza o quella di un'altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenienti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento: i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l'avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l'intenzione di provocare l'avaria o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall'Autorita', quando tali sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo sotto la cui giurisdizione sia previsto che lo scarico possa avvenire. Norma 12. Impianti di raccolta. 1. Fatte salve le disposizioni della Norma 10 del presente Allegato, i Governi delle Parti si impegnano a provvedere all'installazione, nei terminali di carico di idrocarburi, nei porti di riparazione e negli altri porti nei quali le navi devono scaricare dei residui di idrocarburi, di impianti in grado di ricevere i residui e le miscele di idrocarburi che le petroliere e le altre navi dovrebbero ancora scaricare, e adatti alle necessita' delle navi che li utilizzano, senza imporre loro anormali ritardi. 2. Gli impianti di raccolta di cui al paragrafo 1 della presente Norma devono essere installati: a) in tutti i porti e terminali utilizzati per il carico del petrolio greggio a bordo di petroliere quando queste ultime abbiano effettuato, appena prima del loro arrivo, un viaggio con zavorra di non piu' di 72 ore o di non piu' di 1.200 miglia marine; b) in tutti i porti o terminali dove vengono in media caricate al giorno piu' di 1.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa diversi dal petrolio greggio; c) in tutti i porti che abbiano dei cantieri di riparazione di navi o degli impianti di lavaggio delle cisterne; d) in tutti i porti e terminali che ricevano navi provviste delle cisterne per residui di idrocarburi (morchie) previste dalla Norma 17 del presente Allegato; e) in tutti i porti, per quanto riguarda le acque di sentina e gli altri residui che non possono essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato; e f) in tutti i porti utilizzati per il carico alla rinfusa, per quanto riguarda i residui di idrocarburi provenienti dai trasportatori misti, che non possano essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. 3. La capacita' degli impianti di raccolta deve essere stabilita nel modo seguente: a) i terminali utilizzati per il carico del petrolio greggio devono avere degli impianti di raccolta sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di idrocarburi che le petroliere che effettuano i viaggi descritti al paragrafo 2, a) della presente Norma non possano scaricare conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, a) della Norma 9 del presente Allegato; b) I porti di carico e i terminali previsti dal paragrafo 2, b) della presente Norma devono essere provvisti di impianti di raccolta sufficienti per ricevere gli idrocarburi e le miscele di idrocarburi che le petroliere che caricano degli idrocarburi alla rinfusa diversi dal petrolio greggio non possano scaricare conformemente alle disposizioni contenute nella norma 9, paragrafo 1, a) del presente Allegato. c) Tutti i porti provvisti di cantieri di riparazione di navi o di impianti di lavaggio delle cisterne devono essere provvisti di impianti di raccolta sufficienti per ricevere tutti i residui e le miscele di idrocarburi che restano a bordo delle navi che entrino nei detti cantieri o impianti. d) Gli impianti installati in porti o terminali in base al paragrafo 2, d) della presente Norma devono avere una capacita' sufficiente per ricevere tutti i residui conservati a bordo, in base alla Norma 17 del presente Allegato, dalle navi che si puo' ragionevolmente prevedere facciano scalo in tali porti e terminali. e) Tutti gli impianti installati nei porti e terminali in base alle disposizioni della presente Norma devono avere una capacita' sufficiente per ricevere le acque di sentina contenenti gli idrocarburi ed altri residui che non possano essere scaricati conformemente alle disposizioni contenute nella Norma 9 del presente Allegato. f) Gli impianti installati nei porti di carico per i carichi alla rinfusa devono tener conto nel modo appropriato dei particolari problemi dei trasportatori misti. 4. Gli impianti di raccolta prescritti dai paragrafi 2 e 3 della presente Norma devono essere installati non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione o il 1 gennaio 1977 se tale data e' posteriore. 5. Le Parti devono notificare all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui esse ritengano insufficienti gli impianti previsti dalla presente norma. Norma 13. Petroliere fornite di cisterne per zavorra separata. 1. Ogni petroliera nuova di portata lorda uguale o superiore a 70.000 tonnellate deve essere fornita di cisterne per zavorra separata e deve uniformarsi alle disposizioni della presente norma. 2. La capacita' delle cisterne per zavorra separata deve essere calcolata in modo che la nave possa essere utilizzata con tutta sicurezza in zavorra senza che sia necessario di fare ricorso alle cisterne per idrocarburi per lo zavorramento tranne nelle condizioni previste dal paragrafo 3 della presente Norma. Tuttavia, in ogni caso, la capacita' delle cisterne per zavorra separata deve essere almeno tale che in ogni condizione di zavorramento ed in ogni momento di un viaggio con zavorra, ivi compreso nella condizione corrispondente soltanto al peso scarico e alla sola zavorra separata, i pescaggi e l'assetto della nave soddisfino a ciascuna delle seguenti prescrizioni: a) il pescaggio nel centro della nave (dm) in metri (calcolando senza prendere in considerazione la deformazione della nave) non sia inferiore a: dm = 2,0 + 0,02 L; b) i pescaggi a livello delle perpendicolari anteriore e posteriore abbiano dei valori corrispondenti al pescaggio centrale (dm) stabilito al punto a) del presente paragrafo e ad un assetto positivo uguale o inferiore a 0,015 L; e c) il pescaggio a livello della perpendicolare posteriore non debba in alcun caso essere inferiore al pescaggio necessario per assicurare un'immersione completa dell'elica o delle eliche. 3. Non deve in nessun caso essere trasportata della zavorra nelle cisterne per idrocarburi tranne quando le condizioni meteorologiche siano cost severe da rendere necessario, a giudizio del comandante, di trasportare una quantita' di zavorra supplementare nelle cisterne per idrocarburi per assicurare la sicurezza della nave. Questa zavorra supplementare deve essere trattata e scaricata conformemente alle disposizioni delle Norme 9 e 15 del presente Allegato e tale operazione iscritta nel registro degli idrocarburi di cui alla Norma 20 del presente Allegato. 4. Ogni petroliera che non sia tenuta ad essere fornita di cisterna per zavorra separata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma puo', tuttavia, essere considerata come petroliera fornita di cisterne per zavorra separata a condizione che, se si tratta di una petroliera di lunghezza uguale o superiore a 150 metri, soddisfi pienamente le prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma e che, ove si tratti di una petroliera di lunghezza inferiore a 150 metri, le condizioni di zavorra separata siano giudicate soddisfacenti dall'Autorita'. Norma 14. Separazione degli idrocarburi e della zavorra. 1. Tranne che nel caso previsto dal paragrafo 2 della presente Norma nessuna zavorra deve essere trasportata in una qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido a bordo di navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 4.000 tonnellate, che non siano petroliere, o a bordo di petroliere nuove di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate. 2. Quando delle condizioni eccezionali o la necessita' di trasportare delle grandi quantita' di combustibile liquido obbligano a trasportare della zavorra che non sia zavorra pulita in una qualsiasi delle cisterne per combustibile liquido, tale zavorra deve essere scaricata in un impianto di raccolta o in mare conformemente alle disposizioni della Norma 9 e con l'aiuto dei dispositivi previsti al paragrafo 2 della Norma 16 del presente Allegato e tale operazione deve essere iscritta, a questo effetto, nel registro degli idrocarburi. 3. Tutte le altre navi devono attenersi, nella misura del possibile e del ragionevole, alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma. Norma 15. Conservazione degli idrocarburi a bordo. 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 della presente Norma, le petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono essere munite di dispositivi conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente Norma, a condizione che, nel caso di petroliere esistenti, le prescrizioni relative ai dispositivi di sorveglianza continua e di controllo dello scarico degli idrocarburi ed al sistema delle cisterne di decantazione, si applichino tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. a) Devono essere previsti dei mezzi adeguati per pulire le cisterne da carico e trasferire i residui delle acque di zavorra inquinate e le acque di lavaggio della cisterna da carico in una cisterna di decantazione approvata dall'Autorita'. A bordo delle petroliere esistenti, una qualsiasi delle cisterne da carico puo' essere adibita a cisterna di decantazione. b) Con tale sistema, si devono prevedere dei dispositivi che permettano di trasferire i residui di idrocarburi in una cisterna di decantazione o in un complesso di cisterne di decantazione in modo che ogni effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. c) Le sistemazioni della cisterna di decantazione o del complesso delle cisterne di decantazione devono avere una capacita' sufficiente per poter contenere i residui generati dalle acque di lavaggio delle cisterne, i residui di idrocarburi ed i residui delle acque di zavorra inquinate, ma la loro capacita' totale non deve essere inferiore al 3 per cento della capacita' di trasporto di idrocarburi della nave; tuttavia, quando esistano delle cisterne per zavorra separata conformemente alla Norma 13 del presente Allegato o quando non esistano dei dispositivi analoghi agli estrattori che comportino l'uso di una quantita' d'acqua supplementare oltre all'acqua di lavaggio, l'Autorita' puo' accettare che tale capacita' sia riportata al 2 per cento. Le petroliere nuove di piu' di 70.000 tonnellate di portata lorda sono fornite di almeno due cisterne di decantazione. d) Le cisterne di decantazione, specialmente rispetto alla posizione delle entrate e delle uscite, e dei diaframmi e schermi ove esistano, devono essere progettate in modo da evitare eccessive turbolenze e trascinamenti degli idrocarburi o emulsioni di idrocarburi con acqua. 3. a) Deve essere installato un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo di rivelatrice di idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita' tiene conto della specificazione raccomandata dall'Organizzazione(). Il dispositivo e' fornito di un apparecchio che registra in permanenza lo scarico in litri per mille e la quantita' totale scaricata, o il contenuto di idrocarburi ed il tasso di scarico. Tali informazioni devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere conservate per almeno tre anni. Il dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi deve funzionare ogni volta che avvenga uno scarico in mare di effluente e deve permettere di arrestare automaticamente ogni scarico di miscele di idrocarburi quando il tasso istantaneo di scarico degli idrocarburi superi quello autorizzato dalla norma 9, paragrafo 1, capoverso a) del presente Allegato. Per qualsiasi difetto di funzionamento del dispositivo di sorveglianza continua e di controllo lo scarico si deve fermare ed una annotazione deve essere fatta sul registro degli idrocarburi. E' previsto un metodo manuale sussidiario che puo' essere utilizzato quando si produca un tale difetto di funzionamento ma il dispositivo difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima che la petroliera inizi il suo successivo viaggio con zavorra, a meno che essa non si rechi in un porto per la riparazione. Le petroliere esistenti devono uniformarsi a tutte le disposizioni specificate in precedenza; tuttavia, lo scarico puo' essere arrestato con un dispositivo manuale e il tasso di scarico puo' essere valutato in base alle caratteristiche delle pompe. --------------- () Si fara' riferimeto alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII) b) Deve essere previsto un efficace rivelatore della superficie di separazione idrocarburi/acqua, approvato dall'Autorita' che permetta di determinare rapidamente e con precisione detta superficie nelle cisterne di decantazione e che sia utilizzabile nelle altre cisterne ove si effettua la separazione degli idrocarburi e dell'acqua e da dove l'effluente deve essere scaricato direttamente in mare. c) Le istruzioni relative all'utilizzazione di questo sistema devono essere conformi alle disposizioni di un manuale su tale utilizzazione approvato dall'Autorita'. Esse si applicano sia all'utilizzazione manuale che a quella automatica e devono garantire che non verranno in alcun momento scaricati degli idrocarburi, tranne che nelle condizioni fissate dalla norma 9 del presente Allegato (). --------------- () Si fara' riferimeto al "Clean Seas Guide for Oil Tankers" (Raccolta di norme per la pulizia dei mari e l'uso di navi-cisterna) pubblicata dalla Camera internazionale della Marina mercantile e dall'Oil Companies International Marine Forum. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma non si applicano a bordo delle petroliere di stazza lorda inferiori a 150 tonnellate, ove il controllo degli scarichi di idrocarburi previsto dalla Norma 9 del presente Allegato avvenga mediante la conservazione a bordo degli idrocarburi e il successivo scarico di tutte le acque di lavaggio inquinate negli impianti di raccolta; viene iscritta nel registro degli idrocarburi la quantita' totale degli idrocarburi e dell'acqua utilizzata per il lavaggio e mandata nella cisterna di stoccaggio. Questa quantita' totale deve essere scaricata negli impianti di raccolta a meno che non siano adottate delle disposizioni appropriate per verificare che l'effluente scaricato in mare soddisfi alle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato. 5. L'Autorita' puo' esentare dall'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma ogni petroliera che non effettui che dei viaggi di 72 ore o meno e non si allontani di piu' di 50 miglia dalla terra piu' vicina, con la riserva che la petroliera non sia tenuta a possedere un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (1973) e che non ne sia realmente in possesso. Non viene accordata alcuna esenzione che a condizione che la petroliera conservi a bordo tutte le miscele di idrocarburi per scaricarle successivamente in impianti di raccolta e a condizione che l'Autorita' si sia accertata che gli impianti disponibili per ricevere tali miscele di idrocarburi siano adeguati. 6. Quando a giudizio dell'Organizzazione, e' impossibile di ottenere il materiale prescritto dalla norma 9, paragrafo 1 a) vi) del presente Allegato e specificato nel paragrafo 3 a) della presente Norma per la sorveglianza continua degli scarichi di prodotti raffinati leggeri (idrocarburi bianchi), l'Autorita' puo' sospendere l'applicazione di tale prescrizione, a condizione che lo scarico non sia autorizzato che quando viene effettuato in base alle procedure fissate dall'Organizzazione che soddisfino le condizioni enunciate nella norma 9, paragrafo 1 o) del presente Allegato, ad eccezione di quella relativa all'utilizzazione di un sistema di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi. L'Organizzazione riesamina la questione del materiale disponibile almeno ogni 12 mesi. 7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente norma non si applicano alle petroliere che trasportano asfalto, ed in tal caso il controllo previsto dalla Norma 9 del presente Allegato viene effettuato mediante la conservazione dei residui di asfalto a bordo e lo scarico successivo in impianti di raccolta, di tutte le acque di lavaggio inquinate. Norma 16. Dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi e separatore d'acqua e di idrocarburi. 1. Qualsiasi nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate deve essere fornita di un separatore d'acqua e di idrocarburi o di un sistema di filtrazione conforme alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Norma. Una tale nave, che trasporti grandi quantita' di combustibile liquido, deve uniformarsi alle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma e del paragrafo 1 della Norma 14. 2. Qualsiasi nave di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate deve essere fornita: a) in aggiunta ai dispositivi previsti dal paragrafo 1 della presente Norma, di un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo degli scarichi di idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 5 della presente Norma; o b) in alternativa a quanto prescritto al paragrafo 1 e al paragrafo 2 a) della presente Norma, di un separatore d'acqua e di idrocarburi che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Norma e di un sistema di filtrazione che sia conforme alle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 3. Per quanto attiene alle navi di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate, l'Autorita' vigila affinche' tali navi siano fornite, nella misura del possibile, di impianti che permettano di conservare a bordo gli idrocarburi o le miscele di idrocarburi o di scaricarle conformemente alle disposizioni della Norma 9 paragrafo 1 b) del presente Allegato. 4. Le navi esistenti dovranno conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della presente Norma non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 5. Il dispositivo di sorveglianza e di controllo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'. Al momento dello studio del tipo di rivelatore d'idrocarburi da incorporare in un tale dispositivo, l'Autorita' deve tener conto della specificazione raccomandata dall'Organizzazione. () --------------- () Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rivelatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII). Il dispositivo di sorveglianza deve essere fornito di un apparecchio che registri in permanenza il contenuto di idrocarburi in parti per milione. Tali informazioni devono poter essere datate (giorno e ora) e devono essere conservate per almeno tre anni. Il dispositivo di sorveglianza continua e di controllo deve funzionare ogni qualvolta avvenga uno scarico di effluente in mare e deve permettere di arrestare automaticamente ogni scarico di miscela di idrocarburi quando il contenuto di idrocarburi dell'effluente superi quello autorizzato dal paragrafo 1 b) della Norma 9 del presente Allegato. Ogni difetto di funzionamento del dispositivo di sorveglianza continua e di controllo deve far arrestare lo scarico e deve essere registrato nel Registro degli Idrocarburi. Il dispositivo difettoso deve essere riparato in modo da poter funzionare prima che la nave risalpi, a meno che essa non sia diretta ad un porto di riparazione. Le navi esistenti si devono uniformare a tutte le disposizioni succitate; tuttavia, lo scarico puo' essere anche arrestato da un dispositivo azionato manualmente. 6. Il separatore d'acqua e di idrocarburi o il sistema di filtrazione devono essere del tipo approvato dall'Autorita' e concepiti in modo che ogni miscela di idrocarburi scaricata in mare dopo essere passata per il separatore o il sistema di filtraggio abbia un tenore di idrocarburi che non superi le 100 parti per milione. Al momento dell'esame delle caratteristiche del sistema, l'Autorita' deve tener conto delle specificazioni raccomandate dall'Organizzazione. () -------------- ()Si rifa' riferimento alla "Raccomandazione circa le specificazioni internazionali dei separatori d'acqua e di idrocarburi e dei rilevatori di idrocarburi" adottata dall'Organizzazione con la risoluzione A 233 (VII). 7. Il sistema di filtrazione previsto al paragrafo 2 b) della presente Norma deve essere del tipo approvato dall'Autorita' e concepito in modo da ricevere gli scarichi del separatore e da produrre un effluente il cui contenuto di idrocarburi non superi le 15 parti per milione. Esso deve essere fornito di un dispositivo d'allarme che avverta nel momento in cui tale percentuale rischia di essere superata. Norma 17. Cisterne per residui di idrocarburi (morchie). 1. Ogni nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate deve essere fornita di una o piu' cisterne di sufficiente capacita', tenuto conto del tipo di macchine e della durata del viaggio, per ricevere i residui di idrocarburi (morchie) che non e' possibile eliminare altrimenti uniformandosi alle prescrizioni del presente Allegato, quali quelli che provengono dalla depurazione dei combustibili liquidi e degli olii lubrificanti e dagli stillicidi di idrocarburi nei locali macchine. 2. A bordo delle navi nuove, tali cisterne devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la pulizia e lo scarico dei residui negli impianti di raccolta. Le navi esistenti devono uniformarsi alla presente disposizione nella misura del possibile e del ragionevole. Norma 18. Impianti di pompaggio, delle tubazioni e degli scarichi a bordo delle petroliere. 1. In ogni petroliera deve essere installato sul ponte scoperto e su entrambi i lati della nave un collettore di scarico che si possa collegare con gli impianti di raccolta per lo scarico delle acque di zavorra inquinata o delle acque contenenti idrocarburi. 2. In ogni petroliera, le tubazioni per gli scarichi di effluente in mare autorizzati dalla Norma 9 del presente Allegato devono sfociare sul ponte scoperto o su un lato della nave al di sopra della linea di galleggiamento nelle condizioni di massimo zavorramento. Si puo' accettare che le tubazioni siano disposte in modo diverso per permettere gli scarichi nelle condizioni autorizzate dai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4 della presente Norma. 3. A bordo di ogni petroliera nuova deve essere previsto un comando che permetta di interrompere lo scarico di effluente in mare a partire da un luogo situato sul ponte superiore o sopra di esso, dal quale si possa esercitare una sorveglianza visiva sul collettore previsto al paragrafo 1 della presente Norma, quando questo e' in servizio, e sull'effluente quando viene scaricato dalle tubazioni previste dal paragrafo 2 della presente Norma. Non e' necessario avere un comando che permetta di interrompere lo scarico nel luogo stesso da cui si esercita tale sorveglianza, se esiste un sistema efficace e sicuro di comunicazione quale un sistema di comunicazioni telefoniche o per radio fra il luogo dal quale si esercita la sorveglianza e l'ubicazione del comando degli scarichi. 4. Tutti gli scarichi si devono effettuare sopra la linea di galleggiamento salvo le seguenti eccezioni: a) gli scarichi di zavorra pulita e di zavorra separata possono essere effettuati sotto la linea di galleggiamento nei porti o nei terminali al largo; b) le navi esistenti che non possono, senza subire modifiche, scaricare della zavorra separata al disopra della linea di galleggiamento, lo possono fare sotto la linea di galleggiamento, a condizione che un esame della cisterna effettuato immediatamente prima dello scarico non abbia rivelato alcuna presenza di idrocarburi. Norma 19. Raccordo normalizzato di collegamento delle tubazioni di scarico. Al fine di permettere il raccordo delle tubazioni degli impianti di raccolta alle tubazioni della nave destinate allo scarico dei residui provenienti dalle sentine di macchina, le une e le altre devono essere fornite di raccordi di collegamento normalizzati aventi dimensioni conformi a quelle che figurano nella seguente tabella: Dimensioni normalizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico.

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DESCRIZIONE | DIMENSIONI

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Diametro esterno................ | 215 mm

|

Diametro interno................ | A seconda del diametro esterno

| della tubazione

Diametro del circolo dei cen- |

tri dei bulloni................ | 183 mm

|

Feritoie nella flangia...........| 6 fori di 22 mm di diametro posti

| ad uguale distanza sul circolo

| dei centri dei bulloni, scanalati

| verso la periferia della flangia.

| Larghezza delle feritoie 22 mm.

|

Spessore della flangia.......... | 20 mm

|

Bulloni e dadi | 6, ognuno di 20 mm di diametro e

quantita', diametro............ | di lunghezza adeguata


La flangia e' concepita per ricevere delle tubature di diametro ester- no che arrivi sino a 125 mm e deve essere in acciaio o altro materia- le equivalente, di faccia piana, munita di un giunto in materiale im- permeabile agli idrocarburi; la flangia e il giunto devono essere concepiti per una pressione di servizio di 6 kg/cm2 .=====================================================================

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